Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5637/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. DI FEDE ANGELO); Parte_1
E
nata a [...] il [...] (Avv. LANZA GIOVANNA ADELE ); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 28/02/2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 03-07/03/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito richiamati integralmente:
“1.I genitori continueranno a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto, liberi
2. Il figlio minore rimane in affidamento condiviso ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento prevalente presso il padre presso la sua abitazione di Piazza Principe di
Camporeale 64, Palermo che costituirà la sua residenza anagrafica;
3. La figlia maggiorenne rimarrà anch'essa presso l'abitazione del padre in Per_2
Piazza principe di Camporeale 64, Palermo che costituirà la sua residenza anagrafica;
4. La madre potrà incontrare e tenere con sè i figli anche per il pernottamento notturno secondo liberi accordi con gli stessi e comunque tutte le volte che si troverà a Palermo o a
Catania, seppur – per quanto riguarda il minore – compatibilmente con Per_1
l'assolvimento degli obblighi scolastici e delle altre attività ludico-sportive cui si dedica. I figli, qualora lo volessero, potranno permanere con la madre anche presso la sua dimora in
Torino, compatibilmente con gli obblighi scolastici e le attività in cui sono impegnati con regolarità a Palermo.
I figli trascorreranno con la madre e - con il principio dell'alternanza - un periodo di gg
7 continuativi per le vacanze natalizie e/o di fine anno (coincidenti con il periodo 24-30
Dicembre ovvero 31/12-06/01) e di gg. 2 continuativi per le festività pasquali (Giorno di
Pasqua e Lunedì dell'Angelo); le eventuali modifiche dovranno essere concordate di volta in volta tra i due ricorrenti.
Per le vacanze estive, la madre trascorrerà con i figli un periodo di gg. 15 continuativi, da concordare con gli stessi e con i entro la fine di giugno e comunque tenendo CP_2 conto delle loro esigenze e assecondando, ove possibile, la volontà dei figli;
5. La casa coniugale di proprietà del Dott. con tutti gli arredi in essa contenuti, Pt_1 sita in Palermo, nella Piazza Principe di Camporeale 64, rimane assegnata al sig Pt_1
6. Con riferimento al contributo al mantenimento dei figli, tenuto conto della deteriore condizione economica della sig.ra ancora priva di stabile occupazione, i genitori CP_1 concordano che la sig.r corrisponderà al Sig un contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 dei figli di € 200,00 mensili, entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Il suddetto importo verrà versato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Dott. IBAN: Pt_1
[...].
7. Tutte le spese extra assegno ordinarie e straordinarie relative ai bisogni dei figli per come descritte nel Protocollo siglato in data 02/07/19 dal Presidente del Tribunale di
Palermo, dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Palermo e dalle associazioni maggiormente rappresentative nella materia della famiglia operanti sul territorio di Palermo, restano a carico del Dott. fino al cambiamento delle Pt_1 condizioni economiche della Signor . CP_1
8. Le parti dichiarano di essere autosufficienti indi non è prevista corresponsione di assegno divorzile”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Catania, in data
24/06/2016, da , nato a [...] il [...] e da Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile di detto
[...]
Comune al n.192, parte I, dell'anno 2016, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
06/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescri- zioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.