Articolo 2070 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2069Articolo 2071
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9 ottobre 2010
Art. 2070. Congedo assoluto 1. Il congedo assoluto spetta ai militari alle armi o in congedo illimitato che, per eta' o per inidoneita' fisica, sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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