Articolo 73 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 72Articolo 74
Versione
1 gennaio 1992
Art. 73. (Mutamento del rito) 1. L' articolo 667 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 667. - (Mutamento del rito) Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666 il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente