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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2762/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Cerrone ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2762/2024 promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
RIGHETTI ALESSANDRO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
c.f. , c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
; c.f. ; C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
c.f. ; c.f. ;
[...] C.F._5 CP_5 C.F._6
c.f. , c.f. Parte_2 C.F._7 Parte_3
C.F._8
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. , premesso di aver posseduto in Parte_1 via esclusiva e continuativa e ultraventennale delle consistenze immobiliari, site in Marano S/P (MO), Via Rio Faellano, 1158, meglio precisate in atti, del quale lo stesso risulta proprietario per 1/8, sin dal 1960 ha evocato in giudizio ex art. 150.c.p.c. gli intestatari della quota di 7/8 delle consistenze immobiliari sopra indicate al fine di sentire: pagina 1 di 5 - “accertare l'avvenuto possesso pubblico, pacifico e continuato ultraventennale da parte del Ricorrente della consistenza immobiliare meglio identificata in narrativa e, per l'effetto, - dichiarare l'acquisto della piena proprietà a titolo originario in favore del sig. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 in Marano S/P (MO), Via Rio Faellano, 1158, Codice Fiscale: C.F._9 per la restante quota di 7/8, delle consistenze immobiliari site in Marano S/P
(MO), Via Rio Faellano, 1158, così censite: a) - Catasto Fabbricati: - Foglio 7,
Mappale 249 sub 3 e sub 4, Mappale 273 sub 1 e sub 2, rendita totale €.
1.476,96, vani 8,5; b) - Catasto Fabbricati: - Foglio 7, Mappali 10, 11, 12, 23, 45,
69, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 81, 83, 219, 223, 226 e 229, di reddito dominicale complessivo €. 574,46, superficie 126.552 m°; - ordinare al sig. Conservatore dei
Registri Immobiliari di Modena ed all'U.T.E. di Modena, di eseguire le conseguenti trascrizioni e volture, esonerandoli da ogni responsabilità al riguardo. Spese di
Rito”.
Nonostante la regolarità della notifica le parti convenute non si sono costituite in giudizio.
Con provvedimento del 5 novembre 2024 sono state ammesse le prove richieste dal ricorrente e la causa è stata rinviata alla data del 4 febbraio 2025 per l'esperimento delle prove. Quindi il procedimento, completata l'istruttoria, è stato trattenuto in decisione all'udienza del 3 marzo 2025 con le modalità di cui all'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
Giova premettere che, in virtù degli ordinari criteri di distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c. grava sull'attore l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Con specifico riferimento al possesso ad usucapionem è stato espressamente chiarito che "chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus" (cfr. Cass., Sez. II, 6.08.2004 n. 15145).
In particolare, elementi costitutivi dell'acquisto della proprietà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 c.c. sono il possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto.
pagina 2 di 5 La situazione di fatto deve consistere nel pacifico godimento del bene determinato dal comportamento acquiescente e dismissivo del proprietario e deve sostanziarsi in un possesso pubblico, ossia acquistato in modo non clandestino ovvero a clandestinità terminata.
Perché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale è poi necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo, con l'intenzione di esercitarlo per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. 10.07.2007 n.
15446; Cass. civ., Sez. II, 09.08.2001 n. 11000; Cass civ., Sez. II, 18.01.2001 n.
708).
La continuità del possesso postula la corrispondenza del potere di fatto esercitato al diritto reale posseduto e la sua conseguente manifestazione attraverso atti di possesso, conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa, idonei a palesare un'indiscussa e piena signorìa di fatto sulla stessa (cfr. Cass. civ., Sez. II,
06.08.2004 n. 15145).
Oltre agli elementi oggettivi sin qui descritti, la legge richiede un elemento psicologico, individuato nell'animus possidendi.
Con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare (cfr. Cass. civ. Sez. II, 06.05.2014, n. 9671; Cass. civ.
Sez. II, 09.09.2002, n. 13082; Cass. civ. Sez. II, 21.12.1999, n. 14368; Cass. civ. Sez. II, 29.01.1999, n. 815; App. Roma Sez. IV, 29.10.2002).
L'esistenza di quest'elemento psicologico si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede. La norma in esame non richiede, infatti, che l'usucapiente abbia la convinzione di esercitare un diritto proprio o ignori di ledere un diritto altrui: è sufficiente la volontà di comportarsi come il titolare del diritto (cfr. Cass. civ. Sez. II,
15.07.2002, n. 10230; Cass. civ. Sez. II, 05.09.1998, n. 8823; Cass. civ. Sez. II,
01.07.1996, n. 5964).
Tanto precisato in termini generali, nella specie il predetto onere di allegazione e prova può ritenersi compiutamente assolto.
pagina 3 di 5 Invero, quanto all'originale apprensione materiale del fondo per cui è causa, parte attrice ha asserito di aver goduto del terreno indicato sin dal 1960, chiarendo di aver ottenuto la disponibilità dell'immobile a seguito del suo trasferimento unitamente alla famiglia a Marano S/P via Rio Faellano 1158.
I testimoni, escussi all'udienza del 4 febbraio 2025 hanno confermato tutti i capitolati di prova formulati dal ricorrente. Gli stessi hanno invero ammesso che il ricorrente dal 1960 si è trasferito con la famiglia d'origine in Marano S/P, Via Rio
Faellano, 1158, ove tuttora risiede;
che lo stesso, da quando è divenuto maggiorenne, gode del possesso pubblico, pacifico e continuato ultraventennale della suddetta consistenza immobiliare sita in Comune di Marano S/P, Via Rio
Faellano, 1158; che le consistenze abitative in oggetto sono l'abitazione del sig.
con unita stalla e fienile, oltre ai terreni circostanti adibiti a bosco, frutteto Pt_1
e coltivazione, ortaggi, oltre al pascolo delle pecore;
che mai vi sono state contestazioni da parte di terzi in merito al godimento pubblico, pacifico e continuato ultraventennale da parte del sig. che da quando vi risiede si è Pt_1 altresì occupato di ogni incombente, così come della manutenzione ordinaria e straordinaria (si veda il verbale di udienza del 4 febbraio 2025). Sono state inoltre riconosciute le foto mostrate ai testimoni raffiguranti i luoghi oggetto del presente giudizio.
Da quanto detto discende il pieno accoglimento della domanda attorea con ordine alla Conservatoria dei RR.II. competente per territorio di trascrivere la presente sentenza ai sensi degli artt. 2651 e 2689 c.c. con esonero da ogni responsabilità.
In considerazione dei motivi della decisione, ponderando, in particolare, la circostanza che i convenuti contumace non hanno svolto alcuna opposizione il
Tribunale ritiene che sussistano giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 30 maggio Parte_1
2024;
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara esclusivo Parte_1 proprietario per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art 1158
pagina 4 di 5 c.c.delle consistenze immobiliari site in Marano S/P (MO), Via Rio Faellano,
1158, così censite: a) - Catasto Fabbricati: - Foglio 7, Mappale 249 sub 3 e sub 4, Mappale 273 sub 1 e sub 2, rendita totale €. 1.476,96, vani 8,5; b) -
Catasto Fabbricati: - Foglio 7, Mappali 10, 11, 12, 23, 45, 69, 72, 73, 74,
75, 76, 79, 81, 83, 219, 223, 226 e 229, di reddito dominicale complessivo
€. 574,46, superficie 126.552 m°;
2) Ordina alla Conservatoria dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3) Compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio.
Modena 31 marzo 2025
Il Giudice
Francesca Cerrone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Cerrone ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2762/2024 promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
RIGHETTI ALESSANDRO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
c.f. , c.f. CP_1 C.F._2 CP_2
; c.f. ; C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
c.f. ; c.f. ;
[...] C.F._5 CP_5 C.F._6
c.f. , c.f. Parte_2 C.F._7 Parte_3
C.F._8
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. , premesso di aver posseduto in Parte_1 via esclusiva e continuativa e ultraventennale delle consistenze immobiliari, site in Marano S/P (MO), Via Rio Faellano, 1158, meglio precisate in atti, del quale lo stesso risulta proprietario per 1/8, sin dal 1960 ha evocato in giudizio ex art. 150.c.p.c. gli intestatari della quota di 7/8 delle consistenze immobiliari sopra indicate al fine di sentire: pagina 1 di 5 - “accertare l'avvenuto possesso pubblico, pacifico e continuato ultraventennale da parte del Ricorrente della consistenza immobiliare meglio identificata in narrativa e, per l'effetto, - dichiarare l'acquisto della piena proprietà a titolo originario in favore del sig. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 in Marano S/P (MO), Via Rio Faellano, 1158, Codice Fiscale: C.F._9 per la restante quota di 7/8, delle consistenze immobiliari site in Marano S/P
(MO), Via Rio Faellano, 1158, così censite: a) - Catasto Fabbricati: - Foglio 7,
Mappale 249 sub 3 e sub 4, Mappale 273 sub 1 e sub 2, rendita totale €.
1.476,96, vani 8,5; b) - Catasto Fabbricati: - Foglio 7, Mappali 10, 11, 12, 23, 45,
69, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 81, 83, 219, 223, 226 e 229, di reddito dominicale complessivo €. 574,46, superficie 126.552 m°; - ordinare al sig. Conservatore dei
Registri Immobiliari di Modena ed all'U.T.E. di Modena, di eseguire le conseguenti trascrizioni e volture, esonerandoli da ogni responsabilità al riguardo. Spese di
Rito”.
Nonostante la regolarità della notifica le parti convenute non si sono costituite in giudizio.
Con provvedimento del 5 novembre 2024 sono state ammesse le prove richieste dal ricorrente e la causa è stata rinviata alla data del 4 febbraio 2025 per l'esperimento delle prove. Quindi il procedimento, completata l'istruttoria, è stato trattenuto in decisione all'udienza del 3 marzo 2025 con le modalità di cui all'art. 281 sexies terzo comma c.p.c.
Giova premettere che, in virtù degli ordinari criteri di distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c. grava sull'attore l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Con specifico riferimento al possesso ad usucapionem è stato espressamente chiarito che "chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus" (cfr. Cass., Sez. II, 6.08.2004 n. 15145).
In particolare, elementi costitutivi dell'acquisto della proprietà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 c.c. sono il possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto.
pagina 2 di 5 La situazione di fatto deve consistere nel pacifico godimento del bene determinato dal comportamento acquiescente e dismissivo del proprietario e deve sostanziarsi in un possesso pubblico, ossia acquistato in modo non clandestino ovvero a clandestinità terminata.
Perché possa aversi l'usucapione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale è poi necessario l'esercizio continuo e non interrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo, con l'intenzione di esercitarlo per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. 10.07.2007 n.
15446; Cass. civ., Sez. II, 09.08.2001 n. 11000; Cass civ., Sez. II, 18.01.2001 n.
708).
La continuità del possesso postula la corrispondenza del potere di fatto esercitato al diritto reale posseduto e la sua conseguente manifestazione attraverso atti di possesso, conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa, idonei a palesare un'indiscussa e piena signorìa di fatto sulla stessa (cfr. Cass. civ., Sez. II,
06.08.2004 n. 15145).
Oltre agli elementi oggettivi sin qui descritti, la legge richiede un elemento psicologico, individuato nell'animus possidendi.
Con esso si indica, non la convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì l'intenzione di comportarsi come tale, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare (cfr. Cass. civ. Sez. II, 06.05.2014, n. 9671; Cass. civ.
Sez. II, 09.09.2002, n. 13082; Cass. civ. Sez. II, 21.12.1999, n. 14368; Cass. civ. Sez. II, 29.01.1999, n. 815; App. Roma Sez. IV, 29.10.2002).
L'esistenza di quest'elemento psicologico si presume iuris tantum dalla presenza del corpus possessionis e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede. La norma in esame non richiede, infatti, che l'usucapiente abbia la convinzione di esercitare un diritto proprio o ignori di ledere un diritto altrui: è sufficiente la volontà di comportarsi come il titolare del diritto (cfr. Cass. civ. Sez. II,
15.07.2002, n. 10230; Cass. civ. Sez. II, 05.09.1998, n. 8823; Cass. civ. Sez. II,
01.07.1996, n. 5964).
Tanto precisato in termini generali, nella specie il predetto onere di allegazione e prova può ritenersi compiutamente assolto.
pagina 3 di 5 Invero, quanto all'originale apprensione materiale del fondo per cui è causa, parte attrice ha asserito di aver goduto del terreno indicato sin dal 1960, chiarendo di aver ottenuto la disponibilità dell'immobile a seguito del suo trasferimento unitamente alla famiglia a Marano S/P via Rio Faellano 1158.
I testimoni, escussi all'udienza del 4 febbraio 2025 hanno confermato tutti i capitolati di prova formulati dal ricorrente. Gli stessi hanno invero ammesso che il ricorrente dal 1960 si è trasferito con la famiglia d'origine in Marano S/P, Via Rio
Faellano, 1158, ove tuttora risiede;
che lo stesso, da quando è divenuto maggiorenne, gode del possesso pubblico, pacifico e continuato ultraventennale della suddetta consistenza immobiliare sita in Comune di Marano S/P, Via Rio
Faellano, 1158; che le consistenze abitative in oggetto sono l'abitazione del sig.
con unita stalla e fienile, oltre ai terreni circostanti adibiti a bosco, frutteto Pt_1
e coltivazione, ortaggi, oltre al pascolo delle pecore;
che mai vi sono state contestazioni da parte di terzi in merito al godimento pubblico, pacifico e continuato ultraventennale da parte del sig. che da quando vi risiede si è Pt_1 altresì occupato di ogni incombente, così come della manutenzione ordinaria e straordinaria (si veda il verbale di udienza del 4 febbraio 2025). Sono state inoltre riconosciute le foto mostrate ai testimoni raffiguranti i luoghi oggetto del presente giudizio.
Da quanto detto discende il pieno accoglimento della domanda attorea con ordine alla Conservatoria dei RR.II. competente per territorio di trascrivere la presente sentenza ai sensi degli artt. 2651 e 2689 c.c. con esonero da ogni responsabilità.
In considerazione dei motivi della decisione, ponderando, in particolare, la circostanza che i convenuti contumace non hanno svolto alcuna opposizione il
Tribunale ritiene che sussistano giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 30 maggio Parte_1
2024;
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara esclusivo Parte_1 proprietario per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art 1158
pagina 4 di 5 c.c.delle consistenze immobiliari site in Marano S/P (MO), Via Rio Faellano,
1158, così censite: a) - Catasto Fabbricati: - Foglio 7, Mappale 249 sub 3 e sub 4, Mappale 273 sub 1 e sub 2, rendita totale €. 1.476,96, vani 8,5; b) -
Catasto Fabbricati: - Foglio 7, Mappali 10, 11, 12, 23, 45, 69, 72, 73, 74,
75, 76, 79, 81, 83, 219, 223, 226 e 229, di reddito dominicale complessivo
€. 574,46, superficie 126.552 m°;
2) Ordina alla Conservatoria dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
3) Compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio.
Modena 31 marzo 2025
Il Giudice
Francesca Cerrone
pagina 5 di 5