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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/02/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11169/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CHIARAVALLOTI FRANCESCA MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CHIARAVALLOTI FRANCESCA MARIA
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARTELLI PRISCILLA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ARTELLI PRISCILLA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.07.2024 (nata a [...], Brasile, il Parte_1
14.09.1978) ricorreva contro nato a [...], BR, il 10.02.1980) per CP_1 chiedere la modifica delle condizioni di separazione.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Pianoro (BO), il 14.10.2012 – atto iscritto nei
Registri dello Stato Civile al n. 18, Parte 1, anno 2012.
Dalla loro unione è nato un figlio (Bologna, il 15.09.2016). Persona_1
Con sentenza parziale n. 292/2021 (depositata il 09.02.2021) il Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi. Con successiva sentenza n. 2907/2022 (pubblicata il 25.11.2022), il Tribunale di Bologna definiva il procedimento di separazione tra le parti in merito alle altre domande.
pagina 1 di 3 Nell'atto introduttivo del presente procedimento, la ricorrente chiedeva al Tribunale una modifica delle condizioni di separazione, con particolare riferimento alla regolamentazione dei rapporti padre-figlio.
Il convenuto, costituendosi regolarmente in giudizio, oltre a chiedere l'adozione dei provvedimenti più opportuni in tema di frequentazione padre-figlio e una sostanziale conferma del contributo al mantenimento, chiedeva pronuncia sul vincolo matrimoniale.
Alla prima udienza (17.12.2024) le parti, sentite personalmente, si riportavano ai fatti già esposti nei relativi atti e le procuratrici delle parti chiedevano la pronuncia parziale sul vincolo. Il Giudice riservava i propri provvedimenti.
Con ordinanza (23.12.2024), il Giudice, sciogliendo la riserva assunta in udienza, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del figlio e tratteneva la causa in decisione sul vincolo, rimettendo la decisione al collegio.
*****
Così limitata ad oggi la decisione (parziale) che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunciato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza parziale n. 292/2021
(depositata il 09.02.2021) e sono trascorsi ormai cinque anni dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del tribunale (09.06.2020) senza che le parti si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi sino ad oggi, dall'esito negativo del tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni delle parti.
Non può, pertanto, essere ricostituita la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali tra i genitori, vista la presenza di una figlia minore, occorre rimettere la causa in istruttoria.
Spese alla definizione del merito.
PQM
Il Tribunale, decidendo non definitivamente pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
(nata a [...], Brasile, il 14.09.1978) Parte_1
e nato a [...], BR, il 10.02.1980) CP_1
Unitisi in matrimonio a Pianoro (BO), il 14.10.2012 – atto iscritto nei Registri dello Stato Civile al n.
18, Parte 1, anno 2012.
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato, dott. Perla, per il prosieguo del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12.01.2025.
pagina 2 di 3 Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11169/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CHIARAVALLOTI FRANCESCA MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CHIARAVALLOTI FRANCESCA MARIA
ATTRICE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARTELLI PRISCILLA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ARTELLI PRISCILLA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.07.2024 (nata a [...], Brasile, il Parte_1
14.09.1978) ricorreva contro nato a [...], BR, il 10.02.1980) per CP_1 chiedere la modifica delle condizioni di separazione.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a Pianoro (BO), il 14.10.2012 – atto iscritto nei
Registri dello Stato Civile al n. 18, Parte 1, anno 2012.
Dalla loro unione è nato un figlio (Bologna, il 15.09.2016). Persona_1
Con sentenza parziale n. 292/2021 (depositata il 09.02.2021) il Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi. Con successiva sentenza n. 2907/2022 (pubblicata il 25.11.2022), il Tribunale di Bologna definiva il procedimento di separazione tra le parti in merito alle altre domande.
pagina 1 di 3 Nell'atto introduttivo del presente procedimento, la ricorrente chiedeva al Tribunale una modifica delle condizioni di separazione, con particolare riferimento alla regolamentazione dei rapporti padre-figlio.
Il convenuto, costituendosi regolarmente in giudizio, oltre a chiedere l'adozione dei provvedimenti più opportuni in tema di frequentazione padre-figlio e una sostanziale conferma del contributo al mantenimento, chiedeva pronuncia sul vincolo matrimoniale.
Alla prima udienza (17.12.2024) le parti, sentite personalmente, si riportavano ai fatti già esposti nei relativi atti e le procuratrici delle parti chiedevano la pronuncia parziale sul vincolo. Il Giudice riservava i propri provvedimenti.
Con ordinanza (23.12.2024), il Giudice, sciogliendo la riserva assunta in udienza, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse del figlio e tratteneva la causa in decisione sul vincolo, rimettendo la decisione al collegio.
*****
Così limitata ad oggi la decisione (parziale) che il Collegio è chiamato ad assumere, lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro pronunciato, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lett.b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
Invero la separazione personale tra i coniugi è stata pronunciata con sentenza parziale n. 292/2021
(depositata il 09.02.2021) e sono trascorsi ormai cinque anni dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del tribunale (09.06.2020) senza che le parti si siano riappacificate o abbiano ripreso la convivenza matrimoniale, come dimostrato dalla separazione protrattasi sino ad oggi, dall'esito negativo del tentativo di conciliazione, nonché dalle allegazioni delle parti.
Non può, pertanto, essere ricostituita la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali tra i genitori, vista la presenza di una figlia minore, occorre rimettere la causa in istruttoria.
Spese alla definizione del merito.
PQM
Il Tribunale, decidendo non definitivamente pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
(nata a [...], Brasile, il 14.09.1978) Parte_1
e nato a [...], BR, il 10.02.1980) CP_1
Unitisi in matrimonio a Pianoro (BO), il 14.10.2012 – atto iscritto nei Registri dello Stato Civile al n.
18, Parte 1, anno 2012.
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato, dott. Perla, per il prosieguo del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12.01.2025.
pagina 2 di 3 Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
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