Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/06/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile,
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore
- dott. Vincenza ZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 332/2022 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'avv. Francesco Celona;
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 [...]
, nata in [...] il [...], (C.F. ), CP_2 C.F._3 CP_3
nata a [...] il [...] (C.F. ), , nato a C.F._4 Controparte_4
Milazzo il 21.7.1959 (C.F. ), nata a [...] C.F._5 Controparte_5
il 24.4.1959,(C.F. ), , nato a [...] il [...] C.F._6 CP_6
( ) e , nato a [...] il [...] (c.f. CodiceFiscale_7 CP_7
), rappresentati e difesi dall'Avv. Angela L. Maimone;
C.F._8
1
E
, CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
e ; CP_10 CP_13
Appellati contumaci
E
, nella qualità di CP_10 CP_14 Controparte_4 CP_3
eredi di Persona_1
Appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 348/2022 pubblicata in data 11.05.2022
Conclusioni per le parti: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
1.Con citazione del 7.9.2012 esponeva al Tribunale di Barcellona P.G. che Parte_1
con atto di vendita del 15 marzo 1994 egli aveva acquistato acquistato dal padre,
il fabbricato della superficie coperta di circa mq.50,00 sito in Milazzo, Persona_2
Contrada Grunda, al civico n.93, identificato al catasto del Comune di Milazzo al foglio
14, particella 7, con diritto a corte comune identificata al foglio 14 con la particella 5, ora particella 994; che una porzione di detta corte comune (estesa mq 53,25, di cui mq
43,75 pavimentata e 9,5 mq adibita ad aiuola, e delimitata da rete metallica con cancello in ferro battuto munito di lucchetto di chiusura) da sempre era stata una pertinenza esclusiva dell'immobile di proprietà di esso attore che vi aveva esercitato un possesso pubblico, pacifico e ininterrotto già in epoca anteriore al 1994, possesso che inizialmente era stato esercitato dal suo dante causa a far data dal 1957.
2 Tanto esposto chiedeva l'accertamento dell'intervenuto acquisto della porzione predetta per usucapione, allegando che la corte in questione era in comune con altre particelle i cui proprietari venivano, quindi, chiamati in giudizio. Nella costituzione di
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
e , che contestavano gli assunti attorei - CP_5 CP_7 CP_6
anche sotto il profilo della carente individuazione di tutti i litisconsorti necessari (i titolari di diritti sulla corte comune nella sua interezza) – il Tribunale istruiva la causa mediante assunzione di prova orale e ctu.
Con sentenza n. 331/2022, il Tribunale di Barcellona P.G., dopo aver premesso in punto di diritto che “chiarito che il thema disputandum è l'usucapione di una porzione
(indivisa) di un bene comune (corte comune di estensione pari a circa mq 50) in diritto, vale ricordare la regola che prescrive, ai fini dell'usucapione di un bene comune, sul quale il comproprietario possessore esercita il potere di fatto sulla cosa comune animo proprio ma a titolo di comproprietà, la estensione del possesso in termini di esclusività, mediante fruizione del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e idonee ad evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (cfr. Cassazione civile sez. II 23 luglio 2010 n. 17322)”, osservava che “a tal fine, non è sufficiente che gli altri comproprietari si siano limitati ad astenersi dall'uso della cosa comune, né che l'attore abbia compiuto atti di gestione consentiti al singolo proprietario oppure atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazioni di spese per il miglior godimento della cosa comune ovvero per la sua manutenzione, non possono dar luogo ad una estensione del possesso, occorrendo, invero, la prova che il comproprietario usucapente ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, in guisa da evidenziare, oltre una ipotesi di possibile tolleranza altrui, una inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva, impedendo agli altri ogni atto di godimento o di gestione”. Su tali premesse il Tribunale evidenziava che “alla stregua del complessivo compendio probatorio acquisito, non può dirsi emersa evidenza di circostanze atte a far ritenere che il godimento della porzione (pari a mq complessivi 53,25) di corte antistante
3 l'appartamento di proprietà dell'attore sia avvenuto contro la volontà degli altri comproprietari e, quindi, con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui”.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello il Pt_1
Si sono costituiti , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, e che hanno chiesto CP_4 Controparte_5 CP_7 CP_6
il rigetto del gravame.
Con ordinanza emessa in data11.7.2024 la causa è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Con il primo motivo d'impugnazione, il denuncia gli errori in fatto e in diritto Pt_1
in cui è incorso il primo giudice nel non ritenere sussistenti i presupposti per la declaratoria di usucapione.
Richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui in tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva
(Cassazione 11902/2015), l'appellante evidenzia come l'indagine del primo giudice avrebbe dovuto incentrarsi sull'esistenza di un comportamento dell'attore idoneo a realizzare l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e che denoti, inequivocabilmente, l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva.
4 Ed in tale prospettiva il Tribunale, ove avesse valutato correttamente il compendio probatorio, si sarebbe accolto della esistenza di un comportamento del e prima Pt_1
ancora del di lui padre, suo dante causa, inequivocabilmente idonei ad escludere gli altri dal godimento del bene.
2.2 Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata perché in essa non sono state prese in considerazione le risultanze della ctu.
Ed invero, il consulente nominato in primo grado aveva constatato quanto segue: “la corte, ad uso esclusivo di parte attrice, occupa una piccola porzione della particella
994 foglio 14; La corte, ad uso esclusivo di parte attrice oggetto di causa delineata da cordolo in cemento armato e recinzione con paletti e rete metallica, è stata individuata Contr nel tipo di frazionamento con il numero provvisorio e risulta di mq. 43,48 (all.
4); La superficie destinata ad aiuola è stata individuata con il numero provvisorio AAC
e risulta essere di mq. 13,73 (all. 4)”. Aggiunge l'appellante che il cordolo e la recinzione impediscono l'accesso agli altri comproprietari e che il ctu al momento del suo sopralluogo aveva evidenziato che le opere insistenti sulla porzione di terreno oggetto di domanda (cordolo e tettoia) erano di vecchia realizzazione (sul punto, poi, evidenzia l'appellante che anche gli alberi di alto fusto che delimitano l'area per cui
è casa sono di vecchia messa a dimora e che una foto risalente al 1985 evidenziava la presenza della struttura nel tempo).
2.3 Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante si duole della erronea valutazione delle deposizioni testimoniali, in particolare della deposizione di Persona_3
di del sig. e di .
[...] Tes_1 Tes_2 Testimone_3
2.4 Con il quarto motivo l'appellante si duole della errata valutazione della prova documentale fotografica offerta.
2.5 Con il quinto motivo deduce l'errore in cui è incorso il primo giudice nel non dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione, tenuto conto del fatto che il distacco dell'area in questione era risalente nel tempo.
2.6 Con il sesto motivo si duole della mancata ammissione di tutte le prove richieste nel primo grado di giudizio.
5 2.7 Con l'ultimo motivo chiede la riforma del capo della sentenza relativo alle spese processuali, nella prospettiva dell'accoglimento dei superiori motivi di gravame.
3. I motivi che vanno dal primo al quarto, da esaminare congiuntamente, sono fondati e conducono alla riforma (anche se parziale per quanto verrà specificato) della sentenza.
In punto di diritto, si osserva che “in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione e, se già possiede "animo proprio" e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in maniera univoca la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente il fatto che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (Cassazione 6452/2025).
Dunque, ai fini della prova dell'acquisto della proprietà di un bene in comproprietà per usucapione, il comproprietario che agisce in giudizio nei confronti degli altri per il riconoscimento in suo favore dell'intervenuto acquisto ex art. 1158 c.c. non può limitarsi a dimostrare di avere un rapporto materiale con la res, giacché ciò già discende dal titolo di comproprietà che lo legittima a godere e ad usare il bene, dovendo piuttosto fornire in maniera rigorosa la prova di aver esercitato un possesso esclusivo con esclusione degli altri comproprietari.
Il principio di diritto ora enunciato è stato anche evidenziato dal primo giudice, che ha ritenuto però che “alla stregua del complessivo compendio probatorio acquisito, non può dirsi emersa evidenza di circostanze atte a far ritenere che il godimento della porzione (pari a mq complessivi 53,25) di corte antistante l'appartamento di proprietà dell'attore sia avvenuto contro la volontà degli altri comproprietari e, quindi, con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui”.
La motivazione del primo giudice posta a fondamento della decisione, anche alla luce dei motivi di impugnazione proposti dall'appellante, non persuade.
6 Le deposizioni dei testi e , le fotografie che Persona_3 Testimone_4
ritraggono i luoghi oggetto di causa ed anche le risultanze della ctu, costituiscono una piattaforma di convincimento giudiziale in ordine ad una manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte del attraverso un'attività durevole, Pt_1
apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, con riferimento alla porzione di terreno delimitata da un cordolo di cemento e da una siepe (estesa mq 43,48).
Ed invero, dal superiore compendio probatorio emerge come in epoca risalente nel tempo, e precisamente in epoca tale da consolidare l'acquisto per usucapione della porzione di terreno oggetto di causa, il abbia goduto del bene (nei limiti indicati) Pt_1
in modo pieno e con esclusione degli altri comproprietari.
Il teste all'udienza del 10.3.2015 ha dichiarato quanto segue: è Persona_3
vero che il sig. ha goduto di una porzione di corte antistante la sua Parte_1
abitazione e ciò a quanto mi risulta da oltre 30 anni. Ciò posso dire poiché io da oltre
30 anni frequento quale ospite la casa del Sig. presso la quale spesso mi Parte_1
reco, sia d'estate che d'inverno su suo invito…detta area è delimitata da una siepe esistente almeno dal 1977 e che sulla stessa insiste un grande albero di gelso ed un eucaliptus…posso confermare che il sig. almeno dal 1977 possiede Parte_1
pacificamente detta area … non ho mai visto nessun altro su detta area di cui la famiglia aveva la totale disponibilità”. Pt_1
La teste ha poi precisato che “… l'area medesima è quella raffigurata nelle foto che mi vengono mostrate e che sono allegate alla memoria n- 2 di parte attrice”, aggiungendo che delle quattro fotografie mostratele tre sono del 1985, e che “l'area in questione è recintata da una rete metallica e che per accedere si deve attraversare un cancello pedonale in ferro battuto e chiuso con un lucchetto. Preciso che un tempo c'era solo la siepe e un cancelletto in legno”. La teste ha, altresì, precisato che era consuetudine del festeggiare i compleanni dei figli nella casa e nell'area alla stessa asservita Pt_1
oggetto del presente giudizio e che sempre la detta area era sormontata da una tettoria che la copriva quasi interamente, tettoia successivamente modificata.
7 Di tenore analogo è la deposizione del teste che, sentito sempre all'udienza del Tes_2
10.3.2015, ha dichiarato: “a quanto mi risulta, perlomeno dal 1977 circa, il sig. Pt_1
ha goduto di una porzione di corte antistante la propria abitazione sita in contrada
[...]
Gronda. Preciso che tale casa prima era del padre del sig. Io frequento da tempo Pt_1
la casa del sig. ciò soprattutto d'estate e posso confermare che la siepe in Pt_1
questione era già esistente nel '77 e di piedi della siepe c'è un cordolo di cemento.
Sempre sull'area in questione c'è un albero di gelso e un eucaliptus… per entrare in questa area si accedeva con un cancelletto prima in legno, ora in ferro”. Il teste ha poi precisate che la casa è stata concessa in locazione, tant'è che in “in quel periodo andavamo dal papà del Sig. che abitava di fronte” e di ricordare la presenza di una Pt_1
rete metallica di recinzione ed una copertura prima “in canne, mentre successivamente
è stata rifatta dal sig. ma non so in quale materiale”. Anche tale teste ha poi Pt_1
riconosciuto le foto allegate alla memoria istruttoria che ha collocato temporalmente nel 1985.
Orbene, le foto in questione ritraggono alcune persone nell'area oggetto di causa che appare pavimentata e delimitata da siepe e da un cordolo in cemento.
Le deposizioni testimoniali e le foto prodotte riconosciute dai testi e collocate temporalmente nel 1985 costituiscono un corpo di elementi gravi, precisi e concordanti che, nell'insieme, sono il presupposto legittimo dell'usucapione.
Recintando l'area, pavimentandola, costruendovi sopra una tettoia, piantandovi le siepi di separazione dal resto della corte comune e apponendo un cancello (prima in legno e poi in ferro), l'appellante si è comportato come proprietario per oltre 20 anni, assoggettando di fatto l'area al servizio esclusivo del fabbricato di sua proprietà individuale, escludendone stabilmente gli altri comproprietari dal godimento del bene.
Coerenti alle deposizioni sopra riportate sono gli accertamenti del ctu, che, alle pagg.
4 e 5 della sua relazione, dopo avere evidenziato che la corte oggetto di causa occupa una parte di superficie della particella 994 ed è a servizio esclusivo della particella n.
7, sottolinea quanto segue: tale corte ha una “superficie … di mq. 43,48, delimitata da
- una recinzione con paletti e rete metallica schermata da stuoie di canne lungo la
8 quale trova posto un cancelletto in metallo delle dimensioni di ml. 1,06 (punti 312-
313) (all.3n foto n.6); - un cordoletto in cemento armato delle dimensioni di cm. 7 di larghezza e cm. 15 di altezza. Il cordoletto, di vecchia fattura, presenta vari punti di lesione con vista dei tondini di ferro attaccati dalla ruggine (all.3 foto n.7-10). Lungo il confine esterno della corte oggetto di frazionamento, vi sono due alberi ad alto fusto di vecchia messa a dimora (dal diametro al piede di circa cm. 95) (all.3 foto n.1-9) e una siepe di pitosforo che delineano una fascia di terreno adibita ad aiuola. Tale porzione di terreno ha una larghezza variabile che, nelle parti laterali risulta essere di cm.50 mentre nella parte frontale, quella contenente i due alberi, è di cm. 110.
L'interno dell'area delimitata dal cordolo e dalla recinzione prima descritti, risulta pavimentato con piastrelle in gres porcellanato (all.3 foto n.6-10) su cui insiste una tettoia in lamiera grecata (all.3 foto n.8-10), sorretta da profilati metallici (punti 307-
308-309) a sezione rettangolare di cm. 8x4 di vecchia realizzazione ed in cattivo stato di manutenzione (all.n.3 foto n.6-7-8-10). Tale corte permette l'accesso alla particella
n.7 di proprietà dell'attore principale (all.3 foto n.9-10)”.
Come evidenziato dall'appellante, l'accertamento del ctu in ordine alla esistenza di un cordolo di vecchia fattura e di una tettoia di vecchia realizzazione riscontrano le deposizioni testimoniali e gli elementi emergenti dalle raffigurazioni fotografiche in ordine all'epoca di realizzazione della recinzione e dell'inizio di un possesso esclusivo dell'area in questione da parte dell'attore e del suo dante causa.
Il Tribunale ha valorizzato la deposizione del teste , che è stato Testimone_5
conduttore dell'immobile al fine di escludere un possesso esclusivo del del Pt_1 Pt_1
bene in questione in contrapposizione agli altri comproprietari, evidenziando che dal tenore complessivo della deposizione del teste “può ricavarsi che la recinzione di rinforzo metallica apposta, peraltro, dallo stesso e non direttamente dall'attore, sia stata realizzata al fine di “non fare uscire il cane di proprietà di grossa taglia”, così corroborando l'assunto inerente l'esistenza di una situazione di tolleranza dovuta alle contingenze del caso (evitare la fuoriuscita del cane del conduttore) più che ad un godimento esclusivo - mediato dalla locazione - in modo inconciliabile con la
9 possibilità di godimento altrui, tenuto conto, delle dichiarazioni con cui si afferma “per il periodo in cui io ho avuto in locazione l'immobile i vari proprietari Pt_1
provvedevano alla manutenzione e ai miglioramenti della corte comune, così come facevo io per la mia parte” (cfr. teste verbale udienza del Testimone_5
0.11.2015)”.
Ora, il primo giudice non ha però considerato che il teste riferiva che “dinanzi alla porta d'ingresso della casa di vi era una parte pavimentata e delimitata da piante”. Il Pt_1
teste ha quindi riferito di una delimitazione dell'area (in linea con le deposizioni dei testi e con quanto raffigurato nelle foto e con gli elementi indiziari Per_3 Tes_2
emersi dalla ctu) rispetto alla quale egli era intervenuto per “non fare uscire il cane di mia proprietà di grossa taglia”. Il fatto di rendere sicura la recinzione al fine di evitare che il cane potesse oltrepassare la barriera delle piante, non esclude la presenza di opere
(la siepe) volte ad impedire l'accesso degli estranei all'area oggetto di causa e a garantire l'uso esclusivo dell'area stessa. Del resto, l'iniziativa del ZO di apporre la rete metallica si pone in linea con una situazione in cui l'area era stata già sottratta ai comproprietari diversi dal Il teste, infine, ha aggiunto che la corte comune era Pt_1
oggetto di interventi manutentivi da parte dei vari comproprietari, mentre egli
“provvedeva per la sua parte”. Dalla deposizione si evince come i comproprietari si occupassero della corte comune ad eccezione della parte di pertinenza dell'immobile locato dal teste.
La valutazione del primo giudice sulla valenza della deposizione del teste ZO non è condivisibile.
Il primo giudice ha, poi, evidenziato che l'assenza di un possesso dell'area oggetto di causa in capo al possesso esclusivo e in contrapposizione agli altri comproprietari, Pt_1
emerge dalla deposizione di . Sul punto il primo giudice ha evidenziato che Tes_1
aalla deposizione del teste si apprende che “l'elemento, peraltro in funzione di abbellimento, della siepe insistente sull'area antistante l'abitazione del era, ab Pt_1
origine, costituito da piccole piante, le quali “crescendo ha reso l'area antistante la casa di più ampia”, nonché la presenza, di libero accesso nell'area “antistante la Pt_1
10 abitazione all'epoca della mamma del Sig. ” - area questa che è in rapporto di CP_3
pertinenzialità con la corte di cui alla particella 994 (ex 5) del foglio 14”.
Ora, come evidenziato dall'appellante, il teste dopo avere riferito di conoscere
[...]
dal 1989 e di frequentare i luoghi oggetto di controversia da quella data, ha CP_7
aggiunto che “quando io mi recai sul posto le prime volte vi erano delle piccole piante che delimitavano una porzione di corte antistante la casa del sig. da qualche anno Pt_1
crescendo la siepe ha reso l'area antistante la casa di più ampia”. Pt_1
Il teste, inoltre, ha dichiarato: “nell'89 accedevo liberamente nell'area in questione per recarmi assieme al sig. presso l'abitazione di sua madre. Anche oggi per recarmi CP_3
presso la casa del sig. percorro lo stesso tragitto… preciso che io nel passare Pt_2
attraverso quest'accesso non attraverso l'area delimitata dalla siepe”.
Orbene, va intanto evidenziato che anche se il teste ha riferito in ordine alla presenza di piccole piante nell'89 divenute poi siepe, non può certo condividersi quanto affermato dal primo giudice in ordine alla funzione di abbellimento delle piante stesse destinate a formare una siepe. Ed infatti il teste ha riferito che per andare dal CP_3
attraversava un'area che non era quella delimitata dalla siepe.
Il teste che ha anche riferito che “il sig. nella parte in cui metteva la barca curava CP_3
la siepe” (circostanza questa relativa alla presenza di una barca nemmeno dedotta nel capitolato di prova) non appare fra l'altro molto attendibile, posto che non riferisce del cordolo, delle piante di gelso ed eucalipto, elementi questi che trovano riscontro nelle foto (cordolo) e nella relazione di ctu (ove si afferma la presenza lungo il confine di alberi ad alto fusto di vecchia messa). Il teste, quindi, laddove descrive la presenza di piccole piante a dimora (poi divenute siepe), per la lacunosità della sua deposizione
(oltre che per il contrasto con le deposizioni di altri due testi, molto più puntuali nella descrizione dei luoghi e con le immagini dei luoghi oggetto di causa ritratte dalla fotografie prodotte) non è attendibile.
Nella comparsa conclusionale, il procuratore di parte appellata deduce quanto segue:
“nel giudizio di prime cure, il padre aveva già presentato azione per usucapione Pt_1
verso altri proprietari, e precisamente in data 18/03/2003, allegata alla memoria ex art. 11 183 6° c. cpc nr. 2 depositata l'08/04/2014, dove padre non solo non coinvolge gli Pt_1
odierni convenuti, anzi dichiara espressamente che la particella 8 si appartiene a tutti i comproprietari”.
Tale deduzione non ha incidenza sulla soluzione della controversia. Al di là della genericità della deduzione e del riferimento ad una particella n. 8, laddove la corte comune è identificata dalla particella 5, ed il fatto che il padre del aveva già Pt_1
alienato al figlio l'immobile identificato dalla particella 7, confinante con la corte comune, la dichiarazione del genitore dell'attore di certo non può avere valore confessorio trattandosi di dichiarazione che non verte su fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici ma su diritti.
Va, quindi, accolto l'appello e va dichiarato che il ha acquistato per usucapione Pt_1
l'area adibita a corte di mq 43,48 delimitata da cordoletto in cemento armato (area indicata è stata individuata dal ctu nel tipo di frazionamento con il numero provvisorio
AAB-v. conclusioni della ctu).
Con riferimento all'area adibita ad aiuola che si trova all'esterno rispetto al cordolo sopra indicato non si ravvisa una situazione di possesso uti dominus, in assenza di opere che escludano i terzi dalla possibilità di accesso a tale porzione.
Le spese del doppio grado nei rapporti fra il e le parti convenute (odierne appellate) Pt_1
costituite vanno poste a carico di queste ultime e si liquidano sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
La mancata resistenza dei convenuti contumaci e la necessarietà della pronuncia giudiziale per il riconoscimento dell'acquisto per usucapione integrano le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione di cui all'art. 92 c.p.c. come modificato dall'intervento della Corte Costituzione (sentenza n. 77/2018).
Non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., stante l'accoglimento parziale della domanda e la necessità di una valutazione approfondita delle risultanze istruttorie.
Non è stato contestato l'avvenuto pagamento delle somme liquidate a titolo di spese con la sentenza di primo grado, sicchè i convenuti Controparte_1 CP_2
12 , , , e CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
vanno condannati alla restituzione di quanto ricevuto in forza della CP_7
sentenza di primo grado con gli interessi legali dalla data del pagamento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 331/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Barcellona P.G., così provvede:
- accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie parzialmente la domanda avanzata da con citazione del Parte_1
7.9.2012 e, per l'effetto, dichiara che ha acquistato per usucapione Parte_1
la porzione di terreno, estesa mq 43,48, facente parte della particella n. 994 del foglio 14 (catasto terreni del Comune di Milazzo), porzione delimitata da cordolo in cemento armato e recinzione con paletti e rete metallica, individuata
Contro dal ctu nel relativo tipo di frazionamento con il numero provvisorio
- ordina al Conservatore dei Registro immobiliari di Messina la trascrizione della presente sentenza;
- condanna , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, , e al rimborso CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
delle spese del primo grado di giudizio, in favore di , che liquida in € Parte_1
450,00 per spese ed € 3.972,00 per compensi professionali, di cui € 810,00 per la fase di studio, € 574,00 per la fase introduttiva, € 1.204,00 per la fase di trattazione ed € 1.384,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
- condanna , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, , e al rimborso CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
delle spese del presente grado di giudizio, in favore di che liquida in Parte_1
€ 355,50 per spese ed € 4.996,00 per compensi professionali, di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di
13 trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
- compensa le spese del doppio grado fra il e le altre parti rimaste contumaci;
Pt_1
- condanna , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, , e alla CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
restituzione, in favore di , di quanto eventualmente ricevuto in forza Parte_1
della sentenza di primo grado con gli interessi legali dalla data del pagamento.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott. Giuseppe Minutoli
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