Sentenza 11 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2004, n. 8898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8898 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI MA - Presidente -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELIA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
UB RI e ER NT, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA A. ZOAGLI MAMELI 9, presso l'avvocato GIANCARLO BEVILACQUA, rappresentati e difesi dall'avvocato LELIO MARASCO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso il decreto della Corte d'Appello di SALERNO, emesso il 16/07/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 29/03/2004 dal Consigliere Dott. Carlo PICCININNI;
udito per il ricorrente l'Avvocato PALATIELLO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso. LA CORTE osserva quanto segue.
Con ricorso notificato il 7.6.2002 MA NO e NT MI adivano la Corte di Appello di Salerno ai sensi della l. 89/2001, per ottenere il riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, in relazione alla domanda di risarcimento danni proposta con atto di citazione del 12.10.1988 nei confronti della Assicurazione Sanremo, di IE EL e di LU IU, giudizio che si era concluso con sentenza del 20.6.2001. La Corte territoriale, appressato in tre anni, nove mesi, venticinque giorni circa il ritardo imputabile al comportamento della parte e fissato in tre anni il tempo di ragionevole definizione per un processo, come quello in oggetto, di non particolare difficoltà, riteneva che la causa del differimento della definizione, per il restante periodo, fosse imputabile all'Amministrazione della Giustizia per le carenze organizzative e di messi e liquidava quindi, "per il perturbamento cagionato dall'ansia di giustizia" un'indennità di L. 7.000 "tenuto conto della materia trattata, comunque causativa di patema d'animo e di incertezza esistenziale", mentre nulla veniva riconosciuto per danno patrimoniale, in quanto non provato.
Avverso il detto decreto proponeva ricorso per Cassazione il Ministero della Giustizia, che con un solo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando come il diritto all'equa riparazione non sia dato a chi non abbia avuto un processo in termini ragionevoli, ma soltanto a chi dalla durata irragionevole abbia subito danno. Tale danno andrebbe quindi dimostrato, sia pure per presunzioni, dalla parte legittimata al ristoro, essendo necessario valutare a tal fine quali siano le oggettive caratteristiche del giudizio, per poi appressare se esso possa aver determinato nella parte interessata alla sua sollecita definizione il "patema d'animo" in cui il danno morale si sostanzia, ipotesi nella specie non verificatasi.
Resistevano con controricorso NO e MI, i quali chiedevano il rigetto del ricorso deducendone l'infondatezza. La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 29.3.2004.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ministero della Giustizia ha denunciato la violazione degli artt. 2 l. 89/91, 2697 c.c., nonché vizio di motivazione, lamentando sostanzialmente che il giudice del merito avrebbe riconosciuto la ricorrenza a favore dell'istante del danno non patrimoniale, senza tuttavia operare alcuna valutazione in ordine alle oggettive caratteristiche del giudizio, dalle quali poter desumere l'effettiva esistenza del "preteso patema d'animo in cui il danno morale si sostanzia".
La censura è infondata.
In proposito occorre infatti considerare che la Corte di Appello non ha fatto discendere automaticamente il danno dall'apprezzamento di una eccessiva durata del processo, ma lo ha collegato causalmente con la riconosciuta violazione del diritto garantito dalla Convenzione Europea, sulla base di valutazione presuntiva ancorata ai dati processuali acquisiti.
La Corte territoriale ha dunque tenuto distinto l'indennizzo previsto dalla l. 89/2001 dalla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, e la doglianza prospettata pertanto, incentrata sul preteso automatismo con cui sarebbe stato fatto discendere il danno dalla constatata violazione di cui all'art. 2 della citata legge, appare priva di pregio.
Il ricorso risulta comunque infondata anche per altro riflesso, in relazione a quanto recentemente affermato da questa Corte con decisione a sessioni unite (1338/2004).
Secondo detta sentenza (le cui argomentazioni vengono integralmente richiamate), infatti, il danno non patrimoniale per la causale indicata di regola si verifica normalmente, per effetto della violazione stessa.
È invero normale che l'eccessiva dilatazione dei tempi di definizione di un processo determini, per le parti che la subiscano, disagi psicologici (patema d'animo, ansia, sofferenza morale), di cui non occorre tuttavia dare dimostrazione, trattandosi di conseguenze solitamente presenti secondo l'"id quod plerumque accidit", e che per tale ragione non richiedono alcuno specifico sostegno probatorio relativamente al singolo caso, a conferma della loro esistenza. Dalla ordinaria verificazione di un danno non patrimoniale per effetto di una non ragionevole durata del processo non discende però che lo stesso debba necessariamente determinarsi, essendo invece configurabili ipotesi in cui l'esistenza del detto danno sia da escludere, quali quella in cui il protrarsi del giudizio sia utile per la parte ovvero, in via più generale, quando vi sia consapevolezza della erroneità delle argomentazioni prospettate, con la conseguente mancanza degli effetti negativi riconducibili all'irragionevole protrarsi di una situazione processuale di incertezza.
Il danno non patrimoniale è dunque da presumere secondo un meccanismo di fisiologicità naturale salva l'esistenza di situazioni particolari presenti nel caso concreto, che vanno però dedotte e dimostrate dalla parte che contesti il diritto all'equa riparazione alla persona che ha visto violato il proprio diritto alla durata ragionevole del processo.
Nella specie il Ministero della Giustizia non ha neppure dedotto di aver fornito tale prova e pertanto il ricorso deve essere rigettato. Ricorrono le condizioni per dichiarare la compensazione delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Dichiara compensate le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2004