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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/09/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 24/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10731 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Landella
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: riliquidazione assegno ordinario di invalidità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.12.2024, – premesso di aver presentato, in Parte_1 data 27.6.2024, apposita domanda amministrativa finalizzata ad ottenere la liquidazione della pensione ordinaria di inabilità ovvero, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità nella gestione artigiani, essendo in possesso di contribuzione regolarmente accreditata sia nell'assicurazione generale obbligatoria (FLPD), che nella gestione speciale dei lavoratori CP_ autonomi – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che l' con comunicazione del 23.7.2024, aveva informato esso istante circa l'accoglimento della domanda proposta in via subordinata, procedendo, tuttavia, alla liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità sulla scorta della sola contribuzione accreditata nell'assicurazione obbligatoria, e non anche di quella presente nella gestione artigiani;
che, in data 27.8.2024, egli aveva spiegato ricorso amministrativo al , il quale, con provvedimento del 28.8.2024, Controparte_2 ne aveva deliberato la reiezione, sul presupposto che esso istante avesse perfezionato il diritto alla prestazione nella categoria FLPD, senza necessità di utilizzare la contribuzione artigiani;
che la liquidazione operata dall' aveva negativamente inciso sulla quantificazione della CP_3 prestazione in godimento, poiché, a fronte di un assegno pari ad euro 901,24, l'Ente avrebbe dovuto corrispondergli, cumulando la contribuzione FLPD e quella accreditata nella gestione artigiani, un maggior importo mensile di euro 1.086,19.
Tanto premesso in fatto e denunciata in diritto l'illegittimità dell'anzidetta liquidazione, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto dell'istante all'inserimento della contribuzione presente nella “Gestione Speciale dei lavoratori autonomi” nella base di calcolo dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 2 L. 222/1984”;
b) per l'effetto condannare l' , in persona del suo Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, a procedere alla riliquidazione dell'assegno ordinario di invalidità nella “gestione artigiani” a far data dalla domanda amministrativa del
27.06.2024; c) condannare l' come sopra, al pagamento degli importi corrispondenti CP_1 alla differenza tra l'Assegno ordinario di invalidità (categoria IO) attualmente in godimento
e l'Assegno ordinario di invalidità - categoria artigiani (categoria IO-ART.) nell'ammontare di legge, gravati di interessi legali e di rivalutazione monetaria, ove dovuta, nei limiti della vigente legge”.
L' convenuto si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso. CP_3
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 24.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che la domanda amministrativa presentata dall'odierno ricorrente in data 27.6.2024 era finalizzata ad ottenere la liquidazione della pensione ordinaria di inabilità (ovvero, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità) nella gestione artigiani.
L' ha liquidato l'assegno ordinario di invalidità nel Fondo Lavoratori Dipendenti, CP_3 utilizzando le relative settimane contributive accreditate in estratto.
Ha, invece, escluso dalla base di calcolo le settimane contributive da artigiano versate dall'assicurato, poiché non maturate nell'ultimo quinquennio. CP_
2.2. Il ricorrente censura il modus operandi dell' richiamando l'istituto del cumulo, quale previsto dall'art. 20, comma 1, L. n. 613/1966, che testualmente recita: “i periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla presente legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli relativi ad altra
2 attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione predetta alla data della domanda, per la pensione di invalidità”.
In virtù di quanto stabilito dalla disposizione appena citata, in presenza di contribuzione mista, il lavoratore autonomo potrebbe chiedere la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale, mediante valorizzazione di tutta la contribuzione accreditata in estratto. CP_ Secondo la prospettazione attorea, l' avrebbe fornito un'interpretazione restrittiva della disposizione in esame, chiarendo – con il Messaggio n. 1256 del 27.3.2024 – che, “con riferimento all'assegno ordinario di invalidità con autonomo requisito maturato in FPLD, al fine di poter esercitare la scelta per la liquidazione a carico della gestione lavoratori autonomi, occorre che venga soddisfatto un ulteriore requisito, il c.d. “contestuale diritto a pensione” sia nel FPLD che nella gestione autonoma, il quale si sostanzia nella presenza di almeno un contributo nella gestione autonoma collocato nell'ultimo quinquennio anteriore alla domanda di AOI” (cfr. pag. 2 del ricorso).
In sostanza, a fronte di un autonomo diritto nella gestione dei lavoratori dipendenti, al fine di poter conseguire l'assegno nella gestione dei lavoratori autonomi, dovrebbe essere presente almeno un contributo in tale gestione nell'ultimo quinquennio, dovendo altrimenti liquidarsi la prestazione con la sola contribuzione presente nel FPLD e potendo i contributi versati nelle gestioni autonome dar luogo soltanto ad un supplemento, liquidabile dietro presentazione di apposita domanda.
Orbene, secondo quanto dedotto dal ricorrente, siffatta prospettazione risulterebbe in netto contrasto non solo con la prassi invalsa nell' dal 1965 ad oggi (dapprima con la CP_3 pensione di invalidità e poi con l'assegno ordinario di invalidità), ma anche con il dettato dell'art. 16 della L. n. 233/1990, da intendersi applicabile anche all'assegno ordinario di invalidità per effetto del rinvio mobile operato dall'art. 1, comma 3, della L. n. 222/1984 alle norme tempo per tempo vigenti in materia di calcolo delle pensioni, “ivi comprese le più recenti disposizioni che regolano il cumulo ai fini dell'importo dei trattamenti IVS in presenza di contribuzione mista da lavoro dipendente e da gestioni speciali dei lavoratori autonomi” (cfr. pag. 4 del ricorso), nel cui novero rientrerebbe – appunto – l'art. 16 della L. n.
233 cit.
2.3. La tesi propugnata dal non può essere condivisa. Parte_1
3 Ed invero, l'art. 16 della L. n. 233 del 1990 testualmente prevede: “
1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli artt. 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.
2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.
3. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla L. 7 febbraio 1979,
n. 29”.
Come puntualizzato da Cass. Sez. Lav. n. 23289/2019, “Questa Corte ha, quindi, definitivamente chiarito che, in tema di cumulo dei periodi assicurativi ai fini della determinazione dell'importo dei trattamenti pensionistici, la L. 2 agosto 1990, n. 233, art.
16 riferendosi testualmente ed esclusivamente alla "pensione", non è applicabile all'assegno d'invalidità di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1 non essendo detta prestazione, per le sue intrinseche caratteristiche - temporaneità della corresponsione, che diviene definitiva solo dopo tre riconoscimenti consecutivi ed irreversibile se non trasformata in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'età ed in presenza dei relativi requisiti di assicurazione e contribuzione assimilabile ad un trattamento pensionistico (Cass. n. 9745 dell'8 aprile 2019; Cass. n. 9582 del 5 maggio 2014)”.
Peraltro, soggiunge la Suprema Corte nella pronuncia dianzi citata, “anche con riferimento alla totalizzazione dei periodi assicurativi è stato affermato che "la L. 23 dicembre 2000, n.
388, art. 71 (per effetto della cui entrata in vigore è rimasto abrogato il D.M. n. 2 maggio
1996, n. 282, poi a sua volta abrogato, unitamente al D.M. n. 7 febbraio 2003, n. 57, al D.Lgs. n. 2 febbraio 2006, n. 42, art. 7), nel prevedere la facoltà di cumulare, per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso diverse gestioni, non ha esteso la facoltà del cumulo ai fini del conseguimento della diversa prestazione costituita dall'assegno di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 1." (Cass. n. 17504 del 31 luglio
2014; Cass. n. 12810 del 10/06/2011; Cass. n. 2490 del 01/02/2008; n. 1818 del
28/01/2008)”.
In senso conforme si è pure espressa la Corte d'Appello di Bari-Sez. Lavoro (sentenza n.
1612 del 3.10.2023), che ha escluso, in tema di assegno ex lege n. 222/1984, “la possibilità di
4 usufruire sia dell'istituto della totalizzazione che di quello del cumulo, entrambi riferibili solo ai trattamenti pensionistici” (v. Cass., 27/09/2022, n. 28098, che richiama Cass., nn. 17504 e
9582/2014, Cass. n. 12810/2011 e n. 1818/2008; nonché, in motivazione, v. Cass. nn. 18928 e
23289/2019); ciò in coerenza con il disposto dell'art. 38 Cost., che consente il “cumulo” solo per il conseguimento delle prestazioni essenziali, quali quelle legate alla vecchiaia e all'invalidità lavorativa totale, e non anche per ottenere l'assegno ordinario di invalidità, che presuppone la persistenza di una ridotta capacità di lavoro e la destinazione ad occupazioni confacenti alle residue attitudini.
2.4. In definitiva, l'ontologica diversità esistente tra l'assegno ordinario di invalidità e la pensione ordinaria d'inabilità impedisce al ricorrente di cumulare i contributi accreditati nelle diverse gestioni previdenziali ai fini del calcolo della prestazione.
Quanto precede riveste valenza assorbente, rendendo ultroneo l'esame delle residue questioni dibattute fra le parti e conducendo al rigetto del ricorso.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, sussistendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10731/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 24/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 24/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10731 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Landella
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: riliquidazione assegno ordinario di invalidità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.12.2024, – premesso di aver presentato, in Parte_1 data 27.6.2024, apposita domanda amministrativa finalizzata ad ottenere la liquidazione della pensione ordinaria di inabilità ovvero, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità nella gestione artigiani, essendo in possesso di contribuzione regolarmente accreditata sia nell'assicurazione generale obbligatoria (FLPD), che nella gestione speciale dei lavoratori CP_ autonomi – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo: che l' con comunicazione del 23.7.2024, aveva informato esso istante circa l'accoglimento della domanda proposta in via subordinata, procedendo, tuttavia, alla liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità sulla scorta della sola contribuzione accreditata nell'assicurazione obbligatoria, e non anche di quella presente nella gestione artigiani;
che, in data 27.8.2024, egli aveva spiegato ricorso amministrativo al , il quale, con provvedimento del 28.8.2024, Controparte_2 ne aveva deliberato la reiezione, sul presupposto che esso istante avesse perfezionato il diritto alla prestazione nella categoria FLPD, senza necessità di utilizzare la contribuzione artigiani;
che la liquidazione operata dall' aveva negativamente inciso sulla quantificazione della CP_3 prestazione in godimento, poiché, a fronte di un assegno pari ad euro 901,24, l'Ente avrebbe dovuto corrispondergli, cumulando la contribuzione FLPD e quella accreditata nella gestione artigiani, un maggior importo mensile di euro 1.086,19.
Tanto premesso in fatto e denunciata in diritto l'illegittimità dell'anzidetta liquidazione, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare il diritto dell'istante all'inserimento della contribuzione presente nella “Gestione Speciale dei lavoratori autonomi” nella base di calcolo dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 2 L. 222/1984”;
b) per l'effetto condannare l' , in persona del suo Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, a procedere alla riliquidazione dell'assegno ordinario di invalidità nella “gestione artigiani” a far data dalla domanda amministrativa del
27.06.2024; c) condannare l' come sopra, al pagamento degli importi corrispondenti CP_1 alla differenza tra l'Assegno ordinario di invalidità (categoria IO) attualmente in godimento
e l'Assegno ordinario di invalidità - categoria artigiani (categoria IO-ART.) nell'ammontare di legge, gravati di interessi legali e di rivalutazione monetaria, ove dovuta, nei limiti della vigente legge”.
L' convenuto si costituiva in giudizio, resistendo al ricorso. CP_3
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 24.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che la domanda amministrativa presentata dall'odierno ricorrente in data 27.6.2024 era finalizzata ad ottenere la liquidazione della pensione ordinaria di inabilità (ovvero, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità) nella gestione artigiani.
L' ha liquidato l'assegno ordinario di invalidità nel Fondo Lavoratori Dipendenti, CP_3 utilizzando le relative settimane contributive accreditate in estratto.
Ha, invece, escluso dalla base di calcolo le settimane contributive da artigiano versate dall'assicurato, poiché non maturate nell'ultimo quinquennio. CP_
2.2. Il ricorrente censura il modus operandi dell' richiamando l'istituto del cumulo, quale previsto dall'art. 20, comma 1, L. n. 613/1966, che testualmente recita: “i periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla presente legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli relativi ad altra
2 attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione predetta alla data della domanda, per la pensione di invalidità”.
In virtù di quanto stabilito dalla disposizione appena citata, in presenza di contribuzione mista, il lavoratore autonomo potrebbe chiedere la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale, mediante valorizzazione di tutta la contribuzione accreditata in estratto. CP_ Secondo la prospettazione attorea, l' avrebbe fornito un'interpretazione restrittiva della disposizione in esame, chiarendo – con il Messaggio n. 1256 del 27.3.2024 – che, “con riferimento all'assegno ordinario di invalidità con autonomo requisito maturato in FPLD, al fine di poter esercitare la scelta per la liquidazione a carico della gestione lavoratori autonomi, occorre che venga soddisfatto un ulteriore requisito, il c.d. “contestuale diritto a pensione” sia nel FPLD che nella gestione autonoma, il quale si sostanzia nella presenza di almeno un contributo nella gestione autonoma collocato nell'ultimo quinquennio anteriore alla domanda di AOI” (cfr. pag. 2 del ricorso).
In sostanza, a fronte di un autonomo diritto nella gestione dei lavoratori dipendenti, al fine di poter conseguire l'assegno nella gestione dei lavoratori autonomi, dovrebbe essere presente almeno un contributo in tale gestione nell'ultimo quinquennio, dovendo altrimenti liquidarsi la prestazione con la sola contribuzione presente nel FPLD e potendo i contributi versati nelle gestioni autonome dar luogo soltanto ad un supplemento, liquidabile dietro presentazione di apposita domanda.
Orbene, secondo quanto dedotto dal ricorrente, siffatta prospettazione risulterebbe in netto contrasto non solo con la prassi invalsa nell' dal 1965 ad oggi (dapprima con la CP_3 pensione di invalidità e poi con l'assegno ordinario di invalidità), ma anche con il dettato dell'art. 16 della L. n. 233/1990, da intendersi applicabile anche all'assegno ordinario di invalidità per effetto del rinvio mobile operato dall'art. 1, comma 3, della L. n. 222/1984 alle norme tempo per tempo vigenti in materia di calcolo delle pensioni, “ivi comprese le più recenti disposizioni che regolano il cumulo ai fini dell'importo dei trattamenti IVS in presenza di contribuzione mista da lavoro dipendente e da gestioni speciali dei lavoratori autonomi” (cfr. pag. 4 del ricorso), nel cui novero rientrerebbe – appunto – l'art. 16 della L. n.
233 cit.
2.3. La tesi propugnata dal non può essere condivisa. Parte_1
3 Ed invero, l'art. 16 della L. n. 233 del 1990 testualmente prevede: “
1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli artt. 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.
2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.
3. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla L. 7 febbraio 1979,
n. 29”.
Come puntualizzato da Cass. Sez. Lav. n. 23289/2019, “Questa Corte ha, quindi, definitivamente chiarito che, in tema di cumulo dei periodi assicurativi ai fini della determinazione dell'importo dei trattamenti pensionistici, la L. 2 agosto 1990, n. 233, art.
16 riferendosi testualmente ed esclusivamente alla "pensione", non è applicabile all'assegno d'invalidità di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1 non essendo detta prestazione, per le sue intrinseche caratteristiche - temporaneità della corresponsione, che diviene definitiva solo dopo tre riconoscimenti consecutivi ed irreversibile se non trasformata in pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'età ed in presenza dei relativi requisiti di assicurazione e contribuzione assimilabile ad un trattamento pensionistico (Cass. n. 9745 dell'8 aprile 2019; Cass. n. 9582 del 5 maggio 2014)”.
Peraltro, soggiunge la Suprema Corte nella pronuncia dianzi citata, “anche con riferimento alla totalizzazione dei periodi assicurativi è stato affermato che "la L. 23 dicembre 2000, n.
388, art. 71 (per effetto della cui entrata in vigore è rimasto abrogato il D.M. n. 2 maggio
1996, n. 282, poi a sua volta abrogato, unitamente al D.M. n. 7 febbraio 2003, n. 57, al D.Lgs. n. 2 febbraio 2006, n. 42, art. 7), nel prevedere la facoltà di cumulare, per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso diverse gestioni, non ha esteso la facoltà del cumulo ai fini del conseguimento della diversa prestazione costituita dall'assegno di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 1." (Cass. n. 17504 del 31 luglio
2014; Cass. n. 12810 del 10/06/2011; Cass. n. 2490 del 01/02/2008; n. 1818 del
28/01/2008)”.
In senso conforme si è pure espressa la Corte d'Appello di Bari-Sez. Lavoro (sentenza n.
1612 del 3.10.2023), che ha escluso, in tema di assegno ex lege n. 222/1984, “la possibilità di
4 usufruire sia dell'istituto della totalizzazione che di quello del cumulo, entrambi riferibili solo ai trattamenti pensionistici” (v. Cass., 27/09/2022, n. 28098, che richiama Cass., nn. 17504 e
9582/2014, Cass. n. 12810/2011 e n. 1818/2008; nonché, in motivazione, v. Cass. nn. 18928 e
23289/2019); ciò in coerenza con il disposto dell'art. 38 Cost., che consente il “cumulo” solo per il conseguimento delle prestazioni essenziali, quali quelle legate alla vecchiaia e all'invalidità lavorativa totale, e non anche per ottenere l'assegno ordinario di invalidità, che presuppone la persistenza di una ridotta capacità di lavoro e la destinazione ad occupazioni confacenti alle residue attitudini.
2.4. In definitiva, l'ontologica diversità esistente tra l'assegno ordinario di invalidità e la pensione ordinaria d'inabilità impedisce al ricorrente di cumulare i contributi accreditati nelle diverse gestioni previdenziali ai fini del calcolo della prestazione.
Quanto precede riveste valenza assorbente, rendendo ultroneo l'esame delle residue questioni dibattute fra le parti e conducendo al rigetto del ricorso.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, sussistendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10731/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 24/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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