Ordinanza collegiale 17 settembre 2020
Ordinanza collegiale 12 novembre 2020
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 06/06/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 00473/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00240/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 240 del 2020, proposto da
ER IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano ER e Piero Montecchiari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Rascioni in Ancona, corso Mazzini, 160;
contro
Comune di Civitanova Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Di Cola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessio Silvi in Ancona, corso Stamira, 97;
Comune di Civitanova Marche - Dirigente del VI Settore, non costituito in giudizio;
nei confronti
TO AN e TO DA, rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Osimo, piazza Marconi, 2;
per l'annullamento
- del permesso a costruire in sanatoria n. 2020/04 del 28.2.2020, pratica condono 2005/637 rif. prot. n. 32004/51454 del 15.12.2004, a firma del Dirigente del VI Settore del Comune di Civitanova Marche, con cui sono state autorizzate le seguenti opere abusive: “ realizzazione di manufatti accessori sulla corte del fabbricato d’abitazione sito in C.so Garibaldi n. 112, distinti al catastato fabbricati dell’Agenzia dell’Entrate di Macerata al Foglio 18, particella 818, sub 1 del Comune di Civitanova Marche ”;
- di ogni altro atto precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato, cognito e non ed in particolare del parere istruttorio favorevole al rilascio del condono per le pratiche edilizie COND 630/2005 e 637/2005 del 18.12.2019;
- del diniego di accesso e visione di atti comunicato il 2.3.2020 e per il conseguente ordine di esibizione dei documenti richiesti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Civitanova Marche, di AN TO e di DA TO;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza collegiale n. 659 del 12 novembre 2020 con cui è stata definita la domanda ex art. 116 c.p.a. contenuta in ricorso;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è comproprietario dell’unità immobiliare sita in Civitanova Marche, al corso Garibaldi n. 114, adiacente all’immobile di proprietà del signor AN TO, ubicato al civico n. 112, costituito da un fabbricato più corte esclusiva. A sua volta, detto ultimo immobile confina con la proprietà della signora DA TO, sorella di AN, ubicata al civico n. 110 di corso Garibaldi, anch’essa costituita da un fabbricato più corte esclusiva.
Entrambe le proprietà TO sono state interessate da domanda di condono edilizio, ai sensi dell’art. 32 del DL n. 269/2003: in particolare, la pratica della signora TO DA (in precedenza appartenuta alla madre DA LL), n. 630/2005, ha avuto come esito il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 2020/03 del 28.02.2020, la pratica di condono del signor TO AN, n. 637/2005, ha avuto come esito il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 2020/4 del 28.02.2020.
Il ricorrente agisce in questa sede per l’annullamento del solo permesso di costruire in sanatoria rilasciato in favore del signor TO AN, nonché del relativo parere istruttorio, quest’ultimo rilasciato anche nella pratica di condono n. 630/2005 riguardante il fabbricato confinante, avente il numero civico 110 di proprietà di TO DA.
A sostegno del gravame deduce:
- il permesso in sanatoria sarebbe stato rilasciato in difetto dei presupposti, mancando l’istanza di documentazione necessaria (idonea documentazione fotografica dell’abuso, relazione tecnico-descrittiva delle opere a firma di un tecnico abilitato e attestante l’idoneità statica dell’immobile, domanda di accatastamento munita di visto o di deposito, denuncia ai fini dell’imposta sui rifiuti, ricevuta di versamento di somme dovute), mai davvero integrata anche a seguito della produzione a cui il ricorrente ha provveduto su richiesta del Comune;
- mancherebbe la prova circa l’epoca di realizzazione dell’abuso;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla domanda di condono non sarebbe veritiera, ciò implicando una falsa rappresentazione dei luoghi e determinando la decadenza dalla possibilità di ottenere il beneficio ex art. 75 del DPR n. 455/2000. Il TO, al fine di ottenere il permesso in sanatoria, avrebbe persino modificato, in data 2.5.2016, l’originaria domanda, in quanto non veritiera e/o non rispondente allo stato dei luoghi;
- sarebbe stato violato il termine per provvedere sull’istanza di condono fissato dall’art. 6 della legge regionale Marche n. 23 del 2004, la quale stabilisce non solo il termine, non superiore a centocinquanta giorni, affinché il responsabile del procedimento verifichi la completezza della documentazione al fine di richiedere eventuali integrazioni, ma stabilisce anche il termine per la definizione della domanda entro tre anni dalla presentazione della stessa, con la possibilità di interrompere tale termine una sola volta per chiarimenti ed integrazioni: il TO, invece, avrebbe posto in essere ben quattro integrazioni successivamente alla domanda di condono edilizio, in violazione della citata disposizione;
- ancora una volta illegittimità del permesso in sanatoria per carenza dei presupposti, incompletezza della documentazione, non veridicità delle dichiarazioni e mancanza di certezza e di prova circa l’epoca di realizzazione dell’abuso.
Contestualmente al ricorso, è stata avanzata domanda ex art. 116 c.p.a. avverso il diniego di accesso opposto dal Comune in data 2 marzo 2020 sull’istanza del 29 gennaio 2020; detta domanda è stata già decisa da questo TAR con ordinanza collegiale n. 659 del 12 novembre 2020, resa all’esito dell’udienza camerale del 9 novembre 2020, che l’ha dichiarata inammissibile.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Comune di Civitanova Marche e TO AN, innanzitutto eccependo l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse, non essendo sufficiente a radicare quest’ultimo la mera IT . Nel merito, entrambi ne deducono l’infondatezza e ne chiedono il rigetto.
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione dopo la discussione orale.
2. Preliminarmente, giova evidenziare, rispetto all’eccezione di inammissibilità del gravame per carenza di interesse in capo al ricorrente, sollevata dalle parti resistenti, che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sulle condizioni soggettive dell’azione in materia edilizia, ha espresso i seguenti principi: “ riaffermata la distinzione e l'autonomia tra legittimazione e interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario in via di principio che ricorrano entrambi e non può affermarsi che il criterio della IT, quale elemento di differenziazione, valga da solo ed in automatico a soddisfare anche l'interesse al ricorso ” e che “ lo specifico pregiudizio derivante dall'intervento edilizio che si assume illegittimo, e che è necessario sussista, può comunque ricavarsi, in termini di prospettazione, dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso, suscettibili di essere precisate e comprovate laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o dai rilievi del giudicante, essendo questione rilevabile d'ufficio nel rispetto dell'art. 73, comma 3, c.p.a. e quindi nel contraddittorio tra le parti ” (cfr., sentenza n. 22 del 2021). E’ dunque necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza sia della legittimazione sia dell’interesse al ricorso, non potendosi affermare che il criterio della IT , quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo e in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato (Cons. Stato, sez. VI, 20 settembre 2024, n. 7700 e 31 ottobre 2024, n. 8687; sez. VII, 29 gennaio 2025, n. 711).
I profili dell’interesse e della legittimazione al ricorso, inoltre, vanno scrutinati in via prioritaria e attengono all’esistenza dei presupposti per contestare in giudizio la legittimità di un provvedimento, indipendentemente dal concreto realizzarsi di effetti sfavorevoli nella sfera del privato dall’atto impugnato e indipendentemente da ogni valutazione di merito.
In applicazione di tali principi, nel caso in esame devono ritersi sussistenti l’interesse e la legittimazione ad agire del ricorrente, posto che lo stesso lamenta (cfr., in particolare, memoria depositata in data 20 gennaio 2025) non già un potenziale pregiudizio discendente dalla IT in quanto tale, ma effetti pregiudizievoli relativi sia al decremento di valore del proprio immobile, in quanto contiguo a quello ove si trova l’abuso, sia alle limitazioni di vedute, di aria e di luce e all’imposizione di servitù, e dunque alla diminuzione del proprio godimento.
L’eccezione va dunque disattesa.
3. Nel merito, il ricorso è infondato.
3.1. In ordine al primo motivo, si osserva quanto segue.
Parte ricorrente deduce l’intempestivo e l’incompleto deposito, da parte del controinteressato, della documentazione richiesta dal Comune in sede di istruttoria sulla istanza di condono, atteso che la richiesta di integrazione documentale risalente al 6 maggio 2009 – quindi già oltre i termini di legge (art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, applicabile anche al condono de quo ) – non sarebbe stata compiutamente ottemperata dall’interessato con la produzione del 16 giugno 2009: il Comune, anziché prendere atto di tali carenze e archiviare l’istanza di condono stante la sua improcedibilità, ai sensi della citata disposizione, ha formulato altre richieste di integrazione (in data 27.1.2015 e in data 23.3.2015) ed eseguito due sopralluoghi (in data 26.1.2016 e in data 13.12.2019), a seguito dei quali sono state effettuate ulteriori integrazioni da parte dell’istante (cfr. note assunte al protocollo dell’Ente n. 22045 del 2.5.2016 e n. 4409 del 23.01.2020).
Ricorda in proposito il Collegio che la legge n. 662 del 1996 (art. 2, comma 37) ha introdotto, tra le cause di improcedibilità e di diniego delle domande di condono ex lege n. 724 del 1994, il tardivo deposito dell’integrazione documentale oltre novanta giorni dalla espressa richiesta notificata dal Comune. La stessa causa di improcedibilità vige anche per le domande presentate ai sensi del condono edilizio ex lege n. 326 del 2003, la cui disciplina richiama e rinvia alle stesse procedure di cui alla legge n. 47 del 1985 e alla legge n. 724 del 1994.
Ai sensi della citata normativa, l’inottemperanza dell’interessato ai fini della conclusione e integrazione della procedura di condono entro il relativo termine comporta la decadenza dell’istanza stessa e l’archiviazione della domanda. Questo, tuttavia, non implica anche che un’eventuale integrazione tardiva non possa essere presa in considerazione in senso assoluto, trattandosi di una circostanza che legittima l’Amministrazione ad archiviare la pratica, ma non comporta decadenza dal potere di provvedere all’esame del merito della domanda di sanatoria (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. II, 12 marzo 2000, n. 1766, secondo cui “ - il termine di tre mesi per l'integrazione documentale di cui all'art. 39, comma 4, L. n. 724-1994 è stato ritenuto perentorio, sia dalla giurisprudenza della Cassazione penale (cfr. sez. III, 29 maggio 2019, n. 30561; id., 25 novembre 2008, n. 3583; id., 11 luglio 2000, n. 10969) che da quella amministrativa di primo grado (cfr. T.A.R. Firenze, sez. III, 16 gennaio 2014, n. 75; T.A.R. Sardegna, 29 agosto 2003, n. 1043), producendo la sua scadenza l'effetto di rendere improcedibile la domanda di condono;
- la predetta disciplina, introdotta dalla L. n. 662-1996, è stata ritenuta applicabile anche alle domande di condono - come quella per cui è causa - precedentemente presentate ai sensi della L. n. 47-1985 per le quali non fosse maturato il silenzio-assenso a causa della carenza di integrazioni documentali necessarie, come previsto dall'art. 49, comma 7, legge 27 dicembre 1997, n. 449 (cfr. T.A.R. Campania, sez. IV, 25 febbraio 2016, n. 1032);
- nella specie si è in presenza di un provvedimento di condono emanato a fronte di una situazione in cui, molti anni prima, il Comune avrebbe dovuto dichiarare la domanda improcedibile ai sensi del citato art. 39, comma 4, L. n. 724-1994;
- l'improcedibilità della domanda deve tuttavia essere oggetto di una statuizione espressa del Comune, con la conseguenza che finché questa non sopravviene la documentazione tardivamente prodotta dall'istante è sempre esaminabile e suscettibile di portare a determinazioni diverse.
Il Collegio propende per tale soluzione, perché la norma non è strutturata in modo da configurare una sorta di ipotesi di silenzio-rigetto ”.
Pertanto, il fatto che il Comune, anche a distanza di tempo, abbia effettuato più richieste di integrazione documentale, consentendo all’istante di produrre la documentazione mancante, e abbia, sulla base dell’istruttoria svolta, provveduto espressamente sull’istanza di condono, non rende di per sé illegittimo il permesso in sanatoria rilasciato.
Peraltro, non va taciuto che tale complesso iter procedimentale è dipeso anche dal comportamento del ricorrente, il quale ha dato impulso a supplementi di istruttoria a fronte di diverse richieste di verifica e di esposti, ai quali l’Amministrazione comunale ha dato riscontro, come emerge dalla documentazione agli atti. Di tanto si dà adeguatamente conto nella relazione illustrativa del Comune prodotta sub documento n. 5 allegato alla memoria depositata in data 28 ottobre 2020, nonché nel parere istruttorio del 18 dicembre 2019, da cui emerge, altresì, che il condono è stato accordato dopo aver acquisito tutti i necessari documenti.
Il primo motivo è dunque infondato.
3.2. Del pari infondato è il secondo motivo.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto dall’istruttoria procedimentale non risulterebbe prova alcuna circa l’epoca di realizzazione dell’abuso dichiarata nella domanda di condono. Sostiene inoltre che le dichiarazioni sostitutive di atto notorio del signor TO AN prodotte al Comune sarebbero in contrasto tra loro e sarebbero smentite dalle aerofotogrammetrie relative al volo del 1977, ove gli accessori per cui è causa non sarebbero visibili, essendo essi visibili solo in quelle relative al volo del 1983. L’impugnato permesso in sanatoria sarebbe stato quindi rilasciato sulla base di una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà.
Le censure avversarie sono destituite di fondamento.
L’istruttoria posta in essere dal Comune ha avuto ad oggetto, tra l’altro, proprio l’accertamento della data di realizzazione dell’abuso. I chiarimenti forniti dall’istante hanno evidenziato che non vi è stata alcuna dichiarazione infedele né una falsa rappresentazione della realtà. Posto che, come pure può evincersi dalla documentazione agli atti, le aerofotogrammetrie prodotte non sono abbastanza nitide da consentire una collocazione temporale certa dei manufatti in questione, l’apparente discordanza tra l’epoca di realizzazione degli abusi dichiarata nella domanda di condono (1966) e quella dichiarata nell’atto notorio del 2003 fornito dalla precedente proprietaria (1937) è stata risolta nel corso dell’istruttoria, essendo stato accertato che i manufatti, di vecchia costruzione, sono stati successivamente in parte abbattuti e ricostruiti e in parte ristrutturati e sopraelevati e che la consistenza attuale degli stessi è quella ad essi definitivamente impressa nel 1966. La circostanza è stata verificata anche in sede di sopralluogo dai tecnici comunali, nonché confermata dal raffronto tra la situazione di fatto e la documentazione fotografica prodotta.
Se è vero che, per principio giurisprudenziale pacifico, ricade sul privato l’onere della prova in ordine alla ultimazione delle opere edilizie, dal momento che solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto, è altresì vero che tale onere è stato assolto dal signor TO, non solo a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ma anche attraverso ulteriore documentazione, anche fotografica, prodotta ad integrazione della domanda.
Al contrario, dalle aerofotogrammetrie non è possibile evincersi con certezza l’inesistenza dei manufatti all’epoca dichiarata dall’istante.
Pertanto, poiché il presupposto per accordare la sanatoria è che i manufatti abusivi siano stati realizzati e ultimati prima del 31 marzo 2003 (art. 32, comma 25, della legge n. 326/2003), il requisito risulta pienamente soddisfatto nel caso di specie.
Neppure può dirsi che il TO abbia modificato l’originaria domanda di sanatoria con le integrazioni in data 2.5.2016, dal momento che, come sopra già chiarito e come emerge per tabulas , con esse si è provveduto a fornire i richiesti chiarimenti anche al fine di accertare l’epoca di realizzazione degli abusi.
3.3. Infondato è anche il terzo motivo, sia per quanto già detto sopra circa la possibilità di successive integrazioni documentali, sia perché il superamento del termine per provvedere sull’istanza di cui all’art. 6, comma 4, della legge regionale Marche n. 23 del 2004 non comporta la consumazione del potere né determina, per ciò solo, l’illegittimità del provvedimento espresso adottato in ritardo.
3.4. Quanto al quarto motivo, con esso il ricorrente ripropone le stesse doglianze sollevate nei precedenti motivi. Le medesime considerazioni innanzi espresse valgono dunque a destituire di fondamento anche quest’ultimo.
3.5. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
4. I profili peculiari della vicenda giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona De Mattia | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO