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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9764/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 9764/2024 V.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via P. Braccini n. 11/a, Ciriè (TO) presso lo studio Parte_1 dell'avv. CAUDERA GIADA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata in C.so Ferrucci n. 46, Torino presso lo studio Controparte_1 dell'avv. FRANZOSO DIOGENE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore nata dalla relazione tra e non Per_1 Parte_1 Controparte_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 15/04/2024 e Parte_1 CP_1 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia venga affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e mantenga la Per_1 residenza anagrafica presso l'abitazione della madre ove viene fissata la dimora, nonché collocazione prevalente. I genitori eserciteranno anche disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e assumeranno insieme (straordinaria amministrazione) tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni naturali.
PRENDE ATTO che il signor lascerà la casa famigliare il 12.4.2024 (in ogni caso dopo la Pt_1
sottoscrizione del ricorso congiunto) e porterà con sé i soli effetti personali.
DISPONE che il padre abbia facoltà di vedere e tenere con sé a far data dal 13.4.2024 (ove il Per_1
padre vedrà la minore nel week end), compatibilmente con gli impegni scolastici della stessa, con il proprio lavoro, nonché con gli impegni del padre e le esigenze della madre affidataria e in caso di disaccordo: per i primi sei mesi ovvero sino al 11.9.2024
- due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì e giovedì), dall'uscita di scuola
(indicativamente dalle ore 16.00) alle ore 21.00;
- a week-end alterni dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica con pernotto presso la casa del padre il sabato notte;
- 5 cinque giorni consecutivi durante il periodo estivo (dal 10 giugno al 10 settembre), in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio 2024; successivamente al 11.9.2024
- due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì), dall'uscita di scuola (indicativamente dalle ore
16.00) alle ore 21.00;
- a week-end alterni dall'uscita di scuola del venerdì (indicativamente dalle ore 16.00) alle ore 21.00 della domenica sera;
- 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo (dal 10 giugno al 10 settembre), in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno [in difetto di accordo, la minore trascorrerà con il padre i primi quindici giorni di agosto (dal 1 al 15) negli anni pari ed secondi quindici giorni di agosto (dal 16 al 31) negli anni dispari], con sospensione, in tale periodo, del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana;
- 7 giorni non consecutivi durante il periodo estivo (dal 10 giugno al 10 settembre), in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, in ogni caso non utilizzabili nel periodo di vacanza dell'altro genitore e di cui sopra;
- 7 giorni durante le vacanze natalizie, dal 23 al 30 dicembre di ciascun anno con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, alternando il giorno del Santo Natale (con il genitore con cui trascorrerà il primo periodo) con la sera della Vigilia (dalle ore 18.00 sino alle 01.00, ovvero dopo la messa di mezzanotte e l'apertura dei regali) con il genitore con cui trascorreranno il periodo di
Capodanno; con sospensione, in tale periodo, del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana. Il giorno del Santo Natale 2024 e conseguentemente il primo periodo di vacanza verrà trascorso con la madre;
- 3 giorni durante le vacanze pasquali (da intendersi come periodo di chiusura scolastica), comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Lunedì dell'Angelo (Pasqua 2025 con il padre), in ogni caso da suddividersi il più possibile in parti uguali con ciascun genitore;
- le vacanze di carnevale, altre festività e/o ponti verranno suddivisi tra i genitori in parti uguali, cercando il più possibile di agganciare i giorni festivi con i week-end di spettanza di ciascuno;
- mentre per ciò che riguarda il giorno del compleanno, lo stesso seguirà la calendarizzazione delle modalità di visita sopra previste.
Le parti concordano fin d'ora di delegare tutti i nonni (sia materni che paterni) per il prelievo della minore dall'istituto scolastico e/o vari accompagnamenti della piccola.
DISPONE che ciascun genitore provveda alle spese di mantenimento di quando è con sè. Per_1
PRENDE ATTO che, non essendo prevista la corresponsione di un assegno perequativo di mantenimento da parte del signor in favore della signora per il mantenimento di Pt_1 Pt_2 le parti concordano pertanto che verrà percepito interamente dalla signora l'assegno Per_1 Pt_2 unico universale o qual'altra forma di sostegno statale riconosciuto alla madre.
DISPONE che il signor corrisponda altresì alla signora il 50% delle spese extra di cui Pt_1 Pt_2 in “Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino sottoscritto in data 15.3.2016 fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimento ex art. 316 c.c.”.
Tali spese dovranno essere corredate dei relativi giustificativi di spesa (fiscalmente validi), che la sig.ra provvederà ad anticipare al sig. a mezzo mail entro il giorno 10 del mese Pt_2 Pt_1
successivo al mese di sostenimento delle stesse, e che il sig. si obbliga a rimborsare entro il Pt_1
giorno 10 del mese successivo al mese di presentazione delle ricevute, con previa consegna degli originali.
PRENDE ATTO che le detrazioni fiscali per le figlie verranno beneficiate nella misura del 50% a ciascun genitore, oppure secondo la percentuale di contribuzione effettuata nelle singole spese.
PRENDE ATTO che i genitori si scambiano assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e per le proprie figlie.
PRENDE ATTO che il signor si impegna a corrispondere alla signora la somma di Pt_1 Pt_2
euro 10.000,00 (diecimila/oo) relativa ad un investimento comune che ha dato esito negativo con le seguenti modalità:
- Euro 3.500,00 entro la sottoscrizione e deposito del ricorso
- Euro 3.500,00 entro il 10.5.2024
- Euro 3.000,00 entro il 10.6.2024
PRENDE ATTO che le parti dichiarano risolta e definita ogni questione derivante dal rapporto more uxorio e pertanto lo parti nulla avranno più a che pretendere reciprocamente per nessun titolo o causa ad eccezione di quanto stabilito nel sopracitato punto, dichiarando i ricorrenti di aver definito ogni pregresso rapporto patrimoniale esistente tra gli stessi.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 9764/2024 V.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via P. Braccini n. 11/a, Ciriè (TO) presso lo studio Parte_1 dell'avv. CAUDERA GIADA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata in C.so Ferrucci n. 46, Torino presso lo studio Controparte_1 dell'avv. FRANZOSO DIOGENE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore nata dalla relazione tra e non Per_1 Parte_1 Controparte_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 15/04/2024 e Parte_1 CP_1 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia venga affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori e mantenga la Per_1 residenza anagrafica presso l'abitazione della madre ove viene fissata la dimora, nonché collocazione prevalente. I genitori eserciteranno anche disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e assumeranno insieme (straordinaria amministrazione) tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni naturali.
PRENDE ATTO che il signor lascerà la casa famigliare il 12.4.2024 (in ogni caso dopo la Pt_1
sottoscrizione del ricorso congiunto) e porterà con sé i soli effetti personali.
DISPONE che il padre abbia facoltà di vedere e tenere con sé a far data dal 13.4.2024 (ove il Per_1
padre vedrà la minore nel week end), compatibilmente con gli impegni scolastici della stessa, con il proprio lavoro, nonché con gli impegni del padre e le esigenze della madre affidataria e in caso di disaccordo: per i primi sei mesi ovvero sino al 11.9.2024
- due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì e giovedì), dall'uscita di scuola
(indicativamente dalle ore 16.00) alle ore 21.00;
- a week-end alterni dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica con pernotto presso la casa del padre il sabato notte;
- 5 cinque giorni consecutivi durante il periodo estivo (dal 10 giugno al 10 settembre), in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio 2024; successivamente al 11.9.2024
- due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì), dall'uscita di scuola (indicativamente dalle ore
16.00) alle ore 21.00;
- a week-end alterni dall'uscita di scuola del venerdì (indicativamente dalle ore 16.00) alle ore 21.00 della domenica sera;
- 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo (dal 10 giugno al 10 settembre), in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno [in difetto di accordo, la minore trascorrerà con il padre i primi quindici giorni di agosto (dal 1 al 15) negli anni pari ed secondi quindici giorni di agosto (dal 16 al 31) negli anni dispari], con sospensione, in tale periodo, del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana;
- 7 giorni non consecutivi durante il periodo estivo (dal 10 giugno al 10 settembre), in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, in ogni caso non utilizzabili nel periodo di vacanza dell'altro genitore e di cui sopra;
- 7 giorni durante le vacanze natalizie, dal 23 al 30 dicembre di ciascun anno con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, alternando il giorno del Santo Natale (con il genitore con cui trascorrerà il primo periodo) con la sera della Vigilia (dalle ore 18.00 sino alle 01.00, ovvero dopo la messa di mezzanotte e l'apertura dei regali) con il genitore con cui trascorreranno il periodo di
Capodanno; con sospensione, in tale periodo, del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana. Il giorno del Santo Natale 2024 e conseguentemente il primo periodo di vacanza verrà trascorso con la madre;
- 3 giorni durante le vacanze pasquali (da intendersi come periodo di chiusura scolastica), comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Lunedì dell'Angelo (Pasqua 2025 con il padre), in ogni caso da suddividersi il più possibile in parti uguali con ciascun genitore;
- le vacanze di carnevale, altre festività e/o ponti verranno suddivisi tra i genitori in parti uguali, cercando il più possibile di agganciare i giorni festivi con i week-end di spettanza di ciascuno;
- mentre per ciò che riguarda il giorno del compleanno, lo stesso seguirà la calendarizzazione delle modalità di visita sopra previste.
Le parti concordano fin d'ora di delegare tutti i nonni (sia materni che paterni) per il prelievo della minore dall'istituto scolastico e/o vari accompagnamenti della piccola.
DISPONE che ciascun genitore provveda alle spese di mantenimento di quando è con sè. Per_1
PRENDE ATTO che, non essendo prevista la corresponsione di un assegno perequativo di mantenimento da parte del signor in favore della signora per il mantenimento di Pt_1 Pt_2 le parti concordano pertanto che verrà percepito interamente dalla signora l'assegno Per_1 Pt_2 unico universale o qual'altra forma di sostegno statale riconosciuto alla madre.
DISPONE che il signor corrisponda altresì alla signora il 50% delle spese extra di cui Pt_1 Pt_2 in “Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino sottoscritto in data 15.3.2016 fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimento ex art. 316 c.c.”.
Tali spese dovranno essere corredate dei relativi giustificativi di spesa (fiscalmente validi), che la sig.ra provvederà ad anticipare al sig. a mezzo mail entro il giorno 10 del mese Pt_2 Pt_1
successivo al mese di sostenimento delle stesse, e che il sig. si obbliga a rimborsare entro il Pt_1
giorno 10 del mese successivo al mese di presentazione delle ricevute, con previa consegna degli originali.
PRENDE ATTO che le detrazioni fiscali per le figlie verranno beneficiate nella misura del 50% a ciascun genitore, oppure secondo la percentuale di contribuzione effettuata nelle singole spese.
PRENDE ATTO che i genitori si scambiano assenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e per le proprie figlie.
PRENDE ATTO che il signor si impegna a corrispondere alla signora la somma di Pt_1 Pt_2
euro 10.000,00 (diecimila/oo) relativa ad un investimento comune che ha dato esito negativo con le seguenti modalità:
- Euro 3.500,00 entro la sottoscrizione e deposito del ricorso
- Euro 3.500,00 entro il 10.5.2024
- Euro 3.000,00 entro il 10.6.2024
PRENDE ATTO che le parti dichiarano risolta e definita ogni questione derivante dal rapporto more uxorio e pertanto lo parti nulla avranno più a che pretendere reciprocamente per nessun titolo o causa ad eccezione di quanto stabilito nel sopracitato punto, dichiarando i ricorrenti di aver definito ogni pregresso rapporto patrimoniale esistente tra gli stessi.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.