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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/11/2025, n. 4494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4494 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3103/2025 R.G., chiamata all'udienza del 26/11/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. L. Goffredo Parte_1
Ricorrente
O Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. C. La Gatta
Resistente
Oggetto: annullamento indebito e richiesta di restituzione somme trattenute
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/3/2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe - premesso di essere titolare di pensione cat. VOCPDEL n. 09393929 con decorrenza 3/5/2017 – esponeva che, con nota del 7/8/2024, l' comunicava che “per il Controparte_3 periodo dal 01/01/2023 al 30/09/2024 sulla pensione cat. VOCPDEL n. 09393929
(iscrizione numero 70271705)” aveva corrisposto un importo non dovuto pari ad €
1.821,93 e rendeva edotto il ricorrente che avrebbe proceduto al recupero dell'importo di € 1.349,92 netti in quattro rate.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, adiva il Tribunale di Bari, sezione
Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento con il quale l' rivendica l'indebito di € CP_2 1.349,92 netti, e, per l'effetto, dichiarare che il ricorrente non è tenuto a restituire la somma richiesta;
B) conseguentemente, stante l'irripetibilità delle somme tutte indebitamente erogate, accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere dall' la restituzione CP_2 delle somme che sono state già trattenute e, per l'effetto, condannare l' – in CP_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore – corrente in Roma alla Via Ciro Il
Grande n. 21 alla restituzione delle somme trattenute indebitamente pari a € 1.349,92 netti, oltre interessi come per legge”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva pregiudizialmente il difetto di CP_2 giurisdizione del giudice adito;
nel merito contestava gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. depositate da entrambe le parti, la causa veniva decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
*
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata e va accolta.
Ritiene, invero, il giudicante che la domanda proposta sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 59, comma 4 e art. 60, comma 1, che trovano fondamento nel R.D. n. 1214 del 1934, artt. 13 e 62, in base al principio per cui la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda secondo il criterio del “petitum sostanziale”, poiché ha direttamente ad oggetto il trattamento di pensione.
Al riguardo va specificato che, ai sensi dell'art. 13 R. D. 1214/1934,
“La Corte [dei Conti] in conformità delle leggi e dei regolamenti: ... giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n.
70”.
Ai sensi dell'art. 62 del testo normativo appena citato: “Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti. Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di
Pag. 2 di 5 pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità. In materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo seguente”.
Sul punto, è stato del tutto condivisibilmente argomentato che:
“La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni (artt. 13 e 62 r.d. n. 1214 del 1934) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico” (Cass. civ., Sez. Un., 7958/2015) e che:
“Con riferimento alle controversie attinenti a problemi pensionistici, si è affermato:
"spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 3, comma 3, artt. 13 e 62, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (ex plurimis Cass. sez. un. 16 gennaio 2003 n. 573, idem 7 novembre 2000 n. 1149, idem 14 ottobre 1998n. 10149, idem 11 gennaio 1997 n. 190).
Ed il giudice della pensione è competente a conoscere anche dei relativi contributi (ex plurimis Cass. Sez. Un. 21 marzo 1997 n. 2519, idem 28 novembre 1996n. 10618), e quindi della sufficienza od eccedenza degli stessi rispetto alla pensione per la quale ha giurisdizione" (Cass. civ., Sez. Un., 11849/2016).
Quanto appena esposto è stato costantemente illustrato dalle SS.UU. della
Suprema Corte che, ad esempio, hanno osservato che “La giurisdizione esclusiva
Pag. 3 di 5 della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto, come le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari, per ottenere la pensione e quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione” (Cass. civ., Sez. Un., 26252/2018); “La controversia relativa al ricalcolo della pensione di un pubblico dipendente, per effetto del riconoscimento del diritto alla perequazione automatica, in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 70 del
2015, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, in quanto attinente all'accertamento della misura della pensione, in relazione ad aumenti connessi per legge al periodico adeguamento al costo della vita” (Cass. civ., Sez. Un.,
29395/2018); “La controversia concernente l'accertamento della consistenza del monte contributivo rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, in quanto funzionale al riconoscimento del diritto alla pensione” (Cass. civ., Sez. Un.,
28020/2022).
Alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati, deve ritenersi che la giurisdizione della predetta Corte, in materia di pensioni, attiene al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono la pensione, ledendo il diritto dell'ex dipendente in ordine all'an ed al quantum di essa e ha, pertanto, per oggetto ogni questione relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all'ammontare dell'assegno pensionistico, ivi comprese le questioni in ordine agli emolumenti integrativi e agli assegni accessori, ancorché la decisione sulla pensionabilità di uno di detti assegni, percepiti (o da percepirsi) in attività di servizio, implichi un'indagine sul contenuto degli atti datoriali attributivi dell'assegno medesimo, non influendo tale indagine sul pregresso rapporto di pubblico impiego, ma solo sul trattamento pensionistico.
Pag. 4 di 5 Pertanto, sulla base dei predetti principi, deve ritenersi che il presente giudizio abbia ad oggetto una questione connessa al rapporto pensionistico latu sensu, avendo specificamente ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento con cui è stato comunicata l'indebita corresponsione di importi sul trattamento pensionistico, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione del pubblico dipendente e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione.
Trattandosi, pertanto, di materia che influisce, pur se indirettamente ma sicuramente in maniera funzionale, sul diritto a pensione e sulla misura di esso (riguardando la restituzione di somme trattenute sul trattamento pensionistico), deve sicuramente ritenersi che rientri nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti (cfr. ex plurimis,
Cass. SS.UU. n. 1565/2016, n. 10131/2012; n. 12337/2010).
Stante la natura pregiudiziale della questione affrontata, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Bari, 26/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3103/2025 R.G., chiamata all'udienza del 26/11/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. L. Goffredo Parte_1
Ricorrente
O Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. C. La Gatta
Resistente
Oggetto: annullamento indebito e richiesta di restituzione somme trattenute
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/3/2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe - premesso di essere titolare di pensione cat. VOCPDEL n. 09393929 con decorrenza 3/5/2017 – esponeva che, con nota del 7/8/2024, l' comunicava che “per il Controparte_3 periodo dal 01/01/2023 al 30/09/2024 sulla pensione cat. VOCPDEL n. 09393929
(iscrizione numero 70271705)” aveva corrisposto un importo non dovuto pari ad €
1.821,93 e rendeva edotto il ricorrente che avrebbe proceduto al recupero dell'importo di € 1.349,92 netti in quattro rate.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, adiva il Tribunale di Bari, sezione
Lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento con il quale l' rivendica l'indebito di € CP_2 1.349,92 netti, e, per l'effetto, dichiarare che il ricorrente non è tenuto a restituire la somma richiesta;
B) conseguentemente, stante l'irripetibilità delle somme tutte indebitamente erogate, accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere dall' la restituzione CP_2 delle somme che sono state già trattenute e, per l'effetto, condannare l' – in CP_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore – corrente in Roma alla Via Ciro Il
Grande n. 21 alla restituzione delle somme trattenute indebitamente pari a € 1.349,92 netti, oltre interessi come per legge”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva pregiudizialmente il difetto di CP_2 giurisdizione del giudice adito;
nel merito contestava gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. depositate da entrambe le parti, la causa veniva decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
*
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata e va accolta.
Ritiene, invero, il giudicante che la domanda proposta sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 59, comma 4 e art. 60, comma 1, che trovano fondamento nel R.D. n. 1214 del 1934, artt. 13 e 62, in base al principio per cui la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda secondo il criterio del “petitum sostanziale”, poiché ha direttamente ad oggetto il trattamento di pensione.
Al riguardo va specificato che, ai sensi dell'art. 13 R. D. 1214/1934,
“La Corte [dei Conti] in conformità delle leggi e dei regolamenti: ... giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'art. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n.
70”.
Ai sensi dell'art. 62 del testo normativo appena citato: “Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti. Alla medesima sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di
Pag. 2 di 5 pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità. In materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo seguente”.
Sul punto, è stato del tutto condivisibilmente argomentato che:
“La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni (artt. 13 e 62 r.d. n. 1214 del 1934) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico” (Cass. civ., Sez. Un., 7958/2015) e che:
“Con riferimento alle controversie attinenti a problemi pensionistici, si è affermato:
"spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 3, comma 3, artt. 13 e 62, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (ex plurimis Cass. sez. un. 16 gennaio 2003 n. 573, idem 7 novembre 2000 n. 1149, idem 14 ottobre 1998n. 10149, idem 11 gennaio 1997 n. 190).
Ed il giudice della pensione è competente a conoscere anche dei relativi contributi (ex plurimis Cass. Sez. Un. 21 marzo 1997 n. 2519, idem 28 novembre 1996n. 10618), e quindi della sufficienza od eccedenza degli stessi rispetto alla pensione per la quale ha giurisdizione" (Cass. civ., Sez. Un., 11849/2016).
Quanto appena esposto è stato costantemente illustrato dalle SS.UU. della
Suprema Corte che, ad esempio, hanno osservato che “La giurisdizione esclusiva
Pag. 3 di 5 della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto, come le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie, quali contributi volontari, per ottenere la pensione e quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione” (Cass. civ., Sez. Un., 26252/2018); “La controversia relativa al ricalcolo della pensione di un pubblico dipendente, per effetto del riconoscimento del diritto alla perequazione automatica, in applicazione della sentenza della Corte cost. n. 70 del
2015, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, in quanto attinente all'accertamento della misura della pensione, in relazione ad aumenti connessi per legge al periodico adeguamento al costo della vita” (Cass. civ., Sez. Un.,
29395/2018); “La controversia concernente l'accertamento della consistenza del monte contributivo rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, in quanto funzionale al riconoscimento del diritto alla pensione” (Cass. civ., Sez. Un.,
28020/2022).
Alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati, deve ritenersi che la giurisdizione della predetta Corte, in materia di pensioni, attiene al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono la pensione, ledendo il diritto dell'ex dipendente in ordine all'an ed al quantum di essa e ha, pertanto, per oggetto ogni questione relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso in relazione all'ammontare dell'assegno pensionistico, ivi comprese le questioni in ordine agli emolumenti integrativi e agli assegni accessori, ancorché la decisione sulla pensionabilità di uno di detti assegni, percepiti (o da percepirsi) in attività di servizio, implichi un'indagine sul contenuto degli atti datoriali attributivi dell'assegno medesimo, non influendo tale indagine sul pregresso rapporto di pubblico impiego, ma solo sul trattamento pensionistico.
Pag. 4 di 5 Pertanto, sulla base dei predetti principi, deve ritenersi che il presente giudizio abbia ad oggetto una questione connessa al rapporto pensionistico latu sensu, avendo specificamente ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento con cui è stato comunicata l'indebita corresponsione di importi sul trattamento pensionistico, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione del pubblico dipendente e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione.
Trattandosi, pertanto, di materia che influisce, pur se indirettamente ma sicuramente in maniera funzionale, sul diritto a pensione e sulla misura di esso (riguardando la restituzione di somme trattenute sul trattamento pensionistico), deve sicuramente ritenersi che rientri nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti (cfr. ex plurimis,
Cass. SS.UU. n. 1565/2016, n. 10131/2012; n. 12337/2010).
Stante la natura pregiudiziale della questione affrontata, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI
Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Bari, 26/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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