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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 615/2020
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 615/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e promossa
DA
(partita IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico con sede in Camerano (AN) Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Tardella ed elettivamente domiciliata in
Ancona, C.so G. Mazzini, 170, presso lo studio del detto legale
APPELLANTE
CONTRO
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Controparte_2
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi rappresentata e difesa, anche in P.IVA_2 via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof.
Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli del Foro di Milano, i quali eleggono domicilio, ai fini del presente giudizio, presso la
[...] vvocati per Azioni, in Ancona, Viale della Vittoria CP_3
APPELLATA Oggetto: appello avverso sentenza n. 540/2020 emessa dal Tribunale Civile di Ancona in data 20.04.2020 in materia di contratti bancari/ripetizione dell'indebito
Conclusioni: come da note telematiche in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio con atto di Parte_1 CP_2
citazione notificato il 28.04.2017, per la ripetizione ex art. 2033 c.c. della complessiva somma di euro 378.322,91 illegittimamente addebitata dalla banca a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto non dovute, di oneri passivi e di spese non dovuti, nel corso dello svolgimento di due rapporti bancari intrattenuti tra le parti, ossia il c/c ordinario ordinario n. 10490 (già n. 67253) ed il conto corrente ordinario n. 5419239, assistiti da affidamenti “di fatto”
La convenuta, tempestivamente costituitasi, ha contrastato l'azione proposta CP_4
eccependo in particolare la prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio,
l'efficacia preclusiva del piano di rientro sottoscritto dall'attrice in data 30.8.2013, successivamente rinegoziato in data 25.7.2014, deducendo l'infondatezza della domanda attrice e chiedendo in via subordinata dichiararsi la compensazione con il credito ancora vantato verso la società attrice.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha ritenuto la inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, per essere intervenuta tra le parti una transazione, con riguardo al conto corrente n. 500010490 acceso il 27.09.2001, ed ai collegati conti 55178 e 58077; ha quindi ritenuto applicabile l'art. 1972 c.c..
Con riguardo al conto corrente n. 5419239 (già n. 6191588), chiuso dal 2010, il
Tribunale osservava che il relativo contratto era stato depositato dalla convenuta, CP_4
e presentava la doppia sottoscrizione del legale rappresentante della società correntista, sicchè risultava smentita la dedotta nullità per carenza di pattuizione scritta delle clausole relative agli interessi ultralegali ed ai costi ed oneri;
che inoltre gli addebiti a titolo di illecita capitalizzazione erano prescritti, in quanto la società correntista aveva pag. 2/11 limitato la domanda alla parte del rapporto antecedente al 2000; che il detto rapporto era stato oggetto di una perizia di parte che aveva operato una ricostruzione del rapporto basandosi sulla regola del c.d. saldo zero a partire dalla data del 1.02.2003, in mancanza della documentazione contabile, con computo degli interessi al tasso legale, eliminazione degli addebiti a titolo di capitalizzazione oneri spese e commissioni;
che la domanda relativa alla mancata indicazione del tasso effettivo annuo era nuova, in quanto dedotta per la prima volta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.; che con riguardo alle commissioni ed agli oneri, la società correntista non aveva specificato la tipologia, a prescindere dalle operazioni di ricalcolo esposte nella perizia di parte, e che con riguardo al foglio illustrativo analitico la banca aveva provato la consegna alla cliente, depositato documento in cui si dava atto dell'avvenuta consegna di tale foglio alla società correntista.
proponeva impugnazione avverso la predetta Parte_1
sentenza.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
All'udienza del 10.10.2023 , raccolte le conclusioni tramite trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione e venivano concessi alle parti i termini ex art. 190, comma
1, c.p.c..
Questa Corte distrettuale, con sentenza parziale, ha confermato l'inammissibilità dell'azione di ripetizione ritenuta dal primo giudice, ad eccezione del conto corrente n.
5419239 (già n. 6191588), del conto 650196-98, del conto n. 3220656, in quanto non interessati dall'accordo transattivo;
ha confermato la decisione di rigetto con riguardo al conto anticipi 650196-98 ed al conto ordinario n. 3220656 sul rilievo dell'omessa produzione dei relativi contratti, mentre ha disposto un supplemento di indagine con riguardo al conto corrente n. 5419239 già 6191588 acceso in data
13.05.1994 per il quale ha dichiarato la nullità della clausola n. 7 relativa alla capitalizzazione, e disposto il ricalcolo del saldo.
pag. 3/11 In relazione a detto conto corrente risulta versato in atti il contratto, nel quale sono specificatamente pattuiti l'interesse creditore 1% il tasso debitore nella misura del
17,25%, il tasso di mora +1 % e il tasso per scoperto di conto corrente +3 %; la clausola n. 7 prevede l'applicazione della capitalizzazione ad ogni chiusura trimestrale solo con riferimento ai conti debitori, nel contratto si dà atto della consegna del foglio informativo analitico, documento contenente la specifica delle altre condizioni (doc.2 fascicolo appellata). Accessori a detto rapporto risultano inoltre prodotti: il CP_4
contratto di apertura di credito in data 30.04.1996 per importo di lire 280.000.000 al tasso debitore annuo del 19% (doc. 4 banca appellata); il contratto di apertura di credito per finanziamenti import/export in data 25.11.1997 per l'importo di lire 100.000.000, per finanziamenti import, lire 50.000.000 per finanziamenti export entrambi al tasso del
15,50% annuo;
il contratto di apertura di credito per finanziamenti import in data
30.04.1996 per l'importo di lire 150.000.000, al tasso del 19,00% annuo;
il finanziamento sotto forma di apertura di credito in unica soluzione in data 30.04.1996 per importo di lire 50.000.000 al tasso del 13,125% annuo da rimborsare in 24 rate mensili entro il 30.04.1998 (tutti in doc. 5 fascicolo appellata) CP_4
Relativi a detto rapporto sono stati prodotti dalla società appellante gli estratti conto dal 1 febbraio 2003 al 31.12.2009, sicchè mancano tutti gli estratti conto dalla apertura del rapporto al 31.1.2003, gli estratti conto scalare del III e del IV trimestre 2008 e del
I, III, IV trimestre 2009, gli estratti conto a partire dal 1.1.2010 in avanti.
Detto rapporto viene indicato in sentenza come chiuso nel 2010, con statuizione non soggetta a gravame.
Al CTU dr. è stato sottoposto il seguente quesito: Persona_1
Provveda il CTU a determinare il saldo dare/avere sul conto corrente n. 5419239 (già n.
6191588), aperto in data 13.05.1994, (doc.2 fascicolo appellata), e sui rapporti CP_4
accessori (indicativamente: contratto di apertura di credito in data 30.04.1996 per importo di lire 280.000.000 al tasso debitore annuo del 19% (doc. 4 banca appellata); contratto di apertura di credito per finanziamenti import/export in data 25.11.1997 per pag. 4/11 l'importo di lire 100.000.000, per finanziamenti import, lire 50.000.000 per finanziamenti export entrambi al tasso del 15,50% annuo;
contratto di apertura di credito per finanziamenti import in data 30.04.1996 per l'importo di lire 150.000.000, al tasso del 19,00% annuo;
finanziamento sotto forma di apertura di credito in unica soluzione in data 30.04.1996 per importo di lire 50.000.000 al tasso del 13,125% annuo da rimborsare in 24 rate mensili entro il 30.04.1998 (tutti in doc. 5 fascicolo
Bancaappellata), sulla base dei seguenti principi:
Effettui il CTU il conteggio osservando i seguenti criteri:
Il periodo del computo inizia dal primo saldo utile leggibile negli estratti conto prodotti
(ovvero dalla prima operazione compresa nell'estratto conto più remoto); la data finale dei conteggi è quella del 31.12.2009. Qualora il primo saldo utile leggibile non coincida con l'apertura del contratto di conto corrente, o qualora nel periodo in esame si dovesse rilevare una interruzione negli estratti conto prodotti il CTU dovrà a) considerare i periodi antecedente e successivo all'interruzione, come completamente separati e a se stanti, sommando quindi alla fine le differenze rilevate;
b) considerare i saldi iniziali di ogni periodo;
2) gli interessi attivi e passivi non hanno alcuna capitalizzazione;
3) gli interessi attivi e passivi da applicare vanno calcolati al tasso convenzionale;
4) vanno addebitati gli importi per commissione di massimo scoperto, e le altre commissioni, remunerazione e spese;
PRESCRIZIONE: svolga il CTU una verifica atta ad individuare, per il periodo antecedente ai dieci anni dalla notifica della citazione, se siano intervenute rimesse
'solutorie', ossia versamenti su conto passivo in assenza di affidamento o su conto
'scoperto' oltre i limiti dell'affidamento (per la sola parte di versamento necessaria al'rientro' dall'esposizione); nel caso di presenza di versamenti solutori, imputi gli stessi agli oneri addebitati dalla banca sul conto (per interessi, commissioni e spese indicati nella prima parte del quesito, compresa la loro componente 'legittima') partendo dai più risalenti fino alla data del singolo pagamento. All'esito, determini il
CTU l'ammontare degli addebiti illegittimi la cui domanda di ripetizione non è prescritta e conseguentemente il nuovo saldo finale corretto del conto tenendo conto della prescrizione.
pag. 5/11 Provveda il CTU alle indicate operazioni facendo il calcolo sul conto rettificato, ossia depurato degli effetti derivanti dalla applicazione di poste indebite.
Provveda infine il CTU a determinare il saldo del rapporto bancario.
Infine, nel caso in cui la determinazione del saldo del conto corrente esponga una posta a credito della società correntista, occorrerà disporre la compensazione con il credito vantato dalla Banca attrice, non contestato nel suo ammontare dalla società attrice mediante eccezione estintiva di pagamento, relativo ad uno dei rapporti oggetto di transazione, ossia il conto corrente n. 500010490, per il quale vanta un CP_2
credito al 8.09.2016 pari a euro 371.817,09 oltre interessi.
La causa viene ora in decisione.
Nel corso delle operazioni peritali, il CTU ha rilevato l'assenza (anche) degli estratti conto riferiti ai mesi di gennaio e di febbraio del 2005 nonché di quelli dei mesi di ottobre e di novembre del 2006; detta documentazione, ad esito di una interlocuzione intervenuta con le parti del giudizio, non è stata comunque fornita all'ausiliario: pertanto il primo estratto conto prodotto si riferisce al mese di febbraio del 2003; il saldo alla data del 31 gennaio 2003 ammonta ad Euro 109.967,41 con segno negativo per il correntista;
l'ultimo estratto conto disponibile si riferisce al IV trimestre del 2009; il saldo alla data del 31 dicembre 2009 ammonta ad Euro 6.392,58 con segno negativo per il correntista.
Il CTU ha quindi ricalcolato gli interessi passivi col metodo sintetico ed ha provveduto a rettificare gli importi delle commissioni di massimo scoperto, considerando il rapporto suddiviso in tre periodi, individuati sulla base della documentazione contabile versata in atti: il primo periodo va dal I trimestre del 2003 al I trimestre del 2004 e si caratterizza per l' omessa produzione dei conti scalari analitici, il secondo periodo va dal II trimestre del 2004 al 27 aprile 2007, il terzo periodo va dal 28 aprile 2007 sino al IV
pag. 6/11 trimestre del 2009 e si caratterizza per l'omessa produzione di alcuni conti scalari, con particolare riguardo al biennio 2008-2009.
Con riguardo al primo periodo, in assenza dei conti scalari, il consulente ha utilizzato il c.d. “metodo sintetico” nel procedere al ricalcolo degli interessi sui saldi depurati dagli effetti della capitalizzazione e alla rettifica degli importi delle commissioni di massimo scoperto sulla base della giacenza media del rapporto e del tasso medio applicato nel corso del singolo trimestre.
Il metodo utilizzato va ritenuto soluzione accettabile atteso che la mancata produzione degli scalari non può comportare l'esclusione del ricalcolo ai fini dell'anatocismo per gli anni interessati, avendo il consulente rilevato che la assenza dei conti scalari analitici risulta imputabile ad una particolare modalità di esposizione dei dati e delle informazioni adottata dalla Banca.
Per il primo periodo quindi gli interessi ricalcolati mediante eliminazione della capitalizzazione ammontano ad Euro 14.387,32, mentre le CMS ricalcolate ammontano a Euro 4.000,12.
Per quanto riguarda il secondo periodo – compreso tra il II trimestre del 2004 ed il 27 aprile del 2007 – a fronte di un saldo iniziale - risultante dallo scalare riferito al secondo trimestre del 2004 (prima dell'addebito delle competenze del I trimestre) pari ad Euro
230.264,194 con segno negativo per il correntista – a seguito della eliminazione degli interessi relativi ai periodi precedenti (Euro 11.178,99 al lordo dei diritti di segreteria) ed alle modifiche che riguardano l'importo della CMS, il saldo iniziale si riduce ad Euro
218.981,82 con segno negativo per il correntista.
In relazione al secondo periodo il consulente ha accertato l'omessa produzione, limitatamente al I trimestre del 2005 ed al IV trimestre del 2006, degli estratti conto relativi rispettivamente ai mesi di gennaio e febbraio (2005) nonché a quelli di pag. 7/11 ottobre e novembre (2006); tuttavia la lacuna è stata colmata grazie al deposito in atti dell'estratto conto relativo all'ultimo mese del trimestre (rispettivamente marzo 2005 e dicembre 2006) e del conto scalare analitico che riepiloga i saldi dell'intero trimestre.
La documentazione contabile è quindi sufficiente al fine di ricostruire un attendibile saldo del rapporto di conto corrente.
Va infatti ricordato che la Cassazione, con ordinanza n. 10293 del 18 aprile 2023, in tema di utilizzo dell'estratto conto scalare a fini probatori ha statuito che La produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e delle altre risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabilianche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico
d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato.
Il consulente ha quindi determinato che il saldo del conto corrente al 10 aprile 2007 - data a cui corrisponde l'ultima operazione risultante dal conto scalare del II trimestre del 2007 – depurato dagli interessi ammonta ad Euro 46.295,48 a credito per il correntista.
Per quanto riguarda il terzo periodo, il consulente ha rilevato l'omessa produzione per taluni trimestri dei conti scalari ( III e IV trimestre del 2008 e I, III e IV trimestre del
2009); il CTU ha rilevato che l'assenza dei conti scalari non consente di individuare –
a fronte del totale delle competenze trimestrali addebitate dalla (risultanti CP_4 dall'estratto conto e più precisamente dall'ultima operazione annotata al termine di ogni trimestre) – la parte per cui occorre eliminare la capitalizzazione periodica;
il CTU ha ricalcolato gli interessi eliminando la capitalizzazione limitatamente ai trimestri per i quali risulta prodotto il conto scalare mentre per gli altri (III e IV trimestre del 2008, I,
III e IV trimestre del 2009) è stato confermato l'importo delle competenze risultante dall'estratto conto.
pag. 8/11 In definitiva, pertanto, a seguito della eliminazione degli effetti dell'anatocismo - e della conseguente rideterminazione degli interessi attivi e passivi - alla data del 31.12.2009 il saldo rettificato del conto corrente risulta pari ad Euro 8.488,23 con segno positivo per il correntista, valore che si ottiene sottraendo, dal saldo depurato da tutti gli interessi passivi connessi alla capitalizzazione trimestrale (+ Euro 49.021,10), gli interessi passivi spettanti alla calcolati secondo la capitalizzazione semplice (al netto di CP_4
quelli attivi) ricalcolati sui saldi in linea capitale (Euro 40.532,87).
Il CTU ha quindi provveduto alla verifica in merito alla sussistenza di rimesse solutorie prescritte per il decennio anteriore alla data di notifica della citazione;
il periodo, con riguardo alla produzione documentale in atti è quello che va dal 1.02.2003 (data del primo estratto conto in atti) al 28.04.2007.
Le lacune documentali riscontrate con riguardo al periodo compreso tra il I trimestre del 2003 ed il I trimestre del 2004 (assenza dei conti scalari analitici unitamente alla presenza di due distinte linee di credito) rappresenta una grave lacuna e non ha consentito di verificare, ai fini della prescrizione, l'entità del saldo del rapporto e quindi la presenza di “sconfinamenti” e di correlate rimesse solutorie. Dal II trimestre del
2004, periodo a partire dal quale risultano disponibili i conti scalari analitici, è stato possibile effettuare l'indagine richiesta.
Quanto alla presenza di un fido, va rilevato che risulta versato in atti il contratto di apertura di credito datato 30.04.1996 che si riferisce all'importo di Lire 280.001.000
(Euro 144.607,93), contratto che non risulta essere stato oggetto di revoca durante il periodo successivo: detta apertura di credito si riferisce quanto a Lire 250.000.001
(Euro 129.115) ad un'apertura di credito garantita da lettera , mentre la differenza di
Lire 30.000.000 (Euro 15.494,00) costituisce tun'apertura di credito “classica”.
Il CTU ha quindi accertato rimesse solutorie per Euro 70.841,55: possono pertanto ritenersi pagate tutte le competenze addebitate dalla nel corso del periodo CP_4
compreso tra la data a cui si riferisce il primo estratto conto versato in atti ed il II
pag. 9/11 trimestre del 2005 che ammontano ad Euro 51.196,82 (di cui Euro 41.139,98 a titolo di interessi) in relazione alle quali l'azione di ripetizione può essere considerata prescritta.
Il CTU ha quindi ricalcolato il saldo finale del conto corrente n.5419239 tenendo conto anche degli effetti della prescrizione: detto saldo ammonta ad Euro 3.338,40 con segno positivo per il correntista.
Non possono essere accolte le ulteriori questioni sollevate dalla società appellante:
-la prima, relativa alla usurarietà dell'apertura di credito, perché infondata: il tasso indicato nell'apertura di credito in contestazione è quello del 19%, come emerge dagli addebiti operati dalla e non certo del 1900%, come interpretato per la prima CP_4
volta dalla società correntista nelle conclusionali a fronte del rilievo circa l'omessa indicazione del simbolo “%”;
- la seconda, relativa all'applicabilità del principio del c.d. saldo zero in presenza di una eccezione di compensazione da parte della Banca, perché coperta da quando già deciso da questa Corte territoriale nella sentenza non definitiva;
peraltro, con riguardo a questa difesa, va osservato che il criterio del c.d. saldo zero va adottato a fronte di contrapposte domande attinenti ad un medesimo rapporto oggetto di giudizio (nel caso di specie, di ripetizione dell'indebito del correntista e di condanna al pagamento del saldo del medesimo rapporto da parte della banca), e non a fronte di una domanda di compensazione avanzata dalla traente titolo dalla transazione che ha CP_4
cristallizzato il credito emergente da altri, distinti rapporti bancari rispetto quello oggetto del giudizio;
la terza, relativa all'omesso storno delle poste addebitate sul conto a titolo di diritti di segreteria, in quanto già oggetto di statuizione di rigetto adottata nella sentenza non definitiva.
Infine, il saldo a credito della società correntista di euro 3.338,40 con segno positivo per il correntista, andrà compensato con il credito vantato dalla verso la società CP_4
attrice, in relazione al conto corrente n. 500010490, oggetto di transazione, per il quale vanta un credito al 8.09.2016 pari a euro 371.817,09 oltre interessi. CP_2
pag. 10/11 Quanto al motivo con cui si censura la decisione impugnata in punto di condanna alle spese di lite, ritiene questa Corte territoriale che il limitatissimo accoglimento del gravame, che vede il riconoscimento di un saldo positivo per la società attrice, odierna appellante, di uno solo fra i vari rapporti intrattenuti con la permetta di ritenere CP_4
la soccombenza reciproca, e di adottare la decisione di integrale compensazione fra le parti delle spese di lite del doppio grado, con assorbimento quindi della censura;
le spese di consulenza, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna, in solido fra loro nei confronti dell'ausiliario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro per la riforma della sentenza Parte_1 CP_2
in epigrafe, così provvede:
accerta il saldo finale del conto corrente n. 5419239 (già n. 6191588) ad Euro
3.338,40 con segno positivo per il correntista;
dispone la compensazione di detto credito con quanto vantato dalla nei confronti CP_4
della società correntista come da motivazione;
compensa fra le parti le spese di lite del doppio grado;
pone a carico delle parti, in ragione del 50% ciascuna, l'onere del pagamento delle spese di consulenza, come liquidate con separato decreto.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 07.01.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 615/2020
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 615/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e promossa
DA
(partita IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico con sede in Camerano (AN) Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Tardella ed elettivamente domiciliata in
Ancona, C.so G. Mazzini, 170, presso lo studio del detto legale
APPELLANTE
CONTRO
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Controparte_2
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi rappresentata e difesa, anche in P.IVA_2 via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof.
Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli del Foro di Milano, i quali eleggono domicilio, ai fini del presente giudizio, presso la
[...] vvocati per Azioni, in Ancona, Viale della Vittoria CP_3
APPELLATA Oggetto: appello avverso sentenza n. 540/2020 emessa dal Tribunale Civile di Ancona in data 20.04.2020 in materia di contratti bancari/ripetizione dell'indebito
Conclusioni: come da note telematiche in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio con atto di Parte_1 CP_2
citazione notificato il 28.04.2017, per la ripetizione ex art. 2033 c.c. della complessiva somma di euro 378.322,91 illegittimamente addebitata dalla banca a titolo di interessi ultralegali, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto non dovute, di oneri passivi e di spese non dovuti, nel corso dello svolgimento di due rapporti bancari intrattenuti tra le parti, ossia il c/c ordinario ordinario n. 10490 (già n. 67253) ed il conto corrente ordinario n. 5419239, assistiti da affidamenti “di fatto”
La convenuta, tempestivamente costituitasi, ha contrastato l'azione proposta CP_4
eccependo in particolare la prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio,
l'efficacia preclusiva del piano di rientro sottoscritto dall'attrice in data 30.8.2013, successivamente rinegoziato in data 25.7.2014, deducendo l'infondatezza della domanda attrice e chiedendo in via subordinata dichiararsi la compensazione con il credito ancora vantato verso la società attrice.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha ritenuto la inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, per essere intervenuta tra le parti una transazione, con riguardo al conto corrente n. 500010490 acceso il 27.09.2001, ed ai collegati conti 55178 e 58077; ha quindi ritenuto applicabile l'art. 1972 c.c..
Con riguardo al conto corrente n. 5419239 (già n. 6191588), chiuso dal 2010, il
Tribunale osservava che il relativo contratto era stato depositato dalla convenuta, CP_4
e presentava la doppia sottoscrizione del legale rappresentante della società correntista, sicchè risultava smentita la dedotta nullità per carenza di pattuizione scritta delle clausole relative agli interessi ultralegali ed ai costi ed oneri;
che inoltre gli addebiti a titolo di illecita capitalizzazione erano prescritti, in quanto la società correntista aveva pag. 2/11 limitato la domanda alla parte del rapporto antecedente al 2000; che il detto rapporto era stato oggetto di una perizia di parte che aveva operato una ricostruzione del rapporto basandosi sulla regola del c.d. saldo zero a partire dalla data del 1.02.2003, in mancanza della documentazione contabile, con computo degli interessi al tasso legale, eliminazione degli addebiti a titolo di capitalizzazione oneri spese e commissioni;
che la domanda relativa alla mancata indicazione del tasso effettivo annuo era nuova, in quanto dedotta per la prima volta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.; che con riguardo alle commissioni ed agli oneri, la società correntista non aveva specificato la tipologia, a prescindere dalle operazioni di ricalcolo esposte nella perizia di parte, e che con riguardo al foglio illustrativo analitico la banca aveva provato la consegna alla cliente, depositato documento in cui si dava atto dell'avvenuta consegna di tale foglio alla società correntista.
proponeva impugnazione avverso la predetta Parte_1
sentenza.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
All'udienza del 10.10.2023 , raccolte le conclusioni tramite trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione e venivano concessi alle parti i termini ex art. 190, comma
1, c.p.c..
Questa Corte distrettuale, con sentenza parziale, ha confermato l'inammissibilità dell'azione di ripetizione ritenuta dal primo giudice, ad eccezione del conto corrente n.
5419239 (già n. 6191588), del conto 650196-98, del conto n. 3220656, in quanto non interessati dall'accordo transattivo;
ha confermato la decisione di rigetto con riguardo al conto anticipi 650196-98 ed al conto ordinario n. 3220656 sul rilievo dell'omessa produzione dei relativi contratti, mentre ha disposto un supplemento di indagine con riguardo al conto corrente n. 5419239 già 6191588 acceso in data
13.05.1994 per il quale ha dichiarato la nullità della clausola n. 7 relativa alla capitalizzazione, e disposto il ricalcolo del saldo.
pag. 3/11 In relazione a detto conto corrente risulta versato in atti il contratto, nel quale sono specificatamente pattuiti l'interesse creditore 1% il tasso debitore nella misura del
17,25%, il tasso di mora +1 % e il tasso per scoperto di conto corrente +3 %; la clausola n. 7 prevede l'applicazione della capitalizzazione ad ogni chiusura trimestrale solo con riferimento ai conti debitori, nel contratto si dà atto della consegna del foglio informativo analitico, documento contenente la specifica delle altre condizioni (doc.2 fascicolo appellata). Accessori a detto rapporto risultano inoltre prodotti: il CP_4
contratto di apertura di credito in data 30.04.1996 per importo di lire 280.000.000 al tasso debitore annuo del 19% (doc. 4 banca appellata); il contratto di apertura di credito per finanziamenti import/export in data 25.11.1997 per l'importo di lire 100.000.000, per finanziamenti import, lire 50.000.000 per finanziamenti export entrambi al tasso del
15,50% annuo;
il contratto di apertura di credito per finanziamenti import in data
30.04.1996 per l'importo di lire 150.000.000, al tasso del 19,00% annuo;
il finanziamento sotto forma di apertura di credito in unica soluzione in data 30.04.1996 per importo di lire 50.000.000 al tasso del 13,125% annuo da rimborsare in 24 rate mensili entro il 30.04.1998 (tutti in doc. 5 fascicolo appellata) CP_4
Relativi a detto rapporto sono stati prodotti dalla società appellante gli estratti conto dal 1 febbraio 2003 al 31.12.2009, sicchè mancano tutti gli estratti conto dalla apertura del rapporto al 31.1.2003, gli estratti conto scalare del III e del IV trimestre 2008 e del
I, III, IV trimestre 2009, gli estratti conto a partire dal 1.1.2010 in avanti.
Detto rapporto viene indicato in sentenza come chiuso nel 2010, con statuizione non soggetta a gravame.
Al CTU dr. è stato sottoposto il seguente quesito: Persona_1
Provveda il CTU a determinare il saldo dare/avere sul conto corrente n. 5419239 (già n.
6191588), aperto in data 13.05.1994, (doc.2 fascicolo appellata), e sui rapporti CP_4
accessori (indicativamente: contratto di apertura di credito in data 30.04.1996 per importo di lire 280.000.000 al tasso debitore annuo del 19% (doc. 4 banca appellata); contratto di apertura di credito per finanziamenti import/export in data 25.11.1997 per pag. 4/11 l'importo di lire 100.000.000, per finanziamenti import, lire 50.000.000 per finanziamenti export entrambi al tasso del 15,50% annuo;
contratto di apertura di credito per finanziamenti import in data 30.04.1996 per l'importo di lire 150.000.000, al tasso del 19,00% annuo;
finanziamento sotto forma di apertura di credito in unica soluzione in data 30.04.1996 per importo di lire 50.000.000 al tasso del 13,125% annuo da rimborsare in 24 rate mensili entro il 30.04.1998 (tutti in doc. 5 fascicolo
Bancaappellata), sulla base dei seguenti principi:
Effettui il CTU il conteggio osservando i seguenti criteri:
Il periodo del computo inizia dal primo saldo utile leggibile negli estratti conto prodotti
(ovvero dalla prima operazione compresa nell'estratto conto più remoto); la data finale dei conteggi è quella del 31.12.2009. Qualora il primo saldo utile leggibile non coincida con l'apertura del contratto di conto corrente, o qualora nel periodo in esame si dovesse rilevare una interruzione negli estratti conto prodotti il CTU dovrà a) considerare i periodi antecedente e successivo all'interruzione, come completamente separati e a se stanti, sommando quindi alla fine le differenze rilevate;
b) considerare i saldi iniziali di ogni periodo;
2) gli interessi attivi e passivi non hanno alcuna capitalizzazione;
3) gli interessi attivi e passivi da applicare vanno calcolati al tasso convenzionale;
4) vanno addebitati gli importi per commissione di massimo scoperto, e le altre commissioni, remunerazione e spese;
PRESCRIZIONE: svolga il CTU una verifica atta ad individuare, per il periodo antecedente ai dieci anni dalla notifica della citazione, se siano intervenute rimesse
'solutorie', ossia versamenti su conto passivo in assenza di affidamento o su conto
'scoperto' oltre i limiti dell'affidamento (per la sola parte di versamento necessaria al'rientro' dall'esposizione); nel caso di presenza di versamenti solutori, imputi gli stessi agli oneri addebitati dalla banca sul conto (per interessi, commissioni e spese indicati nella prima parte del quesito, compresa la loro componente 'legittima') partendo dai più risalenti fino alla data del singolo pagamento. All'esito, determini il
CTU l'ammontare degli addebiti illegittimi la cui domanda di ripetizione non è prescritta e conseguentemente il nuovo saldo finale corretto del conto tenendo conto della prescrizione.
pag. 5/11 Provveda il CTU alle indicate operazioni facendo il calcolo sul conto rettificato, ossia depurato degli effetti derivanti dalla applicazione di poste indebite.
Provveda infine il CTU a determinare il saldo del rapporto bancario.
Infine, nel caso in cui la determinazione del saldo del conto corrente esponga una posta a credito della società correntista, occorrerà disporre la compensazione con il credito vantato dalla Banca attrice, non contestato nel suo ammontare dalla società attrice mediante eccezione estintiva di pagamento, relativo ad uno dei rapporti oggetto di transazione, ossia il conto corrente n. 500010490, per il quale vanta un CP_2
credito al 8.09.2016 pari a euro 371.817,09 oltre interessi.
La causa viene ora in decisione.
Nel corso delle operazioni peritali, il CTU ha rilevato l'assenza (anche) degli estratti conto riferiti ai mesi di gennaio e di febbraio del 2005 nonché di quelli dei mesi di ottobre e di novembre del 2006; detta documentazione, ad esito di una interlocuzione intervenuta con le parti del giudizio, non è stata comunque fornita all'ausiliario: pertanto il primo estratto conto prodotto si riferisce al mese di febbraio del 2003; il saldo alla data del 31 gennaio 2003 ammonta ad Euro 109.967,41 con segno negativo per il correntista;
l'ultimo estratto conto disponibile si riferisce al IV trimestre del 2009; il saldo alla data del 31 dicembre 2009 ammonta ad Euro 6.392,58 con segno negativo per il correntista.
Il CTU ha quindi ricalcolato gli interessi passivi col metodo sintetico ed ha provveduto a rettificare gli importi delle commissioni di massimo scoperto, considerando il rapporto suddiviso in tre periodi, individuati sulla base della documentazione contabile versata in atti: il primo periodo va dal I trimestre del 2003 al I trimestre del 2004 e si caratterizza per l' omessa produzione dei conti scalari analitici, il secondo periodo va dal II trimestre del 2004 al 27 aprile 2007, il terzo periodo va dal 28 aprile 2007 sino al IV
pag. 6/11 trimestre del 2009 e si caratterizza per l'omessa produzione di alcuni conti scalari, con particolare riguardo al biennio 2008-2009.
Con riguardo al primo periodo, in assenza dei conti scalari, il consulente ha utilizzato il c.d. “metodo sintetico” nel procedere al ricalcolo degli interessi sui saldi depurati dagli effetti della capitalizzazione e alla rettifica degli importi delle commissioni di massimo scoperto sulla base della giacenza media del rapporto e del tasso medio applicato nel corso del singolo trimestre.
Il metodo utilizzato va ritenuto soluzione accettabile atteso che la mancata produzione degli scalari non può comportare l'esclusione del ricalcolo ai fini dell'anatocismo per gli anni interessati, avendo il consulente rilevato che la assenza dei conti scalari analitici risulta imputabile ad una particolare modalità di esposizione dei dati e delle informazioni adottata dalla Banca.
Per il primo periodo quindi gli interessi ricalcolati mediante eliminazione della capitalizzazione ammontano ad Euro 14.387,32, mentre le CMS ricalcolate ammontano a Euro 4.000,12.
Per quanto riguarda il secondo periodo – compreso tra il II trimestre del 2004 ed il 27 aprile del 2007 – a fronte di un saldo iniziale - risultante dallo scalare riferito al secondo trimestre del 2004 (prima dell'addebito delle competenze del I trimestre) pari ad Euro
230.264,194 con segno negativo per il correntista – a seguito della eliminazione degli interessi relativi ai periodi precedenti (Euro 11.178,99 al lordo dei diritti di segreteria) ed alle modifiche che riguardano l'importo della CMS, il saldo iniziale si riduce ad Euro
218.981,82 con segno negativo per il correntista.
In relazione al secondo periodo il consulente ha accertato l'omessa produzione, limitatamente al I trimestre del 2005 ed al IV trimestre del 2006, degli estratti conto relativi rispettivamente ai mesi di gennaio e febbraio (2005) nonché a quelli di pag. 7/11 ottobre e novembre (2006); tuttavia la lacuna è stata colmata grazie al deposito in atti dell'estratto conto relativo all'ultimo mese del trimestre (rispettivamente marzo 2005 e dicembre 2006) e del conto scalare analitico che riepiloga i saldi dell'intero trimestre.
La documentazione contabile è quindi sufficiente al fine di ricostruire un attendibile saldo del rapporto di conto corrente.
Va infatti ricordato che la Cassazione, con ordinanza n. 10293 del 18 aprile 2023, in tema di utilizzo dell'estratto conto scalare a fini probatori ha statuito che La produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e delle altre risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabilianche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico
d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato.
Il consulente ha quindi determinato che il saldo del conto corrente al 10 aprile 2007 - data a cui corrisponde l'ultima operazione risultante dal conto scalare del II trimestre del 2007 – depurato dagli interessi ammonta ad Euro 46.295,48 a credito per il correntista.
Per quanto riguarda il terzo periodo, il consulente ha rilevato l'omessa produzione per taluni trimestri dei conti scalari ( III e IV trimestre del 2008 e I, III e IV trimestre del
2009); il CTU ha rilevato che l'assenza dei conti scalari non consente di individuare –
a fronte del totale delle competenze trimestrali addebitate dalla (risultanti CP_4 dall'estratto conto e più precisamente dall'ultima operazione annotata al termine di ogni trimestre) – la parte per cui occorre eliminare la capitalizzazione periodica;
il CTU ha ricalcolato gli interessi eliminando la capitalizzazione limitatamente ai trimestri per i quali risulta prodotto il conto scalare mentre per gli altri (III e IV trimestre del 2008, I,
III e IV trimestre del 2009) è stato confermato l'importo delle competenze risultante dall'estratto conto.
pag. 8/11 In definitiva, pertanto, a seguito della eliminazione degli effetti dell'anatocismo - e della conseguente rideterminazione degli interessi attivi e passivi - alla data del 31.12.2009 il saldo rettificato del conto corrente risulta pari ad Euro 8.488,23 con segno positivo per il correntista, valore che si ottiene sottraendo, dal saldo depurato da tutti gli interessi passivi connessi alla capitalizzazione trimestrale (+ Euro 49.021,10), gli interessi passivi spettanti alla calcolati secondo la capitalizzazione semplice (al netto di CP_4
quelli attivi) ricalcolati sui saldi in linea capitale (Euro 40.532,87).
Il CTU ha quindi provveduto alla verifica in merito alla sussistenza di rimesse solutorie prescritte per il decennio anteriore alla data di notifica della citazione;
il periodo, con riguardo alla produzione documentale in atti è quello che va dal 1.02.2003 (data del primo estratto conto in atti) al 28.04.2007.
Le lacune documentali riscontrate con riguardo al periodo compreso tra il I trimestre del 2003 ed il I trimestre del 2004 (assenza dei conti scalari analitici unitamente alla presenza di due distinte linee di credito) rappresenta una grave lacuna e non ha consentito di verificare, ai fini della prescrizione, l'entità del saldo del rapporto e quindi la presenza di “sconfinamenti” e di correlate rimesse solutorie. Dal II trimestre del
2004, periodo a partire dal quale risultano disponibili i conti scalari analitici, è stato possibile effettuare l'indagine richiesta.
Quanto alla presenza di un fido, va rilevato che risulta versato in atti il contratto di apertura di credito datato 30.04.1996 che si riferisce all'importo di Lire 280.001.000
(Euro 144.607,93), contratto che non risulta essere stato oggetto di revoca durante il periodo successivo: detta apertura di credito si riferisce quanto a Lire 250.000.001
(Euro 129.115) ad un'apertura di credito garantita da lettera , mentre la differenza di
Lire 30.000.000 (Euro 15.494,00) costituisce tun'apertura di credito “classica”.
Il CTU ha quindi accertato rimesse solutorie per Euro 70.841,55: possono pertanto ritenersi pagate tutte le competenze addebitate dalla nel corso del periodo CP_4
compreso tra la data a cui si riferisce il primo estratto conto versato in atti ed il II
pag. 9/11 trimestre del 2005 che ammontano ad Euro 51.196,82 (di cui Euro 41.139,98 a titolo di interessi) in relazione alle quali l'azione di ripetizione può essere considerata prescritta.
Il CTU ha quindi ricalcolato il saldo finale del conto corrente n.5419239 tenendo conto anche degli effetti della prescrizione: detto saldo ammonta ad Euro 3.338,40 con segno positivo per il correntista.
Non possono essere accolte le ulteriori questioni sollevate dalla società appellante:
-la prima, relativa alla usurarietà dell'apertura di credito, perché infondata: il tasso indicato nell'apertura di credito in contestazione è quello del 19%, come emerge dagli addebiti operati dalla e non certo del 1900%, come interpretato per la prima CP_4
volta dalla società correntista nelle conclusionali a fronte del rilievo circa l'omessa indicazione del simbolo “%”;
- la seconda, relativa all'applicabilità del principio del c.d. saldo zero in presenza di una eccezione di compensazione da parte della Banca, perché coperta da quando già deciso da questa Corte territoriale nella sentenza non definitiva;
peraltro, con riguardo a questa difesa, va osservato che il criterio del c.d. saldo zero va adottato a fronte di contrapposte domande attinenti ad un medesimo rapporto oggetto di giudizio (nel caso di specie, di ripetizione dell'indebito del correntista e di condanna al pagamento del saldo del medesimo rapporto da parte della banca), e non a fronte di una domanda di compensazione avanzata dalla traente titolo dalla transazione che ha CP_4
cristallizzato il credito emergente da altri, distinti rapporti bancari rispetto quello oggetto del giudizio;
la terza, relativa all'omesso storno delle poste addebitate sul conto a titolo di diritti di segreteria, in quanto già oggetto di statuizione di rigetto adottata nella sentenza non definitiva.
Infine, il saldo a credito della società correntista di euro 3.338,40 con segno positivo per il correntista, andrà compensato con il credito vantato dalla verso la società CP_4
attrice, in relazione al conto corrente n. 500010490, oggetto di transazione, per il quale vanta un credito al 8.09.2016 pari a euro 371.817,09 oltre interessi. CP_2
pag. 10/11 Quanto al motivo con cui si censura la decisione impugnata in punto di condanna alle spese di lite, ritiene questa Corte territoriale che il limitatissimo accoglimento del gravame, che vede il riconoscimento di un saldo positivo per la società attrice, odierna appellante, di uno solo fra i vari rapporti intrattenuti con la permetta di ritenere CP_4
la soccombenza reciproca, e di adottare la decisione di integrale compensazione fra le parti delle spese di lite del doppio grado, con assorbimento quindi della censura;
le spese di consulenza, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna, in solido fra loro nei confronti dell'ausiliario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro per la riforma della sentenza Parte_1 CP_2
in epigrafe, così provvede:
accerta il saldo finale del conto corrente n. 5419239 (già n. 6191588) ad Euro
3.338,40 con segno positivo per il correntista;
dispone la compensazione di detto credito con quanto vantato dalla nei confronti CP_4
della società correntista come da motivazione;
compensa fra le parti le spese di lite del doppio grado;
pone a carico delle parti, in ragione del 50% ciascuna, l'onere del pagamento delle spese di consulenza, come liquidate con separato decreto.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 07.01.2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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