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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/01/2024, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 26 del mese di gennaio dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
293/2017 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. FRANCESCO VISALLI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. STEFANO CERAOLO, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso questo Tribunale ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 293/2017 R.G.
TRA
(già Parte_1 [...]
con sede in Roma, via G. Grezer, 14 (c.f. e p.i. , Parte_2 P.IVA_1 subentrata a titolo universale a giusta disposizione di cui Parte_2 all'art. 76 del Decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni della Legge 23 luglio n. 106, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Francesco Visalli
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. CP_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Patti, C.so Matteotti, 146/F, presso lo studio
[...] dell'avv. Stefano Ceraolo che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 20 febbraio 2017 (oggi Parte_2 [...]
, subentrata in universum ius in forza delle disposizioni di legge Controparte_2 indicate in epigrafe) proponeva appello contro la sentenza n. 148/2016 con cui il
Giudice di Pace di Naso aveva annullato l'intimazione di pagamento n.
29520169000748252000 per l'importo di € 4.005,71, erroneamente dichiarando che,
2 in difetto di prova della notifica di atti interruttivi univocamente riferibili alle cartelle di pagamento alla stessa sottese, i crediti da essa portati erano prescritti.
Nella resistenza dell'appellata, costituitasi con comparsa dell'11 maggio 2017, la causa perveniva dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 13 aprile 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.) e, differita per consentire l'organizzazione del ruolo, all'odierna udienza viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies.
2. – In premessa va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. È infatti consolidato il principio secondo cui la specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c. non esige dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza, né alcuna trascrizione integrale o parziale delle parti della sentenza impugnata, ma richiede piuttosto – come è accaduto nella specie – “la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che” questi “intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto” ovvero anche “gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione” (v., per tutte, Cass. n.
10916/2017).
2.1. – Nel merito sono necessarie due precisazioni.
In primo luogo, va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29520040003274846, n. 29520040006016427, n.
29520040015829745, n. 29520070021184466, n. 29520070045136014, n.
29520080000152604, n. 29520080003929717, n. 29520080007453407, n.
29520080013926813 e n. 29520080042283725 in virtù dell'art. 4 d.l. 23 ottobre
2018, n. 119, alla cui stregua “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto” – i.e. 24 ottobre 2018 – “fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018”.
Infatti, in ragione dell'importo singolarmente considerato e del momento di affidamento all'agente della riscossione, tali cartelle possiedono le caratteristiche contemplate dalla legge.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che il provvedimento legislativo di stralcio “opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e
3 (…) senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori” (v. Cass., n.
15471/19).
In secondo luogo, va dato atto che con riferimento alle residue cartelle sottese all'intimazione di pagamento – i.e. n. 29520120008093415, n. 29520120018157934,
n. 29520120032829791 – trovano applicazione in ragione del loro oggetto (sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada in favore del Org_1
l'art. 1, comma 227, comma 228, comma 229 e comma 229 bis, legge n.
[...]
197/2022.
Il comma 227 prevede che “[f]ermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti”.
Il comma 228 stabilisce che “relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute”.
I commi 229 e 229 bis precisano, rispettivamente, che “[g]li enti creditori di cui al comma
227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme
4 previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali” e che “[g]li enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la medesima data, possono adottare, nelle forme previste dallo stesso comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto disposto dal comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma
222 ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2015. Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo
13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile
2023, ai soli fini statistici”.
Sul punto occorre osservare che la delibera n. 217 del 14 aprile 2023 del Org_1 prodotta da con le note dell'11 maggio
[...] Parte_1
2023 non è rilevante, giacché essa attesta l'adesione dell'Ente locale ai sensi dei commi 231 ss. dell'art. 1 Legge di Bilancio 2023 alla definizione agevolata per la rottamazione delle cartelle esattoriali relative a esso stesso e non consiste in quel provvedimento cui si riferiscono i commi 229 e 229 bis cit. e che esclude l'applicazione della disciplina di favore di cui al comma 228 (il quale, lo si ribadisce, esonera dal pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada gli interessi comunque denominati).
Pertanto, in difetto di prova contraria, le somme portate dalle cartelle da ultimo indicate, ove dovute, andranno decurtate degli interessi ex art. 1, comma 228, L. n.
197/2022.
5 Alla luce delle superiori considerazioni l'impugnazione andrà esaminata nel merito al fine di statuire, rispetto al primo gruppo di cartelle, la soccombenza virtuale e, rispetto al secondo gruppo, la fondatezza o meno dell'intimazione di pagamento impugnata in primo grado.
3. – Con l'unico motivo di gravame ha censurato Parte_3 la sentenza impugnata per non avere correttamente valutato il materiale probatorio, erroneamente dichiarando prescritti i crediti azionati per difetto di atti interruttivi intermedi.
È a questo fine opportuno evidenziare che, a differenza di quanto affermato dal giudice di prime cure, è ben possibile collegare univocamente la relata di notifica alla cartella di pagamento che ne ha formato oggetto e ciò mediante il semplice confronto tra la serie numerica collocata accanto al codice a barre riportato sulle cartoline via via versate in atti e i numeri delle cartelle inserite nel prospetto informativo notificato insieme all'intimazione (che consta di 14 pagine).
Ora, dall'esame del compendio documentale raccolto dinnanzi al Giudice di
Pace risulta, in primo luogo, che non vi è prova della notifica delle cartelle n.
29520040003274846, n. 29520040006016427 e n. 29520040015829745, giacché non
è stata prodotta la raccomandata di avviso prescritta dall'art. 140 c.p.c. Infatti, trattandosi di crediti per violazioni del codice della strada, il termine prescrizione di
5 anni era già decorso al tempo dell'opposizione spiegata in primo grado.
Emerge poi che le cartelle n. 29520070021184466, n. 29520070045136014, n.
29520080000152604, n. 29520080003929717, n. 29520080007453407, n.
29520080013926813 e n. 29520080042283725 sono state tutte ricevute nelle mani dell'appellata, rispettivamente, il 10 marzo 2008, l'8 luglio 2008, il 25 agosto 2008, il
25 agosto 2008 e il 25 ottobre 2008, ma che i relativi crediti erano prescritti poiché, de un lato, si trattava parimenti di violazioni del codice della strada e, dall'altro, non
è stata documentata la notifica di atti interruttivi intermedi entro il termine prescrizionale quinquennale.
Quanto alle cartelle n. 29520080013926813 e n. 29520080042283725 – relative, entrambe, all'omesso pagamento di tassa automobilistica, rispettivamente, del 2001 e del 2002 – esse risultano notificate il 25 agosto 2008 e il 4 febbraio 2009: in entrambi casi, stante il termine di prescrizione triennale, la pretesa era già estinta.
6 Rimane infine da verificare l'esistenza di una valida notifica rispetto alle cartelle che non hanno formato oggetto del già menzionato stralcio integrale ex lege, ma di quello parziale operato dalla L. n. 197/2022.
Ebbene la cartella n. 29520120008093415 – relativa a contravvenzione del codice della strada iscritta a ruolo nel 2012 – risulta notificata a mani dell'interessata il 4 maggio 2012 e pertanto il termine quinquennale di prescrizione al momento della notifica dell'intimazione di pagamento (i.e. 31 maggio 2016) non era ancora decorso.
Lo stesso epilogo vale per la cartella n. 29520120018157934 – anch'essa relativa a contravvenzione del codice della strada iscritta a ruolo nel 2012 – che risulta notificata a mani della destinataria l'11 ottobre 2012 e per la cartella n.
29520120032829791 – parimenti attinente a contravvenzioni del codice della strada iscritte a ruolo nel 2012 – che è stata notificata personalmente all'odierna appellata l'8 novembre 2012.
In nessuno dei tre casi, peraltro, ha contestato la propria CP_1 sottoscrizione a mezzo di querela di falso.
4. – Infondata è poi l'eccezione di carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento reiterata in grado di appello.
L'atto amministrativo concretamente impugnato, per essere ritenuto valido, deve semplicemente contenere l'indicazione della cartella di pagamento presupposta
(notificata al contribuente), il carico iscritto a ruolo (notificato e non pagato),
l'indicazione del debito scaduto e della sua composizione, le causali dello stesso, la descrizione degli importi inevasi, le modalità di estinzione della posizione debitoria, unitamente all'avvertimento che, nell'ipotesi di mancato adempimento nel termine fissato, si sarebbe proceduto a esecuzione forzata, con indicazione anche per relationem dei termini e le modalità di impugnazione, nonché del responsabile del procedimento (v. Cass., n. 28689/2018; Cass., Cass. n. 9778/2017 e, ancora, Cass.,
n. 2373/2013 sulla natura di atto vincolato dell'intimazione di pagamento per cui non occorre che la stessa abbia indicazioni ulteriori rispetto al modello ministeriali e appare sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento previamente notificata).
Tutti questi elementi risultano dall'intimazione di pagamento, senza trascurare inoltre che l'impugnazione del provvedimento denuncia de facto che il contribuente ha avuto piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione per averli contestati e che è stato in grado di esercitare quello stesso diritto di difesa della cui violazione si doleva proprio con l'atto di opposizione.
7 Né può ritenersi fondata l'eccezione di inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento perché eseguita dall'agente della riscossione stesso.
È infatti ormai pacifico che “la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (v., per tutte,
Cass., n. 6395/2014). E ciò vale altresì per l'intimazione di pagamento che è pure atto del concessionario (v., con specifico riferimento alla notifica dell'intimazione di pagamento, Cass., n. 21558/2015).
Alla luce di tutte le superiori considerazioni l'appello è fondato e – dichiarata cessata la materia del contendere rispetto ai crediti portati dalle cartelle n.
29520040003274846, n. 29520040006016427, n. 29520040015829745, n.
29520070021184466, n. 29520070045136014, n. 29520080000152604, n.
29520080003929717, n. 29520080007453407, n. 29520080013926813 e n.
29520080042283725 – deve dichiararsi il diritto di Controparte_2
di procedere esecutivamente rispetto ai crediti di cui alle cartelle n.
[...]
29520120008093415, n. 29520120018157934, n. 29520120032829791, esclusi gli interessi in forza dell'art. 1, comma 228, legge n. 197/2022.
5. – In difetto di specifica impugnazione (tale non potendosi intendere l'espressione
“per l'effetto, condannare la convenuta sig.ra al pagamento delle spese, competenze CP_1 ed onorari dei due gradi di giudizio” contenuta nelle conclusioni dell'atto introduttivo), le spese di lite del primo grado di giudizio rimangono regolate dalla sentenza impugnata che sul punto ha acquisito l'autorità di cosa giudicata.
Quelle del presente grado, all'esito delle superiori considerazioni, vanno compensate per 1/3 mentre i restanti 2/3 vanno posti a carico di e liquidati, CP_1
8 come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) previsti per le cause di valore fino a € 1.100 (calcolato sul residuo valore dell'intimazione), esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 293/2017 R.G. così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai crediti portati dalle cartelle n. 29520040003274846, n. 29520040006016427, n. 29520040015829745, n.
29520070021184466, n. 29520070045136014, n. 29520080000152604, n.
29520080003929717, n. 29520080007453407, n. 29520080013926813 e n.
29520080042283725 per intervenuto annullamento ai sensi dell'art. 4 d.l. 23 ottobre
2018, n. 119;
2) accoglie per il resto l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che ha diritto di procedere Controparte_2 esecutivamente nei confronti di per i crediti portati dalle CP_1 cartelle n. 29520120008093415, n. 29520120018157934, n. 29520120032829791, esclusi gli interessi in forza dell'art. 1, comma 228, l. n. 197/2022;
3) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna a rifondere ad CP_1
i restanti 2/3, liquidati in € Parte_1
308,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge e oltre 2/3 di esborsi per contributo unificato e diritti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 26 gennaio 2024
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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