Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott.ssa Lidia Greco Giudice
3. dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2818/2024 R.G.V.G. promosso da
, nato in [...] il [...], elettivamente Parte_1
dom. presso lo studio dell'avv. Salvatore Romeo che rapp. e dif. per procura in atti.
E
nata in [...] il [...], elettivamente dom. Parte_2
presso lo studio dell'avv. Maria Rita Di Gregorio che rapp. e dif. per procura in atti.
All'udienza dinnanzi al Giudice relatore-delegato, Cons. dott.
Cannata Baratta, in data 17/12/2024 le parti chiedono l'accoglimento del ricorso congiunto, dichiarando che “i consensi ivi espressi, sono frutto di libera volizione ed in alcun modo oggetto di condizionamento, coartazione o
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Tanto premesso, l'accordo delle parti procede alle seguenti condizioni di cui in ricorso:
1. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori . La
potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori . Le
decisioni di maggiore interesse per il figlio , come quelle relative all'istruzione , all'educazione, alla salute e all'eventuale trasferimento di residenza e domicilio , sono assunte di comune accordo tra i genitori , tenendo conto delle capacità , dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio . Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione , ciascun genitore potrà esercitare la potestà
separatamente durante i periodi in cui avrà presso di sè il figlio
.
2. Il figlio minore verrà collocato dalla madre Persona_1
ed abiterà presso la dimora materna sita in Ragusa via
Legnano 62.
3. Al padre è data facoltà di avere con se il minore liberamente
, previo accordo telefonico con la madre , compatibilmente agli impegni scolastici e ricreativi del minore . In ogni caso , al padre è data facoltà di avere con se il figlio :
2 • ogni fine settimana dal sabato pomeriggio alla domenica con rientro entro le ore 20,00 salvo accordi diversi intercorsi tra genitori e compatibilmento agli impegni del minore;
• durante il periodo natalizio il 24 e 25 dicembre il primo anno con la madre e il 31 dicembre e 1 gennaio con il padre e così
alternando i periodi di anno in anno tra i genitori salvo diversi accordi intercorsi tra i genitori o per esegienze del figlio;
• le vacanze pasquali verranno trascorse alternativamente un anno con la madre e uno con il padre;
• durante le vacanze scolastiche estive , il minore trascorrerà tale periodo equamente con entrambi i genitori alternando due settimane con il padre e due con la madre;
• le giornate festive del 1 novembre, 8 dicembre, 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno verranno alternativamente trascorsi un anno con il padre e uno con la madre dalle ore con rientro del minore entro le ore 20,00 salvo accordi diversi intercorsi tra genitori e compatibilmento agli impegni del minore;
4. Il diritto di visita sarà esercitato compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del minore. Qualora il minore fosse malato nei giorni in cui dovrebbe essere con il padre , quest'ultimo potrà fargli visita presso la dimora materna , previo accordo telefonico nel rispetto dei diritti di riservatezza della ex moglie . Analoga facoltà con le medesime modalità e
3 garanzie deve essere riconosciuta alla madre nei periodi di permanenza del minore presso la dimora paterna . Qualsiasi cambiamento di luogo di collocazione del minore dovrà essere previamente comunicato e concordato da entrambi I coniugi.
Se, eventualmente, il padre o la madre volessero trascorrere un periodo più lungo di ferie , come ad es. effettuare un viaggio , con il figlio presso altre località , sarà onere dell'interessato /a comunicare tempestivamente , la località , l'itinerario e la durata;
5. I periodi di permanenza presso I genitori potranno comunque essere modificati secondo gli accordi che di volta in volta verranno presi in esito alle esigenze del figlio;
6. la signora provvederà in maniera diretta al Parte_2
mantenimento del figlio così come il sig. provvederà in Pt_1
modo diretto nei giorni in cui il figlio sarà con lui;
7. I genitori sosterranno al 50% le spese straordinarie da affrontare per il figlio minore;
8. il figlio sarà fiscalmente a carico esclusivo della madre , la quale percepirà altresì al 100% l'assegno unico e universale per i figli a carico e/o ogni altra forma di bonus, sostegno e/o integrazione al reddito per figli a carico;
9. Spese legali e compensi rifusi
4 10. I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2°
comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Essendo la domanda congiunta e non essendo, dunque, configurabile soccombenza, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del processo ex art. 91 cpc.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima
Sezione civile del Tribunale il 21/3/2025
Il presidente
Cannata Baratta
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