Ordinanza collegiale 30 novembre 2023
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01501/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00431/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 431 del 2022, proposto da:
Società Cooperativa a. r.l. Casamica in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Corvasce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento:
del diritto dell'istante alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte al Comune di Barletta, per complessivi € 51.246,16, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di oneri di urbanizzazione, sui parcheggi obbligatori, ai sensi dell’art. 2, comma 2, legge 24 marzo 1989, n. 122 (“Disposizioni in materia di parcheggi […]”);
con conseguente condanna dell'Ente territoriale, in persona del Sindaco pro tempore, alla restituzione della somma o di quella diversa che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione ai sensi dell’art. 1224 cod. civ.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Barletta;
Visti l’ordinanza collegiale n. 1383 del 30 novembre 2023 ed i relativi adempimenti;
Vista la nota del 10 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Vista la nota del 10 novembre 2025, con la quale il comune di Barletta fa presente di aderire alla dichiarazione di parte ricorrente di sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. AN AN e uditi per le parti i difensori l'avv. Francesco Nanula, su delega orale dell'avv. Antonio Corvasce, e l'avv. Giuseppe Caruso, per il Comune.
Premesso che:
- con l’odierno ricorso, parte ricorrente ha chiesto accertarsi il suo diritto alla restituzione delle somme che asserisce avere indebitamente corrisposte al Comune di Barletta, per complessivi € 51.246,16, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di oneri di urbanizzazione, sui parcheggi obbligatori, ai sensi dell’art. 2, comma 2, legge 24 marzo 1989, n. 122 (“Disposizioni in materia di parcheggi […]”);
– ha quindi chiesto condannarsi il comune di Barletta a restituire la predetta somma o quella diversa che risulterà all'esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione ai sensi dell’art. 1224 cod. civ.;
- con ordinanza collegiale n. 1383 del 30 novembre 2023, la Sezione ha ritenuto necessario acquisire una sintetica relazione di chiarimenti da parte dell’amministrazione comunale intimata, in merito alla realizzazione dell’iniziativa edilizia operata dalla cooperativa edilizia ricorrente, con distinzione delle tipologie dei parcheggi realizzati, ed esatto computo e imputazione degli oneri di urbanizzazione, sì da evincere il quantum di erronea liquidazione (ove sussistente) di oneri imputati a parcheggi obbligatori, ai sensi dell’art. 2, comma 2, legge 24 marzo 1989, n. 122;
- il comune di Barletta si è costituito in giudizio con atto depositato il 9 ottobre 2024, chiedendo il rigetto del ricorso;
- con nota depositata il 10 novembre 2025, parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Ciò premesso:
- è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa sia trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse a coltivare il ricorso;
- in quest’ultimo caso il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.
Alla luce di quanto sopra, anche alla luce delle indicazioni provenienti dall’amministrazione comunale resistente, il ricorso va dichiarato improcedibile.
In relazione alla pronuncia in rito, si ravvisano le giuste ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti, salvo il contributo unificato che rimane a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN AN |
IL SEGRETARIO