Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/03/2026, n. 4390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4390 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04390/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09778/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9778 del 2025, proposto da
RI TE MI, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Valentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) del silenzio illegittimamente serbato dal Ministero della Istruzione e del Merito “sulla domanda di riconoscimento del titolo di abilitazione nella classe di concorso A022 scuola Sec. di I° Grado e A012 scuola Sec. di II° Grado” conseguito in Romania, ai sensi della direttiva 2013/55/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. n.15/2016 presentata da parte ricorrente in data 30/05/2024 con protocollo domanda n. 38484 fin qui rimasta priva di riscontro fin qui rimasta priva di riscontro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. ES TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierna ricorrente ha impugnato il silenzio della Amministrazione sulla istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania.
Con memoria in data 16 gennaio 2026, il difensore della parte ricorrente ha rilevato che l’Amministrazione ha provveduto alla definizione del procedimento - iniziato con istanza di riconoscimento presentata dalla ricorrente - con la pubblicazione del provvedimento di riconoscimento del titolo di formazione professionale, previo superamento di misure compensative, con conseguente richiesta di dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse e condanna alle spese di giudizio.
Il Collegio prende atto della dichiarazione della parte ricorrente e, conseguentemente, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Le spese processuali, in considerazione della risoluzione in via preliminare della vicenda sottoposta al Collegio ed in presenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES TT, Presidente, Estensore
RI Rosaria Oliva, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ES TT |
IL SEGRETARIO