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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5192/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 16/10/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MESSORA MARIA
CHIARA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MESSORA
MARIA CHIARA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti condizioni congiunte:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Suzzara (MN) in data 28.01.1971 tra i Sigg.ri nato a [...] in data [...], residente in [...] e nata a [...] in data [...] e Controparte_1 residente in [...]1, e trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Suzzara (MN) al N. 2, Parte II, Serie A, Anno 1971, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Suzzara (MN) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Porsi a carico del sig. l'onere della corresponsione della somma Parte_1 mensile di € 150,00 rivalutabili a titolo di concorso al mantenimento di
[...]
. CP_1
3. Dichiararsi interamente compensate le spese e le competenze di procedura.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
SUZZARA il 28/01/1971 ed ivi trascritto al numero 2, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1971 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SUZZARA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 13.03.2025
2 La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5192/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 16/10/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MESSORA MARIA
CHIARA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MESSORA
MARIA CHIARA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova di accogliere le seguenti condizioni congiunte:
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Suzzara (MN) in data 28.01.1971 tra i Sigg.ri nato a [...] in data [...], residente in [...] e nata a [...] in data [...] e Controparte_1 residente in [...]1, e trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Suzzara (MN) al N. 2, Parte II, Serie A, Anno 1971, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Suzzara (MN) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Porsi a carico del sig. l'onere della corresponsione della somma Parte_1 mensile di € 150,00 rivalutabili a titolo di concorso al mantenimento di
[...]
. CP_1
3. Dichiararsi interamente compensate le spese e le competenze di procedura.
…(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
SUZZARA il 28/01/1971 ed ivi trascritto al numero 2, parte II, serie A del registro dei relativi atti dell'anno 1971 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SUZZARA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 13.03.2025
2 La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
3