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1 gennaio 1992
1 gennaio 1992
Art. 73. (Mutamento del rito) 1. L' articolo 667 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 667. - (Mutamento del rito) Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666 il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426".
"Art. 667. - (Mutamento del rito) Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666 il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426".
Commentario • 1
- 1. Contenuto dei provvedimenti d’urgenzaAccesso limitatoFabio Fiorucci · https://www.altalex.com/ · 13 novembre 2006 · 0.7083225
Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2004, n. 3804Provvedimento: […] ancorché devoluto alla cognizione del giudice competente in via ordinaria, resta sottratto alla sospensione del termini durante il periodo feriale di cui all'art. della legge 7-10-1969 n. 742 in considerazione dell'applicabilità a detta fase ai sensi dell'art. 667 c.p.c., come sostituito dall'art. 73 della legge 26-11- 1990 n. 353, in vigore dal 30-4-1995, del rito speciale delle controversie di lavoro, […] La sentenza impugnata è pervenuta a conclusione opposta perché ha ritenuto rilevante il nuovo testo dell'art. 667 c.p.c., dettato dall'art. 73 della legge 26 novembre 1990 n. 353, secondo cui il procedimento di sfratto, terminata la fase sommaria, […]Leggi di più...
- art. 667 c.p.c.·
- art. 3 legge n. 742/1969·
- rito ordinario·
- inammissibilità appello·
- sospensione termini feriali·
- ricorso incidentale·
- compensazione spese·
- giudizio di appello·
- convalida sfratto