Articolo 2689 del Codice civile
Articolo 2513Articolo 2515
Versione
19 aprile 1942
Art. 2689.

(Usucapione).

Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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