Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1865/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione collegiale nelle persone di: dott. Roberta Bonaudi Presidente rel dott. Elisa Einaudi Giudice dott. Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1865 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: Mutamento di sesso
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. DELL'AVERSANA ANTONIO (c.f. ) C.F._2
RICORRENTE
E
PUBBLICO MINISTERO C/O TRIBUNALE DI CUNEO (c.f. P.IVA_1
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: reiectis adversis
Nel merito
1. In via principale
1.1) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, per l'effetto disporre e conseguentemente attribuire a il Parte_1 sesso maschile ed il nome di;
Parte_2
1.2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cremona di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita, nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il prenome di “ ” sia rettificato, letto ed inteso il Parte_1
1
”; Pt_2
1.3) disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte ricorrente sia assegnato il prenome ed il nome completo sia pertanto;
Pt_2 Parte_2
1.4) per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita (Cremona), di residenza (Roccavione), Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del
Territorio, ed ogni altro ente/ufficio/pubblica Controparte_1 amministrazione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da femminile a maschile e del nominativo onde consentire la Parte_2 rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per
l'espatrio.
2. In via subordinata:
2.1) accertare il diritto di parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, per
l'effetto autorizzare la medesima ad effettuare, laddove ritenuto, tutti gli interventi medico- chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo;
2.2) disporre e conseguentemente attribuire a , nata in [...] il Parte_1
24/07/1999, il sesso maschile ed il nome a prescindere dalla realizzazione o Parte_2 meno degli interventi medico - chirurgici di adeguamento;
2.3) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cremona di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita, nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il prenome di “ ” sia rettificato, letto ed inteso il Parte_1 prenome di “ ” ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in “ ”; Pt_2 Parte_2
2.4) disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte ricorrente sia assegnato il prenome ed il nome completo sia pertanto;
Pt_2 Parte_2
2.5) per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita di Cremona, di residenza di Roccavione, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del
Territorio, , procedano con l'annotazione della rettifica Controparte_1 del sesso da femminile a maschile e del nominativo “ ”, onde consentire Parte_1 la rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per
l'espatrio.
3. In via di ultimo subordine:
3.1) accertare il diritto di parte attrice ad ottenere l'attribuzione di sesso maschile, per
l'effetto, pronunciare sentenza non definita ex art. 279, co. 2, n. 4) c.p.c. al fine di
2 autorizzare la medesima ad effettuare, laddove ritenuto, tutti gli interventi medico- chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo;
3.2) disporre e conseguentemente attribuire a , nata in [...] il Parte_1
24/07/1999, il sesso maschile ed il nome;
Parte_2
3.3) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cremona di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita, nel senso che laddove è indicato il “sesso femminile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il prenome di “ ” sia rettificato, letto ed inteso il Parte_1 prenome di “ ” ed il nome sia perciò rettificato, letto ed inteso in “ ”; Pt_2 Parte_2
3.4) disporre e ordinare che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte ricorrente sia assegnato il prenome ed il nome completo sia pertanto;
Pt_2 Parte_2
3.5) per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita di Cremona, di residenza di Roccavione, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del
Territorio, , procedano con l'annotazione della rettifica Controparte_1 del sesso da femminile a maschile e del nominativo “ ”, onde consentire Parte_1 la rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per
l'espatrio.
In ogni caso
Con il favore delle spese di lite e compensi professionali ex d.m. n. 55/2014 così come modificato dal d.m. n. 147/2022.
Per il Pubblico Ministero:
Si accolga il ricorso
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Cuneo, , nata a [...] il [...], ha rappresentato come la Parte_1 propria identità di genere sia andata definendosi in senso maschile sin dall'infanzia, conducendola ad intraprendere un apposito percorso psicologico e ormonale. Essendo tale percorso proseguito con successo, parte ricorrente si è dunque rivolta a questo Tribunale per ottenere la rettificazione dell'atto di nascita con sostituzione del sesso femminile con quello maschile e del nome con il nome . Parte_1 Pt_2
Con decreto 13.09.2024 il Giudice, trattandosi di procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, fissava udienza di comparizione al 19.12.2024; all'udienza la parte personalmente confermava il contenuto dell'atto introduttivo e il difensore, invitato a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio e ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
3 ***
La domanda di rettificazione di sesso è fondata e merita accoglimento, senza necessità di ulteriori adempimenti istruttori, dovendosi ritenere ampiamente sufficiente la documentazione in atti.
È stata infatti prodotta relazione datata 24.01.2024 del Dipartimento di medicina endocrino-metabolica dell'Università degli studi di Milano in cui si legge che la ricorrente presenta diagnosi di disforia di genere e che è assolutamente consapevole sia del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili e di quali possono essere gli effetti protratti sul lungo periodo, sia dell'irreversibilità del percorso di transizione. Viene inoltre descritta come perfettamente inserita con il proprio ruolo di genere maschile dal punto di vista sociale, affettivo e lavorativo, avendo avuto un significativo miglioramento nel benessere psicologico e nel funzionamento sociale grazie al percorso di affermazione di genere. Quanto sopra trova conferma anche nella relazione psico-sessuale redatta dalla dott. in data 1.02.2024, nella quale si dà atto Persona_1 che parte ricorrente vive stabilmente con un'identità e un'espressione maschile e non ha mai mostrato ripensamenti rispetto al processo di mascolinizzazione.
Essendo dunque pienamente dimostrato che non solo presenta un Parte_1 disturbo di identità di genere da donna a uomo e che si trova in uno stadio di transizione verso l'altro sesso, ma anche che da tempo conduce una vita corrispondente al suo sentirsi uomo ed è consapevole dell'irreversibilità del percorso, va sin da subito disposta la rettificazione dei dati anagrafici sia per quanto riguarda il genere che per quanto concerne il nome. Come infatti chiarito da C. Cost. 221/2015, le modificazioni dei caratteri sessuali, quale condizione per la pronuncia di rettificazione, non includono necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità di adeguamento all'altro sesso devono adattarsi all'”irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. Ciò significa che deve essere rimessa al singolo, coerentemente con i principi costituzionali e sovranazionali, la scelta delle modalità con cui realizzare il proprio percorso di transizione, con la conseguenza che l'intervento chirurgico non è più un prerequisito per accedere al percorso di rettificazione, ma solo un possibile mezzo per il conseguimento del benessere psico- fisico. I principi affermati dalla Corte Costituzionale sono stati recepiti anche dalla giurisprudenza di legittimità cha ha ulteriormente chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio
l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso
4 scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale." (Cass. n. 15138/15).
Quanto alla domanda subordinata, volta ad ottenere l'autorizzazione all'intervento medico-chirurgico di adattamento dei caratteri sessuali, non può prescindersi dalla sentenza C. Cost. 143/2024, intervenuta nel corso del presente giudizio. La Corte
Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale proprio del regime autorizzatorio di cui all'art. 31 c. 4 d.lgs 150/2011, ha stabilito che l'autorizzazione giudiziale all'intervento è irrazionale nella misura in cui non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo dei principi giurisprudenziali di cui sopra. In particolare, la Corte ha chiarito che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”. Ciò significa che nelle ipotesi analoghe a quella oggetto del presente giudizio (peraltro identica a quella che ha portato alla rimessione della questione alla Corte Costituzionale), qualora la ricorrente abbia dimostrato, mediante il deposito di idonea documentazione attestante i trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati, l'irreversibilità del percorso di transazione,
l'autorizzazione all'intervento non corrisponde alla ratio legis.
Si deve però necessariamente osservare che il fatto che l'autorizzazione giudiziale non sia più necessaria, non comporta che il soggetto che abbia irreversibilmente intrapreso il percorso di transizione di sesso, non possa, se ciò corrisponde alla sua volontà, sottoporsi comunque all'intervento. In tali casi, l'adattamento chirurgico dei caratteri sessuali costituirebbe infatti un mero “completamento” della già intervenuta transizione e della già avvenuta rettificazione dei dati anagrafici.
Nella vicenda oggetto di giudizio, la ricorrente ha chiaramente manifestato al Tribunale, formulando la relativa domanda, il proprio desiderio di affrontare l'intervento. Nulla osta, proprio in virtù dei principi di recente espressi dalla Corte Costituzionale, a che si possa procedere in tal senso, senza necessità di autorizzazione da parte del Tribunale.
Nulla sulle spese in considerazione dell'oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
DISPONE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a Parte_1
Cremona il 24.07.1999 (Atto N. 174 parte 2 serie A - anno 1999 - Comune di CREMONA) nel senso che laddove è scritto "sesso femminile" debba invece intendersi scritto e leggersi
"sesso maschile" e laddove è indicato in " " il nome del nato debba invece Parte_1 intendersi scritto e leggersi il nome " "; Pt_2
5 DISPONE che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cremona provveda alle conseguenti annotazioni,
NULLA osta a che parte ricorrente si sottoponga a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali femminili a quelli maschili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce di C. Cost. 143/2024.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Cuneo nella camera di consiglio del 09/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
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