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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 11/06/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1897/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1897/2024 R.G., promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Jacopo Saccomani, Parte_1
provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Orrù; Controparte_1
CONVENUTO con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 10.6.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti: per la ricorrente come da foglio depositato il 25.2.2025
“Piaccia all'On. Tribunale adito, contraris reiectis:
1. Dichiarare la separazione dei coniugi SI.ra e Parte_1 CP_1
, matrimonio contratto il 13 giugno 2016 a KS (Albania),
[...]
Pagina 1 regolarmente trascritto e registrato in Italia nei registri dello Stato Civile del
Comune di Monteciccardo (PU) al n. 1 Parte II Serie C con ogni conseguenziale provvedimento anche in ordine alla trascrizione dell'emananda sentenza da effettuare a cura dell'Ufficiale di stato civile nei registri di matrimonio del
Comune;
2. Nell'interesse esclusivo del figlio, , nato il [...] a [...]
Pesaro disporre il collocamento e l'affido esclusivo del minore alla madre mantenendo, solo per sostegno e vigilanza, l'affido in capo ai Servizi
Territorialmente competenti come da decreto del 18/10/2023 n. 3616/2023 emesso nel procedimento n. 210/23 VG dal Tribunale per i Minorenni delle
Marche. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte in totale autonomia dalla madre, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso;
3. Disporre in capo al sig. il versamento di € 400,00 mensili a Controparte_1
titolo di mantenimento del figlio minore da versarsi anticipatamente Per_1 entro il 5 di ogni mese. La somma di € 400,00 sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie e cioè quelle mediche specialistiche non coperte dal S.S.N, quelle relative all'acquisto di medicinali non garantite dal S.S.N., quelle scolastiche - intendendo per tali le spese di iscrizione e di frequenza, quelle per l'acquisto dei libri di testo, quelle per le ripetizioni, quelle per il trasporto e gite scolastiche - quelle sportive e comunque tutte quelle indicate nel Protocollo in uso avanti il Tribunale di Pesaro necessarie ai figli, saranno ripartire in parti uguali al 50% fra i coniugi e rimborsate alla parte che le ha anticipate, previa esibizione della relativa ricevuta di pagamento.
4. Gli assegni unici ed universali saranno percepiti e trattenuti interamente dalla
SI.ra , con obbligo per il convenuto resistente di fornire e Parte_1
sottoscrivere qualsiasi documentazione a tal fine necessaria.
Con vittoria di spese e competenze.” per il convenuto come da foglio depositato il 6.3.2025
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1) dichiarare la separazione dei coniugi tra i SIg.ri e la Controparte_1
SI.ra , unitisi in matrimonio a KS (Albania), trascritto nel Parte_1
Pagina 2 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Monteciccardo (PU) al n. 1
Parte II Serie C, e per l'effetto ordinare al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2) autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto;
3) disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione prevalente presso la madre;
4) statuire che il SI. versi alla SI.ra per il Controparte_1 CP_2
mantenimento del figlio minore, la somma di euro 250,00 mensili, entro il giorno
5 (cinque) di ogni mese, soggetti a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario che si renderanno necessarie nell'interesse della minore, seguendo la ripartizione delle spese straordinarie del Protocollo del Tribunale di Pesaro;
5) statuire i tempi di permanenza del figlio minore presso ciascun genitore, determinando in favore della madre la quotidianità del rapporto con e in Per_1
favore del padre tempi e modalità di visita certi, con diritto/dovere di ricevere e tenere il minore secondo quanto sarà ritenuto opportuno dall'Ill.mo Giudice adito, conformemente al principio di bigenitorialità ed affido condiviso.
6) statuire che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che pertanto nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altro a titolo di alimenti e/o mantenimento.
- Con vittoria di spese ed onorari, come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.10.2024 ha promosso la presente Parte_1
causa di separazione personale nei confronti del coniuge , con Controparte_1
il quale ha contratto matrimonio il 13.6.2016 in Albania.
Si è costituito . Controparte_1
In data 4.2.2025 si è svolta l'udienza di comparizione dei coniugi, era presente la ricorrente, non era presente il convenuto in quanto ristretto in regime di detenzione espiativa. Il convenuto è comparso all'ultima udienza, il 10.6.2025, celebrata pochi giorni dopo la sua scarcerazione.
- È documentato che (nato in [...] nel 1993) e Controparte_1 Pt_1
(nata a [...] nel 1997) hanno contratto matrimonio il 13.6.2016 in
[...]
Albania (doc.1 della ricorrente). La coppia ha avuto un figlio, , nato Per_1
Pagina 3 l'11.12.2016 a Pesaro. L'ultima residenza familiare è stata fissata a
BA (doc.2 della ricorrente).
Entrambi i coniugi hanno manifestato la volontà di separarsi. Controparte_1
è stato detenuto dal 2023 fino all'inizio del corrente mese di giugno per scontare una pena per reati di spaccio, falsità documentale e lesioni personali, come dallo stesso dichiarato dinanzi al Tribunale per i Minorenni delle Marche il
17.10.2023 (doc. 9 della ricorrente); nei suoi confronti pende un procedimento penale per reati commessi in danno della moglie (doc.5 della ricorrente). Pt_1
, dopo avere subito uno sfratto, da dicembre 2024 si trova in una
[...] comunità educativa insieme al figlio, a L'Aquila. Non esiste alcuna concreta possibilità che i coniugi si riconcilino, pertanto la domanda di separazione personale va accolta.
- ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio , nato il Parte_1 Per_1
13.6.2016. ha chiesto l'affidamento congiunto. Controparte_1
Allo stato attuale, tenuto conto del quadro descritto dal Tribunale per i
Minorenni nel decreto emesso a verbale il 17.10.2023 - che ha disposto provvisoriamente l'affidamento del minore ai servizi sociali di LO (doc. 9 della ricorrente) - e poi nel decreto emesso il 27.12.2024 - che ha previsto l'affidamento ai servizi territorialmente competenti di BA (doc. 1 del convenuto) – e considerato che la situazione seppur migliorata presenta ancora elementi di criticità (v. relazioni dei servizi sociali via via coinvolti, del consultorio familiare/AST di Pesaro, della comunità educativa de L'Aquila e della ASL de
L'Aquila), questo Collegio ritiene che nell'interesse del bambino debba essere confermato l'affidamento ai servizi sociali ex art.337 ter c.c.
Emerge dagli atti che in seguito allo sfratto esecutivo dall'abitazione di
BA, madre e figlio si sono trovati senza alloggio, senza mezzi economici, senza una rete parentale o amicale di sostegno e a dicembre 2024 sono stati inseriti nella comunità educativa Crescere Insieme a L'Aquila.
Il Tribunale per i Minorenni nel provvedimento del dicembre 2024 rimarcava che le relazioni dei servizi e financo dell'autorità giudiziaria Sanmarinese davano atto di un “progressivo aggravamento delle condizioni psichiche della madre e, correlativamente, delle condotte del minore nell'ambito scolastico”. Nel decreto si legge: era stata accompagnata al Pronto Soccorso di Pesaro Parte_1 ove è stata sottoposta a visita psichiatrica. Il medico che l'ha visitata ha
Pagina 4 disposto un accesso al D.S.M. territorialmente competente, che la signora ha effettuato in un paio di occasioni;
non è stata prodotta alcuna valutazione dallo psichiatra che l'ha visitata;
rilevato inoltre che, allo stato, la donna, dopo aver mutato in pochi mesi quattro domicili di fatto, che spaziano da San Marino a
Rimini, facendo poi sempre ritorno nel territorio di Pesaro, si trova attualmente
(dal 10 dicembre) in una comunità educativa madre-bambino, individuata nella struttura dell'impresa sociale “Crescere insieme” de L'Aquila, convinta di subire persecuzioni e gravi minacce a cui sottrarsi”.
La comunità Crescere Insieme nella relazione del 3.2.2025 scrive che la fase di adattamento della ricorrente era stata abbastanza difficoltosa. Parte_1
alternava comportamenti collaborativi ad atteggiamenti oppositivi e di rifiuto, mostrava difficoltà di pianificazione a medio e lungo termine e una certa difficoltà di gestire frustrazione e rabbia. Aveva una propensione a interpretare in maniera distorta gli eventi quotidiani, era sospettosa, diffidente con l'equipe, dichiarava di temere la famiglia del marito. Complessivamente il suo benessere psicologico appariva compromesso. Nella relazione viene sottolineato il comportamento molto accudente della ricorrente verso il figlio e il giovamento avuto dopo l'inizio di una esperienza lavorativa in un bar-pasticceria. Con particolare riferimento al minore, viene riportato che manifestava una Per_1
forte richiesta di attenzione, era un bambino vivace, a volte manesco con i coetanei. Nella relazione del 28.4.2025 la psicologa della ASL de L'Aquila esprimeva una valutazione positiva sulla capacità di gestione, relazione e interazione della madre con il figlio in base ai risultati del test somministrato, la valutazione andava però integrata con altri strumenti testistici e di osservazione.
Queste relazioni sono allegate all'ultima dei servizi sociali del Comune di
BA pervenuta il 28.4.2025: i servizi sintetizzano che l'inserimento di madre e figlio nella comunità a L'Aquila sta proseguendo seppur tra alti e basi in maniera abbastanza soddisfacente;
indicano la necessità di percorsi di valutazione, sostegno genitoriale e psicologico.
Il 27.5.2025 è pervenuta la relazione del consultorio familiare/AST di Pesaro in cui vengono analizzate anche le capacità genitoriali del convenuto. Emerge che il è consapevole di avere trascurato il figlio, al quale non ha Controparte_1 dedicato il tempo e l'attenzione necessari per una crescita equilibrata;
durante il matrimonio egli si è focalizzato sul lavoro e sul guadagno, mirando a dare alla
Pagina 5 famiglia una stabilità economica e trascurando altri aspetti. Non vede il figlio dal
2023 e non sa cosa il figlio possa pensare adesso di lui;
nutre il forte desiderio di poter riallacciare il rapporto con il bambino. dà una Controparte_1
valutazione positiva di come madre, ma ammette che la ricorrente Parte_1
ha dei momenti di instabilità. Il consultorio familiare conclude che debba essere dato modo a di esercitare il suo ruolo genitoriale e che sia Controparte_1
necessario ripristinare il rapporto padre-figlio, con una adeguata preparazione preventiva del minore;
suggerisce che, nel momento in cui si darà avvio agli incontri, un educatore possa assistere alle visite per supportare CP_1
nello svolgimento della responsabilità genitoriale. Nella stessa
[...]
relazione il consultorio familiare consiglia che sia seguita dal Parte_1
centro di salute mentale per formulare una valutazione diagnostica ed eventualmente una psicoterapia.
Considerate le problematiche di salute della ricorrente ancora non superate – che possono ripercuotersi sulla funzione genitoriale - e la condizione di estraneità creatasi tra padre e figlio negli ultimi due anni – superabile solo tramite percorsi specifici e graduali - va confermato per ora l'affidamento del bambino ai servizi sociali territorialmente competenti in base alla residenza anagrafica del minore.
Servizi sociali e servizi sanitari-consultoriali, ciascuno secondo le proprie competenze, potranno supportare sia che in Parte_1 Controparte_1
base alle esigenze specifiche di ognuno.
- Il bambino resta collocato presso la madre, nella comunità educativa
“Crescere Insieme” de L'Aquila. È rimesso ai servizi sociali - in qualità di soggetto affidatario del minore - di valutare quando saranno maturi i tempi per il trasferimento di madre e figlio fuori dalla comunità educativa e con quali modalità; nella fase decisionale e programmatoria è importante cercare l'adesione dei genitori e i servizi sociali potranno avvalersi della specifica competenza dei servizi sanitari-consultoriali.
- Gli incontri tra padre e figlio dovranno essere preceduti da una adeguata preparazione emotiva del bambino e dovranno essere accompagnati da un sostegno alla genitorialità per il convenuto;
gli incontri si svolgeranno con la tempistica e la modalità che verranno individuati da AST e servizi sociali, inizialmente alla presenza di un operatore.
Pagina 6 - L'AUU per il minore verrà percepito per intero da , in qualità di Parte_1 genitore collocatario del minore;
la ricorrente potrà presentare istanza all'ufficio competente.
- Per il mantenimento ordinario del figlio viene previsto che Controparte_1
versi a entro il giorno 5 di ogni mese un assegno di euro 300,00. Parte_1
L'obbligo di pagamento decorre dal deposito del ricorso.
L'importo tiene conto delle attuali esigenze del minore in base alla sua età, nonché della capacità reddituale di – il quale all'ultima Controparte_1
udienza ha dichiarato che riprenderà a lavorare nella ditta che lo aveva assunto prima della detenzione carceraria. Tiene conto inoltre del fatto che madre e figlio sono ospitati nella comunità educativa senza costi di vitto e alloggio e del fatto che da qualche mese ha iniziato a svolgere una attività Parte_1 lavorativa (all'udienza del 4.2.2025 la ricorrente ha dichiarato di avere trovato lavoro part-time come pasticcera) seppur ancora in prova o a tempo terminato.
L'assegno è soggetto a rivalutazione annuale Istat.
Le spese straordinarie del figlio – da individuare secondo il protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale – verranno divise a metà tra i genitori.
- In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di causa vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1897/2024
R.G., promossa da
, Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, Controparte_1
CONVENUTO con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa,
1) dichiara la separazione dei coniugi e che Controparte_1 Parte_1
Pagina 7 hanno contratto matrimonio il 13.6.2013 in Albania;
2) il figlio minorenne (nato l'[...] a [...]) resta affidato Persona_1
ai servizi sociali territorialmente competenti in base alla residenza del minore;
il bambino resta collocato presso la madre, nella comunità educativa “Crescere
Insieme” de L'Aquila;
i servizi sociali, con la collaborazione dei servizi sanitari-consultoriali, attueranno gli interventi di supporto necessari o opportuni per il minore e per i genitori;
potranno essere introdotti gli incontri tra padre e figlio con la preparazione, la modalità e la tempistica che verranno individuati da AST e servizi sociali;
3) l'AUU verrà percepito per intero da;
Parte_1
4) verserà a entro il giorno 5 di ogni mese un Controparte_1 Parte_1
assegno di euro 300,00 per il mantenimento del figlio;
l'obbligo di versamento dell'assegno decorre dal deposito del ricorso e l'importo
è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
5) le spese straordinarie del figlio – da individuare secondo il protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale – verranno divise a metà tra i genitori;
6) le spese di causa vengono compensate.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali di BA.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 10 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente
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