Art. 2.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a non contabilizzare le rettificazioni di importo non superiore alle lire cinquecento riferentisi alle contabilita' dei servizi a denaro relative agli esercizi indicati nell'articolo precedente.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a non contabilizzare le rettificazioni di importo non superiore alle lire cinquecento riferentisi alle contabilita' dei servizi a denaro relative agli esercizi indicati nell'articolo precedente.