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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 5452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5452 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1467/2025 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni
VERBALE D'UDIENZA
Oggi, 11/12/2025 innanzi al Giudice LE PE sono comparsi:
− per l'avv. Gabriella Ingegneri in sostituzione dell'avv. Parte_1
AN NZ;
− per l'avv. Carla Baratti in sostituzione dell'avv. Belelli. CP_1
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa ed i procuratori discutono riportandosi ai rispettivi scritti e documenti.
Esaurita la discussione il Giudice pronuncia la seguente ordinanza dandone lettura alle parti presenti.
Brescia, 11/12/2025
Il Giudice
LE PE
1 n. 1467/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni
Il giudice LE PE, nel procedimento civile di primo grado di opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. I,
c.p.c. iscritto al n. 1647/2025 R.G., promosso da:
Parte_1 con l'avv. AN NZ,
Attrice opponente contro
Controparte_2 con l'avv. Massimo Belelli
Convenuta opposta ritenuto in decisione da questo giudice – ai sensi dell'art. 281 sexies, c.u., c.p.c. - sulle seguenti conclusioni: come da verbale d'udienza del 11.12.2025, da intendersi qui integralmente richiamato;
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A ex art. 279, c. I, c.p.c. rilevato che:
− in data 8.1.2025 (a seguire, semplicemente, Parte_2
ha notificato a per conto del Ministero della Giustizia – CP_1 Parte_1
Tribunale di Brescia, la cartella n. 097 2024 02656253 05 000 recante l'intimazione del pagamento della somma di € 1.005,88= in forza dell'ordinanza della Suprema
Corte di Cassazione n. 16458 del 7.6.2024;
− con atto di citazione ritualmente notificato, ha quindi proposto Parte_1
2 opposizione ex art. 615, c. I, c.p.c. lamentando che l'ordinanza appena menzionata non potrebbe valere quale titolo esecutivo in favore di in relazione alla somma CP_1 oggetto di intimazione;
− con comparsa depositata in data 26.2.2025 si è costituita in giudizio CP_1 domandando l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della
Giustizia – Tribunale di Brescia – Ufficio Recupero Crediti e di Equitalia Giustizia
S.p.a. e in ogni caso il rigetto delle domande avversarie;
− all'udienza del 2.10.2025 il giudice, richiamati i principi indicati da Cass. Civ., Sez.
III, 12.2.2024, n. 3870, ha rigettato l'istanza di chiamata in causa dei soggetti appena menzionati disponendo la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario semplificato di cognizione;
− all'udienza del 11.12.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come su riportate;
ritenuto che:
− giusta la lettera della disposizione di cui all'art. 17, c. I, c.p.c. il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede;
− nel caso di opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, c. I, c.p.c. occorre aversi riguardo alla somma indicata nel precetto medesimo, ovverosia, nel caso di specie, nella cartella di pagamento;
− nel caso di specie la somma di cui ha intimato il pagamento a CP_1 Parte_1 risulta, come su indicato, di molto inferiore (€ 1.005,88=) ai limiti di
[...] competenza per valore (per le cause relative a beni mobili) del Tribunale Ordinario
(cfr. artt. 7 e 9 c.p.c.);
− non ricorre, peraltro, alcuna ipotesi di competenza per materia riservata al
Tribunale;
− va dunque dichiara l'incompetenza del Tribunale Ordinario di Brescia in favore del
Giudice di Pace, ancora di Brescia;
− l'ordinanza con il quale il giudice definisce il procedimento innanzi a sé decidendo una questione di competenza ha natura decisoria e deve recare dunque la regolazione delle spese (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. VI, 26.6.2019, n.17187) secondo il principio generale della soccombenza;
− la circostanza che a fondamento della decisione è stata posta una questione rilevata
3 d'ufficio giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite relative alla fase svoltasi innanzi a questo Tribunale;
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, letti gli artt. 7, 9, 17, 27, 480, 50 e 279, c. I, c.p.c., definitivamente pronunciando così provvede:
− dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale Ordinario di Brescia in favore del
Giudice di Pace di Brescia;
− assegna termine di tre mesi per l'eventuale riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato come competente;
− compensa integralmente fra le parti le spese di lite relative alla presente fase.
Brescia, 11 dicembre 2025
Il Giudice
LE PE
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV Civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni
VERBALE D'UDIENZA
Oggi, 11/12/2025 innanzi al Giudice LE PE sono comparsi:
− per l'avv. Gabriella Ingegneri in sostituzione dell'avv. Parte_1
AN NZ;
− per l'avv. Carla Baratti in sostituzione dell'avv. Belelli. CP_1
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa ed i procuratori discutono riportandosi ai rispettivi scritti e documenti.
Esaurita la discussione il Giudice pronuncia la seguente ordinanza dandone lettura alle parti presenti.
Brescia, 11/12/2025
Il Giudice
LE PE
1 n. 1467/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV civile fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni
Il giudice LE PE, nel procedimento civile di primo grado di opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. I,
c.p.c. iscritto al n. 1647/2025 R.G., promosso da:
Parte_1 con l'avv. AN NZ,
Attrice opponente contro
Controparte_2 con l'avv. Massimo Belelli
Convenuta opposta ritenuto in decisione da questo giudice – ai sensi dell'art. 281 sexies, c.u., c.p.c. - sulle seguenti conclusioni: come da verbale d'udienza del 11.12.2025, da intendersi qui integralmente richiamato;
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A ex art. 279, c. I, c.p.c. rilevato che:
− in data 8.1.2025 (a seguire, semplicemente, Parte_2
ha notificato a per conto del Ministero della Giustizia – CP_1 Parte_1
Tribunale di Brescia, la cartella n. 097 2024 02656253 05 000 recante l'intimazione del pagamento della somma di € 1.005,88= in forza dell'ordinanza della Suprema
Corte di Cassazione n. 16458 del 7.6.2024;
− con atto di citazione ritualmente notificato, ha quindi proposto Parte_1
2 opposizione ex art. 615, c. I, c.p.c. lamentando che l'ordinanza appena menzionata non potrebbe valere quale titolo esecutivo in favore di in relazione alla somma CP_1 oggetto di intimazione;
− con comparsa depositata in data 26.2.2025 si è costituita in giudizio CP_1 domandando l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della
Giustizia – Tribunale di Brescia – Ufficio Recupero Crediti e di Equitalia Giustizia
S.p.a. e in ogni caso il rigetto delle domande avversarie;
− all'udienza del 2.10.2025 il giudice, richiamati i principi indicati da Cass. Civ., Sez.
III, 12.2.2024, n. 3870, ha rigettato l'istanza di chiamata in causa dei soggetti appena menzionati disponendo la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario semplificato di cognizione;
− all'udienza del 11.12.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come su riportate;
ritenuto che:
− giusta la lettera della disposizione di cui all'art. 17, c. I, c.p.c. il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede;
− nel caso di opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, c. I, c.p.c. occorre aversi riguardo alla somma indicata nel precetto medesimo, ovverosia, nel caso di specie, nella cartella di pagamento;
− nel caso di specie la somma di cui ha intimato il pagamento a CP_1 Parte_1 risulta, come su indicato, di molto inferiore (€ 1.005,88=) ai limiti di
[...] competenza per valore (per le cause relative a beni mobili) del Tribunale Ordinario
(cfr. artt. 7 e 9 c.p.c.);
− non ricorre, peraltro, alcuna ipotesi di competenza per materia riservata al
Tribunale;
− va dunque dichiara l'incompetenza del Tribunale Ordinario di Brescia in favore del
Giudice di Pace, ancora di Brescia;
− l'ordinanza con il quale il giudice definisce il procedimento innanzi a sé decidendo una questione di competenza ha natura decisoria e deve recare dunque la regolazione delle spese (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. VI, 26.6.2019, n.17187) secondo il principio generale della soccombenza;
− la circostanza che a fondamento della decisione è stata posta una questione rilevata
3 d'ufficio giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite relative alla fase svoltasi innanzi a questo Tribunale;
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, letti gli artt. 7, 9, 17, 27, 480, 50 e 279, c. I, c.p.c., definitivamente pronunciando così provvede:
− dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale Ordinario di Brescia in favore del
Giudice di Pace di Brescia;
− assegna termine di tre mesi per l'eventuale riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato come competente;
− compensa integralmente fra le parti le spese di lite relative alla presente fase.
Brescia, 11 dicembre 2025
Il Giudice
LE PE
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