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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4624 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello iscritto al n. 417/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 114/2023, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 5 gennaio 2023 e notificata il 12 gennaio 2023, pendente
TRA
(C.F. ), ammesso al gratuito Parte_1 C.F._1
patrocinio, giusta delibera prot. 207/2023 del 25.01.2023 da parte del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Bruno
GU (C.F. ) e dall'avv. Pasqualino De C.F._2
LU (C. F. ); C.F._3
APPELLANTE
E Avv. EF IN (C.F. ), (C.F. C.F._4 CP_1
), OB IN (C.F. ), CodiceFiscale_5 CodiceFiscale_6
(C.F. ), rappresentate e Controparte_2 CodiceFiscale_7
difese dall'avv. EF IN (C.F. ), giusta C.F._4
procura allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATE
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Magaldi (C.F.
, come da procura generale alle liti (Notaio C.F._8
Rep. N. 186905 Racc. n. 30367 del Persona_1
18.12.2014);
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale dell'avvocato.
Conclusioni:
per l'appellante: “ in totale riforma della sentenza del Tribunale di
Napoli n. 114/2023, dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. per negligenza e/o colpa nell'avere erroneamente chiesto Controparte_4
la condanna della quale impresa designata dal FGVS, al Controparte_5
risarcimento dei danni subiti da nel sinistro del Parte_1
22.02.1997 sul presupposto che l'auto investitrice fosse assicurata con la
, posta in LCA invece che richiedere la condanna del e CP_6 CP_7
pag. 2/23 per esso l'impresa designata sul presupposto della Controparte_5
mancata copertura assicurativa e conseguentemente condannare le
NO , IN EF, e IN CP_1 Controparte_2
OB in solido tra di loro quali eredi legittime di , al Controparte_4
risarcimento del danno in favore di nella misura di Euro Parte_1
607.454,37 – comprensivo degli interessi legali maturati fino alla data del 30.09.2018 – oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal
01.10.2018 al saldo”;
per le appellate, EF IN, , OB IN e CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa Controparte_2
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello perchè del tutto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato che dichiara di aver fatto anticipo delle prime e di non aver riscosso le seconde”;
per : “
1. Rigettare la domanda principale per le ragioni Controparte_3
appena esposte;
2. Rigettare la domanda in manleva per le ragioni di appena esposte;
3. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda in manleva condannare la terza chiamata
nei limiti, oltre che dei rischi e danni assicurati, del Controparte_3
massimale ed al netto dello scoperto del 10%”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 3/23 Con citazione, notificata in data 4.7.2019, conveniva, Parte_1
innanzi al Tribunale di Napoli, EF IN, , OB CP_1
IN e quali eredi del defunto avv. Controparte_2 CP_4
deducendo che:
1. in data 22.02.1997 subiva gravi lesioni
[...]
fisiche in conseguenza di un sinistro causato dall'autovettura Fiat
Tempra targata MO 918425 di proprietà di Persona_2
(padre dell'attore) e condotta da;
2. in seguito al Persona_3
sinistro veniva avviato un procedimento penale che si chiudeva con l'archiviazione per difetto di querela;
3. si rivolgeva, pertanto, allo studio dell'avv. per l'assistenza legale finalizzata ad Controparte_4
ottenere il risarcimento di tutti i danni conseguenti a detto sinistro;
4. in data 02.09.1997, l'avv. IN, in esecuzione del mandato, inviava lettera raccomandata all , quale impresa designata per il Lazio CP_5
per il FGVS, richiedendo il risarcimento dei danni subiti dall'istante sul presupposto che l'auto investitrice fosse priva di assicurazione;
5. in data 29.11.2003, notificava atto di citazione, alla in LCA, CP_8
nonché all quale impresa designata per conto del Controparte_9
FGVS ed agli altri convenuti, in data 4 giugno 2004, chiedendo la condanna di tutti al risarcimento dei danni;
6. dunque, avanzava richiesta risarcitoria anche nei confronti di sul presupposto CP_5
dell'intervenuta messa in liquidazione coatta amministrativa della
7. il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5275/2010, CP_8
affermava la responsabilità di e di Persona_2 [...]
, condannandoli in solido al risarcimento dei danni Per_3
quantificati in euro 488.000,00, ma rigettava la domanda nei confronti di ritenendo che fosse risultata carente la prova di un CP_5
pag. 4/23 rapporto assicurativo tra l'autovettura Fiat Tempra di proprietà di e la 8. l'avv. IN, sempre in Persona_2 CP_8
esecuzione del mandato, avverso tale sentenza proponeva appello;
9. la
Corte di Appello rigettava l'appello, con sentenza n. 829/2016, perché la domanda di risarcimento dei danni era stata avanzata nei confronti del conducente e del proprietario dell'autovettura, nonché dell in qualità di impresa designata per il F.G.V.S., in Controparte_5
quanto la “ era stata posta in liquidazione coatta CP_8
amministrativa e tale presupposto andava provato ai fini dell'accoglimento della domanda;
10. l'istante, a seguito del rigetto della domanda, non riusciva ad ottenere nemmeno parte della somma liquidata dal Tribunale stante la totale impossidenza dei convenuti condannati, e;
11. pertanto, Persona_2 Persona_3
inviava lettera raccomandata all'avv. IN con la quale contestava la sua responsabilità professionale;
12. in data 07.10.2018 decedeva l'avv. Controparte_4
Sulla base di tali premesse, previo accertamento della responsabilità professionale dell'avv. per avere richiesto la condanna Controparte_4
dell'Impresa designata dal Fondo di Garanzie Vittime della Strada sul presupposto che l'auto investitrice fosse assicurata con la CP_8
società posta in LCA, invece che sul presupposto della mancata copertura assicurativa della stessa, chiedeva la condanna delle convenute , IN EF, e IN CP_1 Controparte_2
OB al risarcimento dei danni subiti.
pag. 5/23 Instauratosi il contraddittorio, si costituivano , IN CP_1
EF, e IN OB, contestando, per quanto Controparte_2
rileva ai fini in esame, la sussistenza della responsabilità professionale del loro congiunto, spiegando domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell'attore al pagamento del compenso professionale e chiedendo di essere, comunque, autorizzate a chiamare in causa con la quale all'epoca l'avv. IN aveva stipulato Controparte_3
una polizza assicurativa, al fine di essere tenute indenni in ipotesi di accoglimento delle avverse domande.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, si costituiva CP_3
, sollecitando il rigetto tanto della domanda principale, quanto di
[...]
quella di manleva.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., in assenza di istruttoria orale, all'esito il Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “1) Rigetta la domanda attorea;
2) rigetta la domanda riconvenzionale per intervenuta prescrizione;
3) condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite di questo giudizio che liquida in €
14.598,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb forf come per legge compensandole nella misura del 50%; 4) compensa le spese tra parte convenuta e terza chiamata”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, ad esso notificata ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., in data 12 gennaio 2023,
pag. 6/23 proponeva appello mediante atto tempestivamente Parte_1
notificato il 27 gennaio 2023, con il quale, sollecitandone la riforma, chiedeva accogliersi le conclusioni dinanzi trascritte.
Si costituivano , IN EF, e CP_1 Controparte_2
IN OB, resistendo per quanto di ragione al gravame e sollecitandone il rigetto.
Si costituiva, altresì, contestando la fondatezza Controparte_3
dell'appello principale e reiterando, quanto al rapporto di garanzia, le deduzioni difensive svolte in primo grado.
All'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.5.2025.
Quindi, con ordinanza comunicata alle parti in data 4.6.2025, la causa era assegnate in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 23.9.2025.
Depositate da tutte le parti le conclusionali e le repliche, il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale premetteva che, nei giudizi di responsabilità professionale, fosse necessario accertare, oltre alla condotta negligente del professionista, il nesso di causalità e, tal fine, se, qualora lo stesso avesse eseguito la condotta dovuta, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi e se, pertanto, in termini pag. 7/23 non già di assoluta ed inequivoca certezza ma di ragionevole probabilità, il risultato sperato dal cliente avrebbe potuto essere conseguito.
Il Giudice esponeva, poi, che, nella specie, secondo la prospettazione offerta dall'attore, l'avv. IN doveva ritenersi responsabile avendo erroneamente scelto di agire in giudizio, nei confronti dell'impresa designata dal FVGS, sul presupposto che il veicolo fosse assicurato da impresa di assicurazione in LCA e non che esso fosse privo di copertura.
Quindi, ad avviso del Tribunale, la diligenza professionale imponeva al difensore di tutelare al meglio l'interesse del cliente sulla scorta della rappresentazione dei fatti, per cui, nel caso di specie, l'avvocato non si sarebbe dovuto “conformare alle difese dell' che ha Controparte_5
negato l'esistenza della copertura assicurativa .. anche in ragione della assoluta diversità della causa petendi come giustamente evidenziato dalla sentenza resa dalla Cda trattandosi in un caso di indennizzo richiesto ex art. 19 comma 1 lett. B L. 990/69 ed in un altro di indennizzo rientrante nella fattispecie ex art. 19 comma 1 lett. C L.990/69”.
Secondo il Giudice, avendo la Corte di Appello di Napoli, nel giudizio presupposto, respinto la domanda nei confronti di per essere CP_5
risultata carente la prova della copertura assicurativa da parte della società posta in LCA, nel presente giudizio l'attore avrebbe CP_8
dovuto fornire la prova, invece non offerta, che il veicolo investitore fosse sprovvisto di copertura assicurativa e che si trattasse di pag. 8/23 circostanza nota all'avv. IN al momento della notifica della citazione.
Tuttavia, opinava il Giudice nella sentenza, l'attore si limitava ad affermare “ .. che il defunto legale avrebbe errato nella proposizione della domanda senza provare tuttavia che lo stesso era a conoscenza della scopertura assicurativa (circostanza peraltro mai espressamente affermata in questa sede) e senza provare tale assunto (ossia la scopertura). Per affermare la responsabilità professionale non può essere espletato un ragionamento ex post consistente nell'affermare che, non essendo provato il rapporto assicurativo, la domanda sarebbe stata accolta qualora la domanda fosse stata differente. È imprescindibile provare che il rigetto della domanda nei confronti del sia dipeso da CP_10
una condotta colposa del difensore che non può essere limitata al non avere ottenuto l'indennizzo, ma di avere colposamente espletato il suo mandato. In sintesi, si vuole affermare che la responsabilità del legale dovrebbe passare attraverso l'accertamento che il veicolo fosse realmente scoperto di copertura assicurativa (essendosi la Cda limitata ad affermare che non vi era prova della copertura) e che tale circostanza fosse nota al legale. Nulla di tanto è stato offerto in prova.
D'altra parte, l'indicazione dei nominativi dei testi che potessero avvalorare l'esistenza di una polizza assicurativa non può che essere stata fornita dal cliente a riprova della ricostruzione offerta dal
all'indomani dell'incidente”. Parte_1
§ 4.
pag. 9/23 Con il primo motivo, l'appellante, nel sottoporre a censura l'indicata parte di sentenza, opinava che, in effetti, il dato della mancata copertura assicurativa del veicolo investitore poteva ritenersi pacifico, emergendo esso dalla sentenza n. 829/2016 della Corte di Appello e dalle difese svolte da nel giudizio presupposto. CP_5
Del resto, ribadiva, al riguardo, di avere, con la citazione, addebitato all'avv. IN di non avere, entro il primo termine ex art. 183 co. 6
c.p.c., modificato la domanda, alla luce delle difese svolte in giudizio da
, che, costituendosi, aveva eccepito l'inesistenza di qualunque CP_5
copertura assicurativa.
Sosteneva che, non avendo la controparte negato tale circostanza nel giudizio di primo grado, la stessa dovesse ritenersi provata.
Soggiungeva che, venendo in rilievo la prova di un fatto negativo, esso avrebbe potuto assolverla dimostrando un fatto positivo contrario, rappresentato, nella specie, dalla dichiarazione dell' circa CP_5
l'inesistenza di copertura assicurativa.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Corretta appare l'affermazione del Tribunale a mente della quale, avendo l'attore dedotto a fondamento della responsabilità del legale la mancata proposizione della domanda nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia come ipotesi disciplinata dall'allora art. 19 lett. b) della legge n. 990 del 1969 (concernente il caso di pag. 10/23 sinistro causato da veicolo sprovvisto di assicurazione), sarebbe stato suo onere dimostrare tale circostanza.
Del resto, l'appellante non ha contestato tale affermazione del primo
Giudice, ma ha sostenuto che la prova della mancanza di copertura assicurativa del veicolo era in atti.
Tale ultima affermazione non è, invece, condivisibile, perché, né la sentenza n. 5275/2010 del Tribunale di Napoli, che, in primo grado, respingeva la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, né, tantomeno, la sentenza n. 829/2016 di questa Corte, che CP_5
confermava il rigetto, contengono statuizioni da cui possa desumersi che, nel giudizio presupposto, fosse stata accertata la scopertura assicurativa dell'auto Fita Tempra, targata MO 918425, coinvolta nell'investimento dell'odierno appellante.
Infatti, il Tribunale rigettava la domanda, proposta dall'attore con il patrocinio dell'avv. IN ai sensi dell'art. 19 lett. c) della legge n. 990 del 1969, concernente il caso di sinistro causato da veicolo che risulti assicurato con impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente, avendo ritenuto che, nella specie, non era emersa la prova documentale della copertura assicurativa da parte della né che detta prova poteva evincersi CP_8
dalle incerte deposizioni dei testi. La Corte di Appello, nel confermare la sentenza, respingendo il gravame proposto da Parte_1
ribadiva che non era stata raggiunta una prova ragionevolmente certa dell'esistenza, al momento del sinistro, di una copertura assicurativa da parte della CP_8
pag. 11/23 Nessuna parte delle sentenze di primo grado o di appello consente di affermare che, in quel processo, fosse stato accertato il dato della scopertura assicurativa e, del resto, a tanto osta il rilievo per cui il thema decidendum era costituito dalla domanda dell'attore proposta ai sensi dell'art. 19 lett. c) della legge n. 990 del 1969.
Né, del resto, giova sostenere che la mancanza di copertura assicurativa possa ritenersi dato incontestato in questo processo, siccome non negato dai convenuti.
Anzitutto, si deve osservare che, costituendosi in primo grado, le odierne appellate, eredi dell'avv. IN, contestavano specificamente la sussistenza della dedotta responsabilità, deducendo che la strategia professionale adottata era stata la conseguenza delle informazioni
(circa l'esistenza della copertura assicurativa) fornite dallo stesso attore al proprio legale ed avvalorate dall'articolazione di una prova orale tesa a dimostrare l'esistenza della copertura assicurativa CP_8
In secondo luogo, merita rammentare che “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4681 del 15/02/2023).
pag. 12/23 Nella specie, non solo la questione della scopertura assicurativa della vettura appare un elemento processualmente assai dubbio (trattandosi di circostanza che, verosimilmente, lo stesso danneggiato ignorava, essendo la vettura di proprietà del padre ed emergendo, dagli atti, che i rapporti padre/figlio erano particolarmente conflittuali), ma l'appellante non ha nemmeno dedotto che la circostanza fosse nota alle eredi dell'avv. IN.
Quanto, poi, alla prova della scopertura assicurativa, deve escludersi che essa possa trarsi dalle difese svolte nel giudizio presupposto dall' . CP_5
Invero, fermo restando che in atti non risulta prodotta la comparsa di costituzione di tale compagnia nel giudizio svoltosi dinanzi al
Tribunale di Napoli, esitato nella sentenza n. 5275/2010, dalla lettura di detta pronuncia si ricava che , costituendosi, non aveva CP_5
affatto sostenuto la scopertura assicurativa, ma aveva eccepito la mancanza di copertura assicurativa con la (cfr. pag. 2 della CP_8
sentenza).
Del resto, i rilievi svolti dal Tribunale nella predetta sentenza n.
5275/2010, relativi all'ipotesi in cui la domanda fosse stata proposta sul presupposto di una scopertura assicurativa (cfr. pag. 4, paragrafo
3), configurano chiaramente obiter dicta, essendo estranei al thema decidendum quale delineato dalla domanda dell'attore (azione ex art. 19 lettera c) della legge n. 990 del 1969).
§ 5.
pag. 13/23 L'appellante obiettava, altresì, che il Giudice aveva errato nel non valorizzare il tenore delle difese svolte da nel giudizio CP_5
presupposto, relative all'assenza di copertura assicurativa, e nel non affermare la responsabilità dell'Avv. per l'omessa Controparte_4
modificazione della domanda che, se effettuata, avrebbe comportato l'accoglimento della domanda introduttiva.
Tenuto conto delle difese svolte da , quindi, il professionista, CP_5
avvalendo dei termini concessi dal Giudice ai sensi dell'art. 183 c.p.c., avrebbe potuto modificare la domanda, invocando il risarcimento ai sensi della lettera b) dell'art. 19 legge n. 990 del 1969.
Del resto, l'avvocato avrebbe potuto corroborare la prova producendo l'esito di una visura facilmente acquisibile presso la Consap in ordine allo stato della copertura assicurativa del veicolo.
§ 6.
Anche tali argomenti sono infondati, in quanto muovono dalla non dimostrata premessa che la circostanza della scopertura assicurativa del veicolo fosse, nel procedimento presupposto, un dato pacifico, che avrebbe dovuto indurre l'avvocato a modificare la strategia difensiva.
Sul punto, pare rilevante evidenziare che, sebbene la scelta della strategia processuale sia di esclusiva competenza dell'avvocato, è ragionevole ipotizzare come quest'ultimo, specie in una controversia quale quella nella quale l'avv. IN aveva assistito il , abbia Parte_1
impostato la difesa valorizzando gli elementi fattuali di cui aveva la disponibilità.
pag. 14/23 Ora se si considera che, dopo un'iniziale lettera di messa in mora inoltrata ad il 2.9.1997, nella quale il IN deduceva CP_5
l'ipotesi di cui alla lettera b) del citato articolo 19, in prosieguo di tempo il professionista modificava strategia, contestando, nelle raccomandate successivamente inviate all'impresa designata e poi nell'atto di citazione, l'ipotesi ex lettera c) dello stesso articolo, è verosimile supporre che, nel corso dei colloqui avuti con il proprio assistito, questi gli avesse rappresentato come esistente la copertura assicurativa con la A conforto di tale conclusione milita, del CP_8
resto, l'avere, nel giudizio presupposto, l'avvocato IN articolato una prova orale finalizzata a dimostrare che la vettura fosse assicurata con CP_8
Quanto precede induce a ritenere assolutamente plausibile che il professionista fosse stata indotto dal proprio assistito a ritenere esistente la copertura assicurativa, atteso che, diversamente, il primo non avrebbe mai potuto articolare una prova ed indicare testi capaci, in astratto, di confermare l'esistenza della polizza assicurativa.
Del resto, l'unica spiegazione plausibile del cambio di strategia, rispetto all'iniziale missiva del settembre 1997, si rinviene, proprio, nelle indicazioni rese dall'assistito, posto che, diversamente, il legale avrebbe verosimilmente continuato a coltivare l'ipotesi di cui alla lettera b) dell'art. 19.
Al cospetto di un quadro fattuale di tale natura, non è, con ragionamento chiaramente postumo, sostenibile che, se l'avvocato pag. 15/23 avesse agito ai sensi della lettera b) piuttosto che della lettera c) dell'art. 19, la domanda sarebbe stata accolta.
Deve, infatti, rimarcarsi che la valutazione dell'adeguatezza della condotta professionale deve essere operata ex ante, cioè, appunto, avuto riguardo alla situazione nella quale il professionista si è trovato al momento dell'instaurazione della causa e non valorizzando elementi emersi solo nel corso del giudizio.
Ne segue che, al cospetto di informazioni rese dal proprio assistito circa la copertura assicurativa, corroborate dall'indicazione di testimoni in tesi capaci di confermare la circostanza, non appare censurabile la scelta del professionista di coltivare il giudizio secondo prospettazione difensiva di cui alla lettera c) dell'art. 19.
Né, invero, deve oltremodo valorizzarsi il contenuto delle difese svolte nel giudizio presupposto da , sia in quanto la stessa nulla CP_5
aveva dedotto circa la carenza assoluta di copertura assicurativa, sia perché rientra nella normale dialettica processuale la contestazione, da parte di una compagnia assicurativa, della fondatezza delle domande dell'attore.
§ 7.
Né, del resto, è fondatamente sostenibile che l'avv. IN vada ritenuto inadempiente per avere omesso di produrre, dopo avere letto la comparsa di costituzione di , la documentazione acquisibile CP_5
tramite la Consap afferente allo stato della copertura assicurativa del veicolo.
pag. 16/23 Se, infatti, tale elemento, in tesi, avrebbe potuto fare emergere che il veicolo non era assicurato, deve rimarcarsi che, nella prospettazione difensiva scelta, - cioè, quella di cui alla lettera c) dell'art. 19 – l'onere probatorio concerneva l'esistenza del contratto assicurativo e non la sua assenza. Ne segue che, avendo articolato una prova orale tesa a dimostrare che la vettura era assicurata con l'avvocato non CP_8
aveva un precipuo interesse a depositare in atti l'attestazione della
Consap, che, invero, ove avesse fatto emergere l'assenza di copertura, avrebbe finanche pregiudicato le ragioni dell'assistito.
In ogni caso, l'articolazione di una prova testimoniale non può essere qualificata come sintomo di una condotta processuale negligente, atteso che, non disponendo dei dati della polizza, di cui l'assistito non aveva conoscenza, il legale avrebbe potuto dimostrare l'esistenza di una garanzia assicurativa solo attraverso l'istruttoria orale.
Del resto, una volta acquisite al processo le deposizioni dei testi,
l'avvocato aveva fatto quanto esigibile secondo l'ordinaria diligenza per tutelare al meglio le ragioni del cliente, essendo la valutazione delle prove rimessa all'apprezzamento del Giudice e non potendo, quindi, sul punto, il professionista concretamente incidere, se non indirettamente attraverso gli scritti difensivi di parte (conclusionali e repliche).
Le considerazioni che precedono consentono di superare gli ulteriori rilievi dell'appellante, volti a sostenere che il Giudice non abbia correttamente valutato l'assolvimento, ad opera di esso attore, dell'onere probatorio.
pag. 17/23 In particolare, non giova all'appellante opinare che, nella specie, sarebbe risultata carente, da parte delle convenute, la prova del fatto che il professionista aveva impostato la difesa sulla base delle informazioni ricevute dal cliente.
Sul punto, ribadendo quanto dinanzi si è detto, appare ragionevole affermare che l'avvocato non poteva ovviamente conoscere i termini fattuali della vicenda di cui era stato vittima il suo cliente e che, quindi, quanto lo stesso aveva trasfuso nelle sue difese, circa la dinamica dei fatti e, soprattutto, la copertura assicurativa, risentiva inevitabilmente delle indicazioni ricevute dall'assistito.
Diversamente, non appare sul piano logico comprensibile come il professionista potesse mai articolare capitoli di prova diretti a dimostrare che l'auto era assicurata ed indicare finanche i nominativi dei testi capaci di confermare tali circostanze.
Anzi, come dinanzi già evidenziato, proprio il fatto che nelle successive lettere di messa in mora l'avvocato aveva, dopo un iniziale riferimento all'ipotesi di cui alla lettera b) dell'art. 19, coltivato la richiesta ai sensi dell'art. 19 lettera c), corrobora il convincimento qui espresso.
Detto altrimenti, infatti, non si riesce logicamente a comprendere perché mai un professionista di media diligenza, quale appare essere stato l'avv. IN alla luce delle considerazioni sin qui svolte, dovesse, del tutto autonomamente, modificare la propria strategia, prospettando un'ipotesi (assicurazione prestata da impresa in LCA) diversa da quella iniziale (veicolo privo di copertura assicurativa).
pag. 18/23 § 7.
Ribadendo considerazioni già svolte con le censure sin qui esaminate,
l'istante criticava il capo di sentenza nel quale il Giudice aveva rilevato che anche la deduzione, parzialmente diversa, operata dall'attore con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., tesa a stigmatizzare la condotta del IN per non avere tempestivamente interrotto la prescrizione nei confronti di , qualora avesse inteso agire ai CP_5
sensi della lettera b) dell'art. 19, era infondata.
Secondo il primo Giudice, invero, fermo restando che tale allegazione presupponeva un assunto completamento opposto a quello sotteso alla citazione – essendosi in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. sostenuto che, anche qualora l'azione fosse stata correttamente incardinata ai sensi della lettera b) dell'art. 19, la domanda sarebbe stata rigettata perché prescritta - in ogni caso non poteva sottacersi l'assenza di responsabilità del professionista. Infatti, osservava il
Tribunale, comunque non era stata offerta la prova “della errata qualificazione della domanda da parte del legale non già sulla base di quanto emerso in giudizio ma di quanto noto allo stesso prima della notifica della citazione”.
Nel contestare tale capo, l'appellante ribadiva che sarebbe stato onere delle convenute dimostrare quali informazioni il aveva dato Parte_1
all'avvocato e, comunque, sussisteva la responsabilità di quest'ultimo alla luce della dell'omessa modificazione della domanda in considerazione della dichiarazione della convenuta di CP_5
inesistenza di copertura assicurativa. pag. 19/23 Trattandosi di argomenti già sconfessati dai rilievi in precedenza svolti, è sufficiente richiamare quanto dinanzi già ampiamente osservato.
Con precipuo riferimento alla questione dell'onere probatorio, è, poi, appena il caso di osservare che spettava all'attore dimostrare, anzitutto, che la condotta tenuta dal IN fosse stata negligente e, nella specie, per quanto emerso dagli atti, tale conclusione non può essere avvalorata.
Inoltre, il contenuto delle informazioni fornite dal cliente al suo difensore ben può essere ricavato, anche in via presuntiva, dal complesso delle risultanze probatorie, rappresentato dagli scritti difensivi, dall'attività svolta dal IN e dallo stesso oggetto della causa.
§ 8.
L'appellante censurava, infine, il capo di sentenza con cui il Giudice aveva ritenuto non provata, dall'attore, l'incapienza patrimoniale dei responsabili in solido, e , nei Persona_2 Persona_3
confronti dei quali l'avv. IN aveva, comunque, ottenuto l'accoglimento della domanda.
Secondo l'istante, tale capo di pronuncia era errato, avendo esso prodotto certificazione ISEE dei responsabili del sinistro dalle quali risultava che gli stessi, relativamente all'ISEE predisposta dall'INPS ad aprile del 2018, non erano proprietari di immobili ed avevano redditi assolutamente modesti.
pag. 20/23 Deduceva che, a fronte di tale situazione patrimoniale sintomatica di una condizione di sostanziale indigenza, era inverosimile ipotizzare che, negli anni precedenti, i medesimi soggetti potessero avere avuto capacità reddituali tali da consentire loro di onorare il pagamento del debito nascente dalla sentenza di condanna.
§ 9.
L'esame del motivo di gravame deve ritenersi assorbito alla luce delle considerazioni dinanzi ampiamente svolte che, di per sé, giustificano ampiamente il rigetto dell'appello.
§ 10.
Venendo al governo delle spese processuali, rileva la Corte che le stesse debbano seguire la soccombenza dell'appellante nei riguardi di entrambe le parti appellate, posto che, quanto a , la Controparte_3
partecipazione al giudizio della stessa è stata chiaramente provocata dall'iniziativa giudiziale, rivelatasi infondata, del e che non Parte_1
sono emersi elementi in base ai quali poter qualificare come abusiva la chiamata del terzo ad opera delle originarie convenute.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 520.001,00 ad euro 1.000.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni trattate.
pag. 21/23 Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
L'indicata attestazione discende dall'integrale rigetto dell'appello, non ostandovi la documentata ammissione dell'appellante al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 8982 del
04/04/2024: “Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto
l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo”).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1
così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'Avv. EF
IN, procuratore antistatario, delle spese processuali del pag. 22/23 giudizio di appello, che liquida in euro 26.155,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Controparte_3
delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida
[...]
in euro 26.155,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 26/09/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello iscritto al n. 417/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 114/2023, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 5 gennaio 2023 e notificata il 12 gennaio 2023, pendente
TRA
(C.F. ), ammesso al gratuito Parte_1 C.F._1
patrocinio, giusta delibera prot. 207/2023 del 25.01.2023 da parte del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Bruno
GU (C.F. ) e dall'avv. Pasqualino De C.F._2
LU (C. F. ); C.F._3
APPELLANTE
E Avv. EF IN (C.F. ), (C.F. C.F._4 CP_1
), OB IN (C.F. ), CodiceFiscale_5 CodiceFiscale_6
(C.F. ), rappresentate e Controparte_2 CodiceFiscale_7
difese dall'avv. EF IN (C.F. ), giusta C.F._4
procura allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATE
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Magaldi (C.F.
, come da procura generale alle liti (Notaio C.F._8
Rep. N. 186905 Racc. n. 30367 del Persona_1
18.12.2014);
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale dell'avvocato.
Conclusioni:
per l'appellante: “ in totale riforma della sentenza del Tribunale di
Napoli n. 114/2023, dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. per negligenza e/o colpa nell'avere erroneamente chiesto Controparte_4
la condanna della quale impresa designata dal FGVS, al Controparte_5
risarcimento dei danni subiti da nel sinistro del Parte_1
22.02.1997 sul presupposto che l'auto investitrice fosse assicurata con la
, posta in LCA invece che richiedere la condanna del e CP_6 CP_7
pag. 2/23 per esso l'impresa designata sul presupposto della Controparte_5
mancata copertura assicurativa e conseguentemente condannare le
NO , IN EF, e IN CP_1 Controparte_2
OB in solido tra di loro quali eredi legittime di , al Controparte_4
risarcimento del danno in favore di nella misura di Euro Parte_1
607.454,37 – comprensivo degli interessi legali maturati fino alla data del 30.09.2018 – oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal
01.10.2018 al saldo”;
per le appellate, EF IN, , OB IN e CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa Controparte_2
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello perchè del tutto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato che dichiara di aver fatto anticipo delle prime e di non aver riscosso le seconde”;
per : “
1. Rigettare la domanda principale per le ragioni Controparte_3
appena esposte;
2. Rigettare la domanda in manleva per le ragioni di appena esposte;
3. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda in manleva condannare la terza chiamata
nei limiti, oltre che dei rischi e danni assicurati, del Controparte_3
massimale ed al netto dello scoperto del 10%”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 3/23 Con citazione, notificata in data 4.7.2019, conveniva, Parte_1
innanzi al Tribunale di Napoli, EF IN, , OB CP_1
IN e quali eredi del defunto avv. Controparte_2 CP_4
deducendo che:
1. in data 22.02.1997 subiva gravi lesioni
[...]
fisiche in conseguenza di un sinistro causato dall'autovettura Fiat
Tempra targata MO 918425 di proprietà di Persona_2
(padre dell'attore) e condotta da;
2. in seguito al Persona_3
sinistro veniva avviato un procedimento penale che si chiudeva con l'archiviazione per difetto di querela;
3. si rivolgeva, pertanto, allo studio dell'avv. per l'assistenza legale finalizzata ad Controparte_4
ottenere il risarcimento di tutti i danni conseguenti a detto sinistro;
4. in data 02.09.1997, l'avv. IN, in esecuzione del mandato, inviava lettera raccomandata all , quale impresa designata per il Lazio CP_5
per il FGVS, richiedendo il risarcimento dei danni subiti dall'istante sul presupposto che l'auto investitrice fosse priva di assicurazione;
5. in data 29.11.2003, notificava atto di citazione, alla in LCA, CP_8
nonché all quale impresa designata per conto del Controparte_9
FGVS ed agli altri convenuti, in data 4 giugno 2004, chiedendo la condanna di tutti al risarcimento dei danni;
6. dunque, avanzava richiesta risarcitoria anche nei confronti di sul presupposto CP_5
dell'intervenuta messa in liquidazione coatta amministrativa della
7. il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5275/2010, CP_8
affermava la responsabilità di e di Persona_2 [...]
, condannandoli in solido al risarcimento dei danni Per_3
quantificati in euro 488.000,00, ma rigettava la domanda nei confronti di ritenendo che fosse risultata carente la prova di un CP_5
pag. 4/23 rapporto assicurativo tra l'autovettura Fiat Tempra di proprietà di e la 8. l'avv. IN, sempre in Persona_2 CP_8
esecuzione del mandato, avverso tale sentenza proponeva appello;
9. la
Corte di Appello rigettava l'appello, con sentenza n. 829/2016, perché la domanda di risarcimento dei danni era stata avanzata nei confronti del conducente e del proprietario dell'autovettura, nonché dell in qualità di impresa designata per il F.G.V.S., in Controparte_5
quanto la “ era stata posta in liquidazione coatta CP_8
amministrativa e tale presupposto andava provato ai fini dell'accoglimento della domanda;
10. l'istante, a seguito del rigetto della domanda, non riusciva ad ottenere nemmeno parte della somma liquidata dal Tribunale stante la totale impossidenza dei convenuti condannati, e;
11. pertanto, Persona_2 Persona_3
inviava lettera raccomandata all'avv. IN con la quale contestava la sua responsabilità professionale;
12. in data 07.10.2018 decedeva l'avv. Controparte_4
Sulla base di tali premesse, previo accertamento della responsabilità professionale dell'avv. per avere richiesto la condanna Controparte_4
dell'Impresa designata dal Fondo di Garanzie Vittime della Strada sul presupposto che l'auto investitrice fosse assicurata con la CP_8
società posta in LCA, invece che sul presupposto della mancata copertura assicurativa della stessa, chiedeva la condanna delle convenute , IN EF, e IN CP_1 Controparte_2
OB al risarcimento dei danni subiti.
pag. 5/23 Instauratosi il contraddittorio, si costituivano , IN CP_1
EF, e IN OB, contestando, per quanto Controparte_2
rileva ai fini in esame, la sussistenza della responsabilità professionale del loro congiunto, spiegando domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell'attore al pagamento del compenso professionale e chiedendo di essere, comunque, autorizzate a chiamare in causa con la quale all'epoca l'avv. IN aveva stipulato Controparte_3
una polizza assicurativa, al fine di essere tenute indenni in ipotesi di accoglimento delle avverse domande.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, si costituiva CP_3
, sollecitando il rigetto tanto della domanda principale, quanto di
[...]
quella di manleva.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., in assenza di istruttoria orale, all'esito il Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “1) Rigetta la domanda attorea;
2) rigetta la domanda riconvenzionale per intervenuta prescrizione;
3) condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta delle spese di lite di questo giudizio che liquida in €
14.598,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb forf come per legge compensandole nella misura del 50%; 4) compensa le spese tra parte convenuta e terza chiamata”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, ad esso notificata ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., in data 12 gennaio 2023,
pag. 6/23 proponeva appello mediante atto tempestivamente Parte_1
notificato il 27 gennaio 2023, con il quale, sollecitandone la riforma, chiedeva accogliersi le conclusioni dinanzi trascritte.
Si costituivano , IN EF, e CP_1 Controparte_2
IN OB, resistendo per quanto di ragione al gravame e sollecitandone il rigetto.
Si costituiva, altresì, contestando la fondatezza Controparte_3
dell'appello principale e reiterando, quanto al rapporto di garanzia, le deduzioni difensive svolte in primo grado.
All'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.5.2025.
Quindi, con ordinanza comunicata alle parti in data 4.6.2025, la causa era assegnate in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 23.9.2025.
Depositate da tutte le parti le conclusionali e le repliche, il fascicolo era rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale premetteva che, nei giudizi di responsabilità professionale, fosse necessario accertare, oltre alla condotta negligente del professionista, il nesso di causalità e, tal fine, se, qualora lo stesso avesse eseguito la condotta dovuta, l'esito della lite sarebbe stato diverso da quello effettivamente avveratosi e se, pertanto, in termini pag. 7/23 non già di assoluta ed inequivoca certezza ma di ragionevole probabilità, il risultato sperato dal cliente avrebbe potuto essere conseguito.
Il Giudice esponeva, poi, che, nella specie, secondo la prospettazione offerta dall'attore, l'avv. IN doveva ritenersi responsabile avendo erroneamente scelto di agire in giudizio, nei confronti dell'impresa designata dal FVGS, sul presupposto che il veicolo fosse assicurato da impresa di assicurazione in LCA e non che esso fosse privo di copertura.
Quindi, ad avviso del Tribunale, la diligenza professionale imponeva al difensore di tutelare al meglio l'interesse del cliente sulla scorta della rappresentazione dei fatti, per cui, nel caso di specie, l'avvocato non si sarebbe dovuto “conformare alle difese dell' che ha Controparte_5
negato l'esistenza della copertura assicurativa .. anche in ragione della assoluta diversità della causa petendi come giustamente evidenziato dalla sentenza resa dalla Cda trattandosi in un caso di indennizzo richiesto ex art. 19 comma 1 lett. B L. 990/69 ed in un altro di indennizzo rientrante nella fattispecie ex art. 19 comma 1 lett. C L.990/69”.
Secondo il Giudice, avendo la Corte di Appello di Napoli, nel giudizio presupposto, respinto la domanda nei confronti di per essere CP_5
risultata carente la prova della copertura assicurativa da parte della società posta in LCA, nel presente giudizio l'attore avrebbe CP_8
dovuto fornire la prova, invece non offerta, che il veicolo investitore fosse sprovvisto di copertura assicurativa e che si trattasse di pag. 8/23 circostanza nota all'avv. IN al momento della notifica della citazione.
Tuttavia, opinava il Giudice nella sentenza, l'attore si limitava ad affermare “ .. che il defunto legale avrebbe errato nella proposizione della domanda senza provare tuttavia che lo stesso era a conoscenza della scopertura assicurativa (circostanza peraltro mai espressamente affermata in questa sede) e senza provare tale assunto (ossia la scopertura). Per affermare la responsabilità professionale non può essere espletato un ragionamento ex post consistente nell'affermare che, non essendo provato il rapporto assicurativo, la domanda sarebbe stata accolta qualora la domanda fosse stata differente. È imprescindibile provare che il rigetto della domanda nei confronti del sia dipeso da CP_10
una condotta colposa del difensore che non può essere limitata al non avere ottenuto l'indennizzo, ma di avere colposamente espletato il suo mandato. In sintesi, si vuole affermare che la responsabilità del legale dovrebbe passare attraverso l'accertamento che il veicolo fosse realmente scoperto di copertura assicurativa (essendosi la Cda limitata ad affermare che non vi era prova della copertura) e che tale circostanza fosse nota al legale. Nulla di tanto è stato offerto in prova.
D'altra parte, l'indicazione dei nominativi dei testi che potessero avvalorare l'esistenza di una polizza assicurativa non può che essere stata fornita dal cliente a riprova della ricostruzione offerta dal
all'indomani dell'incidente”. Parte_1
§ 4.
pag. 9/23 Con il primo motivo, l'appellante, nel sottoporre a censura l'indicata parte di sentenza, opinava che, in effetti, il dato della mancata copertura assicurativa del veicolo investitore poteva ritenersi pacifico, emergendo esso dalla sentenza n. 829/2016 della Corte di Appello e dalle difese svolte da nel giudizio presupposto. CP_5
Del resto, ribadiva, al riguardo, di avere, con la citazione, addebitato all'avv. IN di non avere, entro il primo termine ex art. 183 co. 6
c.p.c., modificato la domanda, alla luce delle difese svolte in giudizio da
, che, costituendosi, aveva eccepito l'inesistenza di qualunque CP_5
copertura assicurativa.
Sosteneva che, non avendo la controparte negato tale circostanza nel giudizio di primo grado, la stessa dovesse ritenersi provata.
Soggiungeva che, venendo in rilievo la prova di un fatto negativo, esso avrebbe potuto assolverla dimostrando un fatto positivo contrario, rappresentato, nella specie, dalla dichiarazione dell' circa CP_5
l'inesistenza di copertura assicurativa.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Corretta appare l'affermazione del Tribunale a mente della quale, avendo l'attore dedotto a fondamento della responsabilità del legale la mancata proposizione della domanda nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia come ipotesi disciplinata dall'allora art. 19 lett. b) della legge n. 990 del 1969 (concernente il caso di pag. 10/23 sinistro causato da veicolo sprovvisto di assicurazione), sarebbe stato suo onere dimostrare tale circostanza.
Del resto, l'appellante non ha contestato tale affermazione del primo
Giudice, ma ha sostenuto che la prova della mancanza di copertura assicurativa del veicolo era in atti.
Tale ultima affermazione non è, invece, condivisibile, perché, né la sentenza n. 5275/2010 del Tribunale di Napoli, che, in primo grado, respingeva la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, né, tantomeno, la sentenza n. 829/2016 di questa Corte, che CP_5
confermava il rigetto, contengono statuizioni da cui possa desumersi che, nel giudizio presupposto, fosse stata accertata la scopertura assicurativa dell'auto Fita Tempra, targata MO 918425, coinvolta nell'investimento dell'odierno appellante.
Infatti, il Tribunale rigettava la domanda, proposta dall'attore con il patrocinio dell'avv. IN ai sensi dell'art. 19 lett. c) della legge n. 990 del 1969, concernente il caso di sinistro causato da veicolo che risulti assicurato con impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente, avendo ritenuto che, nella specie, non era emersa la prova documentale della copertura assicurativa da parte della né che detta prova poteva evincersi CP_8
dalle incerte deposizioni dei testi. La Corte di Appello, nel confermare la sentenza, respingendo il gravame proposto da Parte_1
ribadiva che non era stata raggiunta una prova ragionevolmente certa dell'esistenza, al momento del sinistro, di una copertura assicurativa da parte della CP_8
pag. 11/23 Nessuna parte delle sentenze di primo grado o di appello consente di affermare che, in quel processo, fosse stato accertato il dato della scopertura assicurativa e, del resto, a tanto osta il rilievo per cui il thema decidendum era costituito dalla domanda dell'attore proposta ai sensi dell'art. 19 lett. c) della legge n. 990 del 1969.
Né, del resto, giova sostenere che la mancanza di copertura assicurativa possa ritenersi dato incontestato in questo processo, siccome non negato dai convenuti.
Anzitutto, si deve osservare che, costituendosi in primo grado, le odierne appellate, eredi dell'avv. IN, contestavano specificamente la sussistenza della dedotta responsabilità, deducendo che la strategia professionale adottata era stata la conseguenza delle informazioni
(circa l'esistenza della copertura assicurativa) fornite dallo stesso attore al proprio legale ed avvalorate dall'articolazione di una prova orale tesa a dimostrare l'esistenza della copertura assicurativa CP_8
In secondo luogo, merita rammentare che “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4681 del 15/02/2023).
pag. 12/23 Nella specie, non solo la questione della scopertura assicurativa della vettura appare un elemento processualmente assai dubbio (trattandosi di circostanza che, verosimilmente, lo stesso danneggiato ignorava, essendo la vettura di proprietà del padre ed emergendo, dagli atti, che i rapporti padre/figlio erano particolarmente conflittuali), ma l'appellante non ha nemmeno dedotto che la circostanza fosse nota alle eredi dell'avv. IN.
Quanto, poi, alla prova della scopertura assicurativa, deve escludersi che essa possa trarsi dalle difese svolte nel giudizio presupposto dall' . CP_5
Invero, fermo restando che in atti non risulta prodotta la comparsa di costituzione di tale compagnia nel giudizio svoltosi dinanzi al
Tribunale di Napoli, esitato nella sentenza n. 5275/2010, dalla lettura di detta pronuncia si ricava che , costituendosi, non aveva CP_5
affatto sostenuto la scopertura assicurativa, ma aveva eccepito la mancanza di copertura assicurativa con la (cfr. pag. 2 della CP_8
sentenza).
Del resto, i rilievi svolti dal Tribunale nella predetta sentenza n.
5275/2010, relativi all'ipotesi in cui la domanda fosse stata proposta sul presupposto di una scopertura assicurativa (cfr. pag. 4, paragrafo
3), configurano chiaramente obiter dicta, essendo estranei al thema decidendum quale delineato dalla domanda dell'attore (azione ex art. 19 lettera c) della legge n. 990 del 1969).
§ 5.
pag. 13/23 L'appellante obiettava, altresì, che il Giudice aveva errato nel non valorizzare il tenore delle difese svolte da nel giudizio CP_5
presupposto, relative all'assenza di copertura assicurativa, e nel non affermare la responsabilità dell'Avv. per l'omessa Controparte_4
modificazione della domanda che, se effettuata, avrebbe comportato l'accoglimento della domanda introduttiva.
Tenuto conto delle difese svolte da , quindi, il professionista, CP_5
avvalendo dei termini concessi dal Giudice ai sensi dell'art. 183 c.p.c., avrebbe potuto modificare la domanda, invocando il risarcimento ai sensi della lettera b) dell'art. 19 legge n. 990 del 1969.
Del resto, l'avvocato avrebbe potuto corroborare la prova producendo l'esito di una visura facilmente acquisibile presso la Consap in ordine allo stato della copertura assicurativa del veicolo.
§ 6.
Anche tali argomenti sono infondati, in quanto muovono dalla non dimostrata premessa che la circostanza della scopertura assicurativa del veicolo fosse, nel procedimento presupposto, un dato pacifico, che avrebbe dovuto indurre l'avvocato a modificare la strategia difensiva.
Sul punto, pare rilevante evidenziare che, sebbene la scelta della strategia processuale sia di esclusiva competenza dell'avvocato, è ragionevole ipotizzare come quest'ultimo, specie in una controversia quale quella nella quale l'avv. IN aveva assistito il , abbia Parte_1
impostato la difesa valorizzando gli elementi fattuali di cui aveva la disponibilità.
pag. 14/23 Ora se si considera che, dopo un'iniziale lettera di messa in mora inoltrata ad il 2.9.1997, nella quale il IN deduceva CP_5
l'ipotesi di cui alla lettera b) del citato articolo 19, in prosieguo di tempo il professionista modificava strategia, contestando, nelle raccomandate successivamente inviate all'impresa designata e poi nell'atto di citazione, l'ipotesi ex lettera c) dello stesso articolo, è verosimile supporre che, nel corso dei colloqui avuti con il proprio assistito, questi gli avesse rappresentato come esistente la copertura assicurativa con la A conforto di tale conclusione milita, del CP_8
resto, l'avere, nel giudizio presupposto, l'avvocato IN articolato una prova orale finalizzata a dimostrare che la vettura fosse assicurata con CP_8
Quanto precede induce a ritenere assolutamente plausibile che il professionista fosse stata indotto dal proprio assistito a ritenere esistente la copertura assicurativa, atteso che, diversamente, il primo non avrebbe mai potuto articolare una prova ed indicare testi capaci, in astratto, di confermare l'esistenza della polizza assicurativa.
Del resto, l'unica spiegazione plausibile del cambio di strategia, rispetto all'iniziale missiva del settembre 1997, si rinviene, proprio, nelle indicazioni rese dall'assistito, posto che, diversamente, il legale avrebbe verosimilmente continuato a coltivare l'ipotesi di cui alla lettera b) dell'art. 19.
Al cospetto di un quadro fattuale di tale natura, non è, con ragionamento chiaramente postumo, sostenibile che, se l'avvocato pag. 15/23 avesse agito ai sensi della lettera b) piuttosto che della lettera c) dell'art. 19, la domanda sarebbe stata accolta.
Deve, infatti, rimarcarsi che la valutazione dell'adeguatezza della condotta professionale deve essere operata ex ante, cioè, appunto, avuto riguardo alla situazione nella quale il professionista si è trovato al momento dell'instaurazione della causa e non valorizzando elementi emersi solo nel corso del giudizio.
Ne segue che, al cospetto di informazioni rese dal proprio assistito circa la copertura assicurativa, corroborate dall'indicazione di testimoni in tesi capaci di confermare la circostanza, non appare censurabile la scelta del professionista di coltivare il giudizio secondo prospettazione difensiva di cui alla lettera c) dell'art. 19.
Né, invero, deve oltremodo valorizzarsi il contenuto delle difese svolte nel giudizio presupposto da , sia in quanto la stessa nulla CP_5
aveva dedotto circa la carenza assoluta di copertura assicurativa, sia perché rientra nella normale dialettica processuale la contestazione, da parte di una compagnia assicurativa, della fondatezza delle domande dell'attore.
§ 7.
Né, del resto, è fondatamente sostenibile che l'avv. IN vada ritenuto inadempiente per avere omesso di produrre, dopo avere letto la comparsa di costituzione di , la documentazione acquisibile CP_5
tramite la Consap afferente allo stato della copertura assicurativa del veicolo.
pag. 16/23 Se, infatti, tale elemento, in tesi, avrebbe potuto fare emergere che il veicolo non era assicurato, deve rimarcarsi che, nella prospettazione difensiva scelta, - cioè, quella di cui alla lettera c) dell'art. 19 – l'onere probatorio concerneva l'esistenza del contratto assicurativo e non la sua assenza. Ne segue che, avendo articolato una prova orale tesa a dimostrare che la vettura era assicurata con l'avvocato non CP_8
aveva un precipuo interesse a depositare in atti l'attestazione della
Consap, che, invero, ove avesse fatto emergere l'assenza di copertura, avrebbe finanche pregiudicato le ragioni dell'assistito.
In ogni caso, l'articolazione di una prova testimoniale non può essere qualificata come sintomo di una condotta processuale negligente, atteso che, non disponendo dei dati della polizza, di cui l'assistito non aveva conoscenza, il legale avrebbe potuto dimostrare l'esistenza di una garanzia assicurativa solo attraverso l'istruttoria orale.
Del resto, una volta acquisite al processo le deposizioni dei testi,
l'avvocato aveva fatto quanto esigibile secondo l'ordinaria diligenza per tutelare al meglio le ragioni del cliente, essendo la valutazione delle prove rimessa all'apprezzamento del Giudice e non potendo, quindi, sul punto, il professionista concretamente incidere, se non indirettamente attraverso gli scritti difensivi di parte (conclusionali e repliche).
Le considerazioni che precedono consentono di superare gli ulteriori rilievi dell'appellante, volti a sostenere che il Giudice non abbia correttamente valutato l'assolvimento, ad opera di esso attore, dell'onere probatorio.
pag. 17/23 In particolare, non giova all'appellante opinare che, nella specie, sarebbe risultata carente, da parte delle convenute, la prova del fatto che il professionista aveva impostato la difesa sulla base delle informazioni ricevute dal cliente.
Sul punto, ribadendo quanto dinanzi si è detto, appare ragionevole affermare che l'avvocato non poteva ovviamente conoscere i termini fattuali della vicenda di cui era stato vittima il suo cliente e che, quindi, quanto lo stesso aveva trasfuso nelle sue difese, circa la dinamica dei fatti e, soprattutto, la copertura assicurativa, risentiva inevitabilmente delle indicazioni ricevute dall'assistito.
Diversamente, non appare sul piano logico comprensibile come il professionista potesse mai articolare capitoli di prova diretti a dimostrare che l'auto era assicurata ed indicare finanche i nominativi dei testi capaci di confermare tali circostanze.
Anzi, come dinanzi già evidenziato, proprio il fatto che nelle successive lettere di messa in mora l'avvocato aveva, dopo un iniziale riferimento all'ipotesi di cui alla lettera b) dell'art. 19, coltivato la richiesta ai sensi dell'art. 19 lettera c), corrobora il convincimento qui espresso.
Detto altrimenti, infatti, non si riesce logicamente a comprendere perché mai un professionista di media diligenza, quale appare essere stato l'avv. IN alla luce delle considerazioni sin qui svolte, dovesse, del tutto autonomamente, modificare la propria strategia, prospettando un'ipotesi (assicurazione prestata da impresa in LCA) diversa da quella iniziale (veicolo privo di copertura assicurativa).
pag. 18/23 § 7.
Ribadendo considerazioni già svolte con le censure sin qui esaminate,
l'istante criticava il capo di sentenza nel quale il Giudice aveva rilevato che anche la deduzione, parzialmente diversa, operata dall'attore con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., tesa a stigmatizzare la condotta del IN per non avere tempestivamente interrotto la prescrizione nei confronti di , qualora avesse inteso agire ai CP_5
sensi della lettera b) dell'art. 19, era infondata.
Secondo il primo Giudice, invero, fermo restando che tale allegazione presupponeva un assunto completamento opposto a quello sotteso alla citazione – essendosi in sede di prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. sostenuto che, anche qualora l'azione fosse stata correttamente incardinata ai sensi della lettera b) dell'art. 19, la domanda sarebbe stata rigettata perché prescritta - in ogni caso non poteva sottacersi l'assenza di responsabilità del professionista. Infatti, osservava il
Tribunale, comunque non era stata offerta la prova “della errata qualificazione della domanda da parte del legale non già sulla base di quanto emerso in giudizio ma di quanto noto allo stesso prima della notifica della citazione”.
Nel contestare tale capo, l'appellante ribadiva che sarebbe stato onere delle convenute dimostrare quali informazioni il aveva dato Parte_1
all'avvocato e, comunque, sussisteva la responsabilità di quest'ultimo alla luce della dell'omessa modificazione della domanda in considerazione della dichiarazione della convenuta di CP_5
inesistenza di copertura assicurativa. pag. 19/23 Trattandosi di argomenti già sconfessati dai rilievi in precedenza svolti, è sufficiente richiamare quanto dinanzi già ampiamente osservato.
Con precipuo riferimento alla questione dell'onere probatorio, è, poi, appena il caso di osservare che spettava all'attore dimostrare, anzitutto, che la condotta tenuta dal IN fosse stata negligente e, nella specie, per quanto emerso dagli atti, tale conclusione non può essere avvalorata.
Inoltre, il contenuto delle informazioni fornite dal cliente al suo difensore ben può essere ricavato, anche in via presuntiva, dal complesso delle risultanze probatorie, rappresentato dagli scritti difensivi, dall'attività svolta dal IN e dallo stesso oggetto della causa.
§ 8.
L'appellante censurava, infine, il capo di sentenza con cui il Giudice aveva ritenuto non provata, dall'attore, l'incapienza patrimoniale dei responsabili in solido, e , nei Persona_2 Persona_3
confronti dei quali l'avv. IN aveva, comunque, ottenuto l'accoglimento della domanda.
Secondo l'istante, tale capo di pronuncia era errato, avendo esso prodotto certificazione ISEE dei responsabili del sinistro dalle quali risultava che gli stessi, relativamente all'ISEE predisposta dall'INPS ad aprile del 2018, non erano proprietari di immobili ed avevano redditi assolutamente modesti.
pag. 20/23 Deduceva che, a fronte di tale situazione patrimoniale sintomatica di una condizione di sostanziale indigenza, era inverosimile ipotizzare che, negli anni precedenti, i medesimi soggetti potessero avere avuto capacità reddituali tali da consentire loro di onorare il pagamento del debito nascente dalla sentenza di condanna.
§ 9.
L'esame del motivo di gravame deve ritenersi assorbito alla luce delle considerazioni dinanzi ampiamente svolte che, di per sé, giustificano ampiamente il rigetto dell'appello.
§ 10.
Venendo al governo delle spese processuali, rileva la Corte che le stesse debbano seguire la soccombenza dell'appellante nei riguardi di entrambe le parti appellate, posto che, quanto a , la Controparte_3
partecipazione al giudizio della stessa è stata chiaramente provocata dall'iniziativa giudiziale, rivelatasi infondata, del e che non Parte_1
sono emersi elementi in base ai quali poter qualificare come abusiva la chiamata del terzo ad opera delle originarie convenute.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 520.001,00 ad euro 1.000.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni trattate.
pag. 21/23 Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
L'indicata attestazione discende dall'integrale rigetto dell'appello, non ostandovi la documentata ammissione dell'appellante al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 8982 del
04/04/2024: “Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto
l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo”).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1
così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'Avv. EF
IN, procuratore antistatario, delle spese processuali del pag. 22/23 giudizio di appello, che liquida in euro 26.155,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Controparte_3
delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida
[...]
in euro 26.155,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 26/09/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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