Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 26/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 692/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 692/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 9,30 innanzi al dott. Giuseppe Siciliano, sono comparsi:
Per l'avv. BOMBELLI MONICA Parte_1
Per , già dichiarata contumace, nessuno compare. CP_2
Il procuratore di parte ricorrente discute la causa richiamando i rispettivi atti e precisano le conclusioni, richiamando espressamente quelle in essi rassegnate, da intendersi allegate al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso ed integralmente trascritte.
Dopo la sopra descritta discussione orale, il Giudice – opportunamente e previamente ritiratosi in camera di consiglio - pronuncia sentenza dandone lettura (ore 18,00, con chiusura verbale a tale ora).
Su istanza dell'avv. BOMBELLI, esonera il procuratore di parte ricorrente dall'onere di presenza alla lettura stessa.
Il Giudice
dott. Giuseppe Siciliano
pagina 1 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 692/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
BOMBELLI MONICA, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BOMBELLI MONICA
ATTORE/I - RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I – RESISTENTE
Causa avente ad
OGGETTO: azione introdotta con “nuovo rito semplificato” (art. 281 decies CPC) in materia di responsabilità contrattuale (contratto di appalto / contratto d'opera per prestazioni consistenti in particolare: “… compilazione della documentazione necessaria alla presentazione delle domande” “… presentazione delle domande all'amministrazione comunale”) e tendente ad ottenere condanna a pagamento somme (per corrispettivo prestazione resa ).
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE:
- Per parte attrice, le conclusioni sono state precisate / richiamate (sostanzialmente, confermando quelle rassegnate in atto introduttivo) all'udienza di discussione del 26 mar. 25; per l'effetto, ivi rassegnate, nonché qui di seguito integralmente trascritte:
“… accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta Parte_2 in relazione alla convenzione 24/5/2007 sottoscritta dalle parti, per non aver corrisposto il compenso a , come esposto Parte_1 in narrativa, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Parte_1
a vedersi corrispondere il compenso previsto dalla convenzione
[...] pagina 2 di 10 24/5/2007 sottoscritta fra le parti nella somma complessiva di euro 20.006,12 o in quell'altra somma che il Tribunale riterrà in Sua giustizia, oltre Iva di legge, da parte della convenuta, o, in subordine, a corrispondere il compenso per tutta l'attività svolta da essa ricorrente a favore della convenuta, compenso determinato nella somma complessiva di euro 20.006,12 o in quell'altra somma ritenuta di giustizia dal Tribunale, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, e conseguentemente condannare la convenuta a corrispondere la somma così determinata alla ricorrente, oltre Iva di legge, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese di lite.”
- Parte convenuta / resistente, non si è costituita in giudizio e, pertanto, non ha rassegnato / precisato conclusione alcuna.
Fatto e svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 16 aprile 2024,
[...]
, in persona del legale rappresentante Arch. Parte_1 Parte_3
(P.IVA ) (con il patrocinio dell'avv. Monica Bombelli) evocava in giudizio P.IVA_1 [...]
per sentire accogliere nei confronti di quest'ultima le conclusioni di cui sopra. Parte_2
Assegnata la causa (cui veniva attribuito l'RG 694 / 2023) allo scrivente, la prima udienza veniva fissata per il 30 ottobre 2024.
In detta occasione, nessuno si costituiva né compariva per la parte convenuta / resistente e, alla luce di ciò e su istanza dell'attore, veniva dichiarata contumace;
inoltre, la causa veniva rinviata per escussione testi al 15 gennaio 2025.
In detta occasione, sentiti i testi intimati da parte ricorrente, lo scrivente rinviava per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies CPC all'udienza del 26 marzo '25, ove la causa veniva trattenuta sentenza, che viene emessa contestualmente (previo ritiro in camera di consiglio) e con lettura in pari data (ore
18,00).
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sotto un profilo fattuale, per comodità di chi legge e per completezza, si riporta proprio testualmente e letteralmente quanto assunto in punto da parte ricorrente / attrice, in particolare, così come esposto in atto di citazione:
“… 1) A seguito della deliberazione del Consiglio Regionale Regione Piemonte n. 93-43237 del 20/12/2006 “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012”, la la di seguito per brevità incaricava Parte_2 CP_2
società quest'ultima con, fra le proprie attività, la gestione dei Pt_1 programmi di edilizia convenzionata/agevolata, di provvedere allo studio, elaborazione, redazione e trasmissione della documentazione utile alla partecipazione al bando conseguente, secondo i criteri, tempi e modalità di intervento approvati con D.G.R. Regione Piemonte n. 10-5298 del 19/2/2007.
Veniva quindi redatta apposita convenzione in data 24/5/2007 fra le parti – all. pagina 3 di 10 04 - nella quale si prevedeva, da un lato, che l'incarico a comprendeva Pt_1
“- la compilazione della documentazione necessaria alla presentazione delle domande”, “ – la presentazione delle domande all'amministrazione comunale competente”, e, dall'altro, l'obbligo di di corrispondere a a CP_2 Pt_1 fronte di tali prestazioni, “il 3% del contributo oltre Iva di legge”. 2) In adempimento all'incarico di cui alla convenzione 24/5/2007 di cui sopra,
dopo approfondito esame dei contenuti del bando regionale di cui Pt_1 sopra, provvedeva a individuare, in accordo con l'impresa convenuta, l'intervento edilizio meglio rispondente ai requisiti richiesti dalla Regione Piemonte. provvedeva quindi a redigere n. 2 domande di contributo Pt_1 regionale e precisamente:
- Edilizia agevolata sperimentale n. 9 alloggi ed euro 554.571,00 di contributo (PC1 ASP9) e agevolata per n. 3 alloggi ed euro 150.000,00 di contributo (PC1
AGE33) – all. 05;
- Edilizia agevolata per n. 9 alloggi ed euro 363.780,00 di contributo (PC1 AGE36) – all. 06.
Entrambe le domande – all. 05 e 06 – venivano redatte materialmente da sottoscritte da e presentate da per conto di Pt_1 CP_2 Pt_1 CP_2 al Comune di Novara. Le stesse domande portavano entrambe data 24/5/2007
e venivano tutte e due presentate al Comune di Novara da Copea in data 25/5/2007.
I finanziamenti in oggetto e di cui sopra vaniva richiesti a beneficio di un edificio della di n. 30 alloggi, in corso di progettazione, situato in CP_2 Novara alla via Vanvitelli, autorizzato con permesso di costruire n. 59926 del
24/8/2007 che si allega, unitamente ad uno stralcio del progetto riguardante il piano finanziato – all. 07 e all. 08. 3) In seguito, la Regione Piemonte approvava entrambe le domande dell'impresa elaborate e presentate da Si allega: CP_2 Pt_1
- D.D. Regione Piemonte 21/9/2007, n. 200 – all. 09;
- lettera Regione Piemonte 11/12/2007 – all. 10;
- lettera Regione Piemonte 10/11/2009 – all. 11.
Su richiesta della convenuta, ha successivamente provveduto a Pt_1 predisporre invero, sia per il Comune di Novara sia per la Regione Piemonte, la documentazione utile all'ottenimento dei contributi di cui all'edilizia sperimentale (PC1 ASP9) e agevolata (PC1 AGE33). Per l'edilizia agevolata (PC1 AGE36) l'impresa ha ritenuto di CP_2 rinunciare al contributo regionale, segnalandolo alla Regione Piemonte con comunicazione del 16/11/2009, in risposta alla richiesta regionale del 10/11/2009 – all. 12.
4) A seguito della documentazione predisposta ed elaborata dalla ricorrente e trasmessa alla Regione Piemonte tramite il Comune di Novara, con Pt_1 deposito della stessa documentazione in Comune da parte della medesima la Regione Piemonte provvedeva ad accreditare all'impresa Pt_1 CP_2 secondo quanto previsto dalla procedura di bando, una prima tranche di finanziamento pari al 35% di quanto assegnato con i seguenti provvedimenti:
- D.D. n. 317 del 17/5/2010 della Regione Piemonte: euro 52.500,00 sull'intervento PC1 AGE33 (all. 13);
- D.D. n. 318 del 17/5/2010 della Regione Piemonte: euro 194.099,85 sull'intervento PC1 ASP9 - all. 14. 5) Successivamente, al raggiungimento del 50% dei lavori di costruzione come certificati dal Comune di Novara il 23/3/2010 - all. 15 - , su richiesta del 23/4/2010 redatta da firmata da – all. 16 -, comunicazione Pt_1 CP_2 della Regione Piemonte del 14/9/2010 – all. 17 – e documentazione predisposta da e trasmessa al Comune di Novara dalla medesima Pt_1 Pt_1 pagina 4 di 10 con data 27/10/2010 – all. 18 -, la Regione Piemonte provvedeva a liquidare alla convenuta un ulteriore 35% dei contributi con i seguenti CP_2 provvedimenti:
- D.D. Regione Piemonte n. 726 del 9/11/2010 di euro 168.823,67 sull'intervento PC1 ASP9 - all. 19;
- D.D. n. 727 Regione Piemonte del 9/11/2010 di euro 51.496,30 sull'intervento PC1 AGE33 – all. 20. Per una più esatta definizione dei contributi erogabili, i progetti degli alloggi e relative autorimesse, fruenti dei finanziamenti regionali, sono stati aggiornati con Permesso di costruire in variante n. 60728 del 12/8/2009 e con DIA n.
56629 del 30/7/2010 che si allegano in copia unitamente ad uno stralcio del progetto finale e al calcolo definitivo delle superfici utili alla compilazione dei QTE finali e alla determinazione dei canoni di locazione – all. 21 -. Tutta tale documentazione è stata elaborata e redatta da Pt_1
6) A completamento della costruzione oggetto dei contributi, ha Pt_1 predisposto altresì la documentazione per l'erogazione del saldo, consistente in:
- determinazione dei canoni di locazione per i vari alloggi fruenti dei contributi, trasmessi all'impresa convenuta con mail del 9/2/2011 – CP_2 all. 22;
- documentazione per chiesta erogazione del saldo del finanziamento redatta da e sottoscritta da del 17/2/2011 e trasmessa da al Pt_1 CP_2 Pt_1
Comune di Novara in data 21/2/2011 – all. 23;
- individuazione dei locatari in possesso dei requisiti stabiliti dalla Regione
Piemonte come da elenchi redatti da e trasmessi al Comune di Novara Pt_1 in data 4/5/2011 – all. 24. 7) Il Comune di Novara, con D.D. n. 18 del 24/5/2011 ha approvato i Quadri
Tecnico Economici finali predisposti e trasmessi da si allegano ultimi Pt_1 dei QTE redatti e trasmessi in fase iniziale, di prima variante e di seconda variante per gli interventi PC1 ASP9 e PC1 AGE33 – all. 25.
8) In seguito, ha provveduto a raccogliere e trasmettere alla Regione Pt_1
Piemonte, con deposito effettuato al Comune di Novara da medesima Pt_1 in data 14/6/2011, la documentazione per l'erogazione del saldo del finanziamento concesso – all. 26.
9) ha altresì curato in seguito anche i rapporti fra l'impresa e il Pt_1 CP_2 Comune di Novara provvedendo a predisporre e a trasmettere la documentazione utile al rilascio degli attestati di possesso dei requisiti soggettivi dei locatari – all. 27.
10) La Regione Piemonte, con la D.G.R. 13/7/2015 n. 37-1751, nelle disposizioni per la conclusione del “Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012”, ha preso infine atto della ultimazione degli interventi finanziati all'impresa
E. NI PC1 AGE33 per euro 148.566,00 e PC1ASP9 per euro 519.462,32
e li ha interamente liquidati – all. 28. 11) Come previsto dalla convenzione 24/5/2007 fra le parti, in seguito all'attività svolta da con esito totalmente e interamente positivo, emetteva Pt_1 Pt_1 due proforma, e precisamente in data 21/3/2011 per euro 12.006,12 oltre Iva e quindi euro 14.407,34 – all. 29 – e in data 31/12/2011 per euro 8.000,00 oltre
Iva e quindi euro 9.680,00 – all. 30 -. Il tutto per euro 20.006,12 oltre Iva di legge. 12) Nulla però pagava la convenuta nonostante gli inviti al pagamento CP_2 verbali e scritti con pec 7/1/2026 – all. 31 – 28/1/2016, 3/6/2019, 10/6/2020,
16/10/2023 – all. 32. …”
pagina 5 di 10 Tutte le circostanze sopra descritte da parte ricorrente e sopra riportate (epurate da qualsiasi espressione che si possa ritenere eventualmente valutativa), sono confermate, non solo dai riscontri documentali (da doc. 1 a doc. 33 del fascicolo “attoreo”), ma anche dall'esito della prova orale, la cui verbalizzazione viene qui di seguito riportata in versione integrale: all'udienza di escussione testimoniale di cui sopra, la sig.ra ui capi dedotti Controparte_3 da (da intendersi preceduti dal rituale “vero che” ha così dichiarato: Pt_1
1) A seguito della deliberazione del Consiglio Regionale Regione Piemonte n. 93-43237 del 20/12/2006
“Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012”, la di seguito per brevità Parte_2 CP_2 incaricava società quest'ultima con, fra le proprie attività, la gestione dei programmi di edilizia Pt_1 convenzionata/agevolata, di provvedere allo studio, elaborazione, redazione e trasmissione della documentazione utile alla partecipazione al bando conseguente, secondo i criteri, tempi e modalità di intervento approvati con D.G.R. Regione Piemonte n. 10-5298 del 19/2/2007. Veniva quindi redatta apposita convenzione in data 24/5/2007 fra le parti – all. 04 - nella quale si prevedeva, da un lato, che l'incarico a Pt_1 comprendeva
“- la compilazione della documentazione necessaria alla presentazione delle domande”, “ – la presentazione delle domande all'amministrazione comunale competente”, e, dall'altro, l'obbligo di di corrispondere a a fronte di tali prestazioni, “il 3% CP_2 Pt_1 del contributo oltre Iva di legge”. Si è vero. 2) In adempimento all'incarico di cui alla convenzione 24/5/2007 di cui sopra, dopo approfondito esame Pt_1 dei contenuti del bando regionale di cui sopra, provvedeva a individuare, in accordo con l'impresa convenuta, l'intervento edilizio meglio rispondente ai requisiti richiesti dalla Regione Piemonte. provvedeva quindi a redigere n. 2 domande di contributo Pt_1 regionale e precisamente: - Edilizia agevolata sperimentale n. 9 alloggi ed euro 554.571,00 di contributo (PC1
ASP9) e agevolata per n. 3 alloggi ed euro 150.000,00 di contributo (PC1 AGE33) – all. 05; - Edilizia agevolata per n. 9 alloggi ed euro 363.780,00 di contributo (PC1 AGE36) – all. 06. Entrambe le domande – all. 05 e 06 – venivano redatte materialmente da sottoscritte Pt_1 da e presentate da per conto di CP_2 Pt_1 CP_2 al Comune di Novara. Le stesse domande portavano entrambe data 24/5/2007 e venivano tutte e due presentate al Comune di Novara da Copea in data
25/5/2007. I finanziamenti in oggetto e di cui sopra vaniva richiesti a beneficio di un edificio della di CP_2
n. 30 alloggi, in corso di progettazione, situato in Novara alla via Vanvitelli, autorizzato con permesso di costruire n. 59926 del 24/8/2007 che si allega, unitamente ad uno stralcio del progetto riguardante il piano finanziato – all. 07 e all. 08. Si è vero, me ne sono occupata materialmente pure io. 3) In seguito, la Regione Piemonte approvava entrambe le domande dell'impresa elaborate e presentate da Si allega: Parte_2 Pt_1
- D.D. Regione Piemonte 21/9/2007, n. 200 – all. 09;
- lettera Regione Piemonte 11/12/2007 – all. 10;
- lettera Regione Piemonte 10/11/2009 – all. 11. Su richiesta della convenuta, ha successivamente provveduto a Pt_1 predisporre invero, sia per il Comune di Novara sia per la Regione Piemonte, la documentazione utile all'ottenimento dei contributi di cui all'edilizia sperimentale (PC1 ASP9) e agevolata (PC1 AGE33). Per l'edilizia agevolata (PC1 AGE36) l'impresa ha ritenuto di Parte_2 rinunciare al contributo regionale, segnalandolo alla Regione Piemonte con comunicazione del 16/11/2009, in risposta alla richiesta regionale del
10/11/2009 – all. 12. Si è vero.
4) A seguito della documentazione predisposta ed elaborata dalla ricorrente e trasmessa alla Regione Pt_1 Piemonte tramite il Comune di Novara, con deposito della stessa documentazione in Comune da parte della medesima la Regione Piemonte provvedeva ad accreditare all'impresa Pt_1 Parte_2
pagina 6 di 10 secondo quanto previsto dalla procedura di bando, una prima tranche di finanziamento pari al 35% di quanto assegnato con i seguenti provvedimenti:
- D.D. n. 317 del 17/5/2010 della Regione Piemonte: euro 52.500,00 sull'intervento PC1 AGE33 (all. 13);
- D.D. n. 318 del 17/5/2010 della Regione Piemonte: euro 194.099,85 sull'intervento PC1 ASP9 - all. 14. Si è vero, la Regione informava di ciò Pt_1 5) Successivamente, al raggiungimento del 50% dei lavori di costruzione come certificati dal Comune di Novara il 23/3/2010 - all. 15 - , su richiesta del 23/4/2010 redatta da firmata da – all. 16 -, comunicazione Pt_1 CP_2 della Regione Piemonte del 14/9/2010 – all. 17 – e documentazione predisposta da e trasmessa al Comune di Novara dalla medesima Pt_1 Pt_1 con data 27/10/2010 – all. 18 -, la Regione Piemonte provvedeva a liquidare alla convenuta un ulteriore 35% dei contributi con i seguenti CP_2 provvedimenti:
- D.D. Regione Piemonte n. 726 del 9/11/2010 di euro 168.823,67 sull'intervento PC1 ASP9 - all. 19;
- D.D. n. 727 Regione Piemonte del 9/11/2010 di euro 51.496,30 sull'intervento PC1 AGE33 – all. 20. Per una più esatta definizione dei contributi erogabili, i progetti degli alloggi e relative autorimesse, fruenti dei finanziamenti regionali, sono state aggiornate con Permesso di costruire in variante n. 60728 del 12/8/2009 e con DIA n.
56629 del 30/7/2010 che si allegano in copia unitamente ad uno stralcio del progetto finale e al calcolo definitivo delle superfici utili alla compilazione dei QTE finali e alla determinazione dei canoni di locazione – all. 21 -. Tutta tale documentazione è stata elaborata e redatta da Si è vero mi risultano anche i versamenti di cui al capo. Pt_1
6) A completamento della costruzione oggetto dei contributi, ha Pt_1 predisposto altresì la documentazione per l'erogazione del saldo, consistente in: - determinazione dei canoni di locazione per i vari alloggi fruenti dei contributi, trasmessi all'impresa convenuta con mail del 9/2/2011 – Parte_2 all. 22; - documentazione per chiesta erogazione del saldo del finanziamento redatta da e sottoscritta da Pt_1 del 17/2/2011 e trasmessa da al Comune di Novara in data 21/2/2011 – all. 23; - Parte_2 Pt_1 individuazione dei locatari in possesso dei requisiti stabiliti dalla Regione Piemonte come da elenchi redatti da e trasmessi al Comune di Novara in data 4/5/2011 – all. 24. Si è vero. Pt_1
7) Il Comune di Novara, con D.D. n. 18 del 24/5/2011 ha approvato i Quadri
Tecnico Economici finali predisposti e trasmessi da si allegano ultimi Pt_1 dei QTE redatti e trasmessi in fase iniziale, di prima variante e di seconda variante per gli interventi PC1 ASP9 e PC1 AGE33 – all. 25. Si è vero.
8) In seguito, ha provveduto a raccogliere e trasmettere alla Regione Pt_1 Piemonte, con deposito effettuato al Comune di Novara da medesima Pt_1 in data 14/6/2011, la documentazione per l'erogazione del saldo del finanziamento concesso – all. 26. Si è vero.
9) ha altresì curato in seguito anche i rapporti fra l'impresa e il Pt_1 Parte_2
Comune di Novara provvedendo a predisporre e a trasmettere la documentazione utile al rilascio degli attestati di possesso dei requisiti soggettivi dei locatari – all. 27. Si è vero.
10) La Regione Piemonte, con la D.G.R. 13/7/2015 n. 37-1751, nelle disposizioni per la conclusione del “Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012”, ha preso infine atto della ultimazione degli interventi finanziati all'impresa E.NI PC1 AGE33 per euro 148.566,00 e PC1ASP9 per euro 519.462,32 e li ha interamente liquidati – all. 28. Mi sembra di ricordare che la somma di cui al capitolo di prova 10 sia il totale liquidato.
11) Come previsto dalla convenzione 24/5/2007 fra le parti, in seguito all'attività svolta da con esito totalmente e interamente positivo, emetteva Pt_1 Pt_1 due proforma, e precisamente in data 21/3/2011 per euro 12.006,12 oltre Iva pagina 7 di 10 e quindi euro 14.407,34 – all. 29 – e in data 31/12/2011 per euro 8.000,00 oltre
Iva e quindi euro 9.680,00 – all. 30 -. Il tutto per euro 20.006,12 oltre Iva di legge. Si è vero e mi ricordo che il totale era di circa 20.000,00= euro. 13) Vero che tutta la documentazione di cui ai precedenti punti da 1 a 12, che quivi si richiamano, e precisamente vero che tutta la documentazione elaborata e redatta a corredo delle domande di partecipazione dell'impresa al Parte_2 bando Regione Piemonte di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n.
93-43237 del 20/12/20206 “Programma casa: 10.00 alloggi entro il 2012”, alla elaborazione e redazione di tutta la documentazione a corredo delle richieste di liquidazione degli acconti del finanziamento regionale di cui a detto bando e anche di tutta la documentazione a corredo della richiesta di saldo del contributo regionale di cui al medesimo bando, è stata elaborata e redatta personalmente dall'arch. di e da me e poi solo Parte_3 Pt_1 sottoscritta dalla si è vero. Parte_2
14) Vero che detta documentazione, di cui al precedente punto 13, è stata presentata a mani al Comune di Novara dall'Arch. e da me personalmente. Si è vero….” Parte_3
Inoltre e solamente ad abundantiam, non si può non considerare la scelta operata dall'odierna parte convenuta resistente di rimanere contumace;
a tal fine, si consideri quindi il “contegno” di parte convenuta / resistente, seppur a lei fosse stato formalmente ed effettivamente notificato l'atto introduttivo del presente giudizio ed – ancor prima – la prodotta diffida e il prodotto invito a negoziazione (senza che tutto ciò – come anzidetto - producesse praticamente reazione alcuna dallo stesso odierno resistente…); se ciò non può essere un fatto, in senso assoluto e di per sé, dirimente
(infatti, per costante Giurisprudenza di Legittimità, la semplice contumacia del convenuto – di per sé – non determina automaticamente la cosiddetta ficta confessio, non assurge a piena prova ai sensi del noto principio di “non contestazione” e non solleva quindi parte attrice dall'onere di dimostrare i presupposti fattuali a fondamento della domanda;
onere – peraltro – ampiamente assolto), è comunque elemento valutabile, solamente ed appunto ad abundantiam ed in un quadro probatorio peraltro sufficientemente chiaro (come senz'altro nel caso de quo), ai sensi dell'art. 116 C.p.c. pure ai fini del quantum debeatur;
simile orientamento, a cui lo scrivente ritiene di aderire, è confermato da diversi precedenti di merito (ex multis, Tribunale di Genova – n° 219 del 20 gennaio 2016), secondo cui “… il comportamento tenuto dal convenuto, che pur regolarmente citato, non si sia costituito è valutabile ai sensi dell'art. 116 CPC…”). Ed ancora:
Se è pur vero che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa da parte del convenuto, costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie CP_4 ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, in particolare, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore. (Tribunale di Pavia, sez. III, 24 febbraio 2022); e, pagina 8 di 10 forse “andando” ancora oltre: Trib. Milano 10 marzo 2023, n. 1899, per il quale “la contumacia di parte convenuta avvalora le ragioni di parte attrice, avendo la prima rinunciato a contestare le affermazioni avverse”. Orientamenti di merito e considerazioni tutte assolutamente condivisi dallo scrivente.
Si aggiunga poi che, come noto, “Il creditore che agisce per il pagamento (in questo caso, analogamente, per l'adempimento) ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca” (in tal senso ed ex multis, Corte di Cassazione sezione seconda, Ordinanza n° 21512 /
2019); in altre parole, indiscusso ed indiscutibile è il principio per cui chi agisce per l'altrui mancato adempimento dovrà dimostrare il titolo su cui si fonda il diritto (e – come avvenuto nel caso de quo – il proprio adempimento), mentre, per assurdo, toccherebbe all'altra parte (ossia alla convenuta E
anche per quello che comunque viene denominato principio di “vicinanza della prova”, il CP_2 proprio adempimento (… fattispecie mai avvenuta…); ed allora, avendo l'attore provato il proprio titolo e il relativo diritto, le domande svolte da devono trovare integrale accoglimento. Pt_1
Sotto il profilo del quantum è il contratto che fornisce un criterio certo ed incontestato;
peraltro, trattandosi di una percentuale molto bassa sull'ammontare dell'affare, esso appare ictu oculi ragionevole;
criterio poi semplicemente applicato dalla difesa di nelle domande di merito e, Pt_1
più precisamente, nelle conclusioni rassegnate in ricorso e ribadite in udienza.
__________________________________________
Per quanto sopra, le spese di lite devono essere allocate, in applicazione del noto principio di soccombenza, in capo a parte resistente convenuta.
Lo scaglione applicabile, in base al decisum e al petitum (dichiaratamente di poco superiore ad €
20.000=), è quello che va da 5.201,00= euro a 26.000,00, con applicazione dei valori medi;
e ciò sia per il valore della causa, che – per la verità - si colloca al di sopra della media dello scaglione, ma anche in ragione della natura del procedimento (semplificato), nonché dell'attività processuale svolta (che ha visto pure svolgimento di istruttoria, con escussione teste).
Pertanto, esse vengono liquidate in € 5.077,00= (di cui € 919,00= per la fase di studio, €
777,00= per la fase introduttiva, € 1680,00= per la fase di trattazione / istruttoria, nonché euro
1.701,00= per la fase decisionale), oltre agli esposti ammontanti ad € 264,00= (rappresentati dalle spese ricavabili in atti e, in particolare, dal contributo unificato per il presente giudizio e marca per diritti forfettizzati, ritenendo le notifiche svolte a mezzo pec), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, all'esito dell'epigrafato procedimento, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, conclusione e difesa disattese, così provvede:
- Nel merito e in accoglimento delle domante di parte attrice ricorrente, accerta e dichiara l'inadempimento della convenuta in relazione alla convenzione 24/5/2007 Parte_2
sottoscritta dalle parti, per non aver corrisposto il compenso a Parte_1
; inoltre, accerta e dichiara il diritto della ricorrente
[...] Parte_1
a vedersi corrispondere il compenso previsto dalla convenzione di cui sopra nella
[...]
somma complessiva di euro 20.006,12=, oltre Iva di legge, da parte della convenuta resistente;
per l'effetto, condanna a corrispondere la somma così determinata a Parte_2
, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. Parte_1
- Condanna parte convenuta / resistente alla refusione delle spese legali di questo procedimento in favore della parte attrice, liquidando le stesse in € 5.077,00= (di cui € 919,00= per la fase di studio,
€ 777,00= per la fase introduttiva, € 1680,00= per la fase di trattazione / istruttoria, nonché euro
1.701,00= per la fase decisionale), oltre agli esposti ammontanti ad € 264,00=, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA come per legge dovute.
Novara lì 26 mar. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano
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