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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 3033/2023 R.G.A.C.
Il Giudice,
preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 3033/2023 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 16.1.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3033 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli alla Piazza Cavour n. 168 presso lo studio dell'avv. Luigi Abate che lo rappresenta e difende unitamente avv.
Enrico Abate, giusta procura in atti
ATTORE
E
P.I , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Grazia Cepollaro ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio
Legale al Centro Direzionale is.G/1 Napoli, giusta procura in atti
CONVENUTA
NONCHE'
P.I. n. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Brogna e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Capua (CE) alla Via Villa n. 2, giusta procura in atti
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
n. 3033/2023 r.g.a.c. Pag. 2 Oggetto: contratto di appalto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato il 30/1/2023
[...]
citava in giudizio la al fine di accertare Parte_1 Controparte_1
la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della stessa e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di € 69.636,44.
In particolare, l'attore deduceva che in data 27/6/2019 aveva sottoscritto con la convenuta un contratto di appalto, con cui commissionava la ristrutturazione dell'immobile sito in Napoli alla via
Salvator Rosa n. 245. I lavori avevano inizio il giorno 22/7/2019 e, come da contratto, veniva previsto il completamento in 90 giorni (tre mesi) dalla data di inizio delle opere che dovevano essere completate in
90 giorni. Il contratto prevedeva, inoltre, come importo preventivato €
53.600,00 (cinquantatremilaseicento/00) salvo variazioni di voci da definire (art. 3 punto b) con applicazione di uno sconto a consuntivo n. 3033/2023 r.g.a.c. Pag. 3 finale sull'importo complessivo del 10%; prevedeva, inoltre, il pagamento di una penale determinata in € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere, sempre che il ritardo fosse imputabile a fatto dell'appaltatore.
L'immobile veniva consegnato in data 7/7/2020, con un consuntivo finale dei lavori presentato dalla per un importo Controparte_1 ammontante ad € 119.432,92, di cui il sig. aveva già Parte_1 pagato l'importo di € 83.440,91.
Successivamente la otteneva un decreto ingiuntivo Controparte_1 per un importo complessivo di € 45.092,20 comprensivo di IVA (D.I.
n. RG 5580/2021 reso dal Tribunale di Napoli in data P.IVA_3
14.4.2021 e reso definitivo, per mancata opposizione in data 26.9.2021, munito di formula esecutiva in data 11.10.2021), cui faceva seguito pignoramento presso terzi per un totale di € 45.092,20, oltre interessi pari € 2,22 ed €. 2.223,52 per spese in precetto per un importo di €.
47.317,94, integralmente pagato dall'attore.
Ciò posto, l'attore chiedeva la restituzione di parte delle somme complessivamente versate (pari a € 119.432,92), in quanto non dovute.
In particolare
- € 48.747,93 per opere inesatte, non richieste e difettose riscontrate dall'esame dei tre computi metrici effettuato dall'ing. ; Per_1
- € 9.100,00 pari alla penale prevista per il ritardo accumulato;
- €4.640,00 pari a quanto necessario per la riparazione degli errori commessi, per un ammontare complessivo di € 63.616,49.
3. Si costituiva la convenuta, contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto della domanda, eccependo la decadenza e prescrizione dell'azione, nonché la falsità di tutto quanto affermato dall'attore.
Chiedeva, inoltre, al giudice di fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 c.p.c., per essere manlevata in caso di condanna.
n. 3033/2023 r.g.a.c. Pag. 4 4. Il giudice con decreto del 24.3.2023 disponeva il differimento della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c. per consentire alla predetta convenuta di chiamare in causa , la quale si costituiva ed eccepiva Controparte_3
l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda.
Con successivo decreto differiva l'udienza al 19.10.2023, sostituita dal deposito di note scritte. Rinviava, poi, all'udienza del 12.2.2024 per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
5. Alla successiva udienza, sostituita dal deposito di note scritte, il giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 16.1.2025, rigettando le richieste istruttorie, invitando le parti anche a valutare l'ammissibilità della domanda stante il giudicato intervenuto sul d.i. n. 3086/2021 emesso dal sopra intestato
Tribunale, dedotto e provato dalla stessa parte attrice al momento della costituzione in giudizio.
6. All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127- ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
7. Va innanzitutto rigettata l'eccezione di interruzione del giudizio, richiesta da parte attrice con note del 30.12.2024, per essersi la convenuta cancellata nelle more nel registro delle imprese.
Invero proprio la pronuncia citata (Cass. S.U. n. 6070/2013) ha affermato che operano le consuete regole di cui all'art. 299 ss. c.p.c..
Conseguentemente, atteso che il difensore della non ha CP_1
dichiarato la cancellazione della propria assistita dal registro delle imprese, ex art. 300 comma 2 c.p.c., neppure con le note dell'11.1.2025, il presente giudizio prosegue normalmente.
8. Fatta tale premessa, la domanda è inammissibile.
Già alla precedente udienza, come anticipato, lo scrivente invitava le parti a valutare l'ammissibilità della domanda alla luce del giudicato del d.i. non opposto.
n. 3033/2023 r.g.a.c. Pag. 5 Parte attrice sul punto si è limitata a dichiarare: “Tenuto conto che le CP_ doglianze relative al merito della pretesa della non potevano essere fatte valere nell'ambito del procedimento esecutivo, di cui peraltro si è avuta tardiva conoscenza, (con conseguente rigetto della eccezione di mancata notifica del titolo), con il presente giudizio il
intendeva accertare la responsabilità della Pt_1 Controparte_1
nella errata esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto con restituzione delle somme e richiesta degli ulteriori danni subiti”.
Le altre parti, viceversa, non hanno minimamente preso posizione con le note del 13.12.2024 e 20.12.2024.
Ebbene, per giurisprudenza pacifica (cfr. ex multis Cass. n. 13207/2015)
“quando il decreto ingiuntivo non sia stato opposto, il giudicato così formatosi fa stato tra le parti non solo sull'esistenza e validità del rapporto corrente "inter partes", ma anche circa l'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione” o, ancora, “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (cfr. Cassazione civile , sez. I , 19/09/2024 ,
n. 25180).
Il decreto ingiuntivo non opposto, pertanto, preclude l'esame della domanda attorea.
Con lo stesso, infatti, il sig. è stato condannato al pagamento in Pt_1
favore della impresa convenuta della somma di € 45.092,20 come corrispettivo dei lavori eseguiti. Ogni obiezione circa eventuali fatti impeditivi o modificativi della pretesa andava in quella sede presentata,
n. 3033/2023 r.g.a.c. Pag. 6 comportando – altrimenti – la formazione del giudicato sul dedotto e sul deducibile.
Il giudicato formatosi per mancata opposizione riguarda, pertanto, non solo la debenza della predetta somma, ma anche la stessa ragione giustificatrice del pagamento e cioè la corretta e tempestiva esecuzione dei lavori (ovvero che l'eventuale ritardo non sia imputabile all'impresa), presupposto che non può più essere oggetto di accertamento.
Sul punto, dunque, non è possibile un secondo giudizio.
A nulla rileva che il non abbia avuto contezza del d.i.. Pt_1
Delle due l'una: o la notifica è stata regolarmente eseguita, e dunque andava promossa opposizione a quel decreto, ovvero la notifica era nulla, e dunque andava promossa eventualmente opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c. (non più ammissibile al momento dell'introduzione del presente giudizio, essendo ampiamente decorso il termine di dieci giorni di cui all'art. 650 u.c. c.p.c.).
In ogni caso, anche a voler ritenere parte delle domande proposte non coperte da giudicato, è comunque da constatare la decorrenza dei termini stabiliti dalla legge per la denuncia dei vizi nel contratto di appalto, avvenuta ben oltre i 60 giorni successivi alla scoperta dei vizi e per l'esperimento della correlata azione, promossa dal oltre i Pt_1
due anni dalla stessa data.
Si consideri, infatti, che i lavori sono terminati tra il luglio e il settembre del 2020 e l'azione è stata intrapresa nel 2023, con relativa prescrizione dell'azione, ex art. 1667 comma 3 c.c..
Quanto alla denuncia tempestiva dei vizi, poi, lo scambio di missive
(allegate alla memoria di parte attrice del 2.10.2024) risalenti al settembre 2020 che secondo l'attore soddisferebbero tale requisito, non menzionano - in realtà - alcun difetto dell'opera, limitandosi, invece, a contestare il calcolo del corrispettivo ed avanzando pretese di pagamento. Più precisamente, nella mail del 7 settembre si procede a correzioni del consuntivo dei lavori effettuati, rimodulando la somma precedentemente richiesta dalla ditta;
nella mail del 21 settembre,
n. 3033/2023 r.g.a.c. Pag. 7 invece, l'avv. Abate comunica semplicemente alla che la CP_1
stessa risulta debitrice del suo assistito, il sign. , della somma di Pt_1
€ 12.893,13.
Così come le comunicazioni allegate all'atto di citazione sempre del 7
e 21 settembre 2020 non sono indirizzate all'impresa, ma a tale avv.
Ferrante ed all'Amministratore di Condominio.
Ad analogo risultato si perverrebbe anche a voler ritenere operante l'art. 1669 c.c., come eccepito dall'attore.
Questi ha avuto cognizione della causa dei danni nel novembre 2020
(relazione ing. , depositata in uno all'atto di citazione). Per_1
La denuncia andava dunque effettuata entro l'anno successivo, mentre
è avvenuta soltanto con il presente giudizio.
Ne discende il rigetto delle domande.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM
147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità della vicenda, in fatto ed in diritto, scaglione: da € 52.001 a € 260.000, discostandosi così dalla nota spese depositata dalla convenuta (e redatta secondo diritti ed onorari oramai abrogati già dal DM 140/12)
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di giudizio che liquida in euro € 7.052,00 Controparte_1
per compensi ed € 50,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie
(nella misura del 15% del compenso), I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Mariagrazia Cepollaro, dichiaratasi anticipataria;
n. 3033/2023 r.g.a.c. Pag. 8 3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di giudizio che liquida in euro € Controparte_2
7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (nella misura del 15% del compenso), I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Fernando Brogna.
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Rosalia Caprio, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 22.10.2024.
n. 3033/2023 r.g.a.c. Pag. 9
11 SEZIONE CIVILE
N. 3033/2023 R.G.A.C.
Il Giudice,
preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 3033/2023 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 16.1.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3033 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli alla Piazza Cavour n. 168 presso lo studio dell'avv. Luigi Abate che lo rappresenta e difende unitamente avv.
Enrico Abate, giusta procura in atti
ATTORE
E
P.I , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Grazia Cepollaro ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio
Legale al Centro Direzionale is.G/1 Napoli, giusta procura in atti
CONVENUTA
NONCHE'
P.I. n. , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Brogna e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Capua (CE) alla Via Villa n. 2, giusta procura in atti
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
n. 3033/2023 r.g.a.c. Pag. 2 Oggetto: contratto di appalto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato il 30/1/2023
[...]
citava in giudizio la al fine di accertare Parte_1 Controparte_1
la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della stessa e per l'effetto condannarla al pagamento della somma di € 69.636,44.
In particolare, l'attore deduceva che in data 27/6/2019 aveva sottoscritto con la convenuta un contratto di appalto, con cui commissionava la ristrutturazione dell'immobile sito in Napoli alla via
Salvator Rosa n. 245. I lavori avevano inizio il giorno 22/7/2019 e, come da contratto, veniva previsto il completamento in 90 giorni (tre mesi) dalla data di inizio delle opere che dovevano essere completate in
90 giorni. Il contratto prevedeva, inoltre, come importo preventivato €
53.600,00 (cinquantatremilaseicento/00) salvo variazioni di voci da definire (art. 3 punto b) con applicazione di uno sconto a consuntivo n. 3033/2023 r.g.a.c. Pag. 3 finale sull'importo complessivo del 10%; prevedeva, inoltre, il pagamento di una penale determinata in € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere, sempre che il ritardo fosse imputabile a fatto dell'appaltatore.
L'immobile veniva consegnato in data 7/7/2020, con un consuntivo finale dei lavori presentato dalla per un importo Controparte_1 ammontante ad € 119.432,92, di cui il sig. aveva già Parte_1 pagato l'importo di € 83.440,91.
Successivamente la otteneva un decreto ingiuntivo Controparte_1 per un importo complessivo di € 45.092,20 comprensivo di IVA (D.I.
n. RG 5580/2021 reso dal Tribunale di Napoli in data P.IVA_3
14.4.2021 e reso definitivo, per mancata opposizione in data 26.9.2021, munito di formula esecutiva in data 11.10.2021), cui faceva seguito pignoramento presso terzi per un totale di € 45.092,20, oltre interessi pari € 2,22 ed €. 2.223,52 per spese in precetto per un importo di €.
47.317,94, integralmente pagato dall'attore.
Ciò posto, l'attore chiedeva la restituzione di parte delle somme complessivamente versate (pari a € 119.432,92), in quanto non dovute.
In particolare
- € 48.747,93 per opere inesatte, non richieste e difettose riscontrate dall'esame dei tre computi metrici effettuato dall'ing. ; Per_1
- € 9.100,00 pari alla penale prevista per il ritardo accumulato;
- €4.640,00 pari a quanto necessario per la riparazione degli errori commessi, per un ammontare complessivo di € 63.616,49.
3. Si costituiva la convenuta, contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto della domanda, eccependo la decadenza e prescrizione dell'azione, nonché la falsità di tutto quanto affermato dall'attore.
Chiedeva, inoltre, al giudice di fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 c.p.c., per essere manlevata in caso di condanna.
n. 3033/2023 r.g.a.c. Pag. 4 4. Il giudice con decreto del 24.3.2023 disponeva il differimento della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c. per consentire alla predetta convenuta di chiamare in causa , la quale si costituiva ed eccepiva Controparte_3
l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda.
Con successivo decreto differiva l'udienza al 19.10.2023, sostituita dal deposito di note scritte. Rinviava, poi, all'udienza del 12.2.2024 per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
5. Alla successiva udienza, sostituita dal deposito di note scritte, il giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 16.1.2025, rigettando le richieste istruttorie, invitando le parti anche a valutare l'ammissibilità della domanda stante il giudicato intervenuto sul d.i. n. 3086/2021 emesso dal sopra intestato
Tribunale, dedotto e provato dalla stessa parte attrice al momento della costituzione in giudizio.
6. All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127- ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
7. Va innanzitutto rigettata l'eccezione di interruzione del giudizio, richiesta da parte attrice con note del 30.12.2024, per essersi la convenuta cancellata nelle more nel registro delle imprese.
Invero proprio la pronuncia citata (Cass. S.U. n. 6070/2013) ha affermato che operano le consuete regole di cui all'art. 299 ss. c.p.c..
Conseguentemente, atteso che il difensore della non ha CP_1
dichiarato la cancellazione della propria assistita dal registro delle imprese, ex art. 300 comma 2 c.p.c., neppure con le note dell'11.1.2025, il presente giudizio prosegue normalmente.
8. Fatta tale premessa, la domanda è inammissibile.
Già alla precedente udienza, come anticipato, lo scrivente invitava le parti a valutare l'ammissibilità della domanda alla luce del giudicato del d.i. non opposto.
n. 3033/2023 r.g.a.c. Pag. 5 Parte attrice sul punto si è limitata a dichiarare: “Tenuto conto che le CP_ doglianze relative al merito della pretesa della non potevano essere fatte valere nell'ambito del procedimento esecutivo, di cui peraltro si è avuta tardiva conoscenza, (con conseguente rigetto della eccezione di mancata notifica del titolo), con il presente giudizio il
intendeva accertare la responsabilità della Pt_1 Controparte_1
nella errata esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto con restituzione delle somme e richiesta degli ulteriori danni subiti”.
Le altre parti, viceversa, non hanno minimamente preso posizione con le note del 13.12.2024 e 20.12.2024.
Ebbene, per giurisprudenza pacifica (cfr. ex multis Cass. n. 13207/2015)
“quando il decreto ingiuntivo non sia stato opposto, il giudicato così formatosi fa stato tra le parti non solo sull'esistenza e validità del rapporto corrente "inter partes", ma anche circa l'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione” o, ancora, “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (cfr. Cassazione civile , sez. I , 19/09/2024 ,
n. 25180).
Il decreto ingiuntivo non opposto, pertanto, preclude l'esame della domanda attorea.
Con lo stesso, infatti, il sig. è stato condannato al pagamento in Pt_1
favore della impresa convenuta della somma di € 45.092,20 come corrispettivo dei lavori eseguiti. Ogni obiezione circa eventuali fatti impeditivi o modificativi della pretesa andava in quella sede presentata,
n. 3033/2023 r.g.a.c. Pag. 6 comportando – altrimenti – la formazione del giudicato sul dedotto e sul deducibile.
Il giudicato formatosi per mancata opposizione riguarda, pertanto, non solo la debenza della predetta somma, ma anche la stessa ragione giustificatrice del pagamento e cioè la corretta e tempestiva esecuzione dei lavori (ovvero che l'eventuale ritardo non sia imputabile all'impresa), presupposto che non può più essere oggetto di accertamento.
Sul punto, dunque, non è possibile un secondo giudizio.
A nulla rileva che il non abbia avuto contezza del d.i.. Pt_1
Delle due l'una: o la notifica è stata regolarmente eseguita, e dunque andava promossa opposizione a quel decreto, ovvero la notifica era nulla, e dunque andava promossa eventualmente opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c. (non più ammissibile al momento dell'introduzione del presente giudizio, essendo ampiamente decorso il termine di dieci giorni di cui all'art. 650 u.c. c.p.c.).
In ogni caso, anche a voler ritenere parte delle domande proposte non coperte da giudicato, è comunque da constatare la decorrenza dei termini stabiliti dalla legge per la denuncia dei vizi nel contratto di appalto, avvenuta ben oltre i 60 giorni successivi alla scoperta dei vizi e per l'esperimento della correlata azione, promossa dal oltre i Pt_1
due anni dalla stessa data.
Si consideri, infatti, che i lavori sono terminati tra il luglio e il settembre del 2020 e l'azione è stata intrapresa nel 2023, con relativa prescrizione dell'azione, ex art. 1667 comma 3 c.c..
Quanto alla denuncia tempestiva dei vizi, poi, lo scambio di missive
(allegate alla memoria di parte attrice del 2.10.2024) risalenti al settembre 2020 che secondo l'attore soddisferebbero tale requisito, non menzionano - in realtà - alcun difetto dell'opera, limitandosi, invece, a contestare il calcolo del corrispettivo ed avanzando pretese di pagamento. Più precisamente, nella mail del 7 settembre si procede a correzioni del consuntivo dei lavori effettuati, rimodulando la somma precedentemente richiesta dalla ditta;
nella mail del 21 settembre,
n. 3033/2023 r.g.a.c. Pag. 7 invece, l'avv. Abate comunica semplicemente alla che la CP_1
stessa risulta debitrice del suo assistito, il sign. , della somma di Pt_1
€ 12.893,13.
Così come le comunicazioni allegate all'atto di citazione sempre del 7
e 21 settembre 2020 non sono indirizzate all'impresa, ma a tale avv.
Ferrante ed all'Amministratore di Condominio.
Ad analogo risultato si perverrebbe anche a voler ritenere operante l'art. 1669 c.c., come eccepito dall'attore.
Questi ha avuto cognizione della causa dei danni nel novembre 2020
(relazione ing. , depositata in uno all'atto di citazione). Per_1
La denuncia andava dunque effettuata entro l'anno successivo, mentre
è avvenuta soltanto con il presente giudizio.
Ne discende il rigetto delle domande.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM
147/2022, ai valori minimi, stante la non particolare complessità della vicenda, in fatto ed in diritto, scaglione: da € 52.001 a € 260.000, discostandosi così dalla nota spese depositata dalla convenuta (e redatta secondo diritti ed onorari oramai abrogati già dal DM 140/12)
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di giudizio che liquida in euro € 7.052,00 Controparte_1
per compensi ed € 50,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie
(nella misura del 15% del compenso), I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Mariagrazia Cepollaro, dichiaratasi anticipataria;
n. 3033/2023 r.g.a.c. Pag. 8 3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di giudizio che liquida in euro € Controparte_2
7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (nella misura del 15% del compenso), I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Fernando Brogna.
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Rosalia Caprio, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 22.10.2024.
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