TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3503 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il PAe_1 C.F._1
31/08/1963, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Monica Tascedda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ilaria Poggetti, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 20/06/1987, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Sassari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
20/06/1987 tra e , trascritto presso il PAe_1 Controparte_1
registro dello stato civile del Comune di Sassari, anno 1987, numero 246, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Signori
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F.: e , C.F._1 Controparte_1 nata a [...], il [...], residente in [...] lett.
D, C.F. , contratto in Sassari e trascritto nei registri C.F._2
Pag. 2 di 3 dello stato civile del suddetto Comune all'atto n. 246 parte II, serie A, anno
1987.
2) Disporre in favore della OR un assegno divorzile di € Controparte_1
250,00 mensili rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a decorrere dal mese di maggio 2025, che verrà corrisposto entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla OR PA
, i cui estremi saranno comunicati separatamente al sig. . CP_1
3) Revocare l'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio , Per_1 perché maggiorenne ed attualmente economicamente indipendente.
4) I coniugi concordemente, dichiarano di voler vendere la casa coniugale e in tal senso si attivano affinché la vendita avvenga nel più breve tempo possibile
e al miglior prezzo.
Il ricavato della compravendita verrà equamente diviso tra i coniugi al 50% ciascuno.
Le spese inerenti alla compravendita (trattative, perizie, ecc.), sono a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
Le parti agevoleranno le operazioni di vendita facendo visionare l'immobile ai potenziali acquirenti o chi per essi.
La OR potrà rimanere a vivere nell'immobile a titolo gratuito CP_1 fino al momento della vendita.
Per quanto attiene gli arredi e gli oggetti presenti nell'immobile, i coniugi concordano che ciascuno si terrà i doni nuziali ricevuti dai rispettivi familiari, parenti ed amici e per quanto attiene gli arredi, provvederanno di comune accordo.
5) I coniugi dichiarano di aver definito i rapporti patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
6) I coniugi si scambiano reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto e ogni altro documento d'identità valido per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3503 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il PAe_1 C.F._1
31/08/1963, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Monica Tascedda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ilaria Poggetti, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 20/06/1987, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Sassari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
20/06/1987 tra e , trascritto presso il PAe_1 Controparte_1
registro dello stato civile del Comune di Sassari, anno 1987, numero 246, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Signori
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F.: e , C.F._1 Controparte_1 nata a [...], il [...], residente in [...] lett.
D, C.F. , contratto in Sassari e trascritto nei registri C.F._2
Pag. 2 di 3 dello stato civile del suddetto Comune all'atto n. 246 parte II, serie A, anno
1987.
2) Disporre in favore della OR un assegno divorzile di € Controparte_1
250,00 mensili rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, a decorrere dal mese di maggio 2025, che verrà corrisposto entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla OR PA
, i cui estremi saranno comunicati separatamente al sig. . CP_1
3) Revocare l'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio , Per_1 perché maggiorenne ed attualmente economicamente indipendente.
4) I coniugi concordemente, dichiarano di voler vendere la casa coniugale e in tal senso si attivano affinché la vendita avvenga nel più breve tempo possibile
e al miglior prezzo.
Il ricavato della compravendita verrà equamente diviso tra i coniugi al 50% ciascuno.
Le spese inerenti alla compravendita (trattative, perizie, ecc.), sono a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
Le parti agevoleranno le operazioni di vendita facendo visionare l'immobile ai potenziali acquirenti o chi per essi.
La OR potrà rimanere a vivere nell'immobile a titolo gratuito CP_1 fino al momento della vendita.
Per quanto attiene gli arredi e gli oggetti presenti nell'immobile, i coniugi concordano che ciascuno si terrà i doni nuziali ricevuti dai rispettivi familiari, parenti ed amici e per quanto attiene gli arredi, provvederanno di comune accordo.
5) I coniugi dichiarano di aver definito i rapporti patrimoniali e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
6) I coniugi si scambiano reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto e ogni altro documento d'identità valido per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3