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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/12/2024, n. 2258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2258 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione Famiglia CC
N. R.G. 3258/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel.
Liboria Maria Stancampiano Giudice
Elena Contessi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto con ricorso depositato il 31.5.2023 da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
BERTULETTI ALBERTO del foro di Bergamo RICORRENTE
contro
C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
FIGA' GUIDO del foro di Bergamo RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero cui il ricorso è stato comunicato ex art. 473bis-14 cpc
Conclusioni: Le parti hanno concluso per la pronuncia della sola separazione alla prima udienza del 10.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 19/03/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NEMBRO.
Dall'unione non sono nati figli
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione in uno con il ricorso cumulativo della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. B), della legge 898/1970 e succ. mod., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinchè questi – trascorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, cpc – provveda ad acquisire, sempre con le modalità di deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi conciliare ex art. 2 L 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
Pag. 2 di 3 DICHIARA
la separazione personale dei coniugi;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 10 ottobre 2024
Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione Famiglia CC
N. R.G. 3258/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel.
Liboria Maria Stancampiano Giudice
Elena Contessi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto con ricorso depositato il 31.5.2023 da
C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
BERTULETTI ALBERTO del foro di Bergamo RICORRENTE
contro
C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
FIGA' GUIDO del foro di Bergamo RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero cui il ricorso è stato comunicato ex art. 473bis-14 cpc
Conclusioni: Le parti hanno concluso per la pronuncia della sola separazione alla prima udienza del 10.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 19/03/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di NEMBRO.
Dall'unione non sono nati figli
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione in uno con il ricorso cumulativo della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. B), della legge 898/1970 e succ. mod., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinchè questi – trascorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, cpc – provveda ad acquisire, sempre con le modalità di deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi conciliare ex art. 2 L 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
Pag. 2 di 3 DICHIARA
la separazione personale dei coniugi;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 10 ottobre 2024
Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino
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