Ordinanza cautelare 10 gennaio 2020
Sentenza 26 marzo 2020
Ordinanza collegiale 24 maggio 2022
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 17/01/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00909/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09255/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9255 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Morrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempor e, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- del decreto del M.E.F. del 3 aprile 2019, notificato il 23 aprile 2019, con cui il Colonnello in congedo assoluto -OMISSIS- « perde il grado per rimozione, ai sensi degli articoli 861, comma 1, lettera d), 865, 867, comma 6 e1357, comma 1, lettera d) del Codice dell’Ordinamento militare »;
- di ogni atto presupposto, preordinato, connesso e conseguenziale, ivi compresi tutti gli atti del procedimento disciplinare avviato il 3 ottobre 2018;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, colonnello della Guardia di finanza in congedo, ha adito questo Tribunale per ottenere l’annullamento del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 aprile 2019, notificato in data 23 aprile 2019, che ha disposto nei suoi riguardi la perdita del grado per rimozione, ai sensi degli articoli 861, comma 1, lettera d), 865, 867, comma 6 e 1357, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 66 del 2010 recante il “Codice dell’Ordinamento militare” (e di seguito anche solo cod. ord. mil.).
2. Con il gravame introduttivo ed i successivi atti di motivi aggiunti parte ricorrente ha fatto valere le seguenti censure:
1) primo motivo: tardività dell’avvio e della conclusione del procedimento disciplinare in violazione e falsa applicazione degli articoli 1392, commi 1 e 3, e 1393 del d.lgs. n. 66 del 2010, nonché degli artt. 103, comma 2, 117 e 120 del t.u. n. 3/1957 (d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3); violazione del principio di immediatezza della contestazione degli addebiti disciplinari rispetto all’accertamento dell’infrazione;
2) secondo motivo: difetto di istruttoria e motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 861, comma 1, lettera d), 865, 867, comma 6 e 1357, comma 1, lettera d) cod. ord. mil., nonché dei diritti di difesa ex att. 27 Cost., per non avere l’Amministrazione tenuto conto dell’intervenuta prescrizione del reato-presupposto del provvedimento disciplinare impugnato e compiuto alcuna autonoma valutazione dei fatti contestati in sede penale; difetto di motivazione sotto l’ulteriore profilo della mancata considerazione delle difese scritte ed orali presentate dal -OMISSIS- in sede procedimentale, in violazione degli artt. 1355, 1370 e 1375 cod.ord.mil. e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990;
3) terzo motivo: difetto di motivazione per avere l’Amministrazione adottato una motivazione stereotipata, generica ed insufficiente, motivazione che, peraltro, omette di pronunciarsi sulla “ persistente attualità dell’interesse pubblico dell’amministrazione a procedere nel 2018 - dunque quando il Col. -OMISSIS- era già in congedo (…) ” per “ un’inchiesta disciplinare relativa ad un presunto fatto di reato avvenuto nel 2006 ” (p. 17 del ricorso);
4) quarto motivo: violazione dei principi di proporzionalità e gradualità delle sanzioni disciplinari, in quanto “ manca una sufficiente connessione logico-giuridica tra le responsabilità effettivamente accertate a carico dell’inquisito, la motivazione dell’atto e la sanzione inflitta ” (p. 19 del ricorso introduttivo).
3. Parte ricorrente, inoltre, ha chiesto di “ ordinare all’Amministrazione resistente di produrre in giudizio ex art. 46, comma 2, c.p.a. tutti gli atti impugnati e tutti gli atti del procedimento disciplinare di stato per cui è causa, ivi comprese le comunicazioni relative alla trasmissione da parte della cancelleria della Corte di Appello di Milano della sentenza n. -OMISSIS- depositata il 12.2.2018 e all’attestazione del suo passaggio in giudicato, la data precisa di acquisizione della stessa, comprensiva della motivazione, agli atti della Guardia di Finanza; nonché la documentazione sullo stato di servizio del Col. -OMISSIS- oggetto di istanza di accesso non ancora evasa ” (p. 24 del ricorso introduttivo).
4. Alla camera di consiglio del 10 gennaio 2020 parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare contenuta nel ricorso introduttivo.
5. Con gli atti di motivi aggiunti ha inoltre dedotto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 24 e ss. della legge n. 241 del 1990 e delle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, nonché vizi di eccesso di potere per aver l’Amministrazione adottato un atteggiamento asseritamente “ostruzionistico e dilatorio” rispetto alle istanze di accesso dallo stesso presentate, insistendo sulle richieste istruttorie formulate con il ricorso introduttivo e chiedendo, con il secondo atto di motivi aggiunti, di « ordinare all’Amministrazione di fornire in giudizio la “carta periodica trimestrale” di aprile - giugno 2018, inviata dal Gruppo di Milano della G.d.F. al Comando Regionale Trentino Alto Adige e richiesta dal ricorrente con l’istanza di accesso del 23.12.2020 (… ).»
6. All’esito della camera di consiglio del 18 febbraio 2020, con sentenza -OMISSIS- del 26 marzo 2020 questo Tribunale si è pronunciato limitatamente alla domanda proposta ex art. 116 cod. proc. amm. con il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti.
7. All’esito della camera di consiglio del 18 maggio 2022, con ordinanza collegiale 24 maggio 2022, -OMISSIS-, questa Sezione ha provveduto sulla richiesta ex art. 116 cod. proc. amm. formulata con il secondo atto di motivi aggiunti.
8. All’esito dell’udienza pubblica del 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In via preliminare deve rimarcarsi che questo Tribunale con i provvedimenti richiamati ai punti 6 e 7 della presente pronuncia – ai quali si rinvia per ragioni di sintesi - ha interamente provveduto sulle richieste istruttorie formulate dal ricorrente.
La causa, dunque, è matura per la decisione, e può procedersi all’esame nel merito del ricorso.
10. Il ricorso è fondato in relazione alle censure fatte valere con il primo motivo, in relazione al profilo di seguito individuato.
11. Con il primo motivo parte ricorrente, sotto un primo aspetto, deduce la violazione dell’art.1393 cod. ord. mil. (“Rapporti fra il procedimento disciplinare e il procedimento penale”) affermando la tardività del procedimento disciplinare, avviato “ nel 2018 a carico del Col. -OMISSIS-, a distanza di oltre 13 anni dal fatto ”. Il ricorrente sostiene in particolare che, ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare, la Guardia di finanza non avrebbe dovuto attendere la conoscenza integrale della sentenza penale irrevocabile relativa ai fatti di causa (il passaggio in giudicato della sentenza d’appello è avvenuto il 17 aprile 2017), ma attivarsi, senza ritardo, alla luce dei principi di immediatezza della contestazione rispetto all’infrazione.
Replica l’Amministrazione che «i fatti, le condotte ed il conseguente procedimento penale (…) risultano avvenuti in epoca antecedente alla nuova formulazione dell’art. 1393 del c.o.m., avvenuta ad opera del d.lgs. 26 aprile 2016, n. 91, che ha eliminato espressamente il previgente rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale e quello disciplinare che, di contro, regolava la materia all’epoca dei fatti in esame.
Pertanto, nella piena vigenza della “pregiudiziale penale” l’Amministrazione era obbligata per espressa previsione di legge ad attendere l’esito del giudicato penale prima di avviare il procedimento disciplinare ».
11.1. Ai fini dello scrutino delle censure è necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento, per i profili di interesse, specificando quale fosse la disciplina applicabile al caso di specie, secondo la regola del tempus regit actum .
L’articolo 1393 del cod. ord. mil. riguardante i “Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale”, nella sua versione originaria, recependo una regola già vigente prima dell’approvazione del codice, disponeva quanto segue: “ 1. Se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata azione penale, ovvero è stata disposta dall'autorità giudiziaria una delle misure previste dall'articolo 915, comma 1, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso.
2. In caso di prosecuzione del procedimento disciplinare, si tiene conto del decorso dei termini perentori antecedente il provvedimento di sospensione ”.
Tale disposizione è stata oggetto di una prima modifica ad opera della legge 7 agosto 2015, n. 124, la quale ha riformulato il testo dell’articolo 1393 cod. ord. mil. nei termini che seguono: “ In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ”.
L’articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a sua volta, prevedeva che “ 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale (…). Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente ”.
L’articolo 1393 del cod. ord. mil. è stato oggetto, da ultimo, di modifica ad opera del d.lgs. n. 91 del 2016, entrato in vigore il 15 giugno 2016, il quale ha riformulato la disposizione in esame nei termini che seguono:
“ 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l'autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall'impiego di cui all'articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare. ”.
Orbene, dal quadro normativo di riferimento emerge come, già a partire dalla modifica legislativa del 2015, il procedimento disciplinare, avente ad oggetto, in tutto o in parte, fatti di rilievo penale, potesse essere proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge di cui si è prima detto.
11.2. Tanto premesso in ordine al quadro normativo di riferimento, valgano le seguenti considerazioni.
Se è corretto – come sostiene l’Amministrazione – che all’epoca dei fatti (il 2006), vigeva la regola della pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello disciplinare, va tuttavia osservato che la pregiudizialità, quanto meno come regola generale, è stata eliminata dalla citata legge n. 124 del 2015, entrata in vigore il 28 agosto del 2015. Siffatta scelta è stata poi confermata con il d.lgs. n. 91 del 2016 che ha ribadito, nel contesto del codice dell’ordinamento militare, che “ il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale ”, salve le seguenti eccezioni:
1) “ casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ”;
2) “ qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare ”;
3) “ nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio ”.
11.3. Occorre dunque chiedersi se la scelta dell’Amministrazione di attendere l’esito del passaggio in giudicato della sentenza relativa ai fatti per cui è causa possa dirsi giustificata dal ricorrere di una delle eccezionali condizioni cui la legge ancora ammette l’istituto della pregiudiziale penale per come appena ricostruite.
È opinione del Collegio che a tale quesito debba darsi risposta negativa.
Deve anzitutto rilevarsi che la circostanza che il ricorrente fosse in congedo assoluto all’epoca dei fatti esclude, ictu oculi , che il procedimento disciplinare riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio (fattispecie sub 3).
Allo stesso modo, va rilevato che, né nel contesto del provvedimento impugnato, né nelle difese spiegate nel presente giudizio, l’Amministrazione ha sostenuto che il fatto addebitato al ricorrente fosse di “ particolare complessità ” (fattispecie sub 1) o che la stessa non avesse “ elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare ” all’esito degli accertamenti preliminari (fattispecie sub 2).
Per converso, l’esame degli atti di causa depone nel senso contrario alla ricorrenza di una delle menzionate ipotesi, considerato che gli addebiti contestati riguardavano dei fatti puntualmente circoscritti (“ l’avere favorito la sottrazione al pagamento dei diritti di confine di una partita di oro grezzo di Kg 35, del valore complessivo di 543.3000 euro (…) ed esercitato, in via professionale, il commercio di oro senza possedere i requisiti di legge, senza averne dato comunicazione all’ufficio Italiano dei Cambi) ” (così testo del provvedimento impugnato).
Allo stesso modo va rimarcato che il fatto oggetto del procedimento disciplinare era stato accertato nell’ambito di un’operazione di polizia giudiziaria condotta proprio dai militari della Guardia di finanza, Nucleo di Polizia Tributaria, il 20 novembre 2006; il Corpo della Guardia di Finanza, dunque, aveva acquisito immediata conoscenza del fatto rispetto al quale è stato avviato – 12 anni dopo - il procedimento disciplinare.
Deve poi segnalarsi che, già con sentenza del Tribunale di Como del 14 febbraio 2014, depositata il 13 maggio 2014,-OMISSIS-, era emerso che gli addebiti contestati riguardassero una fattispecie, piuttosto lineare, di evasione fiscale relativa ad una certa quantità di oro. Deve dunque ritenersi che, già a partire dall’acquisizione della predetta pronuncia, l’Amministrazione avesse tutti gli elementi conoscitivi per l’avvio del procedimento disciplinare.
11.4. Alla luce di quanto sin qui esposto ne deriva la fondatezza dei dedotti vizi di tardività della contestazione e violazione dell’articolo 1393 cod. ord. mil., non trovando fondamento normativo, né ragionevolezza, la scelta dell’Amministrazione di attendere, anche dopo l’eliminazione della pregiudiziale penale, il passaggio in giudicato della sentenza penale, ai fini dell’avvio dell’azione disciplinare. In altri termini, a seguito della riforma del 2016, la Guardia di finanza era tenuta ad adottare il provvedimento di contestazione degli addebiti “senza ritardo”, e ciò non può dirsi accaduto nel caso di specie considerato che il predetto provvedimento è stato emesso il 5 ottobre 2018, dopo oltre due anni il momento in cui, essendo stata eliminata la pregiudiziale penale, l’Amministrazione era legittimata ad avviare il procedimento disciplinare.
Stante quanto precede va accolto il primo motivo nella parte in cui viene dedotta la tardività dell’avvio del procedimento disciplinare, nonché la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1393 cod. ord. mil. nei termini espressi in motivazione.
12. L’accoglimento del primo motivo, in relazione al profilo analizzato, in quanto satisfattivo dell’interesse di parte ricorrente all’annullamento del provvedimento impugnato, assorbe ogni ulteriore profilo di doglianza dal cui esame parte ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità aggiuntiva.
13. La peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento del provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marianna Scali | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.