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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 8448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8448 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini all'udienza del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.8621/2025 Ruolo Generale lavoro e Previdenza
TRA Contr
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2 tempore rappresentati e difesi dall'avv. Danilo D'DR. opponente in persona del presidente e legale Controparte_2 rappresentante pt. rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. opposto oggetto: Opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. OI-000542143 notificata in data 14 marzo
2025 e relativa all'atto di accertamento n. .5100.30/11/2021.1035409 del 30.11.2021, per la CP_3 presunta violazione del mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2019, con sanzione amministrativa di €. 3.729,01. conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 04.04.2025 i ricorrenti in epigrafe indicati, hanno agito, quali coobbligati solidali, impugnando l'ordinanza - ingiunzione n. OI-000542143 notificata in data 14 marzo 2025 e relativa all'atto di accertamento n. .5100.30/11/2021.1035409 del 30.11.2021, CP_3 per la presunta violazione del mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2019, con sanzione amministrativa di € 3.729,01 e hanno chiesto “preliminarmente sospendere l'esecuzione dell'ordinanza - ingiunzione stante la gravità dei motivi esposti per evitare che i ricorrenti possano essere esposti ad un danno irreparabile visto l'elevato importo richiesto e considerando anche l'immediata esecutività dell'ingiunzione e/o dichiarare la sua inefficacia;
Si chiede dichiararsi la nullità e/o l'inesistenza 1 CP_ dell'ordinanza impugnata per l'estinzione sopravvenuta dei crediti 2019 in quanto sono stati già pagati dalla come da ricevute allegate agli atti. annullarsi l'ordinanza - ingiunzione n. OI- Controparte_4 CP_ 000542143 not. il 14.03.2025 unitamente all'atto di accertamento n. .5100.30/11/2021.1035409 del
30.11.2021 in esso sotteso per entrambi i ricorrenti, il sig e l in Parte_1 Controparte_4 via subordinata si chiede l'annullamento per intervenuta prescrizione dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-
000542143; in via secondaria dichiarare la decadenza, l'illegittimità, la genericità e/o l'annullamento, la nullità delle pretese contributive del 2019;annullare l'ordinanza per violazione dell'iter amministrativo e procedurale;
In via subordinata, dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per vizi di notifica dell'atto prodromico con CP_ la conseguente nullità dell'atto di accertamento n. .5100.30/11/2021.1035409 del 30.11.2021 in essa sotteso e per carenza di motivazione in ordine alla determinazione degli importi;
In via ulteriormente subordinata, ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale, ovvero nella somma maggiore o minore che l'On.le
Tribunale adito riterrà equa;
condannare la parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CPI con attribuzione all'Avv. Danilo
D'DR dichiaratosi anticipatario, tenendo conto nella liquidazione delle spese che lo scrivente ha patrocinato due parti”.
A sostegno dell'azione proposta, essi hanno rappresentato l'omessa indicazione della data e della prova dell'avvenuta notifica ai ricorrenti dell'atto di accertamento;
l'assenza di responsabilità dell'opponente persona fisica dal momento che dal 25.01.2025, risulta nominato un nuovo amministratore unico, il sig. ; la presenza di una domanda di dilazione del debito Controparte_5 contributivo del data 26.04.2023 nei confronti dell , successivamente accolta dall'Ente, che ha CP_3 autorizzato un piano di rateazione per l'importo complessivo di €. 99.947,00, suddiviso in n. 24 rate mensili dell'importo di € 4.167,00 ciascuna, per il periodo afferente ai contributi non pagati dal CP_3
05/2018 al 02/2023, con 49 versamenti nei confronti dell dal 01.05.2023 fino al 10.03.2025 CP_3 comprensivi di interessi (in cui è ricompreso l'anno 2019 contenuto nell'ordinanza), per un totale di euro 135.539,78 come da certificazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate in data 03/04/2025 per cui l'estinzione dell'obbligo principale in sede amministrativa, comporta l'estinzione dell'eventuale obbligo solidale della persona fisica e hanno dedotto i seguenti vizi: a) estinzione sopravvenuta del credito in quanto regolarmente pagato;
b) carenza di legittimazione del sig. ; Parte_1
c) violazione dell'art. 14, comma 2 e 5, L. 689/1981 – Decadenza del potere sanzionatorio per tardiva notificazione della violazione;
d) prescrizione dei crediti richiesti nell'ordinanza di ingiunzione;
e) genericità degli importi richiesti dall mancanza dell'indicazione dei mesi del 2019; f) non CP_3 debenza della sanzione in quanto illegittima, eccessivamente onerosa e priva dell'iter logico giuridico matematico e la non debenza delle spese di notifica € 9,50; decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà impositiva, in quanto i contributi erano afferenti all'anno 2019, mentre l'iscrizione del credito nei ruoli aveva avuto luogo solo il 30.11.2021, ben oltre l'anno successivo;
violazione dell'iter amministrativo e procedurale;
l) dubbi sulla regolarità della notifica e dei contenuti dell'atto di accertamento.
2 È stata sospesa l'esecuzione dell'OIA con provvedimento del 15.04.2025.
L' , costituitosi tempestivamente in giudizio, ha confutato le avverse argomentazioni e ha CP_3 concluso chiedendo “previa reiezione dell'istanza di sospensione rassegnata per le ragioni esposte: nel merito rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto e diritto, ed accertare e dichiarare l'obbligazione del ricorrente CP_ nei confronti del di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese”.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Il giudizio per cui è causa consegue alla notifica ad entrambi i ricorrenti dell'ordinanza ingiunzione. OI-000542143, relativa all'atto di accertamento n. .5100.30/11/2021.1035409 del CP_3
30.11.2021, per la presunta violazione del mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2019, con sanzione amministrativa di €. 3.729,01.
Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, non è rilevante in sé la data dell'atto di accertamento .5100.30/11/2021.1035409 quanto la sua notifica che, ad onta di quanto CP_3 dedotto da parte opponente in data odierna (richiamando la memoria integrativa in atti), risulta documentata dall . Essa, come si evince dall'allegato denominato “ CP_3 Parte_3
”, risulta effettuata a mezzo raccomandata n. 78604309273-3 inoltrata con le modalità di cui alla
[...] legge 890/82 e ritirata personalmente dal sig. in data 14.12.2021 (cfr. Parte_1 cartolina postale da cui si evince in alto a destra il numero della raccomandata 78604309273-3 corrispondente a quello riportato sul frontespizio dell'atto di accertamento).
Quanto agli ulteriori vizi dedotti, va esaminata e condivisa l'eccezione di decadenza per la tardiva comunicazione dell'atto di accertamento, siccome fondata e tale rilievo ha carattere assorbente rispetto alle restanti censure.
In primo luogo, va respinta la deduzione dell relativa all'inapplicabilità della norma, non CP_3 essendo sostenibile che la mancanza di un accertamento ispettivo -rendendo inapplicabile l'art. 13 della legge 689/81- si riverbererebbe anche sull'art. 14, escludendone l'operatività per le sanzioni amministrative in oggetto.
Quanto alla norma in esame, l'art. 14, Legge n. 689/1981 dispone che “La violazione, quando
è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate sopra, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento… L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
A norma del cit. art.14, il difetto di contestazione nei termini di legge (che richiede un formale verbale di accertamento, indicante le puntuali circostanze di fatto, infrazioni di diritto commesse e
3 responsabilità personali) determina la decadenza dalla possibilità di recuperare successivamente le sanzioni amministrative da parte dell'amministrazione.
Va al riguardo richiamato il recente intervento della corte di Cassazione sez. lav., che nella pronuncia del 22/03/2025, n.7641 ha osservato, trattando la questione relativa al termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4,
d.lg. n. 8/2016, l deve notificare al responsabile la violazione amministrativa, che il termine per CP_3 contestare il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lg. n. 8/2016 (6 febbraio 2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna attività istruttoria. CP_3
Nel caso in esame, considerando l'anno dell'infrazione (2019), la notifica dell'atto di accertamento risulta pervenuta ingiustificatamente oltre il termine di 90 gg. (14.12.2021) senza che tale ritardo sia stato motivato dall che anzi, nell'atto di accertamento ha testualmente dedotto CP_3 che “da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione, che costituisce parte integrante Cont del presente atto, non ha versato al le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8..”.
Tale asserzione lascia ragionevolmente ritenere che i dati presenti nell'archivio dell CP_3 hanno reso agevolmente possibile la verifica dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e l'assenza di qualsivoglia specifica deduzione dell , depone nel senso che non sia stato necessario CP_3 alcun procedimento di accertamento tale da allungare i tempi di formazione e notifica dell'atto, tanto più che gli insoluti sono confluiti nell'avviso di addebito 37120190022827644000 riguardante il versamento dei contributi relativi a tale annualità -in essi comprese anche le ritenute previdenziali.
L'elaborazione dell'AVA risale al 2019 come si evince dal numero dell'atto che risulta attribuito dal sistema in base al periodo della sua formazione e dalla data della sua notifica (15/12/2019) e risulta una mera asserzione, peraltro del tutto indimostrata, che l “per la determinazione CP_3 dell'importo della sanzione- abbia dovuto attendere di conoscere l'esistenza e, eventualmente, l'entità dei versamenti effettuati dal ricorrente presso l'Agente della Riscossione, tenendo conto anche di richieste di dilazioni e definizioni agevolate che sono state negli anni oggetto di revoca, per cui in assenza di una quantificazione certa dell'omissione, l'attività di accertamento non poteva quindi dirsi conclusa e l'Istituto CP_ dichiararsi decaduto dal potere di contestare l'illecito al ricorrente”(cfr. nota istruttoria in prod. , tanto
4 più che la domanda di dilazione risulta presentata in data 26.04.2023 e non vi è prova alcuna della richiesta di dilazione in data 03.06.2021 (menzionata nella nota istruttoria).
Il ricorso, assorbita ogni ulteriore valutazione, va quindi accolto in applicazione della ragione più liquida e, per l'effetto, va dichiarata l'estinzione dell'obbligazione a carico di parte ricorrente e va di conseguenza, annullata l'OIA per cui è causa, ai sensi dell'art.6 del d.lgs. 150/2011.
Le spese seguono la soccombenza e, data la comunanza delle posizioni processuali di entrambi i ricorrenti rispetto ai vizi dedotti e alla decisione assunta, alcun incremento al difensore è dovuto, rientrando ciò nella discrezionalità del Giudicante.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'estinzione dell'obbligazione a carico di parte ricorrente e annulla l'OIA per cui è causa;
condanna al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite liquidate in CP_3
€ 1.508,80 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 18.11.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini all'udienza del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.8621/2025 Ruolo Generale lavoro e Previdenza
TRA Contr
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2 tempore rappresentati e difesi dall'avv. Danilo D'DR. opponente in persona del presidente e legale Controparte_2 rappresentante pt. rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. opposto oggetto: Opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. OI-000542143 notificata in data 14 marzo
2025 e relativa all'atto di accertamento n. .5100.30/11/2021.1035409 del 30.11.2021, per la CP_3 presunta violazione del mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2019, con sanzione amministrativa di €. 3.729,01. conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 04.04.2025 i ricorrenti in epigrafe indicati, hanno agito, quali coobbligati solidali, impugnando l'ordinanza - ingiunzione n. OI-000542143 notificata in data 14 marzo 2025 e relativa all'atto di accertamento n. .5100.30/11/2021.1035409 del 30.11.2021, CP_3 per la presunta violazione del mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2019, con sanzione amministrativa di € 3.729,01 e hanno chiesto “preliminarmente sospendere l'esecuzione dell'ordinanza - ingiunzione stante la gravità dei motivi esposti per evitare che i ricorrenti possano essere esposti ad un danno irreparabile visto l'elevato importo richiesto e considerando anche l'immediata esecutività dell'ingiunzione e/o dichiarare la sua inefficacia;
Si chiede dichiararsi la nullità e/o l'inesistenza 1 CP_ dell'ordinanza impugnata per l'estinzione sopravvenuta dei crediti 2019 in quanto sono stati già pagati dalla come da ricevute allegate agli atti. annullarsi l'ordinanza - ingiunzione n. OI- Controparte_4 CP_ 000542143 not. il 14.03.2025 unitamente all'atto di accertamento n. .5100.30/11/2021.1035409 del
30.11.2021 in esso sotteso per entrambi i ricorrenti, il sig e l in Parte_1 Controparte_4 via subordinata si chiede l'annullamento per intervenuta prescrizione dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-
000542143; in via secondaria dichiarare la decadenza, l'illegittimità, la genericità e/o l'annullamento, la nullità delle pretese contributive del 2019;annullare l'ordinanza per violazione dell'iter amministrativo e procedurale;
In via subordinata, dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per vizi di notifica dell'atto prodromico con CP_ la conseguente nullità dell'atto di accertamento n. .5100.30/11/2021.1035409 del 30.11.2021 in essa sotteso e per carenza di motivazione in ordine alla determinazione degli importi;
In via ulteriormente subordinata, ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale, ovvero nella somma maggiore o minore che l'On.le
Tribunale adito riterrà equa;
condannare la parte resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CPI con attribuzione all'Avv. Danilo
D'DR dichiaratosi anticipatario, tenendo conto nella liquidazione delle spese che lo scrivente ha patrocinato due parti”.
A sostegno dell'azione proposta, essi hanno rappresentato l'omessa indicazione della data e della prova dell'avvenuta notifica ai ricorrenti dell'atto di accertamento;
l'assenza di responsabilità dell'opponente persona fisica dal momento che dal 25.01.2025, risulta nominato un nuovo amministratore unico, il sig. ; la presenza di una domanda di dilazione del debito Controparte_5 contributivo del data 26.04.2023 nei confronti dell , successivamente accolta dall'Ente, che ha CP_3 autorizzato un piano di rateazione per l'importo complessivo di €. 99.947,00, suddiviso in n. 24 rate mensili dell'importo di € 4.167,00 ciascuna, per il periodo afferente ai contributi non pagati dal CP_3
05/2018 al 02/2023, con 49 versamenti nei confronti dell dal 01.05.2023 fino al 10.03.2025 CP_3 comprensivi di interessi (in cui è ricompreso l'anno 2019 contenuto nell'ordinanza), per un totale di euro 135.539,78 come da certificazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate in data 03/04/2025 per cui l'estinzione dell'obbligo principale in sede amministrativa, comporta l'estinzione dell'eventuale obbligo solidale della persona fisica e hanno dedotto i seguenti vizi: a) estinzione sopravvenuta del credito in quanto regolarmente pagato;
b) carenza di legittimazione del sig. ; Parte_1
c) violazione dell'art. 14, comma 2 e 5, L. 689/1981 – Decadenza del potere sanzionatorio per tardiva notificazione della violazione;
d) prescrizione dei crediti richiesti nell'ordinanza di ingiunzione;
e) genericità degli importi richiesti dall mancanza dell'indicazione dei mesi del 2019; f) non CP_3 debenza della sanzione in quanto illegittima, eccessivamente onerosa e priva dell'iter logico giuridico matematico e la non debenza delle spese di notifica € 9,50; decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà impositiva, in quanto i contributi erano afferenti all'anno 2019, mentre l'iscrizione del credito nei ruoli aveva avuto luogo solo il 30.11.2021, ben oltre l'anno successivo;
violazione dell'iter amministrativo e procedurale;
l) dubbi sulla regolarità della notifica e dei contenuti dell'atto di accertamento.
2 È stata sospesa l'esecuzione dell'OIA con provvedimento del 15.04.2025.
L' , costituitosi tempestivamente in giudizio, ha confutato le avverse argomentazioni e ha CP_3 concluso chiedendo “previa reiezione dell'istanza di sospensione rassegnata per le ragioni esposte: nel merito rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto e diritto, ed accertare e dichiarare l'obbligazione del ricorrente CP_ nei confronti del di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese”.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Il giudizio per cui è causa consegue alla notifica ad entrambi i ricorrenti dell'ordinanza ingiunzione. OI-000542143, relativa all'atto di accertamento n. .5100.30/11/2021.1035409 del CP_3
30.11.2021, per la presunta violazione del mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'anno 2019, con sanzione amministrativa di €. 3.729,01.
Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, non è rilevante in sé la data dell'atto di accertamento .5100.30/11/2021.1035409 quanto la sua notifica che, ad onta di quanto CP_3 dedotto da parte opponente in data odierna (richiamando la memoria integrativa in atti), risulta documentata dall . Essa, come si evince dall'allegato denominato “ CP_3 Parte_3
”, risulta effettuata a mezzo raccomandata n. 78604309273-3 inoltrata con le modalità di cui alla
[...] legge 890/82 e ritirata personalmente dal sig. in data 14.12.2021 (cfr. Parte_1 cartolina postale da cui si evince in alto a destra il numero della raccomandata 78604309273-3 corrispondente a quello riportato sul frontespizio dell'atto di accertamento).
Quanto agli ulteriori vizi dedotti, va esaminata e condivisa l'eccezione di decadenza per la tardiva comunicazione dell'atto di accertamento, siccome fondata e tale rilievo ha carattere assorbente rispetto alle restanti censure.
In primo luogo, va respinta la deduzione dell relativa all'inapplicabilità della norma, non CP_3 essendo sostenibile che la mancanza di un accertamento ispettivo -rendendo inapplicabile l'art. 13 della legge 689/81- si riverbererebbe anche sull'art. 14, escludendone l'operatività per le sanzioni amministrative in oggetto.
Quanto alla norma in esame, l'art. 14, Legge n. 689/1981 dispone che “La violazione, quando
è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate sopra, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento… L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
A norma del cit. art.14, il difetto di contestazione nei termini di legge (che richiede un formale verbale di accertamento, indicante le puntuali circostanze di fatto, infrazioni di diritto commesse e
3 responsabilità personali) determina la decadenza dalla possibilità di recuperare successivamente le sanzioni amministrative da parte dell'amministrazione.
Va al riguardo richiamato il recente intervento della corte di Cassazione sez. lav., che nella pronuncia del 22/03/2025, n.7641 ha osservato, trattando la questione relativa al termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4,
d.lg. n. 8/2016, l deve notificare al responsabile la violazione amministrativa, che il termine per CP_3 contestare il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lg. n. 8/2016 (6 febbraio 2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna attività istruttoria. CP_3
Nel caso in esame, considerando l'anno dell'infrazione (2019), la notifica dell'atto di accertamento risulta pervenuta ingiustificatamente oltre il termine di 90 gg. (14.12.2021) senza che tale ritardo sia stato motivato dall che anzi, nell'atto di accertamento ha testualmente dedotto CP_3 che “da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione, che costituisce parte integrante Cont del presente atto, non ha versato al le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8..”.
Tale asserzione lascia ragionevolmente ritenere che i dati presenti nell'archivio dell CP_3 hanno reso agevolmente possibile la verifica dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e l'assenza di qualsivoglia specifica deduzione dell , depone nel senso che non sia stato necessario CP_3 alcun procedimento di accertamento tale da allungare i tempi di formazione e notifica dell'atto, tanto più che gli insoluti sono confluiti nell'avviso di addebito 37120190022827644000 riguardante il versamento dei contributi relativi a tale annualità -in essi comprese anche le ritenute previdenziali.
L'elaborazione dell'AVA risale al 2019 come si evince dal numero dell'atto che risulta attribuito dal sistema in base al periodo della sua formazione e dalla data della sua notifica (15/12/2019) e risulta una mera asserzione, peraltro del tutto indimostrata, che l “per la determinazione CP_3 dell'importo della sanzione- abbia dovuto attendere di conoscere l'esistenza e, eventualmente, l'entità dei versamenti effettuati dal ricorrente presso l'Agente della Riscossione, tenendo conto anche di richieste di dilazioni e definizioni agevolate che sono state negli anni oggetto di revoca, per cui in assenza di una quantificazione certa dell'omissione, l'attività di accertamento non poteva quindi dirsi conclusa e l'Istituto CP_ dichiararsi decaduto dal potere di contestare l'illecito al ricorrente”(cfr. nota istruttoria in prod. , tanto
4 più che la domanda di dilazione risulta presentata in data 26.04.2023 e non vi è prova alcuna della richiesta di dilazione in data 03.06.2021 (menzionata nella nota istruttoria).
Il ricorso, assorbita ogni ulteriore valutazione, va quindi accolto in applicazione della ragione più liquida e, per l'effetto, va dichiarata l'estinzione dell'obbligazione a carico di parte ricorrente e va di conseguenza, annullata l'OIA per cui è causa, ai sensi dell'art.6 del d.lgs. 150/2011.
Le spese seguono la soccombenza e, data la comunanza delle posizioni processuali di entrambi i ricorrenti rispetto ai vizi dedotti e alla decisione assunta, alcun incremento al difensore è dovuto, rientrando ciò nella discrezionalità del Giudicante.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'estinzione dell'obbligazione a carico di parte ricorrente e annulla l'OIA per cui è causa;
condanna al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite liquidate in CP_3
€ 1.508,80 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 18.11.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
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