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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/10/2025, n. 6091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6091 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composta: dott. DI OS NI IN Presidente dott. Giovanna Giani Consigliere dott. MA AN Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 7619 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Paolo Maldera
Appellante
E
, (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Rossi.
Appellato
OGGETTO: impugnazione della Sentenza n. 10952/2021 pubblicata il 22/06/2021
Rg. 7831/2019 –non notificata –Tribunale di Roma, II sezione civile, dott. E. Gatta. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La vicenda oggetto di causa è così riassunta nella sentenza gravata.
- La Sig.ra ha proposto opposizione alla determinazione Parte_1
dirigenziale n 95180016109 notificata da in data 10.01.2019 CP_1
con la quale ha ingiunto all'istante il pagamento di euro CP_1
26.027,67 in favore dei a fronte della violazione ex art 15 CP_1
della legge Regione Lazio n 12/99. L'atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n. 73070008494 del 04 aprile 2014 redatto dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale di apitale e precisamente CP_1
l' in cui veniva contestata alla ricorrente Controparte_2
l'abusiva occupazione dell'immobile sito in via Gallicano nel Lazio n. CP_1
65 Pal B scala C.
- A sostegno dell'opposizione la ha addotto di non aver mai Parte_1
occupato l'immobile in maniera illegittima ma di essersi unita, con il consenso dell'assegnataria Sig.ra al nucleo famigliare di quest'ultima. Per_1
- nel costituirsi, ha contestato i motivi posti a fondamento CP_1
dell'opposizione e ha concluso per il rigetto del ricorso con conferma della sanzione applicata.
- Il Tribunale di Roma con sentenza n. 10952/2021 ha respinto l'opposizione, non disponendo nulla in ordine alle spese stante la costituzione del a mezzo di funzionario delegato. CP_3
La ha impugnato tale decisione ed ha proposto otto motivi di appello, Parte_1
l'ultimo dei quali a sua volta articolato in cinque sotto motivi.
Con i primi sei motivi sono stati contestati: l'errata ricostruzione del fatto non avendo la sentenza appellata valutato la documentazione prodotta che attestava
2 l'esatta consistenza del nucleo familiare – né constatato Per_1 Parte_1
la non configurabilità dell'illecito, non avendo la posto in essere alcuno Parte_1
spoglio clandestino o violento dell'alloggio di di cui si discute (motivo n. 1 e
2), l'illogicità della motivazione per l'omessa considerazione della mancata contestazione all'assegnataria dell'ingresso della Sig.ra nell'alloggio Parte_1
(motivo n. 3), l'errata interpretazione dell'art. 18 bis DPR 223/1989 essendo stato il trasferimento anagrafico approvato dalla stessa (motivo n. 4 e 5), CP_1
violazione e falsa applicazione dell'art. 14 legge 689/1981, per avere l'Amministrazione contestato l'occupazione abusiva ad oltre tre anni di distanza dal trasferimento, in violazione del principio di logicità e temporalità tra fatto e ritenuto illecito (motivo n. 6).
Con il settimo motivo l'appellante ha dedotto l'errore nella ritenuta legittimità del verbale di accertamento la cui motivazione è stata richiamata per relationem (motivo n.
7). Infine, la difesa dell'odierna appellante ha contestato la mancata pronuncia sulle eccezioni dedotte in primo grado, riproponendo la questione dell'esclusione della c.d. pregiudizialità penale, avendo l'Amministrazione appellata presentato nei confronti della denuncia querela per la violazione degli artt. 633 e 639bis Parte_1
c.p. e sussistendo un rapporto di connessione oggettiva tra detto reato e l'illecito amministrativo che ha comportato l'irrogazione della sanzione con conseguente competenza ad accertare detto illecito in capo al giudice penale. Ha eccepito l'errata considerazione sulla dedotta carenza di potere, sussistendo la legittimazione ad irrogare e riscuotere la sanzione in capo alla Regione Lazio e non rinvenendosi la legittimazione ad emettere il provvedimento impugnato in capo al Dirigente dell'Amministrazione comunale che lo ha sottoscritto (motivo n. 8).
L'appellante ha concluso domandando, in via principale, la revoca e/o nullità e/o annullabilità della determinazione dirigenziale opposta o, in subordine, la disapplicazione della normativa regionale in quanto contrastante con norme di rango comunitario (art. 4 prot. 7 CEDU e dell'art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali
3 dell'Unione Europea) o, in via ulteriormente subordinata, ha chiesto di sollevare conflitto di costituzionalità tra l'art. 15 della L.R. 12/1999, n R.L 27/2006 e l'art. 10
L. 689/1981 nella parte in cui prevede come minimo edittale la somma di Euro
21,666,66 e l'art. 10 della L. 689/1981 che determina la sanzione massima in Euro
15.000,00. In estremo subordine, ha chiesto la riduzione della sanzione irrogatagli.
costituitasi, instava per il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, a seguito di discussione orale, è stata decisa all'udienza del 22 ottobre 2025 mediante pronuncia della sentenza in pubblica udienza.
§ 2. L'appello è infondato.
Con i primi sette motivi di gravame tra loro strettamente connessi, l'appellante ha lamentato una erronea interpretazione delle norme poste dalla legge regionale n.12/99 che, nella prospettazione di parte, avrebbero delineato un vero e proprio diritto all'abitazione con conseguente illegittimità della Determina Dirigenziale ed inconfigurabilità di una occupazione senza titolo (stante il vincolo parentale che lo legava al legittimo assegnatario).
L'odierna appellante, infatti, ha dedotto di essersi trasferita con il consenso della propria cugina, nell'appartamento ERP sopra indicato, sin dal Persona_2
2011 e che la stessa aveva accertato, tramite la Polizia Municipale, il CP_1
trasferimento anagrafico presso l'alloggio di causa, in epoca di molto anteriore alla sanzione amministrativa (elevata con la determina opposta nel 2014) e che, con il rilascio del certificato di residenza prodotto in atti, poteva dirsi riconosciuta, ai sensi dell'art. 18 bis DPR 223/1989, la legittimità dello stesso trasferimento ( si veda fax del 12/02 depositato unitamente all'atto introduttivo nel giudizio di primo grado)
4 Sul punto si osserva che la residenza si identifica con il luogo in cui il soggetto ha stabilito la propria dimora abituale, coincidente con il centro principale dei suoi interessi personali e familiari., tuttavia, ai fini dell'iscrizione anagrafica, non rileva il titolo giuridico che legittima la permanenza nell'immobile, essendo detto trasferimento possibile, salvo che vi sia espressa opposizione da parte di altri soggetti già ivi residenti, a prescindere dal possesso del titolo.
Ne consegue che ciò non consente di legittimare per fatti concludenti un
'occupazione sine titulo' di immobile pubblico, in quanto l'assegnazione è ancorata a rigidi presupposti normativi e amministrativi sostanziali e formali, non sostituibili di fatto (sul punto si veda anche Corte di Appello Roma, sentenza n. 4362/2025, Corte di Appello Roma, sentenza n. 3655/2025)
Tantomeno, può fondatamente invocarsi - come dedotto dall'appellante con il quarto e quinto motivo di appello- una sorta di autorizzazione tacita all' occupazione dell'immobile per effetto della mancata formulazione, da parte dell'Ente, di rilievi all'esito degli accertamenti ex art. 18 bis DPR 223/1989; invero, gli accertamenti sulle dichiarazioni rese, in tale contesto, all'ufficiale dell'anagrafe ai sensi dell'art. 18-bis del DPR cit. sono finalizzati esclusivamente a verificare che la situazione dichiarata (nella specie: il cambiamento di abitazione) sia conforme alla situazione di fatto, senza che ciò implichi alcuna autorizzazione amministrativa ad occupare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica
Il trasferimento della residenza anagrafica nell'alloggio occupato sulla scorta di un preteso “valore autorizzatorio” del mutamento di residenza, quindi, non esclude la sussistenza dell'illecito amministrativo di cui si discute, atteso che la procedura di assegnazione di un alloggio di ERP è regolamentata dalla normativa speciale in materia, la cui finalità è per l'appunto quella di verificare il possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento ed il mantenimento del beneficio, mentre la normativa
5 anche procedimentale del trasferimento della residenza anagrafica, che si attiva su istanza di parte e non d'ufficio, persegue tutt'altre finalità.
Nessun rapporto di assegnazione e/o subentro può costituirsi sulla base di una mera situazione di fatto.
Il familiare non originariamente convivente con l'assegnatario, ai fini della legittimità della sua presenza nell'alloggio, deve essere autorizzato dall'ente gestore e proprietario, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge stessa.
Condizioni che nel caso di specie pacificamente fanno difetto.
Peraltro, la comunicazione richiamata dall'appellante (Fax depositato in atti e riportante la data del 12.02.2006) non assume rilievo ai fini del presente giudizio, risultando trasmessa esclusivamente in adempimento alla richiesta documentale formulata dal nell'ambito del procedimento di variazione della Parte_3
residenza anagrafica della Parte_1
Sul punto giova richiamare il dirimente principio sancito dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica,
l'assegnazione, che costituisce l'unico titolo che abiliti alla legittima detenzione dell'alloggio, non può essere conseguita per "facta concludentia" in quanto la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", sia perché il rapporto intercorre tra un privato ed una pubblica amministrazione, sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti destinatari. (ex multis
v. Ordinanza n.12957del 11/05/2023).
Alla luce di quanto precede, l'appellante al momento del sopralluogo della Polizia
Locale non poteva che essere qualificata quale occupante sine titulo.
Del tutto infondate sono le censure (mosse con il sesto motivo di appello) che assumono a fondamento dell'illegittimità del verbale la violazione dell'art. 14 legge
689/1981, per essere stata elevata- solo nel 2014- la contestazione di un illecito consumatosi ad oltre tre anni di distanza dal trasferimento di residenza avvenuto
6 nell'anno 2011, atteso che l'illecito sanzionato dall'art. 15 L.R. 12/1999 ha pacificamente carattere permanente con conseguente permanere dell'antigiuridicità della condotta sino alla sua cessazione e non può, dunque, ritenersi sussistente alcuna violazione del principio di logicità e temporalità tra fatto e il ritenuto illecito anche alla luce della contestazione immediata dell'illecito ( 04.04.2024)
Al contrario di quanto dedotto dall'appellante con l'ottavo motivo di gravame, non sussiste alcun rapporto di connessione oggettiva tra l'illecito amministrativo, sanzionato nei modi e nei termini già detti, e l'illecito penale (violazione degli artt.
633 e 639bis c.p.), per il quale nei confronti della Sig.ra sarebbe stata Parte_1
sporta denuncia querela. La connessione oggettiva richiesta dall'art 24 legge
689/1981 per radicare la competenza del giudice penale nell'accertamento della responsabilità per l'illecito amministrativo non consiste infatti nella mera identità, totale o parziale, della condotta integrante le fattispecie amministrativa e penale, occorrendo, invece, che l'esistenza del reato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa (v. Cass. 5242/2008). E, peraltro, nel caso di specie, non vi è nemmeno identità tra le due condotte oggetto delle due distinte previsioni sanzionatorie, essendo la norma penale (“Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto (…)”), che sanziona l'ingresso abusivo nell'immobile altrui preordinato alla finalità di occupazione, posta a tutela del possesso di un immobile, cioè di un rapporto di fatto con lo stesso, mentre la norma amministrativa di cui ci si occupa è diretta a tutelare l'assistenza abitativa per i nuclei familiari in condizioni disagiate con l'agevolazione del mercato delle locazioni e ad assicurare trasparenza sia nelle assegnazioni che nella gestione degli alloggi di (sul punto si veda anche Corte di Appello Roma, sentenza n.
4362/2025, Corte di Appello Roma, sentenza n. 3655/2025).
Quanto poi all'eccepito difetto di titolarità, in capo a del potere CP_1
sanzionatorio, si osservi come le funzioni inerenti l'applicazione di sanzioni
7 amministrative di competenza regionale sono state delegate dalla Regione Lazio ai comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni, i quali – nell'ambito della loro autonomia organizzativa – individuano l'organo competente all'adozione dei provvedimenti sanzionatori (art. 2 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni).
Quanto poi alla specifica competenza del dirigente che ha emanato il provvedimento impugnato, si osserva che tale potere è attribuito direttamente dall'art. 107 del d.lgs.
23 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale – in attuazione del principio di suddivisione dei poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo [che spettano agli organi di governo] e dei poteri di gestione amministrativa [che spettano agli organi di amministrazione attiva], attribuisce ai dirigenti del comune “tutti i compiti , compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale”.
Poiché il provvedimento sanzionatorio opposto è stato emesso dal direttore dell'ufficio di Capitale competente in materia di gestione dei procedimenti CP_1
connessi alle entrate extra-tributarie (che include la gestione delle entrate derivanti da
“contravvenzioni”), la doglianza dell'appellante va respinta.
Alla luce di tutto quanto sopra, l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante, liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1quater D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
, liquidandole in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali e rimborsi di CP_1
legge ove dovuti.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 22.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
MA AN DI OS NI IN
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composta: dott. DI OS NI IN Presidente dott. Giovanna Giani Consigliere dott. MA AN Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 7619 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Paolo Maldera
Appellante
E
, (C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Rossi.
Appellato
OGGETTO: impugnazione della Sentenza n. 10952/2021 pubblicata il 22/06/2021
Rg. 7831/2019 –non notificata –Tribunale di Roma, II sezione civile, dott. E. Gatta. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La vicenda oggetto di causa è così riassunta nella sentenza gravata.
- La Sig.ra ha proposto opposizione alla determinazione Parte_1
dirigenziale n 95180016109 notificata da in data 10.01.2019 CP_1
con la quale ha ingiunto all'istante il pagamento di euro CP_1
26.027,67 in favore dei a fronte della violazione ex art 15 CP_1
della legge Regione Lazio n 12/99. L'atto opposto veniva emesso sulla base del verbale di accertamento n. 73070008494 del 04 aprile 2014 redatto dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale di apitale e precisamente CP_1
l' in cui veniva contestata alla ricorrente Controparte_2
l'abusiva occupazione dell'immobile sito in via Gallicano nel Lazio n. CP_1
65 Pal B scala C.
- A sostegno dell'opposizione la ha addotto di non aver mai Parte_1
occupato l'immobile in maniera illegittima ma di essersi unita, con il consenso dell'assegnataria Sig.ra al nucleo famigliare di quest'ultima. Per_1
- nel costituirsi, ha contestato i motivi posti a fondamento CP_1
dell'opposizione e ha concluso per il rigetto del ricorso con conferma della sanzione applicata.
- Il Tribunale di Roma con sentenza n. 10952/2021 ha respinto l'opposizione, non disponendo nulla in ordine alle spese stante la costituzione del a mezzo di funzionario delegato. CP_3
La ha impugnato tale decisione ed ha proposto otto motivi di appello, Parte_1
l'ultimo dei quali a sua volta articolato in cinque sotto motivi.
Con i primi sei motivi sono stati contestati: l'errata ricostruzione del fatto non avendo la sentenza appellata valutato la documentazione prodotta che attestava
2 l'esatta consistenza del nucleo familiare – né constatato Per_1 Parte_1
la non configurabilità dell'illecito, non avendo la posto in essere alcuno Parte_1
spoglio clandestino o violento dell'alloggio di di cui si discute (motivo n. 1 e
2), l'illogicità della motivazione per l'omessa considerazione della mancata contestazione all'assegnataria dell'ingresso della Sig.ra nell'alloggio Parte_1
(motivo n. 3), l'errata interpretazione dell'art. 18 bis DPR 223/1989 essendo stato il trasferimento anagrafico approvato dalla stessa (motivo n. 4 e 5), CP_1
violazione e falsa applicazione dell'art. 14 legge 689/1981, per avere l'Amministrazione contestato l'occupazione abusiva ad oltre tre anni di distanza dal trasferimento, in violazione del principio di logicità e temporalità tra fatto e ritenuto illecito (motivo n. 6).
Con il settimo motivo l'appellante ha dedotto l'errore nella ritenuta legittimità del verbale di accertamento la cui motivazione è stata richiamata per relationem (motivo n.
7). Infine, la difesa dell'odierna appellante ha contestato la mancata pronuncia sulle eccezioni dedotte in primo grado, riproponendo la questione dell'esclusione della c.d. pregiudizialità penale, avendo l'Amministrazione appellata presentato nei confronti della denuncia querela per la violazione degli artt. 633 e 639bis Parte_1
c.p. e sussistendo un rapporto di connessione oggettiva tra detto reato e l'illecito amministrativo che ha comportato l'irrogazione della sanzione con conseguente competenza ad accertare detto illecito in capo al giudice penale. Ha eccepito l'errata considerazione sulla dedotta carenza di potere, sussistendo la legittimazione ad irrogare e riscuotere la sanzione in capo alla Regione Lazio e non rinvenendosi la legittimazione ad emettere il provvedimento impugnato in capo al Dirigente dell'Amministrazione comunale che lo ha sottoscritto (motivo n. 8).
L'appellante ha concluso domandando, in via principale, la revoca e/o nullità e/o annullabilità della determinazione dirigenziale opposta o, in subordine, la disapplicazione della normativa regionale in quanto contrastante con norme di rango comunitario (art. 4 prot. 7 CEDU e dell'art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali
3 dell'Unione Europea) o, in via ulteriormente subordinata, ha chiesto di sollevare conflitto di costituzionalità tra l'art. 15 della L.R. 12/1999, n R.L 27/2006 e l'art. 10
L. 689/1981 nella parte in cui prevede come minimo edittale la somma di Euro
21,666,66 e l'art. 10 della L. 689/1981 che determina la sanzione massima in Euro
15.000,00. In estremo subordine, ha chiesto la riduzione della sanzione irrogatagli.
costituitasi, instava per il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, a seguito di discussione orale, è stata decisa all'udienza del 22 ottobre 2025 mediante pronuncia della sentenza in pubblica udienza.
§ 2. L'appello è infondato.
Con i primi sette motivi di gravame tra loro strettamente connessi, l'appellante ha lamentato una erronea interpretazione delle norme poste dalla legge regionale n.12/99 che, nella prospettazione di parte, avrebbero delineato un vero e proprio diritto all'abitazione con conseguente illegittimità della Determina Dirigenziale ed inconfigurabilità di una occupazione senza titolo (stante il vincolo parentale che lo legava al legittimo assegnatario).
L'odierna appellante, infatti, ha dedotto di essersi trasferita con il consenso della propria cugina, nell'appartamento ERP sopra indicato, sin dal Persona_2
2011 e che la stessa aveva accertato, tramite la Polizia Municipale, il CP_1
trasferimento anagrafico presso l'alloggio di causa, in epoca di molto anteriore alla sanzione amministrativa (elevata con la determina opposta nel 2014) e che, con il rilascio del certificato di residenza prodotto in atti, poteva dirsi riconosciuta, ai sensi dell'art. 18 bis DPR 223/1989, la legittimità dello stesso trasferimento ( si veda fax del 12/02 depositato unitamente all'atto introduttivo nel giudizio di primo grado)
4 Sul punto si osserva che la residenza si identifica con il luogo in cui il soggetto ha stabilito la propria dimora abituale, coincidente con il centro principale dei suoi interessi personali e familiari., tuttavia, ai fini dell'iscrizione anagrafica, non rileva il titolo giuridico che legittima la permanenza nell'immobile, essendo detto trasferimento possibile, salvo che vi sia espressa opposizione da parte di altri soggetti già ivi residenti, a prescindere dal possesso del titolo.
Ne consegue che ciò non consente di legittimare per fatti concludenti un
'occupazione sine titulo' di immobile pubblico, in quanto l'assegnazione è ancorata a rigidi presupposti normativi e amministrativi sostanziali e formali, non sostituibili di fatto (sul punto si veda anche Corte di Appello Roma, sentenza n. 4362/2025, Corte di Appello Roma, sentenza n. 3655/2025)
Tantomeno, può fondatamente invocarsi - come dedotto dall'appellante con il quarto e quinto motivo di appello- una sorta di autorizzazione tacita all' occupazione dell'immobile per effetto della mancata formulazione, da parte dell'Ente, di rilievi all'esito degli accertamenti ex art. 18 bis DPR 223/1989; invero, gli accertamenti sulle dichiarazioni rese, in tale contesto, all'ufficiale dell'anagrafe ai sensi dell'art. 18-bis del DPR cit. sono finalizzati esclusivamente a verificare che la situazione dichiarata (nella specie: il cambiamento di abitazione) sia conforme alla situazione di fatto, senza che ciò implichi alcuna autorizzazione amministrativa ad occupare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica
Il trasferimento della residenza anagrafica nell'alloggio occupato sulla scorta di un preteso “valore autorizzatorio” del mutamento di residenza, quindi, non esclude la sussistenza dell'illecito amministrativo di cui si discute, atteso che la procedura di assegnazione di un alloggio di ERP è regolamentata dalla normativa speciale in materia, la cui finalità è per l'appunto quella di verificare il possesso dei requisiti previsti per l'ottenimento ed il mantenimento del beneficio, mentre la normativa
5 anche procedimentale del trasferimento della residenza anagrafica, che si attiva su istanza di parte e non d'ufficio, persegue tutt'altre finalità.
Nessun rapporto di assegnazione e/o subentro può costituirsi sulla base di una mera situazione di fatto.
Il familiare non originariamente convivente con l'assegnatario, ai fini della legittimità della sua presenza nell'alloggio, deve essere autorizzato dall'ente gestore e proprietario, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge stessa.
Condizioni che nel caso di specie pacificamente fanno difetto.
Peraltro, la comunicazione richiamata dall'appellante (Fax depositato in atti e riportante la data del 12.02.2006) non assume rilievo ai fini del presente giudizio, risultando trasmessa esclusivamente in adempimento alla richiesta documentale formulata dal nell'ambito del procedimento di variazione della Parte_3
residenza anagrafica della Parte_1
Sul punto giova richiamare il dirimente principio sancito dalla Corte di Cassazione secondo cui “In tema di locazione d'immobili di edilizia residenziale pubblica,
l'assegnazione, che costituisce l'unico titolo che abiliti alla legittima detenzione dell'alloggio, non può essere conseguita per "facta concludentia" in quanto la legge richiede la forma scritta "ad substantiam", sia perché il rapporto intercorre tra un privato ed una pubblica amministrazione, sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti destinatari. (ex multis
v. Ordinanza n.12957del 11/05/2023).
Alla luce di quanto precede, l'appellante al momento del sopralluogo della Polizia
Locale non poteva che essere qualificata quale occupante sine titulo.
Del tutto infondate sono le censure (mosse con il sesto motivo di appello) che assumono a fondamento dell'illegittimità del verbale la violazione dell'art. 14 legge
689/1981, per essere stata elevata- solo nel 2014- la contestazione di un illecito consumatosi ad oltre tre anni di distanza dal trasferimento di residenza avvenuto
6 nell'anno 2011, atteso che l'illecito sanzionato dall'art. 15 L.R. 12/1999 ha pacificamente carattere permanente con conseguente permanere dell'antigiuridicità della condotta sino alla sua cessazione e non può, dunque, ritenersi sussistente alcuna violazione del principio di logicità e temporalità tra fatto e il ritenuto illecito anche alla luce della contestazione immediata dell'illecito ( 04.04.2024)
Al contrario di quanto dedotto dall'appellante con l'ottavo motivo di gravame, non sussiste alcun rapporto di connessione oggettiva tra l'illecito amministrativo, sanzionato nei modi e nei termini già detti, e l'illecito penale (violazione degli artt.
633 e 639bis c.p.), per il quale nei confronti della Sig.ra sarebbe stata Parte_1
sporta denuncia querela. La connessione oggettiva richiesta dall'art 24 legge
689/1981 per radicare la competenza del giudice penale nell'accertamento della responsabilità per l'illecito amministrativo non consiste infatti nella mera identità, totale o parziale, della condotta integrante le fattispecie amministrativa e penale, occorrendo, invece, che l'esistenza del reato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa (v. Cass. 5242/2008). E, peraltro, nel caso di specie, non vi è nemmeno identità tra le due condotte oggetto delle due distinte previsioni sanzionatorie, essendo la norma penale (“Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto (…)”), che sanziona l'ingresso abusivo nell'immobile altrui preordinato alla finalità di occupazione, posta a tutela del possesso di un immobile, cioè di un rapporto di fatto con lo stesso, mentre la norma amministrativa di cui ci si occupa è diretta a tutelare l'assistenza abitativa per i nuclei familiari in condizioni disagiate con l'agevolazione del mercato delle locazioni e ad assicurare trasparenza sia nelle assegnazioni che nella gestione degli alloggi di (sul punto si veda anche Corte di Appello Roma, sentenza n.
4362/2025, Corte di Appello Roma, sentenza n. 3655/2025).
Quanto poi all'eccepito difetto di titolarità, in capo a del potere CP_1
sanzionatorio, si osservi come le funzioni inerenti l'applicazione di sanzioni
7 amministrative di competenza regionale sono state delegate dalla Regione Lazio ai comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni, i quali – nell'ambito della loro autonomia organizzativa – individuano l'organo competente all'adozione dei provvedimenti sanzionatori (art. 2 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni).
Quanto poi alla specifica competenza del dirigente che ha emanato il provvedimento impugnato, si osserva che tale potere è attribuito direttamente dall'art. 107 del d.lgs.
23 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale – in attuazione del principio di suddivisione dei poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo [che spettano agli organi di governo] e dei poteri di gestione amministrativa [che spettano agli organi di amministrazione attiva], attribuisce ai dirigenti del comune “tutti i compiti , compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale”.
Poiché il provvedimento sanzionatorio opposto è stato emesso dal direttore dell'ufficio di Capitale competente in materia di gestione dei procedimenti CP_1
connessi alle entrate extra-tributarie (che include la gestione delle entrate derivanti da
“contravvenzioni”), la doglianza dell'appellante va respinta.
Alla luce di tutto quanto sopra, l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante, liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1quater D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di
[...]
, liquidandole in complessivi € 2.500,00, oltre spese generali e rimborsi di CP_1
legge ove dovuti.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 22.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
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