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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/12/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROCCO FINA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ANTONIO AMADUCCI, elettivamente domiciliato in VIA UBERTI, N. 20, CESENA, presso il difensore avv. ROCCO FINA
OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA ZAVATTA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA ROMA, N. 55, CESENATICO, presso il difensore avv. ANDREA ZAVATTA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 2 luglio 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 20.12.2024 e, in particolare:
- parte opponente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositato in data 13.06.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: nel merito in via principale: - accertare e dichiarare, che le somme spettanti al Geom. per aver egli CP_1 espletato l'incarico ricevuto nel novembre 2020, sono quelle indicate nella nota pro-forma n. 46 del 18.11.2020 e pari ad euro 5.251,87 (cinquemiladuecentocinquantuno/87), già al netto dell'acconto ricevuto dal professionista di euro 500,00 in data 23.12.2020; sempre in via principale e riconvenzionale: - accertare e dichiarare, il diritto del sig. al risarcimento del danno Parte_1 patito a causa dell'inadempimento del Geom. con riferimento all'attività di CP_1 progettazione svolta a favore del committente nel 2003 e di quella di Direzione lavori svolta tra il 2006 e il 2007, come meglio descritta in narrativa, nella misura di euro 5.790,00 (ciunquemilasettecentonovanta/00), ovvero la maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
conseguentemente: condannare il Geom. a corrispondere al sig. CP_1 a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 5.790,00 Parte_1 (ciunquemilasettecentonovanta/00), ovvero la maggiore o minore somma che dovesse essere accertata pagina 1 di 12 in corso di causa;
per l'effetto: accogliere l'opposizione revocando il Decreto Ingiuntivo opposto dichiarando compensate le somme accertate come dovute a favore del Geom. con quelle
CP_1 dovute dal medesimo al sig. per le suddette causali, e dunque accertare che nessun Parte_1 credito sussiste in capo al sig. nei confronti del sig. ed anzi che
CP_1 Parte_1 quest'ultimo è creditore dell'istante nella misura di euro 538,13 a titolo di risarcimento danni;
conseguentemente: condannare il Geom. a corrispondere a favore del sig.
CP_1 Parte_1 la somma di euro 538,13 (cinquecentotrentotto/13), ovvero la maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi nella quale fossero giudicati come dovuti i compensi spettanti al Geom. secondo la quantificazione della fattura n. 42 del
CP_1 20.07.2022, accertare e dichiarare che la somma di euro 14.404,61, ovvero la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, deve essere defalcata delle spese sostenute a titolo di risarcimento danni dall'opponente e corrisposte al Comune di Cesenatico per la sanatorie nella misura di euro 2.618,00, nonché dei compensi asseritamente dovuti al Geom. per la prestazione
CP_1 specifica della “Presentazione del permesso di costruire”, poiché trattasi di attività resasi necessaria per procedere alla regolarizzazione urbanistica conseguenza della negligenza del professionista nello svolgimento dell'incarico pregresso meglio descritto in narrativa, nella misura di euro 7.922,53, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, ed in ogni caso dell'acconto di euro 500,00 ricevuto il 23.12.2020 dal , Con vittoria di spese e compensi
CP_1 del presente giudizio, oltre oneri accessori come per legge”;
- parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni CP_1 depositato in data 30.06.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa: IN VIA PRINCIPALE Rigettare la domanda riconvenzionale avversaria in quanto prescritta nonché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite anche della fase monitoria, ovvero, condannare il Sig. al pagamento in Parte_1 favore del Geom. della somma di € 14.404,61#, ovvero a quella maggiore o minore somma CP_1 ritenuta di giustizia. IN VIA SUBORDINATA Nella delegata ipotesi in cui si ritenga vincolante il preventivo inizialmente redatto dal tecnico, previo rigetto della domanda riconvenzionale avversaria, voglia condannare il Sig. al pagamento in favore del Geom. della somma di € Pt_1 CP_1 5.751,87# a titolo di compenso professionale ovvero della diversa somma che dovesse risultare dall'istruttoria. IN VIA ESTRAMEMENTE SUBORDINATA Nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale di parte opponente, e accertamento della responsabilità professionale del convenuto opposto, Voglia accertare e dichiarare che la somma dovuta dal Geom.
a titolo risarcitorio, tenuto conto della colpa esclusiva o quantomeno concorrente del CP_1 medesimo danneggiato ex art. 1227 c.c., sia interamente compensata ex art. 1223 c.c. con gli importi percepiti dal Sig. a titolo vantaggio nell'utilizzo del sottotetto più altro nonché nel maggior Pt_1 ricavo dalla vendita dell'immobile sanato. Con conseguente condanna del Sig. al Parte_1 pagamento in favore del Geom. della somma di € 14.404,61#, ovvero a quella maggiore o CP_1 minore somma ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori, anche della fase monitoria” In via istruttoria, per mero tuziorismo difensivo, si chiede l'ammissione della CTU richiesta nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c e non ammessa, volta ad accertare la congruità del compenso professionale richiesto del Geom. per l'attività CP_1 di aggiornamento catastale, progettazione, presentazione di richiesta del permesso di costruire in sanatoria, presentazione della SCCEA agibilità e redazione di attestazione di regolarità urbanistica- edilizia e conformità catastale del sopra descritto immobile ovvero volta a stabilire la misura del compenso dovuto al Geom. ai sensi delle tariffe professione (DM 140/2012) in relazione CP_1 a detta attività professionale”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 12 Con atto di citazione tempestivamente notificato, (in seguito anche solo cliente o Parte_1 committente) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1283/2022, con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di (di seguito anche solo professionista o geometra), ingiungeva il CP_1 pagamento di euro 14.404,61, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale somma dovuta a titolo di compenso per l'incarico professionale commissionato e svolto in favore del cliente Pt_1 nell'anno 2020 in relazione all'immobile sito in Cesenatico, via Sbarra n. 23.
[...] Preliminarmente, parte opponente ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che: a) nel 2003 il geometra aveva redatto il progetto per la realizzazione dell'immobile, CP_1 ad uso abitazione civile, di proprietà di sito in Cesenatico, via Sbarra n. 23, nonché Parte_1 aveva svolto l'attività professionale di direttore dei lavori, e successivamente nel 2020 lo stesso professionista veniva incaricato sempre dall'odierna parte opponente di presentare una pratica edilizia – sanatoria – relativa al medesimo immobile, nell'intento di venderlo a terzi;
b) per procedere alla predetta sanatoria il committente sosteneva spese vive per complessivi euro 2.618,00, Parte_1 corrisposti direttamente al Comune di Cesenatico in data 11.11.2020; c) all'atto di conferimento dell'incarico, il geometra consegnava a nota pro forma, quale preventivo CP_1 Parte_1 per l'opera intellettuale commissionata, per complessivi euro 5.751,87 e quest'ultimo elargiva al geometra la somma di euro 500,00 in contanti a titolo di anticipo, come da dichiarazione sottoscritta per ricevuta apposta a penna in calce al preventivo;
d) al termine della propria attività, il geometra
[...] emetteva la fattura n. 42 del 20.07.2022, azionata in sede monitoria, per un importo superiore CP_1 rispetto a quello preventivato pari ad euro 14.404,61, sebbene le attività professionali in concreto svolte dall'odierna parte opposta fossero le stesse commissionate ed indicate nella nota pro forma n. 46 del 18.11.2020. In ragione di tale ingiustificato aumento nella quantificazione dei compensi, il cliente Parte_1 contestava il quantum e deduceva l'illegittimità della misura dell'importo di cui alla fattura azionata. Inoltre, deducendo come l'irregolarità urbanistica sottesa alla pratica edilizia di sanatoria fosse imputabile al precedente operato del medesimo geometra occupatosi del progetto CP_1 originario per la realizzazione dell'immobile de quo e dunque a conoscenza dello stato di fatto dello stesso, il committente domandava il risarcimento del danno per responsabilità Parte_1 professionale, quantificato in euro 5.790,00, in ragione della riscontrata maggior altezza del piano sottotetto, nonché che un tale importo venisse posto in compensazione con gli eventuali compensi professionali accertati come dovuti al geometra CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.05.2023, si costituiva
[...]
contestando le avversarie deduzioni in quanto infondate in fatto e in diritto. CP_1 Preliminarmente, il professionista dava atto che, nell'esecuzione dell'incarico affidatogli CP_1 nell'anno 2020, era emersa la presenza di plurime opere realizzate in autonomia dalla proprietà in difformità rispetto dai titoli abilitativi e di aver conseguentemente comunicato a che, Parte_1 pertanto, l'attività professionale da prestare sarebbe stata diversa e più complessa rispetto a quanto originariamente preventivato. In particolare, il geometra deduceva la legittimità e la congruità del credito vantato, in CP_1 ragione delle attività in concreto svolte ed evidenziava come la maggiorazione dei compensi richiesta fosse giustificata dalle prestazioni ulteriori resesi necessarie in corso d'opera e non prevedibili al momento del conferimento dell'incarico e della stesura del primo preventivo di massima. Inoltre, contestava di aver ricevuto in contanti la somma di euro 500,00 dalla controparte, disconoscendo quanto indicato a penna in calce alla nota pro forma n. 46 del 18.11.2020 nella copia prodotta in giudizio da parte opponente. Da ultimo, parte opposta contestava la domanda riconvenzionale avversaria di CP_1 risarcimento del danno per responsabilità professionale, in quanto prescritta e in ogni caso infondata, atteso che nessun addebito può essere allo stesso riferibile, in considerazione del fatto che il committente aveva ultimato le opere di completamento dei lavori in autonomia, come Parte_1
pagina 3 di 12 risultante dalla documentazione e che, quindi la pratica edilizia in sanatoria si era resa necessaria proprio in ragione delle scelte esecutive realizzate dallo stesso successivamente al 2006.
Con ordinanza del 16.06.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.06.2023, il giudice concedeva provvisoria esecuzione parziale al decreto ingiuntivo opposto n. 1283/2022 limitatamente alla minor somma di euro 5.251,87, dava atto della sospensione dei termini perentori ai sensi dell'art. 2, comma 4 d.l. 61/2023 nel periodo compreso tra il 1 maggio 2023 e il 31 luglio 2023, assegnava su richiesta alle parti i termini istruttori di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
Con ordinanza del 9.02.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.02.2024, il giudice ammetteva e non ammetteva le istanze istruttorie orali formulate e richieste da entrambe le parti e fissava la relativa udienza istruttoria.
All'udienza del 20.06.2024, le parti comparse personalmente e CP_1 Parte_1 rendevano interrogatorio formale e venivano escussi i testimoni ammessi Testimone_1 Tes_2
e
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
Con ordinanza del 2.07.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.06.2024, verificato il tempestivo avvio della notifica ad opera di parte opponente dell'intimazione al proprio residuo testimone non comparso all'udienza istruttoria calendarizzata per il giorno Testimone_6 20.06.2024 e preso atto dell'irreperibilità del destinatario presso l'indirizzo indicato (domicilio), il giudice fissava per l'escussione dello stesso l'udienza del 17.09.2024.
All'udienza del 17.09.2024, veniva escusso il residuo testimone Testimone_6
Con ordinanza del 20.09.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.09.2024, esaurita l'istruttoria orale ammessa, ritenuto che la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata da parte opposta nell'ambito della seconda memoria istruttoria fosse inammissibile in quanto non necessaria ai fini del decidere e ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21.05.2025, dando atto del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio.
All'udienza del 2.07.2025, differita a questa data con decreto del 20.12.2024 e svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 3.07.2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi depositate dalle parti.
***
L'opposizione proposta dal committente avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1283/2022 è parzialmente fondata e, dunque, va accolta nei limiti e per le ragioni di cui alla motivazione della presente decisione, con conseguente e necessaria revoca dell'ingiunzione di pagamento emessa in sede monitoria e rideterminazione del corretto rapporto dare/avere tra le parti. All'esito dell'istruttoria condotta, la domanda di pagamento azionata dal professionista CP_1 in sede monitoria è risultata parzialmente sprovvista di compiuta prova in ordine ai relativi presupposti, avendo invece parte opponente fornito adeguata prova della sussistenza di idonee circostanze impeditive, estintive e modificative dell'altrui pretesa economica. Diversamente, le domande proposte in via riconvenzionale da parte opponente nei Parte_1 confronti di parte opposta sono risultate infondate e vengono quindi rigettate. CP_1 1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi del merito, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le odierne parti, si rendono necessarie le seguenti considerazioni preliminari in fatto ed in diritto. 1.1 Sotto un primo profilo e in via generale, ci si limita a ricordare che, come noto, “con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non
pagina 4 di 12 deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione” (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021 e Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022). Dunque, parte opposta ovvero l'attore in senso sostanziale, è legittimato a CP_1 fornire adeguata prova della propria pretesa creditoria – già riconosciuta in sede monitoria, nel caso di specie, ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c. sulla base della fattura n. 42 del 20.07.2022, con importo in linea capitale pari ad euro 14.404,61, emessa dal professionista ed inviata a (cfr. doc. nn. Parte_1 2 e 3 monitorio), nonché sulla base della documentazione amministrativa relativa alla pratica edilizia in sanatoria (cfr. doc. nn. 1, 4 e 6 monitorio) - nel corso del presente giudizio di cognizione ordinaria, ovviamente nei limiti e nel rispetto delle rispettive preclusioni assertive e probatorie. 1.2 Sotto un secondo profilo e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere in termini di riparto dell'onere probatorio, è necessario sin da subito ricordare in via generale che, come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015). Quanto allo specifico contratto tipico di prestazione d'opera intellettuale disciplinato dagli artt. 2230 e ss. c.c., oggetto del presente giudizio, ci si limita, poi, a richiamare in linea generale alcuni orientamenti interpretativi che risultano largamente condivisi in materia e applicabili al caso di specie. Da un lato, si ricorda che “Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto operante tale distribuzione dell'onere probatorio anche in ipotesi di opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da un cliente avverso il decreto ingiuntivo notificatogli da un architetto, gravando quest'ultimo della prova degli importi liquidati alle varie imprese per le forniture e i lavori eseguiti)” (cfr. Cass. n. 21522 del 20.08.2019 e Cass. n. 23893 del 23.11.2016). E ancora, sempre in punto di onere della prova della spettanza del compenso in capo al professionista e posto che come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale del rapporto, si richiama anche la massima giurisprudenziale per cui “In materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta;
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è più sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale (art. 636 c.p.c.) e spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella” (cfr. Cass. n. 712 del 15.01.2018 e già anche Cass. n. 8850/2004). Dall'altro lato, salvo la necessità di conclusione di un contratto in forma scritta ad substantiam e/o ad probationem, previsto per alcune specifiche ipotesi tassative, la conclusione del contratto può avvenire anche mediante accettazione della proposta verbalmente e/o per facta concludentia ovvero con l'inizio pagina 5 di 12 dell'esecuzione della prestazione da parte della controparte negoziale, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto e disciplinato dall'art. 1327 c.c.. Per quanto di specifico interesse alla luce delle allegazioni e delle domande attoree, il contratto tipico di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2230 e ss. c.c. è certamente un accordo contrattuale a forma libera e che non è soggetto a puntuali obblighi di forma scritta, potendo essere la prova dell'effettivo contenuto dell'accordo contrattuale concluso tra le parti – quest'ultima pacifica nella specie - fornita anche per testimoni o per presunzioni. In particolare, a tal proposito ci si limita a riportare il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “L'incarico professionale può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo dell'estensione del relativo oggetto, grava sull'attore. (Principio affermato con riferimento ad incarico affidato da una società a perito industriale per l'approntamento e la messa in opera di una macchina per la "trasformazione salviette milleusi", avendo l'istruttoria esperita nel giudizio di merito consentito di accertare estendersi esso non solamente all'assistenza all'assemblaggio della macchina, come eccepito dalla convenuta società conferente, ma anche alla progettazione di tutto il ciclo di relativo funzionamento, alle modifiche, alla messa a punto e al collaudo)” (cfr. Cass. n. 3016 del 10.02.2006 e Cass. n. 1741 del 27.01.2010). Parimenti, grava sulla parte attrice in senso sostanziale, in caso di specifica contestazione, l'onere probatorio sull'effettiva entità del compenso dovuto per l'attività professionale svolta, non essendo sufficiente a tal fine, nell'ordinario giudizio di cognizione, la produzione della fattura emessa unilateralmente dal professionista, ove non accettata e contestata dal cliente destinatario (cfr. già Cass. n. 10860 del 11.05.2007 e Cass. n. 26801 del 21.10.2019, in materia di appalto). Ciò chiarito in via generale ed in sintesi, pertanto, è senza dubbio onere del professionista, per un verso, provare l'effettivo conferimento dell'incarico ovvero la sussistenza di un valido ed efficace accordo contrattuale con il committente e, per altro verso, provare l'effettiva realizzazione dell'opera commissionata e la congruità del compenso richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro e delle opere svolte. 1.3 Sotto un terzo profilo d'analisi e ancora in via preliminare, si rende opportuno delineare, in sintesi, le vicende fattuali di particolare rilievo, precisando che tali circostanze fattuali risultano, in parte, adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione ed, in parte, non sono state specificamente contestate dalle parti negli atti introduttivi del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, costituendo, pertanto, circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ex art. 115, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del 28.09.2017 e Cass. n. 13830 del 23.07.2004). Il presente giudizio trae, infatti, origine dall'incontestato conferimento, in forma verbale, del mandato / incarico professionale da parte del committente nei confronti del geometra Parte_1 nel mese di novembre 2020 per la presentazione di una pratica edilizia relativa al proprio CP_1 immobile ad uso abitativo sito in Cesenatico, via Sbarra n. 23. In particolare, si deve sin da subito osservare che entrambe le parti non hanno contestato né l'effettiva conclusione di un tale accordo contrattuale, né tantomeno l'effettiva esecuzione dello stesso, con riferimento al pacifico oggetto della prestazione professionale commissionata. In aggiunta, si deve rilevare come tali specifiche circostanze fattuali trovano puntuale riscontro documentale sia con riferimento alla procura speciale per la presentazione di pratica edilizia rilasciata dal proprietario Pt_1 in favore del geometra e alla domanda dallo stesso presentata al Comune di
[...] CP_1 Cesenatico in data 23.11.2020, sia con riferimento alle comunicazioni pervenute dal Comune di Cesenatico e al conseguente e relativo permesso di costruire n. 1 del 5.01.2021, documentati in atti (cfr. doc. nn. 2, 4, 5 e 6 parte opponente e doc. nn. 1, 4 e 6 monitorio e doc. nn. 4, 11-16 parte opposta). Nello specifico, in aggiunta, non costituiscono oggetto di specifica contestazione le attività (di presentazione di richiesta permesso di costruire per modifiche interne ed esterne del fabbricato adibito pagina 6 di 12 ad abitazione civile, di aggiornamento catastale, di presentazione SCCEA di agibilità, dell'attestazione di regolarità urbanistica-edilizia e conformità catastale) oggetto dell'incarico professionale conferito dal committente al geometra e dallo stesso diligentemente espletato con esito favorevole CP_1 e utile per il committente / proprietario interessato alla vendita a terzi dell'immobile in Parte_1 oggetto. Tali attività professionali, infatti, sono specificamente elencate tanto nella nota pro forma n. 46 del 18.11.2020 (cfr. doc. n. 8 parte opponente e doc. n. 3 parte opposta), quanto nella successiva e contestata fattura n. 42 del 20.07.2022 (cfr. doc. nn. 2 e 3 monitorio e doc. n. 9 parte opponente).
In definitiva, risulta in atti debitamente provato, nel caso di specie, il diritto del professionista ad ottenere il pagamento da parte del committente dei compensi spettanti CP_1 Parte_1 per le prestazioni professionali commissionate e diligentemente eseguite (an debeatur), sussistendo invece reciproca e ferma contestazione tra le parti processuali in ordine al quantum debeatur e agli specifici termini economici dell'accordo contrattuale concluso nel mese di novembre 2020, su cui si fonda l'ingiunzione di pagamento opposta nella presente sede. 2. Tutto ciò doverosamente premesso ed accertato, in primo luogo, al fine di valutare la fondatezza della domanda di ingiunzione di pagamento della somma in linea capitale pari ad euro 14.404,61, di cui alla fattura n. 42 del 20.07.2022 emessa dal professionista ed inviata a Parte_1 (cfr. doc. nn. 2 e 3 monitorio), oltre interessi e spese, formulata in sede monitoria da CP_1 occorre accertare la concreta volontà delle parti contraenti manifestata su tale specifico aspetto – pattuizione dei compensi spettanti al professionista per ciascuna attività commissionata – al momento della conclusione del contratto d'opera intellettuale ovvero del conferimento dell'incarico professionale ed eventualmente modificata in corso di esecuzione del rapporto contrattuale in essere. In base ai principi generali sopra richiamati e alla luce dell'analisi complessiva dei documenti prodotti in atti e delle risultanze dell'istruttoria orale condotta, parte opposta non ha fornito adeguata prova di una efficace fonte contrattuale e/o legale del proprio diritto al pagamento del maggior compenso professionale richiesto con la sola emissione della predetta fattura n. 42 del 20.07.2022 azionata in sede monitoria, di per sé stessa inidonea sul piano probatorio, a seguito delle specifiche contestazioni allegate e documentate da parte opponente, nonché dell'opposizione proposta sul punto. 2.1 Nella specie, innanzitutto ed in via assorbente, si deve evidenziare che, in forza del contegno processuale tenuto da entrambe le parti, integra adeguata prova documentale circa il compenso pattuito a forfait per le singole prestazioni professionali commissionate al geometra
[...] la non contestata nota pro forma n. 46 del 18.11.2020, offerta in comunicazione da entrambe CP_1 le parti, pari al complessivo importo ivi indicato per euro 5.751,87 (cfr. doc. n. 8 parte opponente e doc. n. 3 parte opposta). Non vi è dubbio che in relazione ad un tale importo vi sia stata, quantomeno originariamente, una conforme manifestazione di volontà ad opera delle parti al momento del conferimento dell'incarico professionale. Per un verso, infatti, una tale scrittura privata, redatta a macchina su carta intestata del professionista e priva delle sottoscrizioni delle parti contraenti, è stata però prodotta per la prima volta in giudizio da parte opponente e va qualificata come chiara intenzione della medesima parte di Parte_1 avvalersi del relativo contenuto negoziale (cfr. Cass. n. 2666 del 28.01.2022). Per altro verso, una tale scrittura privata è stata prodotta in giudizio successivamente anche da parte opposta e non è stata dalla stessa formalmente disconosciuta ai sensi dell'art. 214 c.p.c.. Anzi a conferma della circostanza fattuale dell'effettiva redazione della scrittura privata in esame ad opera del professionista opposto e condivisa al momento della conclusione del contratto d'opera intellettuale con il cliente, la stessa parte testualmente nella propria comparsa di costituzione e risposta afferma “Il Geom. infatti aveva CP_1 formulato un primo preventivo di massima sulla base delle sommarie informazioni fornite dalla proprietà che nelle proprie difese conferma di averlo redatto qualificandolo come “preventivo di massima” (cfr. pag. 4). In tale senso, va certamente precisato che se la fattura pro forma, per sua stessa natura, non produce effetti sul piano dell'obbligazione e sul piano tributario, assolve in ogni caso ad una funzione pagina 7 di 12 informativa, peraltro prevista dalla legge in materia, seppur in assenza di una specifica sanzione in caso di inadempimento (legge n. 124 del 4.08.2017), tesa a fornire al cliente una chiara e trasparente indicazione di ciò che verrà poi fatturato in via definitiva e più in generale, ove risulti provato, utilizzabile come riferimento per i termini economici concordati tra le parti in relazione all'incarico professionale conferito. Una tale scrittura privata integra pertanto preventivo scritto concordato tra le parti al momento del conferimento dell'incarico professionale. 2.2 Ciò posto, non risultano poi condivisibili né la ricostruzione giuridica proposta da parte opposta nell'atto della propria costituzione nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativa ad una variazione in aumento del preventivo originariamente concordato giustificata da circostanza non previste e non prevedibili, né la ricostruzione dei fatti dalla stessa dedotti in relazione all'evoluzione del rapporto contrattuale, in quanto rimasta sprovvista di un idoneo sostegno probatorio. Da un lato, sul punto, si deve evidenziare come l'ulteriore scrittura privata offerta in comunicazione da parte opposta avente ad oggetto “Competenze tecniche e spese per Permesso di Costruire in Sanatoria ai sensi dell'art. 17 comma 2 LR23/2004 per parziali difformità realizzate in un fabbricato residenziale sito in Via Sbarra n. 23 Cesenatico intestato a ” non risulti né Parte_1 datato, né databile anteriormente rispetto all'invio della fattura contestata in base alle risultanze probatorie e soprattutto non sia stato sottoscritto per accettazione o alternativamente prodotto in giudizio dalla controparte, che anzi lo ha fermamente contestato (cfr. doc. n. 4 parte opposta). Trattandosi, in base alle allegazioni attoree, dunque, di patto successivo modificativo del precedente preventivo approvato per concorde volontà delle parti contraenti, la relativa variazione in aumento delle voci di spese per ciascuna attività professionale commissionata ed eseguita dal professionista, idonea prova scritta della mutata volontà concorde delle medesime parti contraenti. Dall'altro lato ed in ogni caso, in via di ragione maggiormente liquida, anche volendo ammettere la possibilità di provare per testimoni e/o presunzioni la conclusione del sopravvenuto accordo sui maggiori compensi pretesi e fatturati unilateralmente dal professionista, parte opposta non ha provato in maniera sufficiente né l'eventuale accordo successivamente raggiunto in tal senso, né tantomeno le solo dedotte insorte esigenze non previste o non prevedibili dalle parti contraenti al momento del conferimento dell'incarico professionale nel mese di novembre 2020 che avrebbero conseguentemente prodotto effetti sul compenso pattuito. Quanto all'allegazione circa l'informazione fornita al cliente nel corso del rapporto professionale e da quest'ultimo eventualmente accettata, ci si limita a rilevare che le dichiarazioni rese da Testimone_3 e testimoni di parte opposta, sul punto non possono essere certamente utilizzate sul piano Tes_2 dell'efficacia probatoria in quanto gli stessi hanno affermato, il primo, di “non essere stato presente personalmente all'incontro tra e e, la seconda, di non essere a conoscenza (cfr. Pt_1 CP_1 verbale d'udienza del 20.06.2024 capitolo 3). Quanto poi alle deduzioni di parte opposta circa le molteplici difformità riscontrate CP_1 nell'espletamento dell'incarico professionale – ovvero “Il Geom. infatti aveva formulato un CP_1 primo preventivo di massima sulla base delle sommarie informazioni fornite dalla proprietà. In realtà il tecnico ha preso contezza dell'effettivo stato urbanistico/edilizio dell'immobile e di conseguenza della complessità della prestazione richiesta, solo dopo il conferimento dell'incarico ad effettuazione dei rilievi in loco e degli accessi presso il Comune di Cesenatico” -, le dichiarazioni testimoniali sono state dagli stessi rese de relato actoris (cfr. ex multis Cass. n. 4530 del 20.02.2025), avendo precisato come le circostanze oggetto dei capitoli interessati fossero da loro conosciute non direttamente ma in quanto apprese dallo stesso geometra presso lo studio professionale (cfr. verbale CP_1 d'udienza del 20.06.2024 capitoli 1, 2 e 4). Anzi entrambi i predetti testimoni con specifico riferimento alla dedotta necessità per il professionista di uno “studio di soluzioni tecniche particolarmente complesse ed un confronto articolato con i tecnici comunali” (capitolo 2 di parte opposta), hanno risposto per quanto di loro conoscenza diretta che “probabilmente più incontri, anche Tes_2 perché ricordo bene che essendo cambiata la normativa e delle modifiche in ordine al calcolo delle pagina 8 di 12 superfici” e, analogamente, che “In ogni caso, in quel periodo storico vi era stata una Testimone_3 modifica normativa in ordine alle definizioni sui parametri urbanistici e quindi bisognava essere ben sicuri dell'impostazione della pratica prima della presentazione”. Quindi, una causa dei dedotti plurimi incontri con i tecnici del Comune di Cesenatico estranea alle specificità del caso concreto e della questione sollevata in merito alla consapevolezza o meno del professionista nel momento dell'assunzione dell'incarico professionale alle condizioni economiche preventivate circa l'esistenza di parziali difformità dell'immobile di proprietà di Parte_1 In ultima analisi, si devono altresì valorizzare a tale specifico proposito gli ulteriori aspetti emersi nel corso dell'istruttoria orale espletata relativi alla conoscenza e/o conoscibilità sulla base della diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. ad opera del geometra nel CP_1 momento della conclusione del contratto d'opera intellettuale, circa l'esistenza di difformità ed abusi in relazione all'immobile ad uso abitativo sito in Cesenatico, via Sbarra n. 23, presso cui l'odierna parte opposta ha svolto il precedente incarico professionale di progettista e direttore dei lavori negli anni compresi tra il 2003 e il 2006. Fatta salva ogni valutazione in merito alla domanda di responsabilità professionale tempestivamente proposta in via riconvenzionale dal committente in sede di opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo, per quanto di interesse in relazione allo specifico profilo in esame, nel caso di specie, risultano circostanze fattuali dirimenti tanto l'oggettiva conoscenza professionale dello stato edilizio – catastale del fabbricato in oggetto (cfr. doc. n. 3 parte opponente e doc. n. 4 parte opposta), quanto l'emersa consapevolezza in capo al professionista incaricato che gli originari lavori furono terminati in economia direttamente dai proprietari a partire dal mese di giugno 2006 (cfr. doc. n. 6 parte opposto). In particolare, con specifico riferimento alla non conformità dello stato di fatto rispetto al progetto relativa alla eccepita maggior altezza del tetto dell'abitazione, risulta circostanza confermata nel corso dell'istruttoria orale la consapevolezza del geometra della volontà e delle scelte CP_1 operative condotte dagli allora proprietari dell'immobile. Ci si limita a richiamare quanto affermato dal testimone “preciso che io mi sono occupato di realizzare il grezzo della Testimone_1 trifamiliare per cui è causa. Ricordo che, i tre committenti proprietari, mi dissero di realizzare il sottotetto più alto. Io ho realizzato il grezzo del sottotetto come da progetto e, comunque, ricordo che vi era l'accordo dei tre committenti e del geom. in ordine alla realizzazione di un'altezza CP_1 maggiore. Visto il tempo trascorso, non ricordo più maggiore di quanti centimetri. ADR: visto il tempo trascorso, non ricordo quale fosse l'altezza indicata nel progetto.”, nonché quanto precisato sul punto anche dal testimone “all'epoca seguivo personalmente il cantiere come coordinatore Testimone_3 della sicurezza e ricordo che questa modifica in altezza fu espressamente richiesta dai tre committenti. Ricordo che in cantiere erano presenti soprattutto il padre di e , Parte_1 Persona_1 Pt_1 invece era un po' meno presente in cantiere e, personalmente, non l'ho mai sentito
[...] commissionare una tale variazione. (…) ADR: non ho mai visto una richiesta di modifica per iscritto, ma l'ho sentita richiedere sicuramente dal padre di . In ogni caso, erano tutti presenti Parte_1 perché erano conversazioni che si facevano congiuntamente, vista l'importanza della modifica.” (cfr. verbale d'udienza del 20.06.2024). 2.3 Accertata l'esistenza di un effettivo accordo contrattuale in merito al compenso complessivo preventivato pari ad euro 5.751,87, in secondo luogo, si deve rilevare la fondatezza dell'opposizione proposta da anche con riferimento alla circostanza parzialmente estintiva dell'avversaria Parte_1 pretesa creditoria avente ad oggetto il pagamento a titolo di acconto ed in contanti dell'importo pari euro 500,00 posto in essere dal cliente in favore del professionista, nelle mani della collaboratrice di studio come dalla stessa confermato nel corso dell'escussione testimoniale condotta. Testimone_6 Nello specifico, il predetto testimone, sotto il vincolo del giuramento prestato, ha dichiarato che Pt_1
“mi ha consegnato la somma in contanti di euro 500,00, a titolo di acconto per la pratica in
[...] essere con il collega ”, così avallando non solo la circostanza relativa all'avvenuto CP_1 pagamento dell'importo in contanti, ma anche la specifica imputazione di un tale acconto. Lo stesso pagina 9 di 12 testimone ha inoltre precisato “che non era presente e mi sembra di ricordare che presso CP_1 lo studio non ci fosse nessun'altro” (cfr. verbale d'udienza del 17.09.2024). Per completezza, si deve altresì precisare che il presente accertamento viene condotto senza considerare in alcun modo quanto apposto a penna in calce alla nota pro forma n. 46 del 18.11.2020, nella sola copia fotostatica offerta in comunicazione da parte opponente (cfr. doc. n. 8) e del relativo originale parimenti prodotto in giudizio, che è stata oggetto di formale disconoscimento e contestazione ad opera della controparte e non ha trovato idonea conferma nemmeno nel corso dell'istruttoria CP_1 orale condotta – il testimone infatti sentita a chiarimenti sul punto ha chiarito che Testimone_7
“ADR: non ricordo di aver apposto io la scritta a penna in calce al documento che mi viene mostrato e non sono certa nemmeno che la scrittura a penna sia la mia”. Pertanto e sulla base di tutte le predette – quantomeno precise, gravi e concordanti - evidenze probatorie, l'opposizione proposta dal cliente in merito al quantum del compenso Parte_1 spettante al geometra per l'esecuzione dell'incarico professionale debitamente svolto CP_1 nell'anno 2020 è fondata e deve trovare accoglimento, stante la solo parziale prova della debenza del minor importo pari ad euro 5.251,87 fornita dal professionista opposto CP_1 3. In terzo luogo, le ulteriori domande di accertamento della pretesa responsabilità professionale riferita alla maggior altezza del sottotetto e di condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito proposte in via riconvenzionale da parte opponente nei confronti del geometra Parte_1 [...] non possono in questa sede trovare accoglimento, in quanto alla luce delle evidenze CP_1 probatorie acquisite in atti le stesse risultano carenti sul piano probatorio in ordine ai relativi presupposti di legge. Sul punto, si rende necessario precisare in sintesi come, ai sensi dell'art. 1223 c.c. “il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta” e come il rimedio del risarcimento del danno sia da intendere quale debito di valore da liquidarsi avuto riguardo al potere di acquisto della moneta al momento della decisione (cfr. Cass. n. 3529/1983). Tale risarcimento del danno integrale include, certamente, sia la componente del danno emergente ovvero l'effettiva diminuzione del patrimonio del debitore della prestazione risarcitoria, sia il lucro cessante ovvero della perdita subita, purché vi sia prova della causalità tra inadempimento e pregiudizio, imputabile alla parte inadempiente. Sempre in tema di risarcibilità dei danni e per quanto di stretto interesse ai fini del decidere, la giurisprudenza afferma che affinché sussista responsabilità risarcitoria, sia in materia contrattuale che in campo extracontrattuale, l'onere della dimostrazione di aver subito un danno è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017). Inoltre, si precisa che il risarcimento del danno patrimoniale richiede comunque la prova circa la certezza della reale esistenza di un vero e proprio danno, nonché della relativa quantificazione;
in quanto la sola declaratoria di responsabilità del debitore per inadempimento dell'obbligazione non esaurisce il sistema della risarcibilità del danno di cui agli artt. 1223 e ss. c.c.. Pertanto, la puntuale prova di una effettiva ed esatta diminuzione di patrimonio è elemento in difetto del quale non vi è radicalmente spazio per alcuna forma di attribuzione risarcitoria a livello patrimoniale, tenuto conto che la funzione primaria dell'obbligazione di risarcimento è la compensazione del pregiudizio arrecato ovvero la restaurazione della situazione del soggetto leso antecedente all'illecito e/o all'inadempimento dell'obbligazione contrattuale. Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni assertive e probatorie di entrambe le parti, deve trovare accoglimento in via assorbente l'eccezione preliminare di prescrizione tempestivamente sollevata da parte opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta, in quanto è pacifico che l'azione di responsabilità professionale svolta in via riconvenzionale dal committente Parte_1 abbia ad oggetto la precedente attività di progettazione e di direzione dei lavori posta in essere dal professionista in favore del committente a partire dall'anno 2003. pagina 10 di 12 Condivisibili e applicabili all'ipotesi concreta in esame sono, infatti, le massime giurisprudenziali in base alle quali non vi è dubbio che, da un lato, “In tema di risarcimento del danno per responsabilità professionale, la prescrizione decorre dalla effettiva verificazione del danno risarcibile, quale conseguenza riconducibile causalmente al comportamento del professionista evocato in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza, che aveva respinto la domanda per l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno da evizione del diritto di proprietà superficiaria su un immobile, ritenendo la sua decorrenza dall'avvio del piano di apposizione dell'uso civico sull'immobile e non, invece, dall'esito positivo di detto procedimento, cui era conseguita l'acquisizione al demanio pubblico)” (cfr. Cass. n. 6947 del 14.03.2024) e ancora, dall'altro, sempre
“In tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito. (Nella specie, relativa a responsabilità di un notaio per aver rogato una compravendita trascurando l'inidoneità della procura adoperata dal venditore a superare i vizi derivanti da un conflitto di interessi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il termine di prescrizione decorrente dal momento in cui alla parte contrattuale che si riteneva danneggiata era stato notificato atto di citazione finalizzato all'annullamento del menzionato contratto traslativo)” (cfr. Cass. n. 16631 del 12.06.2023). Quindi, in assenza di documentati atti stragiudiziali idonei ad interrompere il termine ordinario di prescrizione dell'azione giudiziale proposta dal cliente in data 30.12.2022 (data di Parte_1 perfezionamento della notifica dell'atto di citazione in opposizione) e considerato quale legittimo dies a quo nella specie la data del 09.06.2006, in cui nell'esecuzione dei lavori di completamento dell'abitazione per cui è causa è subentrato direttamente ed in economia il proprietario medesimo (cfr. doc. n. 6 parte opposta), il termine decennale di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale risulta integralmente decorso. In ogni caso e per completezza espositiva, si deve altresì rilevare come lo specifico onere della prova incombente sulla parte che ha proposto l'azione non è stato sufficientemente assolto dall'odierna parte opponente, in ragione delle già testualmente riportate risultanze istruttorie orali emerse dall'audizione dei testimoni e , che portano a qualificare la Testimone_3 Testimone_1 condotta posta in essere all'epoca dei fatti dal progettista e direttore dei lavori nell'ambito della fattispecie giurisprudenziale del cd. nudus minister (cfr. Cass. n. n. 23594 del 09.10.2017 e Cass. n. n. 777 del 16.01.2020), stante l'inesistenza di un documentato errore progettuale in tal senso, nonché insistenza e l'espressa scelta realizzativa compiuta dal committente, dunque, a rischio di quest'ultimo. Pertanto, la domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale deve essere rigettata. 4. Infine, quanto alla liquidazione delle spese di lite tanto del procedimento monitorio, quanto del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso di specie, si ritiene opportuna l'integrale compensazione tra le parti delle stesse ex art. 92 c.p.c., considerata la reciproca e parziale soccombenza di entrambe le parti in relazione alle contrapposte domande ed eccezioni. Da un lato, si deve tenere in considerazione la fondatezza dell'opposizione con riferimento all'esistenza di un preventivo accordo contrattuale vincolante in relazione ai compensi spettanti al professionista, nonché con riferimento all'effettivo pagamento sull'importo azionato in sede monitoria a titolo di acconto. Dall'altro lato, la soccombenza di parte opponente in relazione alle ulteriori domande proposte in via riconvenzionale con atto di citazione in opposizione, come meglio chiarito in motivazione. Inoltre, l'integrale compensazione delle spese di lite risulta, nella specie, equa anche tenuto conto della natura delle difese svolte da entrambe le parti e del comportamento stragiudiziale e giudiziale delle stesse in relazione al concreto valore della presente controversia, trattandosi, in ogni caso, di situazione pagina 11 di 12 eccezionale, che sicuramente può essere anche ricompresa entro il canone da ultimo sancito dalla Corte Costituzionale con la propria pronuncia n. 77 del 19.04.2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca r.g. n. 44/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da parte opponente nei Parte_1 confronti di parte opposta nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. CP_1
2. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n. 1283/2022.
3. RIGETTA le domande riconvenzionali proposte da parte opponente nei Parte_1 confronti di parte opposta per le ragioni di cui in motivazione. CP_1
4. ACCERTA, DICHIARA E CONDANNA parte opponente al pagamento in Parte_1 favore di parte opposta della somma pari ad euro 5.251,87, a titolo di compenso dovuto CP_1 ex art. 2233 c.c. per la prestazione d'opera intellettuale svolta, oltre interessi al tasso legale dalla data del 20.07.2022 alla data di proposizione della domanda giudiziale (23.11.2022) ed interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
5. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
6. DISPONE, ad opera della Cancelleria, la restituzione del documento originale conservato in cassaforte sub n. 665 alla parte opponente che l'ha prodotto in giudizio. Parte_1
Forlì, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 44/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROCCO FINA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ANTONIO AMADUCCI, elettivamente domiciliato in VIA UBERTI, N. 20, CESENA, presso il difensore avv. ROCCO FINA
OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA ZAVATTA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA ROMA, N. 55, CESENATICO, presso il difensore avv. ANDREA ZAVATTA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 2 luglio 2025, svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del 20.12.2024 e, in particolare:
- parte opponente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositato in data 13.06.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: nel merito in via principale: - accertare e dichiarare, che le somme spettanti al Geom. per aver egli CP_1 espletato l'incarico ricevuto nel novembre 2020, sono quelle indicate nella nota pro-forma n. 46 del 18.11.2020 e pari ad euro 5.251,87 (cinquemiladuecentocinquantuno/87), già al netto dell'acconto ricevuto dal professionista di euro 500,00 in data 23.12.2020; sempre in via principale e riconvenzionale: - accertare e dichiarare, il diritto del sig. al risarcimento del danno Parte_1 patito a causa dell'inadempimento del Geom. con riferimento all'attività di CP_1 progettazione svolta a favore del committente nel 2003 e di quella di Direzione lavori svolta tra il 2006 e il 2007, come meglio descritta in narrativa, nella misura di euro 5.790,00 (ciunquemilasettecentonovanta/00), ovvero la maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
conseguentemente: condannare il Geom. a corrispondere al sig. CP_1 a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 5.790,00 Parte_1 (ciunquemilasettecentonovanta/00), ovvero la maggiore o minore somma che dovesse essere accertata pagina 1 di 12 in corso di causa;
per l'effetto: accogliere l'opposizione revocando il Decreto Ingiuntivo opposto dichiarando compensate le somme accertate come dovute a favore del Geom. con quelle
CP_1 dovute dal medesimo al sig. per le suddette causali, e dunque accertare che nessun Parte_1 credito sussiste in capo al sig. nei confronti del sig. ed anzi che
CP_1 Parte_1 quest'ultimo è creditore dell'istante nella misura di euro 538,13 a titolo di risarcimento danni;
conseguentemente: condannare il Geom. a corrispondere a favore del sig.
CP_1 Parte_1 la somma di euro 538,13 (cinquecentotrentotto/13), ovvero la maggiore o minore somma accertata in corso di causa;
in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi nella quale fossero giudicati come dovuti i compensi spettanti al Geom. secondo la quantificazione della fattura n. 42 del
CP_1 20.07.2022, accertare e dichiarare che la somma di euro 14.404,61, ovvero la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, deve essere defalcata delle spese sostenute a titolo di risarcimento danni dall'opponente e corrisposte al Comune di Cesenatico per la sanatorie nella misura di euro 2.618,00, nonché dei compensi asseritamente dovuti al Geom. per la prestazione
CP_1 specifica della “Presentazione del permesso di costruire”, poiché trattasi di attività resasi necessaria per procedere alla regolarizzazione urbanistica conseguenza della negligenza del professionista nello svolgimento dell'incarico pregresso meglio descritto in narrativa, nella misura di euro 7.922,53, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, ed in ogni caso dell'acconto di euro 500,00 ricevuto il 23.12.2020 dal , Con vittoria di spese e compensi
CP_1 del presente giudizio, oltre oneri accessori come per legge”;
- parte opposta ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni CP_1 depositato in data 30.06.2025, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa: IN VIA PRINCIPALE Rigettare la domanda riconvenzionale avversaria in quanto prescritta nonché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese di lite anche della fase monitoria, ovvero, condannare il Sig. al pagamento in Parte_1 favore del Geom. della somma di € 14.404,61#, ovvero a quella maggiore o minore somma CP_1 ritenuta di giustizia. IN VIA SUBORDINATA Nella delegata ipotesi in cui si ritenga vincolante il preventivo inizialmente redatto dal tecnico, previo rigetto della domanda riconvenzionale avversaria, voglia condannare il Sig. al pagamento in favore del Geom. della somma di € Pt_1 CP_1 5.751,87# a titolo di compenso professionale ovvero della diversa somma che dovesse risultare dall'istruttoria. IN VIA ESTRAMEMENTE SUBORDINATA Nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale di parte opponente, e accertamento della responsabilità professionale del convenuto opposto, Voglia accertare e dichiarare che la somma dovuta dal Geom.
a titolo risarcitorio, tenuto conto della colpa esclusiva o quantomeno concorrente del CP_1 medesimo danneggiato ex art. 1227 c.c., sia interamente compensata ex art. 1223 c.c. con gli importi percepiti dal Sig. a titolo vantaggio nell'utilizzo del sottotetto più altro nonché nel maggior Pt_1 ricavo dalla vendita dell'immobile sanato. Con conseguente condanna del Sig. al Parte_1 pagamento in favore del Geom. della somma di € 14.404,61#, ovvero a quella maggiore o CP_1 minore somma ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori, anche della fase monitoria” In via istruttoria, per mero tuziorismo difensivo, si chiede l'ammissione della CTU richiesta nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 c.p.c e non ammessa, volta ad accertare la congruità del compenso professionale richiesto del Geom. per l'attività CP_1 di aggiornamento catastale, progettazione, presentazione di richiesta del permesso di costruire in sanatoria, presentazione della SCCEA agibilità e redazione di attestazione di regolarità urbanistica- edilizia e conformità catastale del sopra descritto immobile ovvero volta a stabilire la misura del compenso dovuto al Geom. ai sensi delle tariffe professione (DM 140/2012) in relazione CP_1 a detta attività professionale”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 12 Con atto di citazione tempestivamente notificato, (in seguito anche solo cliente o Parte_1 committente) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1283/2022, con cui il Tribunale di Forlì, su ricorso di (di seguito anche solo professionista o geometra), ingiungeva il CP_1 pagamento di euro 14.404,61, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale somma dovuta a titolo di compenso per l'incarico professionale commissionato e svolto in favore del cliente Pt_1 nell'anno 2020 in relazione all'immobile sito in Cesenatico, via Sbarra n. 23.
[...] Preliminarmente, parte opponente ricostruiva le vicende fattuali oggetto di causa, dando atto che: a) nel 2003 il geometra aveva redatto il progetto per la realizzazione dell'immobile, CP_1 ad uso abitazione civile, di proprietà di sito in Cesenatico, via Sbarra n. 23, nonché Parte_1 aveva svolto l'attività professionale di direttore dei lavori, e successivamente nel 2020 lo stesso professionista veniva incaricato sempre dall'odierna parte opponente di presentare una pratica edilizia – sanatoria – relativa al medesimo immobile, nell'intento di venderlo a terzi;
b) per procedere alla predetta sanatoria il committente sosteneva spese vive per complessivi euro 2.618,00, Parte_1 corrisposti direttamente al Comune di Cesenatico in data 11.11.2020; c) all'atto di conferimento dell'incarico, il geometra consegnava a nota pro forma, quale preventivo CP_1 Parte_1 per l'opera intellettuale commissionata, per complessivi euro 5.751,87 e quest'ultimo elargiva al geometra la somma di euro 500,00 in contanti a titolo di anticipo, come da dichiarazione sottoscritta per ricevuta apposta a penna in calce al preventivo;
d) al termine della propria attività, il geometra
[...] emetteva la fattura n. 42 del 20.07.2022, azionata in sede monitoria, per un importo superiore CP_1 rispetto a quello preventivato pari ad euro 14.404,61, sebbene le attività professionali in concreto svolte dall'odierna parte opposta fossero le stesse commissionate ed indicate nella nota pro forma n. 46 del 18.11.2020. In ragione di tale ingiustificato aumento nella quantificazione dei compensi, il cliente Parte_1 contestava il quantum e deduceva l'illegittimità della misura dell'importo di cui alla fattura azionata. Inoltre, deducendo come l'irregolarità urbanistica sottesa alla pratica edilizia di sanatoria fosse imputabile al precedente operato del medesimo geometra occupatosi del progetto CP_1 originario per la realizzazione dell'immobile de quo e dunque a conoscenza dello stato di fatto dello stesso, il committente domandava il risarcimento del danno per responsabilità Parte_1 professionale, quantificato in euro 5.790,00, in ragione della riscontrata maggior altezza del piano sottotetto, nonché che un tale importo venisse posto in compensazione con gli eventuali compensi professionali accertati come dovuti al geometra CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.05.2023, si costituiva
[...]
contestando le avversarie deduzioni in quanto infondate in fatto e in diritto. CP_1 Preliminarmente, il professionista dava atto che, nell'esecuzione dell'incarico affidatogli CP_1 nell'anno 2020, era emersa la presenza di plurime opere realizzate in autonomia dalla proprietà in difformità rispetto dai titoli abilitativi e di aver conseguentemente comunicato a che, Parte_1 pertanto, l'attività professionale da prestare sarebbe stata diversa e più complessa rispetto a quanto originariamente preventivato. In particolare, il geometra deduceva la legittimità e la congruità del credito vantato, in CP_1 ragione delle attività in concreto svolte ed evidenziava come la maggiorazione dei compensi richiesta fosse giustificata dalle prestazioni ulteriori resesi necessarie in corso d'opera e non prevedibili al momento del conferimento dell'incarico e della stesura del primo preventivo di massima. Inoltre, contestava di aver ricevuto in contanti la somma di euro 500,00 dalla controparte, disconoscendo quanto indicato a penna in calce alla nota pro forma n. 46 del 18.11.2020 nella copia prodotta in giudizio da parte opponente. Da ultimo, parte opposta contestava la domanda riconvenzionale avversaria di CP_1 risarcimento del danno per responsabilità professionale, in quanto prescritta e in ogni caso infondata, atteso che nessun addebito può essere allo stesso riferibile, in considerazione del fatto che il committente aveva ultimato le opere di completamento dei lavori in autonomia, come Parte_1
pagina 3 di 12 risultante dalla documentazione e che, quindi la pratica edilizia in sanatoria si era resa necessaria proprio in ragione delle scelte esecutive realizzate dallo stesso successivamente al 2006.
Con ordinanza del 16.06.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.06.2023, il giudice concedeva provvisoria esecuzione parziale al decreto ingiuntivo opposto n. 1283/2022 limitatamente alla minor somma di euro 5.251,87, dava atto della sospensione dei termini perentori ai sensi dell'art. 2, comma 4 d.l. 61/2023 nel periodo compreso tra il 1 maggio 2023 e il 31 luglio 2023, assegnava su richiesta alle parti i termini istruttori di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e fissava udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie.
Con ordinanza del 9.02.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.02.2024, il giudice ammetteva e non ammetteva le istanze istruttorie orali formulate e richieste da entrambe le parti e fissava la relativa udienza istruttoria.
All'udienza del 20.06.2024, le parti comparse personalmente e CP_1 Parte_1 rendevano interrogatorio formale e venivano escussi i testimoni ammessi Testimone_1 Tes_2
e
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
Con ordinanza del 2.07.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.06.2024, verificato il tempestivo avvio della notifica ad opera di parte opponente dell'intimazione al proprio residuo testimone non comparso all'udienza istruttoria calendarizzata per il giorno Testimone_6 20.06.2024 e preso atto dell'irreperibilità del destinatario presso l'indirizzo indicato (domicilio), il giudice fissava per l'escussione dello stesso l'udienza del 17.09.2024.
All'udienza del 17.09.2024, veniva escusso il residuo testimone Testimone_6
Con ordinanza del 20.09.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.09.2024, esaurita l'istruttoria orale ammessa, ritenuto che la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata da parte opposta nell'ambito della seconda memoria istruttoria fosse inammissibile in quanto non necessaria ai fini del decidere e ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21.05.2025, dando atto del protrarsi del proprio impegno presso la sezione penale dibattimentale quale giudice a latere del Collegio.
All'udienza del 2.07.2025, differita a questa data con decreto del 20.12.2024 e svoltasi unicamente mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi degli artt. 127, comma 3 e 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con ordinanza del 3.07.2025, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano poi depositate dalle parti.
***
L'opposizione proposta dal committente avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1283/2022 è parzialmente fondata e, dunque, va accolta nei limiti e per le ragioni di cui alla motivazione della presente decisione, con conseguente e necessaria revoca dell'ingiunzione di pagamento emessa in sede monitoria e rideterminazione del corretto rapporto dare/avere tra le parti. All'esito dell'istruttoria condotta, la domanda di pagamento azionata dal professionista CP_1 in sede monitoria è risultata parzialmente sprovvista di compiuta prova in ordine ai relativi presupposti, avendo invece parte opponente fornito adeguata prova della sussistenza di idonee circostanze impeditive, estintive e modificative dell'altrui pretesa economica. Diversamente, le domande proposte in via riconvenzionale da parte opponente nei Parte_1 confronti di parte opposta sono risultate infondate e vengono quindi rigettate. CP_1 1. Preliminarmente e prima di passare all'analisi del merito, al fine di fornire una completa valutazione della vicenda processuale e sostanziale intercorsa tra le odierne parti, si rendono necessarie le seguenti considerazioni preliminari in fatto ed in diritto. 1.1 Sotto un primo profilo e in via generale, ci si limita a ricordare che, come noto, “con l'opposizione al decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non
pagina 4 di 12 deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte. E, poiché le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorché insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione sull'opposizione” (cfr. Cass. n. 32792 del 9.11.2021 e Cass. S.U. n. 927 del 13.01.2022). Dunque, parte opposta ovvero l'attore in senso sostanziale, è legittimato a CP_1 fornire adeguata prova della propria pretesa creditoria – già riconosciuta in sede monitoria, nel caso di specie, ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c. sulla base della fattura n. 42 del 20.07.2022, con importo in linea capitale pari ad euro 14.404,61, emessa dal professionista ed inviata a (cfr. doc. nn. Parte_1 2 e 3 monitorio), nonché sulla base della documentazione amministrativa relativa alla pratica edilizia in sanatoria (cfr. doc. nn. 1, 4 e 6 monitorio) - nel corso del presente giudizio di cognizione ordinaria, ovviamente nei limiti e nel rispetto delle rispettive preclusioni assertive e probatorie. 1.2 Sotto un secondo profilo e per quanto di specifico interesse ai fini del decidere in termini di riparto dell'onere probatorio, è necessario sin da subito ricordare in via generale che, come noto, per pacifica giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015). Quanto allo specifico contratto tipico di prestazione d'opera intellettuale disciplinato dagli artt. 2230 e ss. c.c., oggetto del presente giudizio, ci si limita, poi, a richiamare in linea generale alcuni orientamenti interpretativi che risultano largamente condivisi in materia e applicabili al caso di specie. Da un lato, si ricorda che “Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto operante tale distribuzione dell'onere probatorio anche in ipotesi di opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da un cliente avverso il decreto ingiuntivo notificatogli da un architetto, gravando quest'ultimo della prova degli importi liquidati alle varie imprese per le forniture e i lavori eseguiti)” (cfr. Cass. n. 21522 del 20.08.2019 e Cass. n. 23893 del 23.11.2016). E ancora, sempre in punto di onere della prova della spettanza del compenso in capo al professionista e posto che come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale del rapporto, si richiama anche la massima giurisprudenziale per cui “In materia di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato, il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta;
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è più sufficiente la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale (art. 636 c.p.c.) e spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella” (cfr. Cass. n. 712 del 15.01.2018 e già anche Cass. n. 8850/2004). Dall'altro lato, salvo la necessità di conclusione di un contratto in forma scritta ad substantiam e/o ad probationem, previsto per alcune specifiche ipotesi tassative, la conclusione del contratto può avvenire anche mediante accettazione della proposta verbalmente e/o per facta concludentia ovvero con l'inizio pagina 5 di 12 dell'esecuzione della prestazione da parte della controparte negoziale, secondo il modello dell'accettazione tacita previsto e disciplinato dall'art. 1327 c.c.. Per quanto di specifico interesse alla luce delle allegazioni e delle domande attoree, il contratto tipico di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2230 e ss. c.c. è certamente un accordo contrattuale a forma libera e che non è soggetto a puntuali obblighi di forma scritta, potendo essere la prova dell'effettivo contenuto dell'accordo contrattuale concluso tra le parti – quest'ultima pacifica nella specie - fornita anche per testimoni o per presunzioni. In particolare, a tal proposito ci si limita a riportare il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “L'incarico professionale può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo dell'estensione del relativo oggetto, grava sull'attore. (Principio affermato con riferimento ad incarico affidato da una società a perito industriale per l'approntamento e la messa in opera di una macchina per la "trasformazione salviette milleusi", avendo l'istruttoria esperita nel giudizio di merito consentito di accertare estendersi esso non solamente all'assistenza all'assemblaggio della macchina, come eccepito dalla convenuta società conferente, ma anche alla progettazione di tutto il ciclo di relativo funzionamento, alle modifiche, alla messa a punto e al collaudo)” (cfr. Cass. n. 3016 del 10.02.2006 e Cass. n. 1741 del 27.01.2010). Parimenti, grava sulla parte attrice in senso sostanziale, in caso di specifica contestazione, l'onere probatorio sull'effettiva entità del compenso dovuto per l'attività professionale svolta, non essendo sufficiente a tal fine, nell'ordinario giudizio di cognizione, la produzione della fattura emessa unilateralmente dal professionista, ove non accettata e contestata dal cliente destinatario (cfr. già Cass. n. 10860 del 11.05.2007 e Cass. n. 26801 del 21.10.2019, in materia di appalto). Ciò chiarito in via generale ed in sintesi, pertanto, è senza dubbio onere del professionista, per un verso, provare l'effettivo conferimento dell'incarico ovvero la sussistenza di un valido ed efficace accordo contrattuale con il committente e, per altro verso, provare l'effettiva realizzazione dell'opera commissionata e la congruità del compenso richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro e delle opere svolte. 1.3 Sotto un terzo profilo d'analisi e ancora in via preliminare, si rende opportuno delineare, in sintesi, le vicende fattuali di particolare rilievo, precisando che tali circostanze fattuali risultano, in parte, adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione ed, in parte, non sono state specificamente contestate dalle parti negli atti introduttivi del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, costituendo, pertanto, circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ex art. 115, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020 e in precedenza anche Cass. n. 22701 del 28.09.2017 e Cass. n. 13830 del 23.07.2004). Il presente giudizio trae, infatti, origine dall'incontestato conferimento, in forma verbale, del mandato / incarico professionale da parte del committente nei confronti del geometra Parte_1 nel mese di novembre 2020 per la presentazione di una pratica edilizia relativa al proprio CP_1 immobile ad uso abitativo sito in Cesenatico, via Sbarra n. 23. In particolare, si deve sin da subito osservare che entrambe le parti non hanno contestato né l'effettiva conclusione di un tale accordo contrattuale, né tantomeno l'effettiva esecuzione dello stesso, con riferimento al pacifico oggetto della prestazione professionale commissionata. In aggiunta, si deve rilevare come tali specifiche circostanze fattuali trovano puntuale riscontro documentale sia con riferimento alla procura speciale per la presentazione di pratica edilizia rilasciata dal proprietario Pt_1 in favore del geometra e alla domanda dallo stesso presentata al Comune di
[...] CP_1 Cesenatico in data 23.11.2020, sia con riferimento alle comunicazioni pervenute dal Comune di Cesenatico e al conseguente e relativo permesso di costruire n. 1 del 5.01.2021, documentati in atti (cfr. doc. nn. 2, 4, 5 e 6 parte opponente e doc. nn. 1, 4 e 6 monitorio e doc. nn. 4, 11-16 parte opposta). Nello specifico, in aggiunta, non costituiscono oggetto di specifica contestazione le attività (di presentazione di richiesta permesso di costruire per modifiche interne ed esterne del fabbricato adibito pagina 6 di 12 ad abitazione civile, di aggiornamento catastale, di presentazione SCCEA di agibilità, dell'attestazione di regolarità urbanistica-edilizia e conformità catastale) oggetto dell'incarico professionale conferito dal committente al geometra e dallo stesso diligentemente espletato con esito favorevole CP_1 e utile per il committente / proprietario interessato alla vendita a terzi dell'immobile in Parte_1 oggetto. Tali attività professionali, infatti, sono specificamente elencate tanto nella nota pro forma n. 46 del 18.11.2020 (cfr. doc. n. 8 parte opponente e doc. n. 3 parte opposta), quanto nella successiva e contestata fattura n. 42 del 20.07.2022 (cfr. doc. nn. 2 e 3 monitorio e doc. n. 9 parte opponente).
In definitiva, risulta in atti debitamente provato, nel caso di specie, il diritto del professionista ad ottenere il pagamento da parte del committente dei compensi spettanti CP_1 Parte_1 per le prestazioni professionali commissionate e diligentemente eseguite (an debeatur), sussistendo invece reciproca e ferma contestazione tra le parti processuali in ordine al quantum debeatur e agli specifici termini economici dell'accordo contrattuale concluso nel mese di novembre 2020, su cui si fonda l'ingiunzione di pagamento opposta nella presente sede. 2. Tutto ciò doverosamente premesso ed accertato, in primo luogo, al fine di valutare la fondatezza della domanda di ingiunzione di pagamento della somma in linea capitale pari ad euro 14.404,61, di cui alla fattura n. 42 del 20.07.2022 emessa dal professionista ed inviata a Parte_1 (cfr. doc. nn. 2 e 3 monitorio), oltre interessi e spese, formulata in sede monitoria da CP_1 occorre accertare la concreta volontà delle parti contraenti manifestata su tale specifico aspetto – pattuizione dei compensi spettanti al professionista per ciascuna attività commissionata – al momento della conclusione del contratto d'opera intellettuale ovvero del conferimento dell'incarico professionale ed eventualmente modificata in corso di esecuzione del rapporto contrattuale in essere. In base ai principi generali sopra richiamati e alla luce dell'analisi complessiva dei documenti prodotti in atti e delle risultanze dell'istruttoria orale condotta, parte opposta non ha fornito adeguata prova di una efficace fonte contrattuale e/o legale del proprio diritto al pagamento del maggior compenso professionale richiesto con la sola emissione della predetta fattura n. 42 del 20.07.2022 azionata in sede monitoria, di per sé stessa inidonea sul piano probatorio, a seguito delle specifiche contestazioni allegate e documentate da parte opponente, nonché dell'opposizione proposta sul punto. 2.1 Nella specie, innanzitutto ed in via assorbente, si deve evidenziare che, in forza del contegno processuale tenuto da entrambe le parti, integra adeguata prova documentale circa il compenso pattuito a forfait per le singole prestazioni professionali commissionate al geometra
[...] la non contestata nota pro forma n. 46 del 18.11.2020, offerta in comunicazione da entrambe CP_1 le parti, pari al complessivo importo ivi indicato per euro 5.751,87 (cfr. doc. n. 8 parte opponente e doc. n. 3 parte opposta). Non vi è dubbio che in relazione ad un tale importo vi sia stata, quantomeno originariamente, una conforme manifestazione di volontà ad opera delle parti al momento del conferimento dell'incarico professionale. Per un verso, infatti, una tale scrittura privata, redatta a macchina su carta intestata del professionista e priva delle sottoscrizioni delle parti contraenti, è stata però prodotta per la prima volta in giudizio da parte opponente e va qualificata come chiara intenzione della medesima parte di Parte_1 avvalersi del relativo contenuto negoziale (cfr. Cass. n. 2666 del 28.01.2022). Per altro verso, una tale scrittura privata è stata prodotta in giudizio successivamente anche da parte opposta e non è stata dalla stessa formalmente disconosciuta ai sensi dell'art. 214 c.p.c.. Anzi a conferma della circostanza fattuale dell'effettiva redazione della scrittura privata in esame ad opera del professionista opposto e condivisa al momento della conclusione del contratto d'opera intellettuale con il cliente, la stessa parte testualmente nella propria comparsa di costituzione e risposta afferma “Il Geom. infatti aveva CP_1 formulato un primo preventivo di massima sulla base delle sommarie informazioni fornite dalla proprietà che nelle proprie difese conferma di averlo redatto qualificandolo come “preventivo di massima” (cfr. pag. 4). In tale senso, va certamente precisato che se la fattura pro forma, per sua stessa natura, non produce effetti sul piano dell'obbligazione e sul piano tributario, assolve in ogni caso ad una funzione pagina 7 di 12 informativa, peraltro prevista dalla legge in materia, seppur in assenza di una specifica sanzione in caso di inadempimento (legge n. 124 del 4.08.2017), tesa a fornire al cliente una chiara e trasparente indicazione di ciò che verrà poi fatturato in via definitiva e più in generale, ove risulti provato, utilizzabile come riferimento per i termini economici concordati tra le parti in relazione all'incarico professionale conferito. Una tale scrittura privata integra pertanto preventivo scritto concordato tra le parti al momento del conferimento dell'incarico professionale. 2.2 Ciò posto, non risultano poi condivisibili né la ricostruzione giuridica proposta da parte opposta nell'atto della propria costituzione nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativa ad una variazione in aumento del preventivo originariamente concordato giustificata da circostanza non previste e non prevedibili, né la ricostruzione dei fatti dalla stessa dedotti in relazione all'evoluzione del rapporto contrattuale, in quanto rimasta sprovvista di un idoneo sostegno probatorio. Da un lato, sul punto, si deve evidenziare come l'ulteriore scrittura privata offerta in comunicazione da parte opposta avente ad oggetto “Competenze tecniche e spese per Permesso di Costruire in Sanatoria ai sensi dell'art. 17 comma 2 LR23/2004 per parziali difformità realizzate in un fabbricato residenziale sito in Via Sbarra n. 23 Cesenatico intestato a ” non risulti né Parte_1 datato, né databile anteriormente rispetto all'invio della fattura contestata in base alle risultanze probatorie e soprattutto non sia stato sottoscritto per accettazione o alternativamente prodotto in giudizio dalla controparte, che anzi lo ha fermamente contestato (cfr. doc. n. 4 parte opposta). Trattandosi, in base alle allegazioni attoree, dunque, di patto successivo modificativo del precedente preventivo approvato per concorde volontà delle parti contraenti, la relativa variazione in aumento delle voci di spese per ciascuna attività professionale commissionata ed eseguita dal professionista, idonea prova scritta della mutata volontà concorde delle medesime parti contraenti. Dall'altro lato ed in ogni caso, in via di ragione maggiormente liquida, anche volendo ammettere la possibilità di provare per testimoni e/o presunzioni la conclusione del sopravvenuto accordo sui maggiori compensi pretesi e fatturati unilateralmente dal professionista, parte opposta non ha provato in maniera sufficiente né l'eventuale accordo successivamente raggiunto in tal senso, né tantomeno le solo dedotte insorte esigenze non previste o non prevedibili dalle parti contraenti al momento del conferimento dell'incarico professionale nel mese di novembre 2020 che avrebbero conseguentemente prodotto effetti sul compenso pattuito. Quanto all'allegazione circa l'informazione fornita al cliente nel corso del rapporto professionale e da quest'ultimo eventualmente accettata, ci si limita a rilevare che le dichiarazioni rese da Testimone_3 e testimoni di parte opposta, sul punto non possono essere certamente utilizzate sul piano Tes_2 dell'efficacia probatoria in quanto gli stessi hanno affermato, il primo, di “non essere stato presente personalmente all'incontro tra e e, la seconda, di non essere a conoscenza (cfr. Pt_1 CP_1 verbale d'udienza del 20.06.2024 capitolo 3). Quanto poi alle deduzioni di parte opposta circa le molteplici difformità riscontrate CP_1 nell'espletamento dell'incarico professionale – ovvero “Il Geom. infatti aveva formulato un CP_1 primo preventivo di massima sulla base delle sommarie informazioni fornite dalla proprietà. In realtà il tecnico ha preso contezza dell'effettivo stato urbanistico/edilizio dell'immobile e di conseguenza della complessità della prestazione richiesta, solo dopo il conferimento dell'incarico ad effettuazione dei rilievi in loco e degli accessi presso il Comune di Cesenatico” -, le dichiarazioni testimoniali sono state dagli stessi rese de relato actoris (cfr. ex multis Cass. n. 4530 del 20.02.2025), avendo precisato come le circostanze oggetto dei capitoli interessati fossero da loro conosciute non direttamente ma in quanto apprese dallo stesso geometra presso lo studio professionale (cfr. verbale CP_1 d'udienza del 20.06.2024 capitoli 1, 2 e 4). Anzi entrambi i predetti testimoni con specifico riferimento alla dedotta necessità per il professionista di uno “studio di soluzioni tecniche particolarmente complesse ed un confronto articolato con i tecnici comunali” (capitolo 2 di parte opposta), hanno risposto per quanto di loro conoscenza diretta che “probabilmente più incontri, anche Tes_2 perché ricordo bene che essendo cambiata la normativa e delle modifiche in ordine al calcolo delle pagina 8 di 12 superfici” e, analogamente, che “In ogni caso, in quel periodo storico vi era stata una Testimone_3 modifica normativa in ordine alle definizioni sui parametri urbanistici e quindi bisognava essere ben sicuri dell'impostazione della pratica prima della presentazione”. Quindi, una causa dei dedotti plurimi incontri con i tecnici del Comune di Cesenatico estranea alle specificità del caso concreto e della questione sollevata in merito alla consapevolezza o meno del professionista nel momento dell'assunzione dell'incarico professionale alle condizioni economiche preventivate circa l'esistenza di parziali difformità dell'immobile di proprietà di Parte_1 In ultima analisi, si devono altresì valorizzare a tale specifico proposito gli ulteriori aspetti emersi nel corso dell'istruttoria orale espletata relativi alla conoscenza e/o conoscibilità sulla base della diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. ad opera del geometra nel CP_1 momento della conclusione del contratto d'opera intellettuale, circa l'esistenza di difformità ed abusi in relazione all'immobile ad uso abitativo sito in Cesenatico, via Sbarra n. 23, presso cui l'odierna parte opposta ha svolto il precedente incarico professionale di progettista e direttore dei lavori negli anni compresi tra il 2003 e il 2006. Fatta salva ogni valutazione in merito alla domanda di responsabilità professionale tempestivamente proposta in via riconvenzionale dal committente in sede di opposizione a decreto Parte_1 ingiuntivo, per quanto di interesse in relazione allo specifico profilo in esame, nel caso di specie, risultano circostanze fattuali dirimenti tanto l'oggettiva conoscenza professionale dello stato edilizio – catastale del fabbricato in oggetto (cfr. doc. n. 3 parte opponente e doc. n. 4 parte opposta), quanto l'emersa consapevolezza in capo al professionista incaricato che gli originari lavori furono terminati in economia direttamente dai proprietari a partire dal mese di giugno 2006 (cfr. doc. n. 6 parte opposto). In particolare, con specifico riferimento alla non conformità dello stato di fatto rispetto al progetto relativa alla eccepita maggior altezza del tetto dell'abitazione, risulta circostanza confermata nel corso dell'istruttoria orale la consapevolezza del geometra della volontà e delle scelte CP_1 operative condotte dagli allora proprietari dell'immobile. Ci si limita a richiamare quanto affermato dal testimone “preciso che io mi sono occupato di realizzare il grezzo della Testimone_1 trifamiliare per cui è causa. Ricordo che, i tre committenti proprietari, mi dissero di realizzare il sottotetto più alto. Io ho realizzato il grezzo del sottotetto come da progetto e, comunque, ricordo che vi era l'accordo dei tre committenti e del geom. in ordine alla realizzazione di un'altezza CP_1 maggiore. Visto il tempo trascorso, non ricordo più maggiore di quanti centimetri. ADR: visto il tempo trascorso, non ricordo quale fosse l'altezza indicata nel progetto.”, nonché quanto precisato sul punto anche dal testimone “all'epoca seguivo personalmente il cantiere come coordinatore Testimone_3 della sicurezza e ricordo che questa modifica in altezza fu espressamente richiesta dai tre committenti. Ricordo che in cantiere erano presenti soprattutto il padre di e , Parte_1 Persona_1 Pt_1 invece era un po' meno presente in cantiere e, personalmente, non l'ho mai sentito
[...] commissionare una tale variazione. (…) ADR: non ho mai visto una richiesta di modifica per iscritto, ma l'ho sentita richiedere sicuramente dal padre di . In ogni caso, erano tutti presenti Parte_1 perché erano conversazioni che si facevano congiuntamente, vista l'importanza della modifica.” (cfr. verbale d'udienza del 20.06.2024). 2.3 Accertata l'esistenza di un effettivo accordo contrattuale in merito al compenso complessivo preventivato pari ad euro 5.751,87, in secondo luogo, si deve rilevare la fondatezza dell'opposizione proposta da anche con riferimento alla circostanza parzialmente estintiva dell'avversaria Parte_1 pretesa creditoria avente ad oggetto il pagamento a titolo di acconto ed in contanti dell'importo pari euro 500,00 posto in essere dal cliente in favore del professionista, nelle mani della collaboratrice di studio come dalla stessa confermato nel corso dell'escussione testimoniale condotta. Testimone_6 Nello specifico, il predetto testimone, sotto il vincolo del giuramento prestato, ha dichiarato che Pt_1
“mi ha consegnato la somma in contanti di euro 500,00, a titolo di acconto per la pratica in
[...] essere con il collega ”, così avallando non solo la circostanza relativa all'avvenuto CP_1 pagamento dell'importo in contanti, ma anche la specifica imputazione di un tale acconto. Lo stesso pagina 9 di 12 testimone ha inoltre precisato “che non era presente e mi sembra di ricordare che presso CP_1 lo studio non ci fosse nessun'altro” (cfr. verbale d'udienza del 17.09.2024). Per completezza, si deve altresì precisare che il presente accertamento viene condotto senza considerare in alcun modo quanto apposto a penna in calce alla nota pro forma n. 46 del 18.11.2020, nella sola copia fotostatica offerta in comunicazione da parte opponente (cfr. doc. n. 8) e del relativo originale parimenti prodotto in giudizio, che è stata oggetto di formale disconoscimento e contestazione ad opera della controparte e non ha trovato idonea conferma nemmeno nel corso dell'istruttoria CP_1 orale condotta – il testimone infatti sentita a chiarimenti sul punto ha chiarito che Testimone_7
“ADR: non ricordo di aver apposto io la scritta a penna in calce al documento che mi viene mostrato e non sono certa nemmeno che la scrittura a penna sia la mia”. Pertanto e sulla base di tutte le predette – quantomeno precise, gravi e concordanti - evidenze probatorie, l'opposizione proposta dal cliente in merito al quantum del compenso Parte_1 spettante al geometra per l'esecuzione dell'incarico professionale debitamente svolto CP_1 nell'anno 2020 è fondata e deve trovare accoglimento, stante la solo parziale prova della debenza del minor importo pari ad euro 5.251,87 fornita dal professionista opposto CP_1 3. In terzo luogo, le ulteriori domande di accertamento della pretesa responsabilità professionale riferita alla maggior altezza del sottotetto e di condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito proposte in via riconvenzionale da parte opponente nei confronti del geometra Parte_1 [...] non possono in questa sede trovare accoglimento, in quanto alla luce delle evidenze CP_1 probatorie acquisite in atti le stesse risultano carenti sul piano probatorio in ordine ai relativi presupposti di legge. Sul punto, si rende necessario precisare in sintesi come, ai sensi dell'art. 1223 c.c. “il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta” e come il rimedio del risarcimento del danno sia da intendere quale debito di valore da liquidarsi avuto riguardo al potere di acquisto della moneta al momento della decisione (cfr. Cass. n. 3529/1983). Tale risarcimento del danno integrale include, certamente, sia la componente del danno emergente ovvero l'effettiva diminuzione del patrimonio del debitore della prestazione risarcitoria, sia il lucro cessante ovvero della perdita subita, purché vi sia prova della causalità tra inadempimento e pregiudizio, imputabile alla parte inadempiente. Sempre in tema di risarcibilità dei danni e per quanto di stretto interesse ai fini del decidere, la giurisprudenza afferma che affinché sussista responsabilità risarcitoria, sia in materia contrattuale che in campo extracontrattuale, l'onere della dimostrazione di aver subito un danno è a carico di colui che agisce per il risarcimento (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017). Inoltre, si precisa che il risarcimento del danno patrimoniale richiede comunque la prova circa la certezza della reale esistenza di un vero e proprio danno, nonché della relativa quantificazione;
in quanto la sola declaratoria di responsabilità del debitore per inadempimento dell'obbligazione non esaurisce il sistema della risarcibilità del danno di cui agli artt. 1223 e ss. c.c.. Pertanto, la puntuale prova di una effettiva ed esatta diminuzione di patrimonio è elemento in difetto del quale non vi è radicalmente spazio per alcuna forma di attribuzione risarcitoria a livello patrimoniale, tenuto conto che la funzione primaria dell'obbligazione di risarcimento è la compensazione del pregiudizio arrecato ovvero la restaurazione della situazione del soggetto leso antecedente all'illecito e/o all'inadempimento dell'obbligazione contrattuale. Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni assertive e probatorie di entrambe le parti, deve trovare accoglimento in via assorbente l'eccezione preliminare di prescrizione tempestivamente sollevata da parte opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta, in quanto è pacifico che l'azione di responsabilità professionale svolta in via riconvenzionale dal committente Parte_1 abbia ad oggetto la precedente attività di progettazione e di direzione dei lavori posta in essere dal professionista in favore del committente a partire dall'anno 2003. pagina 10 di 12 Condivisibili e applicabili all'ipotesi concreta in esame sono, infatti, le massime giurisprudenziali in base alle quali non vi è dubbio che, da un lato, “In tema di risarcimento del danno per responsabilità professionale, la prescrizione decorre dalla effettiva verificazione del danno risarcibile, quale conseguenza riconducibile causalmente al comportamento del professionista evocato in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso avverso la sentenza, che aveva respinto la domanda per l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno da evizione del diritto di proprietà superficiaria su un immobile, ritenendo la sua decorrenza dall'avvio del piano di apposizione dell'uso civico sull'immobile e non, invece, dall'esito positivo di detto procedimento, cui era conseguita l'acquisizione al demanio pubblico)” (cfr. Cass. n. 6947 del 14.03.2024) e ancora, dall'altro, sempre
“In tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito. (Nella specie, relativa a responsabilità di un notaio per aver rogato una compravendita trascurando l'inidoneità della procura adoperata dal venditore a superare i vizi derivanti da un conflitto di interessi, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il termine di prescrizione decorrente dal momento in cui alla parte contrattuale che si riteneva danneggiata era stato notificato atto di citazione finalizzato all'annullamento del menzionato contratto traslativo)” (cfr. Cass. n. 16631 del 12.06.2023). Quindi, in assenza di documentati atti stragiudiziali idonei ad interrompere il termine ordinario di prescrizione dell'azione giudiziale proposta dal cliente in data 30.12.2022 (data di Parte_1 perfezionamento della notifica dell'atto di citazione in opposizione) e considerato quale legittimo dies a quo nella specie la data del 09.06.2006, in cui nell'esecuzione dei lavori di completamento dell'abitazione per cui è causa è subentrato direttamente ed in economia il proprietario medesimo (cfr. doc. n. 6 parte opposta), il termine decennale di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale risulta integralmente decorso. In ogni caso e per completezza espositiva, si deve altresì rilevare come lo specifico onere della prova incombente sulla parte che ha proposto l'azione non è stato sufficientemente assolto dall'odierna parte opponente, in ragione delle già testualmente riportate risultanze istruttorie orali emerse dall'audizione dei testimoni e , che portano a qualificare la Testimone_3 Testimone_1 condotta posta in essere all'epoca dei fatti dal progettista e direttore dei lavori nell'ambito della fattispecie giurisprudenziale del cd. nudus minister (cfr. Cass. n. n. 23594 del 09.10.2017 e Cass. n. n. 777 del 16.01.2020), stante l'inesistenza di un documentato errore progettuale in tal senso, nonché insistenza e l'espressa scelta realizzativa compiuta dal committente, dunque, a rischio di quest'ultimo. Pertanto, la domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale deve essere rigettata. 4. Infine, quanto alla liquidazione delle spese di lite tanto del procedimento monitorio, quanto del presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso di specie, si ritiene opportuna l'integrale compensazione tra le parti delle stesse ex art. 92 c.p.c., considerata la reciproca e parziale soccombenza di entrambe le parti in relazione alle contrapposte domande ed eccezioni. Da un lato, si deve tenere in considerazione la fondatezza dell'opposizione con riferimento all'esistenza di un preventivo accordo contrattuale vincolante in relazione ai compensi spettanti al professionista, nonché con riferimento all'effettivo pagamento sull'importo azionato in sede monitoria a titolo di acconto. Dall'altro lato, la soccombenza di parte opponente in relazione alle ulteriori domande proposte in via riconvenzionale con atto di citazione in opposizione, come meglio chiarito in motivazione. Inoltre, l'integrale compensazione delle spese di lite risulta, nella specie, equa anche tenuto conto della natura delle difese svolte da entrambe le parti e del comportamento stragiudiziale e giudiziale delle stesse in relazione al concreto valore della presente controversia, trattandosi, in ogni caso, di situazione pagina 11 di 12 eccezionale, che sicuramente può essere anche ricompresa entro il canone da ultimo sancito dalla Corte Costituzionale con la propria pronuncia n. 77 del 19.04.2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca r.g. n. 44/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da parte opponente nei Parte_1 confronti di parte opposta nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. CP_1
2. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n. 1283/2022.
3. RIGETTA le domande riconvenzionali proposte da parte opponente nei Parte_1 confronti di parte opposta per le ragioni di cui in motivazione. CP_1
4. ACCERTA, DICHIARA E CONDANNA parte opponente al pagamento in Parte_1 favore di parte opposta della somma pari ad euro 5.251,87, a titolo di compenso dovuto CP_1 ex art. 2233 c.c. per la prestazione d'opera intellettuale svolta, oltre interessi al tasso legale dalla data del 20.07.2022 alla data di proposizione della domanda giudiziale (23.11.2022) ed interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
5. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
6. DISPONE, ad opera della Cancelleria, la restituzione del documento originale conservato in cassaforte sub n. 665 alla parte opponente che l'ha prodotto in giudizio. Parte_1
Forlì, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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