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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 29/11/2024, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici dott. Paolo RAMPINI presidente rel. est. dott. ssa ELGA BULGARELLI giudice dott. ssa Sara POZZETTI giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile nr. 1315/2024 R.G. avente a oggetto: scioglimento del matrimonio introdotta con domanda proposta da:
Parte_1
nata a [...] il [...], residente a [...], elettivamente domiciliata in Asti, presso lo studio dell'avvocato Filippo Testa del Foro di Asti, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
nato a [...] il [...], irreperibile
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero;
PARTE NECESSARIA
trattenuta in decisione all'udienza del 28 novembre 2024
a seguito di discussione orale sulle seguenti conclusioni per la parte ricorrente:
“voglia, l'Ill.mo Tribunale di Asti, ai sensi dell'art. 3 l. 898/1970, contrariis reiectis, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sig.ri e Parte_1
a Roma il 03/06/1990 e trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Controparte_1
Comune di Roma al n. 530 – parte I – anno 1990;
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dei Registri di Stato civile e ogni altra incombenza conseguente alla pronuncia;
dichiarare e accertare che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di alcuna contribuzione economica reciproca tra i coniugi.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
per il Pubblico Ministero:
“nulla si oppone”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 19 giugno 2024, Parte_1
chiedeva che il tribunale di Asti dichiarasse lo scioglimento del matrimonio civile da lei contratto con in data 3 giugno 1990, in Roma, trascritto nel registro Controparte_1
degli atti di matrimonio tenuto presso lo stesso Comune al n. 530, parte I, dell'anno
1990.
Evidenziava la ricorrente che dall'unione erano nate due figlie, rispettivamente di 34 e 29 anni, oramai economicamente autosufficienti e che il tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi in data primo marzo 2011, dopo la comparizione dei coniugi in sede presidenziale in data 8 febbraio 2011, nonché precisava che da allora non era ripresa la convivenza, chiedendo quindi la pronuncia di scioglimento del matrimonio da loro contratto.
La difesa attrice produceva documentazione a sostegno della pretesa formulata. In data 27 giugno 2024 il Pubblico Ministero spiegava intervento nel processo, concludendo come in epigrafe.
Il giudice, dichiarata la contumacia della parte convenuta e ammessa parte attrice alla discussione orale, tratteneva la causa in decisione alla stessa prima udienza odierna, sulle conclusioni definitive tolte nella medesima dalla parte ricorrente, il pubblico ministero non avendovi partecipato.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia a questo punto lo scioglimento del matrimonio intervenuto fra le parti private della causa.
Infatti, la legge primo dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 marzo
1987 n.74 e successive modificazioni prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, possa proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata (o atto equipollente) la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale (art.3 n. 2 lett. b) od equipollente), presupposti che nel caso di specie ricorrono, come si evince dalla documentazione offerta in produzione, dalla prospettazione del ricorso, nonché dall'inerzia processuale della parte resistente, che è financo irreperibile.
La pronuncia sulla stato esaurisce il potere dovere del tribunale di statuire sulle domande formulate.
Non configurandosi in capo alla parte convenuta un'effettiva soccombenza, le spese di lite sostenute dall'attrice sono dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, ogni diversa istanza disattesa, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma, il 03/06/1990, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma al n. 530 – parte I – anno 1990, da , nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Controparte_1
Roma il 09/02/1966; dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente;
manda alla cancelleria di porre in essere gli adempimenti di legge.
Così deciso in Asti, in data 28 novembre 2024
Il presidente est
(Paolo RAMPINI)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei giudici dott. Paolo RAMPINI presidente rel. est. dott. ssa ELGA BULGARELLI giudice dott. ssa Sara POZZETTI giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile nr. 1315/2024 R.G. avente a oggetto: scioglimento del matrimonio introdotta con domanda proposta da:
Parte_1
nata a [...] il [...], residente a [...], elettivamente domiciliata in Asti, presso lo studio dell'avvocato Filippo Testa del Foro di Asti, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
nato a [...] il [...], irreperibile
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero;
PARTE NECESSARIA
trattenuta in decisione all'udienza del 28 novembre 2024
a seguito di discussione orale sulle seguenti conclusioni per la parte ricorrente:
“voglia, l'Ill.mo Tribunale di Asti, ai sensi dell'art. 3 l. 898/1970, contrariis reiectis, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai Sig.ri e Parte_1
a Roma il 03/06/1990 e trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Controparte_1
Comune di Roma al n. 530 – parte I – anno 1990;
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dei Registri di Stato civile e ogni altra incombenza conseguente alla pronuncia;
dichiarare e accertare che non sussistono i presupposti per il riconoscimento di alcuna contribuzione economica reciproca tra i coniugi.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
per il Pubblico Ministero:
“nulla si oppone”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 19 giugno 2024, Parte_1
chiedeva che il tribunale di Asti dichiarasse lo scioglimento del matrimonio civile da lei contratto con in data 3 giugno 1990, in Roma, trascritto nel registro Controparte_1
degli atti di matrimonio tenuto presso lo stesso Comune al n. 530, parte I, dell'anno
1990.
Evidenziava la ricorrente che dall'unione erano nate due figlie, rispettivamente di 34 e 29 anni, oramai economicamente autosufficienti e che il tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi in data primo marzo 2011, dopo la comparizione dei coniugi in sede presidenziale in data 8 febbraio 2011, nonché precisava che da allora non era ripresa la convivenza, chiedendo quindi la pronuncia di scioglimento del matrimonio da loro contratto.
La difesa attrice produceva documentazione a sostegno della pretesa formulata. In data 27 giugno 2024 il Pubblico Ministero spiegava intervento nel processo, concludendo come in epigrafe.
Il giudice, dichiarata la contumacia della parte convenuta e ammessa parte attrice alla discussione orale, tratteneva la causa in decisione alla stessa prima udienza odierna, sulle conclusioni definitive tolte nella medesima dalla parte ricorrente, il pubblico ministero non avendovi partecipato.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia a questo punto lo scioglimento del matrimonio intervenuto fra le parti private della causa.
Infatti, la legge primo dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 marzo
1987 n.74 e successive modificazioni prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, possa proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata (o atto equipollente) la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale (art.3 n. 2 lett. b) od equipollente), presupposti che nel caso di specie ricorrono, come si evince dalla documentazione offerta in produzione, dalla prospettazione del ricorso, nonché dall'inerzia processuale della parte resistente, che è financo irreperibile.
La pronuncia sulla stato esaurisce il potere dovere del tribunale di statuire sulle domande formulate.
Non configurandosi in capo alla parte convenuta un'effettiva soccombenza, le spese di lite sostenute dall'attrice sono dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, ogni diversa istanza disattesa, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma, il 03/06/1990, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma al n. 530 – parte I – anno 1990, da , nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Controparte_1
Roma il 09/02/1966; dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente;
manda alla cancelleria di porre in essere gli adempimenti di legge.
Così deciso in Asti, in data 28 novembre 2024
Il presidente est
(Paolo RAMPINI)