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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/11/2025, n. 3068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3068 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza -
26 composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. –
all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1213 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024 vertente
TRA in persona del Curatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Parte_1
Cannizzaro, elettivamente domiciliata come in atti
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Cerè, elettivamente domiciliato Controparte_1
come in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10850/2023 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 22/04/2024.
Conclusioni: come da atti introduttivi del giudizio e da verbale di udienza del 2 ottobre 2025. RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di aver lavorato dal 12 gennaio 2005, in forza di un contratto di lavoro Controparte_1
a tempo indeterminato, alle dipendenze della con qualifica di operaio addetto a mansioni Parte_1 di ausiliario alle vendite con inquadramento al V livello e poi al IV livello del CCNL Commercio;
di essere rimasto vittima di infortunio sul lavoro in data 4 gennaio 2012 e di avergli riconosciuto l' CP_2 un grado di inabilità nella misura iniziale del 20%, con decorrenza dal 21 maggio 2012, e poi del
25%, con rendita annua di € 5.669,72, ha chiamato in giudizio la società formulando le Parte_1 seguenti conclusioni: “ Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della società Parte_1 per violazione dell'art. 2087 c.c. nonché della normativa speciale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro di cui al ricorso, e di quella che fosse stata ritenuta applicabile, nell'infortunio avvenuto in danno al ricorrente;
dichiarare e accertare che a seguito dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data 04.01.2012 il signor ha riportato un danno biologico pari al 35% Controparte_1 ovvero in quella diversa misura, maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche all'esito di eventuale CTU medico legale;
- accertare e dichiarare che al ricorrente a seguito delle gravi sofferenze soggettive, temporanee e permanenti, dovrà essere riconosciuto il danno differenziale nella misura del 10% rispetto a quello già liquidato dall , con conseguente CP_2 determinazione operata ex officio dal Giudice, ovvero nella diversa percentuale che sarà ritenuta di giustizia con interessi e rivalutazione monetaria dall'infortunio sino all'effettivo soddisfo, o in caso di contestazione dei conteggi da parte della resistente, della somma che sarà accertata a mezzo di
CTU, di cui si chiede sin da ora eventualmente la nomina, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi dalle date di maturazione dei singoli crediti fino all' effettivo soddisfo”, con vittoria delle spese da distrarsi.
Il Tribunale, premesso che la società convenuta non si era costituita e che il giudizio, interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento della era stato regolarmente riassunto ma la parte Parte_1 resistente era rimasta contumace, ha così disposto “In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la responsabilità esclusiva della società per violazione dell'articolo 2087 c.c.; dichiara e Parte_1 accerta che a seguito dell'infortunio sul lavoro avvenuto in data 4 gennaio 2012 ha Controparte_1 riportato un danno biologico pari al 35% e accerta e dichiara il diritto del ricorrente, detratto quanto già percepito dall' , al risarcimento del danno, quantificato con personalizzazione massima, in CP_2 euro 230.444,00; Condanna la parte resistente alla refusione delle spese legali da liquidarsi in euro
4800,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi”. Il primo giudice, espletata la prova testimoniale richiesta dal ricorrente e disposta Ctu medico-legale, ha ritenuto il ricorso fondato argomentando che: i) il sinistro, che aveva causato lo schiacciamento della mano destra del ricorrente, appoggiata su una pressa compattatrice per carta e cartone, si era verificato per un guasto o anomalia della pressa, in quanto non sottoposta a manutenzione e non perfettamente funzionante;
ii) il teste escusso aveva confermato la ricostruzione dell'accadimento effettuata nel ricorso, precisando che il malfunzionamento della pressa era stato più volte segnalato ai vertici aziendali;
iii) la responsabilità per inadempimento dell'obbligo di sicurezza ex art. 2087
c.c., ha natura contrattuale, con relative implicazioni sul piano della distribuzione degli oneri probatori, con applicazione dell'art. 1218 c.c., che pone a carico del datore di lavoro inadempiente all'obbligo di sicurezza, la presunzione legale di colpa;
iv) la parte resistente era rimasta contumace in giudizio e non si era presentata a rendere l'interrogatorio formale, tenendo un comportamento valutabile a suo pregiudizio;
v) il ricorrente aveva agito per il danno differenziale e la Ctu medico legale aveva accertato che l'infortunio, che aveva comportato la perdita totale del II e III dito della mano destra, aveva determinato una totale abolizione della “pinza” per l'impossibilità di opposizione del pollice con il secondo e terzo dito, con un danno valutabile nella misura del 35%; vi) in applicazione delle tabelle milanesi del 2021 il risarcimento del danno non patrimoniale spettante al ricorrente, in ragione dell'età ( 45 anni) al momento dell'accertamento della malattia e del grado di danno biologico riconosciuto anche in sede di Ctu, era pari, detratto quanto percepito dall' ad € CP_2
230.444,00, oltre interessi e rivalutazione.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello il eccependo la nullità Parte_1 della sentenza impugnata per erronea riassunzione della causa davanti al giudice del lavoro a seguito dell'intervenuto fallimento della e per omessa declaratoria di improcedibilità della Parte_1 domanda giudiziale ex adverso avanzata. Nel merito, ha impugnato il capo della sentenza inerente al quantum riconosciuto al ricorrente per omessa indicazione dei criteri per la c.d. “personalizzazione massima”, per avere quindi riconosciuto l'importo di € 230.444,00 in luogo di quello di euro
197.523,00.
Ha, pertanto, concluso nei termini indicati.
Si è costituito , resistendo al gravame, e chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
Preliminarmente si osserva che non ha formato oggetto di impugnazione la statuizione con cui il
Tribunale ha ritenuto confermata dall'istruttoria espletata la dinamica dell'infortunio subito dal ricorrente in data 4 gennaio 2012 e la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento all'obbligo di sicurezza, come la percentuale del danno biologico quale lesione permanente all'integrità fisica conseguente all'infortunio medesimo, aspetti il cui esame esula quindi dalla cognizione del giudice del gravame.
Tanto premesso, l'appello non è fondato.
Con il primo motivo di gravame il eccepisce la nullità della sentenza per Parte_1 essere stato riassunto il giudizio, a seguito dell'interruzione per intervenuto fallimento della società
davanti al giudice del lavoro invece che davanti al giudice fallimentare. Afferma che il Parte_1 giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda giudiziale avanzata dal , e non decidere nel merito. CP_1
La censura non è condivisibile.
Osserva il Collegio che nel caso di specie con la sentenza impugnata il Tribunale ha disposto “accerta e dichiara la responsabilità esclusiva della società per violazione dell'art. 2087 c.c.; Parte_1 accerta e dichiara che a seguito dell'infortunio sul lavoro …ha riportato un danno biologico pari al
35% e accerta e dichiara il diritto del ricorrente, detratto quanto già percepito dall' , al CP_2 risarcimento del danno…”, è dunque una sentenza dichiarativa del diritto del lavoratore al risarcimento del danno, come da richiese dell'originario ricorrente, non già di condanna, attratta alla competenza del giudice fallimentare. La S.C. ha ribadito al riguardo che “Costituisce invero orientamento consolidato in materia (19721/2013, 7129/2011, 2411/2010, 4051/2004) quello secondo cui le domande di accertamento o costitutive di diritti del lavoratore, anche se seguite da richieste di condanna al risarcimento dei danni o al pagamento del credito, rientrino nella competenza del giudice del lavoro il quale dovrà limitare la propria pronuncia all'accertamento o alla costituzione del diritto (senza pronunciare condanne); e ciò in quanto la vis attractiva attribuita, ai sensi dell'articolo 24 l. fall., alla competenza del tribunale fallimentare ha la funzione di far convergere nella procedura concorsuale tutte le azioni (anche anteriori al fallimento) che abbiano per oggetto crediti nei confronti del fallito, in modo da assoggettarle ad una disciplina unitaria, onde realizzare i fini fondamentali dell'istituto: l'unità dell'esecuzione e la par condicio creditorum (Cass.
30 maggio 1967 n.1210, Cass. 5 gennaio 1972 n. 4); nessuna deroga di competenza, tuttavia, sussiste per le azioni che il curatore trova nel patrimonio del fallito e che, avendo con il fallimento un rapporto di mera occasionalità, sono indipendenti dal dissesto e dalla procedura concorsuale… Va poi aggiunto che una volta fissato il principio secondo il quale il giudice del lavoro deve pur sempre separare le domande e giudicare solo su quelle per le quali è competente (ovvero sulle domande di mero accertamento o costitutive senza potersi pronunciare su quelle di condanna, come se quest'ultima richiesta non fosse stata mai posta), neppure può sostenersi con fondamento che verrebbero comunque intaccati o svuotati e residui poteri del giudice fallimentare, l'ampiezza dei quali non dipende certo dalla mera presenza o meno nel ricorso introduttivo (o in quello in riassunzione) di una domanda di condanna rimasta improduttiva di effetti” (Cass. n. 23418/2017, conf. ord. n. 7990/2018).
Correttamente, pertanto, la causa, dopo l'interruzione del giudizio per l'intervenuto fallimento della
è stata riassunta davanti al giudice del lavoro che ha pronunciato sulle domande di Parte_1 accertamento formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione con cui si censura la gravata sentenza per avere riconosciuto il “quantum” senza indicare le ragioni della personalizzazione massima.
Il giudice di prime cure, con motivazione pienamente condivisibile, ha ritenuto fondata la pretesa economica della parte ricorrente argomentando che << In relazione al quantum da riconoscere al ricorrente a titolo di danno non patrimoniale è stato accertato a seguito di relazione medico legale del
CTP, Prof che il ricorrente ha subito una lesione permanente all'integrità fisica pari Persona_1 al 35 per cento, “esiti di trauma da schiacciamento e strappamento della mano destra con cascame di validità”. In particolare, a seguito dell'infortunio ne è conseguita la perdita totale del secondo e terzo dito della mano destra elementi fondamentali a livello funzionale per la costituzione della pinza che risulta assente per la mancata opposizione del pollice proprio con il secondo e terzo dito. Dette conclusioni sono state confermate dal consulente tecnico d'ufficio, che Per_2 Persona_3 seguendo un percorso di studio logico, tecnico e approfondito ha affermato “Il cascame di funzionalità residuo che determina una totale abolizione della pinza (giacché non vi è possibilità di opposizione del pollice con il secondo e terzo dito) e tenuto conto che la tabella prevede una CP_2 percentuale del 50 per cento per la perdita totale della stessa in arto dominante il danno derivato al
Sig. dall'infortunio occorsogli è valutabile nella percentuale del 35 per cento.della Controparte_1 totale”. Il Tribunale ha, quindi, ritenuto provata la sofferenza superiore in base alle conclusioni del
Ctu che, richiamata la relazione del Ctp allegata al ricorso, ha evidenziato la totale abolizione della
“pinza” in un soggetto destrimane quale l'odierno appellato (cfr Ctp in atti), con intuibili conseguenze in merito alla impossibilità ad attendere alle ordinarie occupazioni relative anche alla propria persona.
Tali i motivi della decisione alla stregua dei quali l'appello non è meritevole di accoglimento con integrale conferma della gravata sentenza.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione ex art.93 c.p.c.
In considerazione del tenore della decisione ricorrono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di
, liquidate in complessivi € 5.200,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura Controparte_1 del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 2 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa