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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 154/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 154/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili)
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LEUCE NICOLA, giusta procura in atti;
Parte_1
-RICORRENTE-
E
, rappresentata e difeso dall'avv. PASQUADIBISCEGLIE ANNA, giusta Controparte_1 procura in atti;
-RICORRENTE-
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.1.2024 i coniugi, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Ruvo di
Puglia l'8.10.2011 (trascritto nel registro degli atti di Stato civile del detto Comune al n. 101, P. II, S. A, anno 2011), dalla cui unione sono nati i figli minori , il 9.10.2012, e il 18.11.2017, e che Per_1 Per_2 la convivenza è divenuta oramai intollerabile per sopravvenute insuperabili incompatibilità, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della sopra citata disposizione. Con note depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso come modificate con dichiarazione sottoscritta del 4.4.2024.
Della pendenza del procedimento è stata data comunicazione al P.M. come da attestazione di cancelleria del 6.5.2024.
Con sentenza non definitiva del Tribunale di Trani n. 78/2024 emessa il 4.6.2024 e pubblicata in data
6.6.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quindi, i coniugi, essendo decorsi i termini di legge, hanno congiuntamente e contestualmente richiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., alle medesime condizioni pattuite per la pronuncia di separazione.
A tal fine le parti hanno depositato, in data 20.1.2025, note scritte in sostituzione dell'udienza del
22.1.2025, fissata per la prosecuzione del giudizio, nelle quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare, per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di separazione.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato (9.4.2024) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il 4.6.2024 e pubblicata dal
Tribunale di Trani in data 6.6.2024, e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note del 20.1.2025, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi può pertanto essere accolta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo come modificate con dichiarazione sottoscritta del 4.4.2024, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del
07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in Ruvo di Puglia l'8.10.2011, alle condizioni di cui al ricorso Pt_1 Controparte_1 introduttivo del 29.1.2024 come modificate con dichiarazione sottoscritta del 4.4.2024, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
2) Spese compensate;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ruvo di Puglia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 101, P. II, S. A, anno 2011).
Così deciso in Trani, il 18.2.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 154/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili)
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LEUCE NICOLA, giusta procura in atti;
Parte_1
-RICORRENTE-
E
, rappresentata e difeso dall'avv. PASQUADIBISCEGLIE ANNA, giusta Controparte_1 procura in atti;
-RICORRENTE-
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.1.2024 i coniugi, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Ruvo di
Puglia l'8.10.2011 (trascritto nel registro degli atti di Stato civile del detto Comune al n. 101, P. II, S. A, anno 2011), dalla cui unione sono nati i figli minori , il 9.10.2012, e il 18.11.2017, e che Per_1 Per_2 la convivenza è divenuta oramai intollerabile per sopravvenute insuperabili incompatibilità, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della sopra citata disposizione. Con note depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso come modificate con dichiarazione sottoscritta del 4.4.2024.
Della pendenza del procedimento è stata data comunicazione al P.M. come da attestazione di cancelleria del 6.5.2024.
Con sentenza non definitiva del Tribunale di Trani n. 78/2024 emessa il 4.6.2024 e pubblicata in data
6.6.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quindi, i coniugi, essendo decorsi i termini di legge, hanno congiuntamente e contestualmente richiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., alle medesime condizioni pattuite per la pronuncia di separazione.
A tal fine le parti hanno depositato, in data 20.1.2025, note scritte in sostituzione dell'udienza del
22.1.2025, fissata per la prosecuzione del giudizio, nelle quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare, per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di separazione.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato (9.4.2024) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il 4.6.2024 e pubblicata dal
Tribunale di Trani in data 6.6.2024, e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note del 20.1.2025, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi può pertanto essere accolta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo come modificate con dichiarazione sottoscritta del 4.4.2024, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del
07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in Ruvo di Puglia l'8.10.2011, alle condizioni di cui al ricorso Pt_1 Controparte_1 introduttivo del 29.1.2024 come modificate con dichiarazione sottoscritta del 4.4.2024, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
2) Spese compensate;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ruvo di Puglia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 101, P. II, S. A, anno 2011).
Così deciso in Trani, il 18.2.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore