Art. 6. 1. Alle imprese di costruzione e di riparazione navale le quali, in conformita' alle indicazioni contenute nel capo III della Direttiva CEE, effettuano nel periodo 1 gennaio 1987 - 31 dicembre 1990 investimenti atti a rendere piu' efficiente l'organizzazione produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico o a migliorare le condizioni di lavoro sotto l'aspetto sanitario, di sicurezza ed ambientale, senza aumento di produzione, tenendo anche conto delle riduzioni di capacita' gia' effettuate nel periodo 1984-1986 ed in conformita' ai piani approvati dal Ministero della marina mercantile, puo' essere concesso un contributo pari al 40 per cento dell'investimento. 2. Sono altresi' ammesse al contributo, nella misura dell'80 per cento dei relativi importi, le spese di ammodernamento e di manutenzione straordinaria dei bacini di carenaggio, delle banchine di accosto e delle infrastrutture aziendali e comuni di cui sono proprietarie o concessionarie le imprese o enti di cui al comma 1 o le societa' e/o enti dagli stessi controllati o agli stessi collegati ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , in conformita' a piani di investimenti specifici. 3. Sulla base degli specifici piani di investimento di cui al comma 2, sono ammessi ad accedere a detto contributo, sia direttamente sia attraverso societa' appositamente costituite ai sensi del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230 , anche gli enti portuali nel cui ambito demaniale operino complessi cantieristici e di riparazione navale la cui attivita' sia disciplinata in base a regolamenti emanati dagli enti medesimi. 4. I piani di cui ai precedenti commi sono approvati con decreto del Ministro della marina mercantile. 5. Sono ammessi al contributo anche gli investimenti effettuati con il ricorso al sistema della locazione finanziaria. 6. Le iniziative ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1992. 7. Il termine di ultimazione delle iniziative ammesse a contributo puo' essere prorogato fino ad un anno ove ne sia fatta richiesta, sempreche' la mancata ultimazione sia dovuta a cause non imputabili al beneficiario ovvero a sopravvenute ragioni di carattere tecnico. 8. Al raggiungimento del 50 per cento della spesa per l'investimento ammesso ai sensi del presente articolo possono essere concessi anticipi sul contributo, previa presentazione di garanzia fidejussoria d'importo pari agli anticipi stessi. 9. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1989 e lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
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6 luglio 1989
6 luglio 1989
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