TAR Aosta, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 12
TAR
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione della L.R. 11/1998 e L.R. 24/2009 in materia di ristrutturazione edilizia

    Il Tribunale ritiene fondata la censura, richiamando una propria precedente sentenza e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui le norme sul 'piano casa' sono eccezionali e vanno interpretate restrittivamente. La ratio dell'articolo 52, comma 2, lett. c) della L.R. 11/1998, che limita la demolizione e ricostruzione su diverso sedime ai fabbricati E2 ed E4, è quella di consentire la sostituzione di edifici in contrasto con l'ambiente, non di quelli già inseriti armonicamente.

  • Accolto
    Contestazione dell'applicazione delle disposizioni attuative della LR 24/2009

    Il Tribunale ritiene che le disposizioni attuative, anche se qualificate come regolamento, non possano abrogare norme di rango superiore. L'interpretazione del capitolo 3.3 delle disposizioni attuative non supporta la tesi di un superamento della classificazione degli immobili nei centri storici.

  • Accolto
    Annullamento atti presupposti e connessi

    L'accoglimento del ricorso principale per annullamento del titolo edilizio comporta l'annullamento degli atti presupposti e connessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Aosta, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 12
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
    Numero : 12
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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