Articolo 2 della Legge 7 febbraio 1969, n. 16
Articolo 1
Versione
9 marzo 1969
Art. 2.
L'Erbario tropicale ha per fine lo studio della flora e della vegetazione delle regioni tropicali. Esso raccoglie i dati ed i materiali relativi attraverso corrispondenza, scambi e missioni; ne promuove lo studio, cura la diffusione dei risultati delle ricerche mediante apposite pubblicazioni e funziona come centro di informazione e consulenza scientifica in materia.

Entrata in vigore il 9 marzo 1969