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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/09/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2405/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato in [...], il [...], residente in [...]C.F._1
Genova Via Bolzaneto n. 62/16,
e
, C.F. , nata in [...], il [...], residente in [...]C.F._2
Genova Via Bolzaneto n. 62/16,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Luca Capurro (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti. C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 25/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Albania il 28/12/2011 come risulta dal certificato di matrimonio che non è stato trascritto nei registri dello stato civile italiani;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri ed Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) I figli minori e rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori che, provvederanno a tenerli con loro in forma paritetica e collaboreranno congiuntamente nelle scelte educative, sportive, ricreative, sanitarie e scolastiche ad esso
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 relative che verranno prese di comune accordo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione sulle questioni fondamentali tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3) Il padre e la madre avranno facoltà di visitare e/o tenere presso di sé i relativi figli con la più ampia libertà, nel rispetto delle esigenze e delle aspirazioni di quest'ultimi, previo accordo e compatibilmente con gli impegni dell'altrui genitore;
4) i figli rimarranno a vivere con il padre nella di già casa coniugale sita in Genova, Via
Bolzaneto n. 62/16, che rimarrà al Sig. e trascorreranno pari tempi, (in linea di Pt_1
massima tre giorni con il padre e due con la madre a settimane alternate) anche in settimana, con la madre, al momento, presso l'immobile dei nonni materni congiuntamente alla madre e, appena possibile, presso il diverso immobile che la madre individuerà;
5) i week-end seguiranno tutti il criterio dell'alternanza demandando alle esigenze lavorative dei genitori la scelta dell'intero weekend (dal venerdi sera alla domenica sera) ovvero della suddivisione dei sabati con il padre e delle domeniche con la madre se impegnata lavorativamente;
6) Il padre e la madre avranno, altresì, facoltà di trascorrere con i figli minori di età periodi di vacanza di 7 giorni cadauno durante il periodo invernale e di ulteriori 14 giorni durante le vacanze estive, avuto riguardo ai rispettivi impegni lavorativi, previo accordo fra i genitori stessi e compatibilmente con lo stato di salute e le necessità dei figli stessi;
7) I genitori avranno diritto a trascorrere con i propri figli il Natale e la Pasqua con il criterio dell'alternanza, compatibilmente con lo stato di salute e le necessità dei figli;
il genitore cui non spetterà trascorrere il Natale avrà diritto a trascorrere con il figlio la giornata di Santo Stefano e, parimenti, il genitore cui non spetterà trascorrere con il figlio la Pasqua avrà diritto a trascorrervi la giornata di Pasquetta;
8) Sino al raggiungimento della maggiore età e, comunque, della autonomia economica, le spese ordinarie e straordinarie tutte, ivi comprese quelle mediche, scolastiche, sportive e ludiche del figlio, come ed in quanto preventivamente concordate, verranno equamente ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge;
9) La casa familiare sita in Genova, Genova Via Bolzaneto n. 62/16, come detto, rimarrà assegnata al Sig. che ivi continuerà ad abitare unitamente ai due figli stante il già Pt_1 effettivo e perfezionato allontanamento materno dalla casa coniugale;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 10) sul punto le parti dichiarano sin d'ora di aver concordato che la Sig.ra si Pt_2
impegna a trasferire, in forma gratuita, a semplice richiesta, la propria metà dell'immobile coniugale a lei intestato al Sig. che, a seguito del deposito del presente ricorso, ha Pt_1
già provveduto a farsi carico integrale del pagamento del mutuo liberando, a seguito della sua integrale intestazione del bene, la moglie da qualsivoglia pretesa e/o richiesta afferente il mutuo pendente;
11) del pari il Sig. si impegna a traferire gratuitamente la proprietà dell'autovettura Pt_1
Mercedes Classe B tg. DH410LX oggi a lui intestata, a semplice richiesta della Sig.ra
Pt_2
12) stante la tipologia di affidamento paritetico dei figli minori, faticosamente concordato fra le parti, nessuna delle due provvederà ad alcun versamento in favore dell'altra relativamente al contributo al mantenimento dei figli, concordemente tenuti per lo stesso numero di giorni e di notti mensili, mentre provvederà al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno a semplice presentazione documentale;
13) per quanto riguarda il contributo di cui agli assegni familiari Anf, complessivamente pari ad euro 470,00 mensili in favore dei due minori, queste verranno concordemente trattenute integralmente dalla Sig.ra Pt_2
14) le parti espressamente rinunciano a richiedere ed a pretendere una qualsivoglia contribuzione economica l'uno nei confronti dell'altra e viceversa e dichiarano di avere tra loro risolto ogni altra questione patrimoniale anche qui non manifestamente indicata, salva sempre la possibilità di richiedere mutamenti qualora le condizioni patrimoniali degli stessi dovessero, per qualsiasi ragione, cambiare;
15) la Sig.ra si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro e non oltre il Pt_2 periodo di giorni 30 (trenta) dal deposito delle note;
16) I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente ove verrà trascritto l'atto di matrimonio celebrato all'estero di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, a margine dello stesso ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 12/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato in [...], il [...], residente in [...]C.F._1
Genova Via Bolzaneto n. 62/16,
e
, C.F. , nata in [...], il [...], residente in [...]C.F._2
Genova Via Bolzaneto n. 62/16,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Luca Capurro (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti. C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 25/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Albania il 28/12/2011 come risulta dal certificato di matrimonio che non è stato trascritto nei registri dello stato civile italiani;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri ed Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) I figli minori e rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori che, provvederanno a tenerli con loro in forma paritetica e collaboreranno congiuntamente nelle scelte educative, sportive, ricreative, sanitarie e scolastiche ad esso
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 relative che verranno prese di comune accordo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione sulle questioni fondamentali tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3) Il padre e la madre avranno facoltà di visitare e/o tenere presso di sé i relativi figli con la più ampia libertà, nel rispetto delle esigenze e delle aspirazioni di quest'ultimi, previo accordo e compatibilmente con gli impegni dell'altrui genitore;
4) i figli rimarranno a vivere con il padre nella di già casa coniugale sita in Genova, Via
Bolzaneto n. 62/16, che rimarrà al Sig. e trascorreranno pari tempi, (in linea di Pt_1
massima tre giorni con il padre e due con la madre a settimane alternate) anche in settimana, con la madre, al momento, presso l'immobile dei nonni materni congiuntamente alla madre e, appena possibile, presso il diverso immobile che la madre individuerà;
5) i week-end seguiranno tutti il criterio dell'alternanza demandando alle esigenze lavorative dei genitori la scelta dell'intero weekend (dal venerdi sera alla domenica sera) ovvero della suddivisione dei sabati con il padre e delle domeniche con la madre se impegnata lavorativamente;
6) Il padre e la madre avranno, altresì, facoltà di trascorrere con i figli minori di età periodi di vacanza di 7 giorni cadauno durante il periodo invernale e di ulteriori 14 giorni durante le vacanze estive, avuto riguardo ai rispettivi impegni lavorativi, previo accordo fra i genitori stessi e compatibilmente con lo stato di salute e le necessità dei figli stessi;
7) I genitori avranno diritto a trascorrere con i propri figli il Natale e la Pasqua con il criterio dell'alternanza, compatibilmente con lo stato di salute e le necessità dei figli;
il genitore cui non spetterà trascorrere il Natale avrà diritto a trascorrere con il figlio la giornata di Santo Stefano e, parimenti, il genitore cui non spetterà trascorrere con il figlio la Pasqua avrà diritto a trascorrervi la giornata di Pasquetta;
8) Sino al raggiungimento della maggiore età e, comunque, della autonomia economica, le spese ordinarie e straordinarie tutte, ivi comprese quelle mediche, scolastiche, sportive e ludiche del figlio, come ed in quanto preventivamente concordate, verranno equamente ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge;
9) La casa familiare sita in Genova, Genova Via Bolzaneto n. 62/16, come detto, rimarrà assegnata al Sig. che ivi continuerà ad abitare unitamente ai due figli stante il già Pt_1 effettivo e perfezionato allontanamento materno dalla casa coniugale;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 10) sul punto le parti dichiarano sin d'ora di aver concordato che la Sig.ra si Pt_2
impegna a trasferire, in forma gratuita, a semplice richiesta, la propria metà dell'immobile coniugale a lei intestato al Sig. che, a seguito del deposito del presente ricorso, ha Pt_1
già provveduto a farsi carico integrale del pagamento del mutuo liberando, a seguito della sua integrale intestazione del bene, la moglie da qualsivoglia pretesa e/o richiesta afferente il mutuo pendente;
11) del pari il Sig. si impegna a traferire gratuitamente la proprietà dell'autovettura Pt_1
Mercedes Classe B tg. DH410LX oggi a lui intestata, a semplice richiesta della Sig.ra
Pt_2
12) stante la tipologia di affidamento paritetico dei figli minori, faticosamente concordato fra le parti, nessuna delle due provvederà ad alcun versamento in favore dell'altra relativamente al contributo al mantenimento dei figli, concordemente tenuti per lo stesso numero di giorni e di notti mensili, mentre provvederà al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno a semplice presentazione documentale;
13) per quanto riguarda il contributo di cui agli assegni familiari Anf, complessivamente pari ad euro 470,00 mensili in favore dei due minori, queste verranno concordemente trattenute integralmente dalla Sig.ra Pt_2
14) le parti espressamente rinunciano a richiedere ed a pretendere una qualsivoglia contribuzione economica l'uno nei confronti dell'altra e viceversa e dichiarano di avere tra loro risolto ogni altra questione patrimoniale anche qui non manifestamente indicata, salva sempre la possibilità di richiedere mutamenti qualora le condizioni patrimoniali degli stessi dovessero, per qualsiasi ragione, cambiare;
15) la Sig.ra si impegna a trasferire altrove la propria residenza entro e non oltre il Pt_2 periodo di giorni 30 (trenta) dal deposito delle note;
16) I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente ove verrà trascritto l'atto di matrimonio celebrato all'estero di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, a margine dello stesso ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 12/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5