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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1925/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena GIUPPI Presidente dott.ssa Giulia Isadora LOI Giudice dott.ssa Francesca VARESANO Giudice rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1925/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
Mario Baroni e Silvio Duse, presso il cui studio in Crema (CR), Via Boldori n.18 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
Conclusioni di parte ricorrente
“Nel merito:
⎯ Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto.
⎯ Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
⎯ Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corvo Giovine (LO), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
⎯ Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto
e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre
1970, n. 898.
⎯ Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi in data 17.09.2022 a Corno Giovine (LO), iscritto nei Registri dello Stato Civile dello stesso Comune, Parte I – Atto n.
4 - anno 2022, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
Con riserva di istruttoria occorrenda in caso di opposizione della convenuta resistente.
In caso di opposizione alle domande del ricorrente condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio oltre al rimborso forfettario, cassa avvocati ed IVA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Con ricorso depositato in data 17.10.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di vedere pronunciata la separazione personale delle parti e la connessa domanda di dichiarazione di nulla dovere reciprocamente a titolo di mantenimento.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha dedotto quanto segue:
• e hanno contratto matrimonio civile in Corno Giovine (LO) in Parte_1 CP_1 data 17.09.2022, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Corno Giovine al N.
4 - Parte I - Anno 2022;
• dall'unione coniugale non sono nati figli;
• i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni e hanno fissato la loro residenza presso la casa coniugale sita in Corvo Giovine (LO), Frazione Quartierone n.6, di proprietà di Parte_2
• nel mese di maggio del 2023 la moglie ha riferito al marito che si sarebbe recata in Albania per trascorrere dei giorni con la figlia nata da una precedente relazione;
• tuttavia, da allora, non è più tornata presso la casa coniugale e, dopo un primo CP_1 periodo in cui i coniugi si sono sentiti telefonicamente, i contatti tra loro si sono definitivamente interrotti.
Con decreto del 30.10.2024 il Giudice relatore ha fissato udienza di comparizione parti per il giorno
17.01.2025. All'udienza del 17.01.2025 sono comparsi per parte ricorrente la parte Parte_1 personalmente con l'avv. Mario Baroni, per parte resistente , nessuno. CP_1
L'avv. Mario Baroni ha esibito al Giudice l'originale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza notificati alla resistente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso l'ultimo indirizzo di residenza noto, come da certificato di residenza allegato alla notifica, in data 13.12.2024. Ha rappresento altresì di aver effettuato ricerche anagrafiche della stessa in Albania, come da e-mail inoltrata al Parte_3 di Milano, atteso che l'unica informazione nota è che la stessa ivi sarebbe tornata, senza sapere l'indirizzo del nuovo recapito, e che il ha riscontrato la richiesta rappresentando che per le Parte_3
ricerche anagrafiche bisogna recarsi in loco.
È stata sentita parte ricorrente, la quale ha reso le seguenti dichiarazioni: “mia moglie non la vedo da circa due anni, quando è partita per tornare in Albania. Da allora non abbiamo avuto alcun contatto, non so dove viva. Non abbiamo avuto figli”.
L'avv. Mario Baroni ha chiesto la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Il Giudice, preso atto della regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di parte resistente, non costituita né personalmente comparsa in udienza, ne ha dichiarato la contumacia e, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, avendo parte ricorrente formulato esclusivamente domanda sullo status e, dunque, dell'assenza di ragioni per cui svolgere attività istruttoria, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Sulla domanda di separazione
I coniugi hanno contratto matrimonio in Corno Giovine (LO) in data 17.09.2022, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Corno Giovine al N.
4 - Parte I - Anno 2022.
La domanda relativa alla separazione dei coniugi, formulata da parte ricorrente, è fondata e deve essere accolta, in ragione dell'integrazione dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso, infatti, il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione ed inoltre, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.c.
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
3. Sulla domanda di divorzio e sulle spese di lite
Parte ricorrente, unitamente alla domanda di separazione personale dei coniugi ha altresì domandato disporsi, decorsi i termini di legge, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Si provvede, dunque, con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento e si riserva alla decisione di tutte le domande la liquidazione delle spese di giudizio, in quanto formalmente unitario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio in Corno Giovine (LO) in data 17.09.2022, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Corno Giovine al N.
4 - Parte I - Anno 2022;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Corno Giovine per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
4) spese di lite al definitivo.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 21.01.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena GIUPPI Presidente dott.ssa Giulia Isadora LOI Giudice dott.ssa Francesca VARESANO Giudice rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1925/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
Mario Baroni e Silvio Duse, presso il cui studio in Crema (CR), Via Boldori n.18 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ); CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
Conclusioni di parte ricorrente
“Nel merito:
⎯ Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto.
⎯ Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
⎯ Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corvo Giovine (LO), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
⎯ Dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto
e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre
1970, n. 898.
⎯ Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi in data 17.09.2022 a Corno Giovine (LO), iscritto nei Registri dello Stato Civile dello stesso Comune, Parte I – Atto n.
4 - anno 2022, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
Con riserva di istruttoria occorrenda in caso di opposizione della convenuta resistente.
In caso di opposizione alle domande del ricorrente condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio oltre al rimborso forfettario, cassa avvocati ed IVA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Con ricorso depositato in data 17.10.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di vedere pronunciata la separazione personale delle parti e la connessa domanda di dichiarazione di nulla dovere reciprocamente a titolo di mantenimento.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha dedotto quanto segue:
• e hanno contratto matrimonio civile in Corno Giovine (LO) in Parte_1 CP_1 data 17.09.2022, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Corno Giovine al N.
4 - Parte I - Anno 2022;
• dall'unione coniugale non sono nati figli;
• i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni e hanno fissato la loro residenza presso la casa coniugale sita in Corvo Giovine (LO), Frazione Quartierone n.6, di proprietà di Parte_2
• nel mese di maggio del 2023 la moglie ha riferito al marito che si sarebbe recata in Albania per trascorrere dei giorni con la figlia nata da una precedente relazione;
• tuttavia, da allora, non è più tornata presso la casa coniugale e, dopo un primo CP_1 periodo in cui i coniugi si sono sentiti telefonicamente, i contatti tra loro si sono definitivamente interrotti.
Con decreto del 30.10.2024 il Giudice relatore ha fissato udienza di comparizione parti per il giorno
17.01.2025. All'udienza del 17.01.2025 sono comparsi per parte ricorrente la parte Parte_1 personalmente con l'avv. Mario Baroni, per parte resistente , nessuno. CP_1
L'avv. Mario Baroni ha esibito al Giudice l'originale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza notificati alla resistente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. presso l'ultimo indirizzo di residenza noto, come da certificato di residenza allegato alla notifica, in data 13.12.2024. Ha rappresento altresì di aver effettuato ricerche anagrafiche della stessa in Albania, come da e-mail inoltrata al Parte_3 di Milano, atteso che l'unica informazione nota è che la stessa ivi sarebbe tornata, senza sapere l'indirizzo del nuovo recapito, e che il ha riscontrato la richiesta rappresentando che per le Parte_3
ricerche anagrafiche bisogna recarsi in loco.
È stata sentita parte ricorrente, la quale ha reso le seguenti dichiarazioni: “mia moglie non la vedo da circa due anni, quando è partita per tornare in Albania. Da allora non abbiamo avuto alcun contatto, non so dove viva. Non abbiamo avuto figli”.
L'avv. Mario Baroni ha chiesto la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Il Giudice, preso atto della regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di parte resistente, non costituita né personalmente comparsa in udienza, ne ha dichiarato la contumacia e, ritenuta la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, avendo parte ricorrente formulato esclusivamente domanda sullo status e, dunque, dell'assenza di ragioni per cui svolgere attività istruttoria, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Sulla domanda di separazione
I coniugi hanno contratto matrimonio in Corno Giovine (LO) in data 17.09.2022, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Corno Giovine al N.
4 - Parte I - Anno 2022.
La domanda relativa alla separazione dei coniugi, formulata da parte ricorrente, è fondata e deve essere accolta, in ragione dell'integrazione dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c.
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso, infatti, il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione ed inoltre, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.c.
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
3. Sulla domanda di divorzio e sulle spese di lite
Parte ricorrente, unitamente alla domanda di separazione personale dei coniugi ha altresì domandato disporsi, decorsi i termini di legge, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Si provvede, dunque, con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento e si riserva alla decisione di tutte le domande la liquidazione delle spese di giudizio, in quanto formalmente unitario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio in Corno Giovine (LO) in data 17.09.2022, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Corno Giovine al N.
4 - Parte I - Anno 2022;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Corno Giovine per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
4) spese di lite al definitivo.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 21.01.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi