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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 9602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9602 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10177/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
(CF: ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 Pt_2
(CF: , nata a [...] il [...],
[...] C.F._2 Parte_3
(CF: ), nato a [...] il [...], tutti residenti in C.F._3
OR EL (SA), in Via Piemonte, n. 5, nella qualità rispettivamente di vedova ed orfani del Sig. (C.F.: ), nato a [...] il Persona_1 C.F._4
10.05.1948 e deceduto il 30.05.1990 rappresentati e difesi dall'avvocato Ezio Bonanni, qualificatosi antistatario.
Attori
CONTRO
- – in persona del pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Convenuto contumace oggetto: azione di danni iure proprio da esposizione all'amianto pagina1 di 10 conclusioni: “previa declaratoria della responsabilità, extracontrattuale, diretta e vicaria, del
, ex artt. 2043 c.c.; 2049 c.c.; 2050 c.c.; 2051 c.c. e 2059 c.c., per avere omesso Controparte_1 di evitare o, quantomeno, per avere omesso di fare tutto il possibile per ridurre l'esposizione Contro professionale a IPA, amianto e altri cancerogeni dell'Elettromeccanico di bordo dell' sig.
, nel periodo di servizio dal 02/10/1967 al 21/12/1989 alle dipendenze Persona_1 dell' prima presso l'aeroporto militare di Pratica di Mare fino al Controparte_4
24/07/1968 e, successivamente fino al 21/12/1989 presso l'Aeroporto militare di Rimini, con violazione delle regole cautelari, specifiche e generali, vigenti all'epoca dei fatti così causando la malattia e la morte per neoplasia vescicale del de cuius, con conseguente accoglimento delle domande, iure proprio, tutte formulate da parte attrice nell'atto di citazione e nelle conclusioni ivi rassegnate che si intendono qui integralmente riportate e riscritte e, per l'effetto:
a) Per i danni, iure proprio, subiti dalla coniuge, sig.ra : Parte_1
- condannare il , in persona del al risarcimento della somma di Controparte_1 CP_5
€ 391.100,00, a titolo di danno parentale da morte, per tutte le causali di cui ai capitoli IV.1 e
IV.2) della presente comparsa conclusionale, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato
e/o ritenuto equo dal Giudice adito, e/o ex artt. 1226 e/o 2056 c.c;
- condannare il , in persona del Ministro p.t., al risarcimento della somma di Controparte_1
€ 184.950,45, a titolo di danno patrimoniale futuro, per tutte le causali di cui al capitolo IV.3) della presente comparsa conclusionale, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito ex artt. 1226 e/o 2056 c.c;
b) Per i danni iure proprio subiti dalla figlia sig.ra Parte_2
- condannare il , in persona del Ministro p.t., al risarcimento della somma di Controparte_1
€ 414.566,00 a titolo di danno parentale da morte, per tutte le causali di cui ai capitoli V.1) e
V.2) della presente comparsa conclusionale, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato
e/o ritenuto equo dal Giudice adito ex artt. 1226 e/o 2056 c.c;
- condannare il , in persona del Ministro p.t., al risarcimento della somma di Controparte_1
€ 184.950,45 a titolo di danno patrimoniale futuro, per tutte le causali di cui al capitolo V.3) della presente comparsa conclusionale, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito ex artt. 1226 e/o 2056 c.c;
c) Per i danni iure proprio subiti dal figlio, sig. Parte_3
- condannare il , in persona del p.t., al risarcimento della somma di Controparte_1 CP_2
€ 414.566,00 a titolo di danno parentale da morte, per tutte le causali di cui ai capitoli VI.1) e
VI.2) della presente comparsa conclusionale, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato
e/o ritenuto equo dal Giudice adito ex artt. 1226 e/o 2056 c.c;
- condannare il , in persona del al risarcimento della somma di Controparte_1 CP_5
€ 184.950,45 a titolo di danno patrimoniale futuro, per tutte le causali di cui al capitolo VI.3)
pagina2 di 10 della presente comparsa conclusionale, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito ex artt. 1226 e/o 2056 c.c.
Il tutto per i motivi, in fatto e in diritto, così come specificati nell'atto di citazione e nei successivi scritti che si intendono qui integralmente riportati e parti integranti della presente comparsa conclusionale. Vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c.
Gli attori, coniuge e figli del de cuius , nato a [...] il Persona_1
10.05.1948 e deceduto il 30.05.1990 per “neoplasia vescicale” hanno convenuto in giudizio il , male ritenuto originato da una esposizione del de cuius Controparte_1 all'amianto avvenuta nel periodo in cui lavorava alle dipendenze dell' CP_4
( dal 02.10.1967 al 12.12.1989) con le funzioni di meccanico, e di riparazione e
[...] manutenzione dei veicoli volanti.
Costui si era arruolato volontario nell' in qualità di Aviere Controparte_4
Allievo Graduato nel ruolo Specialista, Categoria “Elettromeccanico di Bordo”, assumendo la ferma speciale di anni quattro a decorrere dal 02.10.1967, ed era stato temporaneamente assegnato all'aeroporto di Pratica di Mare, e – successivamente – trasferito a Rimini, presso il V Stormo della CP_6
Nella tesi della difesa di parte attrice, nel sedime aeroportuale, la condizione di rischio amianto e di esposizione ad altri cancerogeni dava luogo a condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'articolo 1 comma 564 della Legge
266/2005 ed art. 1 D.p.R. 234/2006, in ragione dell'atterraggio e decollo degli aeromobili, dell'esposizione derivante dal rifornimento del carburante con moltiplicazione originata dal fatto che, all'interno dell'hangar, il militare svolgeva le proprie mansioni a contatto con impianti e strutture in amianto.
Tutti gli ambienti di lavoro della come emerso documentalmente anche in CP_6 altre inchieste, erano organizzati nello stesso modo, privi – in buona sostanza – di aspiratori generalizzati, laddove gli strumenti di protezione passiva erano lasciati alla volontà dei dipendenti.
La patologia era comparsa per la prima volta nel ricovero avvenuto presso l'Ospedale Civile 'A. Tortora - Pagani' di Nocera Inferiore (SA), divisione di Urologia ( vi veniva formulata la diagnosi definitiva di “papilloma vescicale, voluminosa neoplasia papillare vescicale, stenosi dell'uretra) che poi recidivava (come accertato nel ricovero di pagina3 di 10 urgenza presso la Casa di Cura Città di Roma di tre anni dopo), a causa di ematuria macroscopica per recidiva da neoplasia.
Ritenendo che l'esposizione all'amianto ed alle altre fibre cancerogene avessero cagionato la neoplasia vescicale gli attori hanno formulato le conclusioni di danni iure proprio per lesione da danno parentale.
Evidenziavano che il comitato di verifica per le cause di servizio, superando la prima valutazione negativa, aveva espresso parere positivo nell'adunanza n. 1918 del
25.06.2019 circa la sussistenza delle “particolari condizioni ambientali od operative di missione ai sensi del DPR 243/2006 per l'infermità che aveva causato il decesso del sottufficiale in oggetto”.
Rappresentavano che tale ricognizione avesse valenza confessoria stragiudiziale della ricorrenza delle condizioni che legittimavano la proposizione della presente domanda e che inoltre – la vedova del – a fronte del decreto negativo emesso dal Per_1
circa il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, Controparte_1 promuoveva domanda dinanzi alla Corte dei Conti, che – con sentenza 734/2004, accoglieva il ricorso riconoscendo la neoplasia vescicale fosse dipendente da causa di servizio.
Non basti, la cintura di protezione assicurata dall'ordinamento a fronte di fatti di siffatto genere, incardinava ulteriore domanda per la concessione dei benefici (ulteriori) facendo valere l'effettiva natura dell'evento risultato dell'inadempimento e, nella fattispecie, dell'illecito del cui originava il diritto al risarcimento del danno per CP_1 responsabilità diretta del ai sensi dell'articolo 28 Cost. ex art. 1228 e Controparte_1
2049 c.c.
Rappresentavano in via di fatto l'excursus storico che aveva fatto scaturire i primi sintomi della neoplasia, ( la presenza di sangue nelle urine con formazione di coaguli e la sensazione di bruciore) nel 1986. Sebbene l'esame istologico del 1986 fosse risultato equivoco, quello del 1989 – in occasione del ricovero presso la clinica Casa di Cura Città di
Roma – dava invece come risultato “infiltrazione neoplastica da carcinoma a cellule transizionali”.
La compromissione delle condizioni di salute del portava infine ad un Per_1 peggioramento del quadro di salute che lo conduceva alla morte nella data del 30.05.1990 a
42 anni per collasso cardiocircolatorio.
Incardinata la causa, disposto l'interrogatorio libero degli attori, veniva disposto accertamento tecnico di ufficio e nominato, allo scopo, il dr. costui Persona_2 con relazione di consulenza tecnica, all'esito dell'esame della documentazione, riteneva concludere (quanto alla sussistenza del nesso causale tra la principale patologia patita dal ricorrente e l'attività di servizio da questi svolta, con particolare riguardo alle missioni ed alle qualifiche svolte dal soggetto) per l'esclusione del nesso causale ipotizzato;
evidenziava che l'abitudine del de cuius al fumo di sigaretta, certa e documentata in pagina4 di 10 cartella clinica, aveva costituito un fattore di rischio non soltanto necessario, efficiente e determinante bensì anche sufficiente nel determinismo della patologia oncologica che aveva condotto a morte il soggetto.
Non vi era, quindi, ragione e luogo di pronunciare o valutare l'eziologia in termini di concorso causale, vista la determinante eziologica esclusiva riconosciuta dal c.t.u. che, infatti, precisa nella relazione: “mentre l'esposizione professionale a determinati agenti può essere ritenuta astrattamente efficiente ma non sempre sufficiente per provocare il carcinoma della vescica: di contro l'esposizione volontaria al fumo di sigaretta ha costituito un accertato fattore di rischio dotato non solo della caratteristica di necessarietà bensì anche della sufficienza per provocare il carcinoma vescicale. ( vedi relazione di consulenza tecnica pagina 28).
Non può non esser rilevato come l'effettuazione di esami istologici in occasione degli interventi, non avrebbero potuto obnubilare l'origine della patologia, contratta deal dante causa.
In ordine alla rivendicazione dell'esistenza di provvedimenti di carattere ricognitivo emergenti dalla documentazione in atti, occorre tener presente l'arresto delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19129/2023, le quali, risolvendo un contrasto che si era manifestato proprio in merito alla valenza probatoria da accordare ai verbali delle commissioni mediche ospedaliere nell'ambito delle controversie aventi ad oggetto le domande risarcitorie da trasfusioni di sangue infetto e suoi derivati, hanno affermato
(pagg. 18 e 19):
a) dando continuità al principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 577/2008, che
“al di fuori del procedimento amministrativo per la concessione dell'indennizzo ex lege n.
210 del 1992, i verbali delle commissioni mediche, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fanno prova ex art. 2700 cod. civ. dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire a loro il valore di prova legale, né ritenere che la valutazione espressa dalla Commissione medica circa la sussistenza del nesso causale fra emotrasfusione e malattia, escluda il nesso medesimo dal thema probandum del giudizio risarcitorio intentato nei confronti del ”; CP_1
b) che “una diversa valenza va, invece, riconosciuta al provvedimento che, sulla base dell'istruttoria svolta e del parere tecnico acquisito, disponga la liquidazione dell'indennizzo in favore del richiedente, sul presupposto dell'avvenuto accertamento in sede amministrativa dei requisiti tutti che integrano gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale”, tra i quali “rientra, appunto, il nesso causale che lega emotrasfusione e patologia indennizzata, sicché l'atto con il quale l'amministrazione si riconosce debitrice della provvidenza assistenziale, presuppone la valutazione positiva della derivazione eziologica, valutazione che se da un lato, in quanto tale, non può
pagina5 di 10 integrare una confessione, dall'altro costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale”;
c) che pertanto “l'attore può fare leva nel giudizio di danno, per assolvere all'onere della prova sullo stesso gravante, sull'accertamento del nesso causale compiuto in tale sede [il procedimento amministrativo di liquidazione dell'indennizzo; n.d.e.], che investe sia la causalità generale che quella del caso concreto, e che presuppone, come si desume dalle regole fissate per il procedimento dagli artt. 3 e 4 della legge n. 210 del 1992, un giudizio espresso da organi tecnici qualificati, sulla base di puntuali dati fattuali, allegati e documentati dal richiedente”;
d) che “quell'accertamento, dunque, è sufficiente a far ritenere integrata una valida prova presuntiva ex art. 2729 cod. civ. e, pertanto, l'amministrazione, nel giudizio di danno, non si può limitare alla generica contestazione del nesso causale ed all'altrettanto generica invocazione della regola di riparto dell'onere probatorio fissata dall'art. 2697 cod. civ., poichè la presunzione «forte» che dal riconoscimento amministrativo discende, seppure semplice e non legale, richiede, per essere superata, che vengano allegati specifici elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano”;
e) che “per tale via non si realizza nessuna inversione dell'onere della prova, che resta a carico del danneggiato, perché la regola di giudizio qui enunciata attiene alla idoneità dell'elemento presuntivo a consentire inferenze che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, idoneità che va ritenuta, salva l'allegazione di contrari elementi specifici e concreti che rendano il primo inattendibile, sì da impedire che sullo stesso possa essere fondato il giudizio di inferenza probabilistica”.
In sintesi, le Sezioni Unite hanno operato una distinzione tra valenza probatoria da riconoscersi al verbale delle commissioni mediche (a cui è attribuito un valore indiziario, soggetto al libero apprezzamento del giudice) ed ai riconoscimenti di carattere amministrativo.
Il parere emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) ha una valenza ricognitiva molto significativa. Questo parere è obbligatorio e sostanzialmente vincolante per le amministrazioni richiedenti. In aggiunta, con Comunicazione del
– DG Previmil II Reparto Servizi Speciali Benefici del 30.7.2019 di Controparte_1
Riconoscimento Vittima del Dovere e inserimento nella relativa graduatoria unica, con la quale, testualmente: “Si comunica che il Comitato per le Cause di Servizio, con parere n.
400722019 emesso nell'adunanza n. 1918 del 25.06.2019, ha espresso parere positivo circa la sussistenza delle particolari condizioni ambientali od operative di missione ai sensi del DPR
243/2006 per l'infermità che ha causato il decesso del sottufficiale di cui in oggetto.
pagina6 di 10 Tanto premesso, il tribunale ritiene che gli attori, con la documentazione in atti ed i provvedimento amministrativi riconosciuti sulla base dell'accertamento effettuato dalla commissione, abbiano fattualmente fornito la prova adeguata della sussistenza del nesso causale tra le condizioni di lavoro e servizio, l'insorgenza della patologia ed il suo decesso, intervenuto nel 1990 in difetto di contrastanti prospettazioni offerte dal CP_1 convenuto, nei termini descritti dalla sentenza n. 19129/2023 emessa a Sezioni Unite.
Deve pertanto ritenersi accertata la responsabilità del per la morte di CP_1
, in questa sede rilevante quale evento lesivo dei rapporti parentali Persona_1 intercorrenti con i singoli familiari attori, evento foriero di un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. “dato dalla sofferenza patita dal congiunto per la perdita di una persona cara che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subìta” (Cass. n.
25351/2015).
Gli attori hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio per effetto della lesione e/o perdita del rapporto parentale con il congiunto, marito di e padre degli altri attori e Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...]
Si tratta di un danno del quale è da tempo affermata la risarcibilità, perché provocato dalla morte del congiunto (vittima primaria) e consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui violazione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (Cass. 16.3.2012, n. 4253).
Trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire;
la sua liquidazione avviene in base ad una valutazione equitativa, che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti (Cass. 19.8.2003, n. 12124). Il ristoro del pregiudizio subito deve essere integrale ed unitario (così, Cass. 17.12.2015 n. 25351; Cass.
18.01.2011 n. 1072; Cass. S.U. 11.11.2008 n. 26972).
Tale liquidazione sarà quindi effettuata facendo riferimento ai criteri da ultimo adottati da questo Tribunale (per l'anno 2025) ed espressi in una tabella di riferimento, stabilita ex ante in via equitativa per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte.
La tabella muove dall'idea che anche la sofferenza causata dal lutto può graduarsi secondo una scala di intensità, variabile in funzione di molteplici fattori desunti da massime di esperienza e dall'id quod plerumque accidit: l'età della vittima (in quanto la sofferenza è tanto più alta quanto minore è l'età della vittima); l'età del superstite (in quanto la sofferenza dovrà essere sopportata per un periodo di tempo tanto maggiore quanto più giovane è il superstite); la convivenza col defunto, la presenza di altri familiari conviventi o meno.
pagina7 di 10 Il valore base del punto di “sofferenza” è stato stabilito in via equitativa in €
11.356,15, da ritenersi comprensivo degli effetti pregiudizievoli che normalmente il lutto produce sui congiunti della vittima (mera tristezza, perdita dell'affectio familiaris, forzoso mutamento delle abitudini di vita, ecc.). Ne consegue che la tabella, e i valori in essa indicati, debbono tendenzialmente essere riguardati come parametri di riferimento
'onnicomprensivi', nella determinazione dei quali si è già tenuto conto di tutte le normali e ragionevolmente prevedibili conseguenze di un lutto ed è stata questa la ragione del rigetto di ogni altra richiesta.
Al momento del decesso l'età di era di 42anni. Con riferimento agli Persona_1 altri parametri indicati nella tabella, si evidenzia che dal certificato di stato di famiglia prodotto dagli attori (doc. 3, memoria art. 183, comma 6, n. 2), emerge come il de cuius risiedesse a Rimini Via Lugano 35, mentre gli attuali attori sono residenti in [...]
EL (SA) alla Via Piemonte n.
5. Non può quindi, processualmente, esser attestata la convivenza degli attori con il de cuius alla data del decesso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutti i parametri sopra indicati, si stima equo liquidare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione del rapporto parentale:
In ordine alla quantificazione del danno si è a quantificare il danno sulla base delle tabelle redatte dal Tribunale di Roma.
nata a [...] l'[...], coniuge del de cuius, aveva 34 anni Parte_1 alla data della morte del coniuge;
nata a [...] il [...], figlia del Parte_2 de cuius aveva anni cinque alla data del decesso del padre;
nato a Parte_3
LI (SA) il 02.06.1987 aveva anni tre alla data del decesso del padre. Dalla documentazione prodotta risultano tutti conviventi con il congiunto.
Quanto a computato il valore del punto base nella misura di € Parte_1
11.549,20 e calcolati in 26 i punti riconoscibili in ragione dei parametri di determinazione di cui alla tabella, (18+5+3) ne consegue un importo del risarcimento da danno parentale pari alla cifra di € 306.053,80
E quindi, quanto a , computato il valore del punto base nella Parte_2 misura di € 11.549,20 e calcolati in 26 i punti riconoscibili in ragione dei parametri di determinazione di cui alla tabella, (18+5+3) ne consegue un importo del risarcimento da danno parentale pari alla cifra di € 300.279,20
Quanto a computato il valore del punto base nei termini Parte_3 evidenziati e calcolati i punti riconoscibili in ragione dei parametri di determinazione di cui alla tabella, (18+5,3+3) ne consegue un importo del risarcimento pari alla cifra di € €
300.279,20
pagina8 di 10 Va ribadito che la liquidazione in tal modo effettuata è comprensiva di tutti i pregiudizi non patrimoniali, di qualsiasi tipo (sofferenza morale soggettiva, mutamento delle condizioni e delle abitudini di vita, perdita dell'affectio coniugalis, lesione dei valori della persona costituzionalmente garantiti) conseguiti all'evento e tengono, altresì, conto della sofferenza derivante dalle più gravi condizioni imposte dalla pregressa malattia del congiunto culminata nella morte, per quanto allegato e provato nel presente giudizio, anche a seguito dell'assunzione della prova per testimoni, che ha consentito di confermare l'autenticità del legame affettivo-familiare tra la vittima primaria e i superstiti.
Dall'importo così quantificato deve operarsi lo scomputo di quanto riconosciuto dall'amministrazione pubblica ai sensi della normativa assistenziale.
Infatti, la costante giurisprudenza di legittimità afferma che ma nel giudizio risarcitorio promosso contro il l'indennizzo eventualmente già Controparte_1 corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno). In caso contrario, la vittima
(o i suoi eredi) verrebbe a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il ) due diverse attribuzioni patrimoniali in CP_1 relazione al medesimo fatto lesivo (Cass. sez. un., 11.1.2008, nn. 576-585). Da ultimo, la
Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4415/2024, ha affermato l'operatività della compensatio lucri cum damno anche con riferimento all'ipotesi in cui l'indennizzo sia erogato, come nel caso in esame, da un soggetto diverso rispetto al danneggiante, tenuto a risarcire il danno.
Alle somme sopra liquidate all'attualità deve aggiungersi, a titolo di ristoro del danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno per il periodo intercorso tra il decesso del congiunto e la presente decisione – liquidato equitativamente – una somma pari al rendimento degli interessi legali maturati sulla sorte dovuta a ciascun attore, via via rivalutata, previa devalutazione del valore alla data del decesso.
A titolo di danno non patrimoniale, comprensivo del lucro cessante, in favore degli attori devono quindi riconoscersi le seguenti somme: - € 547.601,61 in favore di Parte_1
; - € 528.097,27, in favore di;
- € 373,299,03, in favore di
[...] Parte_2 Pt_3
il tutto oltre agli interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla data
[...] della pubblicazione della sentenza fino al saldo.
Alla soccombenza segue la condanna del al pagamento in Controparte_7 favore degli attori delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo secondo i criteri previsti dal D.M. Giustizia n. 55 del 2014, con riferimento allo scaglione tariffario corrispondente alla somma complessivamente riconosciuta come dovuta.
pagina9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
10177/2021:
a) Riconosciuta la responsabilità del per il danno non Controparte_1 patrimoniale cagionato agli attori, condanna la parte convenuta al risarcimento del danno che quantifica e liquida nella misura di € 547.601,61 in favore di
; € 528.097,27, in favore di;
€ 373,299,03, in Parte_1 Parte_2 favore di , oltre interessi legali da decorrere dalla presente Parte_3 pronuncia sino all'effettivo soddisfo. b) Rigetta ogni altra domanda.
c) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dagli attori che liquida nella misura di € 37951,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A e che distrae in favore dell'avvocato Ezio Bonanni che si è dichiarato antistatario. d) Roma li 24.06.2025.
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno.
firmato digitalmente.
pagina10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
(CF: ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 Pt_2
(CF: , nata a [...] il [...],
[...] C.F._2 Parte_3
(CF: ), nato a [...] il [...], tutti residenti in C.F._3
OR EL (SA), in Via Piemonte, n. 5, nella qualità rispettivamente di vedova ed orfani del Sig. (C.F.: ), nato a [...] il Persona_1 C.F._4
10.05.1948 e deceduto il 30.05.1990 rappresentati e difesi dall'avvocato Ezio Bonanni, qualificatosi antistatario.
Attori
CONTRO
- – in persona del pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Convenuto contumace oggetto: azione di danni iure proprio da esposizione all'amianto pagina1 di 10 conclusioni: “previa declaratoria della responsabilità, extracontrattuale, diretta e vicaria, del
, ex artt. 2043 c.c.; 2049 c.c.; 2050 c.c.; 2051 c.c. e 2059 c.c., per avere omesso Controparte_1 di evitare o, quantomeno, per avere omesso di fare tutto il possibile per ridurre l'esposizione Contro professionale a IPA, amianto e altri cancerogeni dell'Elettromeccanico di bordo dell' sig.
, nel periodo di servizio dal 02/10/1967 al 21/12/1989 alle dipendenze Persona_1 dell' prima presso l'aeroporto militare di Pratica di Mare fino al Controparte_4
24/07/1968 e, successivamente fino al 21/12/1989 presso l'Aeroporto militare di Rimini, con violazione delle regole cautelari, specifiche e generali, vigenti all'epoca dei fatti così causando la malattia e la morte per neoplasia vescicale del de cuius, con conseguente accoglimento delle domande, iure proprio, tutte formulate da parte attrice nell'atto di citazione e nelle conclusioni ivi rassegnate che si intendono qui integralmente riportate e riscritte e, per l'effetto:
a) Per i danni, iure proprio, subiti dalla coniuge, sig.ra : Parte_1
- condannare il , in persona del al risarcimento della somma di Controparte_1 CP_5
€ 391.100,00, a titolo di danno parentale da morte, per tutte le causali di cui ai capitoli IV.1 e
IV.2) della presente comparsa conclusionale, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato
e/o ritenuto equo dal Giudice adito, e/o ex artt. 1226 e/o 2056 c.c;
- condannare il , in persona del Ministro p.t., al risarcimento della somma di Controparte_1
€ 184.950,45, a titolo di danno patrimoniale futuro, per tutte le causali di cui al capitolo IV.3) della presente comparsa conclusionale, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito ex artt. 1226 e/o 2056 c.c;
b) Per i danni iure proprio subiti dalla figlia sig.ra Parte_2
- condannare il , in persona del Ministro p.t., al risarcimento della somma di Controparte_1
€ 414.566,00 a titolo di danno parentale da morte, per tutte le causali di cui ai capitoli V.1) e
V.2) della presente comparsa conclusionale, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato
e/o ritenuto equo dal Giudice adito ex artt. 1226 e/o 2056 c.c;
- condannare il , in persona del Ministro p.t., al risarcimento della somma di Controparte_1
€ 184.950,45 a titolo di danno patrimoniale futuro, per tutte le causali di cui al capitolo V.3) della presente comparsa conclusionale, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito ex artt. 1226 e/o 2056 c.c;
c) Per i danni iure proprio subiti dal figlio, sig. Parte_3
- condannare il , in persona del p.t., al risarcimento della somma di Controparte_1 CP_2
€ 414.566,00 a titolo di danno parentale da morte, per tutte le causali di cui ai capitoli VI.1) e
VI.2) della presente comparsa conclusionale, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato
e/o ritenuto equo dal Giudice adito ex artt. 1226 e/o 2056 c.c;
- condannare il , in persona del al risarcimento della somma di Controparte_1 CP_5
€ 184.950,45 a titolo di danno patrimoniale futuro, per tutte le causali di cui al capitolo VI.3)
pagina2 di 10 della presente comparsa conclusionale, ovvero l'importo maggiore o minore che fosse accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito ex artt. 1226 e/o 2056 c.c.
Il tutto per i motivi, in fatto e in diritto, così come specificati nell'atto di citazione e nei successivi scritti che si intendono qui integralmente riportati e parti integranti della presente comparsa conclusionale. Vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c.
Gli attori, coniuge e figli del de cuius , nato a [...] il Persona_1
10.05.1948 e deceduto il 30.05.1990 per “neoplasia vescicale” hanno convenuto in giudizio il , male ritenuto originato da una esposizione del de cuius Controparte_1 all'amianto avvenuta nel periodo in cui lavorava alle dipendenze dell' CP_4
( dal 02.10.1967 al 12.12.1989) con le funzioni di meccanico, e di riparazione e
[...] manutenzione dei veicoli volanti.
Costui si era arruolato volontario nell' in qualità di Aviere Controparte_4
Allievo Graduato nel ruolo Specialista, Categoria “Elettromeccanico di Bordo”, assumendo la ferma speciale di anni quattro a decorrere dal 02.10.1967, ed era stato temporaneamente assegnato all'aeroporto di Pratica di Mare, e – successivamente – trasferito a Rimini, presso il V Stormo della CP_6
Nella tesi della difesa di parte attrice, nel sedime aeroportuale, la condizione di rischio amianto e di esposizione ad altri cancerogeni dava luogo a condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'articolo 1 comma 564 della Legge
266/2005 ed art. 1 D.p.R. 234/2006, in ragione dell'atterraggio e decollo degli aeromobili, dell'esposizione derivante dal rifornimento del carburante con moltiplicazione originata dal fatto che, all'interno dell'hangar, il militare svolgeva le proprie mansioni a contatto con impianti e strutture in amianto.
Tutti gli ambienti di lavoro della come emerso documentalmente anche in CP_6 altre inchieste, erano organizzati nello stesso modo, privi – in buona sostanza – di aspiratori generalizzati, laddove gli strumenti di protezione passiva erano lasciati alla volontà dei dipendenti.
La patologia era comparsa per la prima volta nel ricovero avvenuto presso l'Ospedale Civile 'A. Tortora - Pagani' di Nocera Inferiore (SA), divisione di Urologia ( vi veniva formulata la diagnosi definitiva di “papilloma vescicale, voluminosa neoplasia papillare vescicale, stenosi dell'uretra) che poi recidivava (come accertato nel ricovero di pagina3 di 10 urgenza presso la Casa di Cura Città di Roma di tre anni dopo), a causa di ematuria macroscopica per recidiva da neoplasia.
Ritenendo che l'esposizione all'amianto ed alle altre fibre cancerogene avessero cagionato la neoplasia vescicale gli attori hanno formulato le conclusioni di danni iure proprio per lesione da danno parentale.
Evidenziavano che il comitato di verifica per le cause di servizio, superando la prima valutazione negativa, aveva espresso parere positivo nell'adunanza n. 1918 del
25.06.2019 circa la sussistenza delle “particolari condizioni ambientali od operative di missione ai sensi del DPR 243/2006 per l'infermità che aveva causato il decesso del sottufficiale in oggetto”.
Rappresentavano che tale ricognizione avesse valenza confessoria stragiudiziale della ricorrenza delle condizioni che legittimavano la proposizione della presente domanda e che inoltre – la vedova del – a fronte del decreto negativo emesso dal Per_1
circa il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, Controparte_1 promuoveva domanda dinanzi alla Corte dei Conti, che – con sentenza 734/2004, accoglieva il ricorso riconoscendo la neoplasia vescicale fosse dipendente da causa di servizio.
Non basti, la cintura di protezione assicurata dall'ordinamento a fronte di fatti di siffatto genere, incardinava ulteriore domanda per la concessione dei benefici (ulteriori) facendo valere l'effettiva natura dell'evento risultato dell'inadempimento e, nella fattispecie, dell'illecito del cui originava il diritto al risarcimento del danno per CP_1 responsabilità diretta del ai sensi dell'articolo 28 Cost. ex art. 1228 e Controparte_1
2049 c.c.
Rappresentavano in via di fatto l'excursus storico che aveva fatto scaturire i primi sintomi della neoplasia, ( la presenza di sangue nelle urine con formazione di coaguli e la sensazione di bruciore) nel 1986. Sebbene l'esame istologico del 1986 fosse risultato equivoco, quello del 1989 – in occasione del ricovero presso la clinica Casa di Cura Città di
Roma – dava invece come risultato “infiltrazione neoplastica da carcinoma a cellule transizionali”.
La compromissione delle condizioni di salute del portava infine ad un Per_1 peggioramento del quadro di salute che lo conduceva alla morte nella data del 30.05.1990 a
42 anni per collasso cardiocircolatorio.
Incardinata la causa, disposto l'interrogatorio libero degli attori, veniva disposto accertamento tecnico di ufficio e nominato, allo scopo, il dr. costui Persona_2 con relazione di consulenza tecnica, all'esito dell'esame della documentazione, riteneva concludere (quanto alla sussistenza del nesso causale tra la principale patologia patita dal ricorrente e l'attività di servizio da questi svolta, con particolare riguardo alle missioni ed alle qualifiche svolte dal soggetto) per l'esclusione del nesso causale ipotizzato;
evidenziava che l'abitudine del de cuius al fumo di sigaretta, certa e documentata in pagina4 di 10 cartella clinica, aveva costituito un fattore di rischio non soltanto necessario, efficiente e determinante bensì anche sufficiente nel determinismo della patologia oncologica che aveva condotto a morte il soggetto.
Non vi era, quindi, ragione e luogo di pronunciare o valutare l'eziologia in termini di concorso causale, vista la determinante eziologica esclusiva riconosciuta dal c.t.u. che, infatti, precisa nella relazione: “mentre l'esposizione professionale a determinati agenti può essere ritenuta astrattamente efficiente ma non sempre sufficiente per provocare il carcinoma della vescica: di contro l'esposizione volontaria al fumo di sigaretta ha costituito un accertato fattore di rischio dotato non solo della caratteristica di necessarietà bensì anche della sufficienza per provocare il carcinoma vescicale. ( vedi relazione di consulenza tecnica pagina 28).
Non può non esser rilevato come l'effettuazione di esami istologici in occasione degli interventi, non avrebbero potuto obnubilare l'origine della patologia, contratta deal dante causa.
In ordine alla rivendicazione dell'esistenza di provvedimenti di carattere ricognitivo emergenti dalla documentazione in atti, occorre tener presente l'arresto delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 19129/2023, le quali, risolvendo un contrasto che si era manifestato proprio in merito alla valenza probatoria da accordare ai verbali delle commissioni mediche ospedaliere nell'ambito delle controversie aventi ad oggetto le domande risarcitorie da trasfusioni di sangue infetto e suoi derivati, hanno affermato
(pagg. 18 e 19):
a) dando continuità al principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 577/2008, che
“al di fuori del procedimento amministrativo per la concessione dell'indennizzo ex lege n.
210 del 1992, i verbali delle commissioni mediche, al pari di ogni altro atto redatto da pubblico ufficiale, fanno prova ex art. 2700 cod. civ. dei fatti che la commissione attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati dalla stessa compiuti, mentre le diagnosi, le manifestazioni di scienza o di opinione costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice che, pertanto, può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuire a loro il valore di prova legale, né ritenere che la valutazione espressa dalla Commissione medica circa la sussistenza del nesso causale fra emotrasfusione e malattia, escluda il nesso medesimo dal thema probandum del giudizio risarcitorio intentato nei confronti del ”; CP_1
b) che “una diversa valenza va, invece, riconosciuta al provvedimento che, sulla base dell'istruttoria svolta e del parere tecnico acquisito, disponga la liquidazione dell'indennizzo in favore del richiedente, sul presupposto dell'avvenuto accertamento in sede amministrativa dei requisiti tutti che integrano gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale”, tra i quali “rientra, appunto, il nesso causale che lega emotrasfusione e patologia indennizzata, sicché l'atto con il quale l'amministrazione si riconosce debitrice della provvidenza assistenziale, presuppone la valutazione positiva della derivazione eziologica, valutazione che se da un lato, in quanto tale, non può
pagina5 di 10 integrare una confessione, dall'altro costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale”;
c) che pertanto “l'attore può fare leva nel giudizio di danno, per assolvere all'onere della prova sullo stesso gravante, sull'accertamento del nesso causale compiuto in tale sede [il procedimento amministrativo di liquidazione dell'indennizzo; n.d.e.], che investe sia la causalità generale che quella del caso concreto, e che presuppone, come si desume dalle regole fissate per il procedimento dagli artt. 3 e 4 della legge n. 210 del 1992, un giudizio espresso da organi tecnici qualificati, sulla base di puntuali dati fattuali, allegati e documentati dal richiedente”;
d) che “quell'accertamento, dunque, è sufficiente a far ritenere integrata una valida prova presuntiva ex art. 2729 cod. civ. e, pertanto, l'amministrazione, nel giudizio di danno, non si può limitare alla generica contestazione del nesso causale ed all'altrettanto generica invocazione della regola di riparto dell'onere probatorio fissata dall'art. 2697 cod. civ., poichè la presunzione «forte» che dal riconoscimento amministrativo discende, seppure semplice e non legale, richiede, per essere superata, che vengano allegati specifici elementi fattuali non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano”;
e) che “per tale via non si realizza nessuna inversione dell'onere della prova, che resta a carico del danneggiato, perché la regola di giudizio qui enunciata attiene alla idoneità dell'elemento presuntivo a consentire inferenze che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, idoneità che va ritenuta, salva l'allegazione di contrari elementi specifici e concreti che rendano il primo inattendibile, sì da impedire che sullo stesso possa essere fondato il giudizio di inferenza probabilistica”.
In sintesi, le Sezioni Unite hanno operato una distinzione tra valenza probatoria da riconoscersi al verbale delle commissioni mediche (a cui è attribuito un valore indiziario, soggetto al libero apprezzamento del giudice) ed ai riconoscimenti di carattere amministrativo.
Il parere emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) ha una valenza ricognitiva molto significativa. Questo parere è obbligatorio e sostanzialmente vincolante per le amministrazioni richiedenti. In aggiunta, con Comunicazione del
– DG Previmil II Reparto Servizi Speciali Benefici del 30.7.2019 di Controparte_1
Riconoscimento Vittima del Dovere e inserimento nella relativa graduatoria unica, con la quale, testualmente: “Si comunica che il Comitato per le Cause di Servizio, con parere n.
400722019 emesso nell'adunanza n. 1918 del 25.06.2019, ha espresso parere positivo circa la sussistenza delle particolari condizioni ambientali od operative di missione ai sensi del DPR
243/2006 per l'infermità che ha causato il decesso del sottufficiale di cui in oggetto.
pagina6 di 10 Tanto premesso, il tribunale ritiene che gli attori, con la documentazione in atti ed i provvedimento amministrativi riconosciuti sulla base dell'accertamento effettuato dalla commissione, abbiano fattualmente fornito la prova adeguata della sussistenza del nesso causale tra le condizioni di lavoro e servizio, l'insorgenza della patologia ed il suo decesso, intervenuto nel 1990 in difetto di contrastanti prospettazioni offerte dal CP_1 convenuto, nei termini descritti dalla sentenza n. 19129/2023 emessa a Sezioni Unite.
Deve pertanto ritenersi accertata la responsabilità del per la morte di CP_1
, in questa sede rilevante quale evento lesivo dei rapporti parentali Persona_1 intercorrenti con i singoli familiari attori, evento foriero di un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. “dato dalla sofferenza patita dal congiunto per la perdita di una persona cara che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subìta” (Cass. n.
25351/2015).
Gli attori hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti iure proprio per effetto della lesione e/o perdita del rapporto parentale con il congiunto, marito di e padre degli altri attori e Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...]
Si tratta di un danno del quale è da tempo affermata la risarcibilità, perché provocato dalla morte del congiunto (vittima primaria) e consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui violazione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare (Cass. 16.3.2012, n. 4253).
Trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire;
la sua liquidazione avviene in base ad una valutazione equitativa, che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti (Cass. 19.8.2003, n. 12124). Il ristoro del pregiudizio subito deve essere integrale ed unitario (così, Cass. 17.12.2015 n. 25351; Cass.
18.01.2011 n. 1072; Cass. S.U. 11.11.2008 n. 26972).
Tale liquidazione sarà quindi effettuata facendo riferimento ai criteri da ultimo adottati da questo Tribunale (per l'anno 2025) ed espressi in una tabella di riferimento, stabilita ex ante in via equitativa per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte.
La tabella muove dall'idea che anche la sofferenza causata dal lutto può graduarsi secondo una scala di intensità, variabile in funzione di molteplici fattori desunti da massime di esperienza e dall'id quod plerumque accidit: l'età della vittima (in quanto la sofferenza è tanto più alta quanto minore è l'età della vittima); l'età del superstite (in quanto la sofferenza dovrà essere sopportata per un periodo di tempo tanto maggiore quanto più giovane è il superstite); la convivenza col defunto, la presenza di altri familiari conviventi o meno.
pagina7 di 10 Il valore base del punto di “sofferenza” è stato stabilito in via equitativa in €
11.356,15, da ritenersi comprensivo degli effetti pregiudizievoli che normalmente il lutto produce sui congiunti della vittima (mera tristezza, perdita dell'affectio familiaris, forzoso mutamento delle abitudini di vita, ecc.). Ne consegue che la tabella, e i valori in essa indicati, debbono tendenzialmente essere riguardati come parametri di riferimento
'onnicomprensivi', nella determinazione dei quali si è già tenuto conto di tutte le normali e ragionevolmente prevedibili conseguenze di un lutto ed è stata questa la ragione del rigetto di ogni altra richiesta.
Al momento del decesso l'età di era di 42anni. Con riferimento agli Persona_1 altri parametri indicati nella tabella, si evidenzia che dal certificato di stato di famiglia prodotto dagli attori (doc. 3, memoria art. 183, comma 6, n. 2), emerge come il de cuius risiedesse a Rimini Via Lugano 35, mentre gli attuali attori sono residenti in [...]
EL (SA) alla Via Piemonte n.
5. Non può quindi, processualmente, esser attestata la convivenza degli attori con il de cuius alla data del decesso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutti i parametri sopra indicati, si stima equo liquidare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione del rapporto parentale:
In ordine alla quantificazione del danno si è a quantificare il danno sulla base delle tabelle redatte dal Tribunale di Roma.
nata a [...] l'[...], coniuge del de cuius, aveva 34 anni Parte_1 alla data della morte del coniuge;
nata a [...] il [...], figlia del Parte_2 de cuius aveva anni cinque alla data del decesso del padre;
nato a Parte_3
LI (SA) il 02.06.1987 aveva anni tre alla data del decesso del padre. Dalla documentazione prodotta risultano tutti conviventi con il congiunto.
Quanto a computato il valore del punto base nella misura di € Parte_1
11.549,20 e calcolati in 26 i punti riconoscibili in ragione dei parametri di determinazione di cui alla tabella, (18+5+3) ne consegue un importo del risarcimento da danno parentale pari alla cifra di € 306.053,80
E quindi, quanto a , computato il valore del punto base nella Parte_2 misura di € 11.549,20 e calcolati in 26 i punti riconoscibili in ragione dei parametri di determinazione di cui alla tabella, (18+5+3) ne consegue un importo del risarcimento da danno parentale pari alla cifra di € 300.279,20
Quanto a computato il valore del punto base nei termini Parte_3 evidenziati e calcolati i punti riconoscibili in ragione dei parametri di determinazione di cui alla tabella, (18+5,3+3) ne consegue un importo del risarcimento pari alla cifra di € €
300.279,20
pagina8 di 10 Va ribadito che la liquidazione in tal modo effettuata è comprensiva di tutti i pregiudizi non patrimoniali, di qualsiasi tipo (sofferenza morale soggettiva, mutamento delle condizioni e delle abitudini di vita, perdita dell'affectio coniugalis, lesione dei valori della persona costituzionalmente garantiti) conseguiti all'evento e tengono, altresì, conto della sofferenza derivante dalle più gravi condizioni imposte dalla pregressa malattia del congiunto culminata nella morte, per quanto allegato e provato nel presente giudizio, anche a seguito dell'assunzione della prova per testimoni, che ha consentito di confermare l'autenticità del legame affettivo-familiare tra la vittima primaria e i superstiti.
Dall'importo così quantificato deve operarsi lo scomputo di quanto riconosciuto dall'amministrazione pubblica ai sensi della normativa assistenziale.
Infatti, la costante giurisprudenza di legittimità afferma che ma nel giudizio risarcitorio promosso contro il l'indennizzo eventualmente già Controparte_1 corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum damno). In caso contrario, la vittima
(o i suoi eredi) verrebbe a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il ) due diverse attribuzioni patrimoniali in CP_1 relazione al medesimo fatto lesivo (Cass. sez. un., 11.1.2008, nn. 576-585). Da ultimo, la
Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4415/2024, ha affermato l'operatività della compensatio lucri cum damno anche con riferimento all'ipotesi in cui l'indennizzo sia erogato, come nel caso in esame, da un soggetto diverso rispetto al danneggiante, tenuto a risarcire il danno.
Alle somme sopra liquidate all'attualità deve aggiungersi, a titolo di ristoro del danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità dell'equivalente monetario del danno per il periodo intercorso tra il decesso del congiunto e la presente decisione – liquidato equitativamente – una somma pari al rendimento degli interessi legali maturati sulla sorte dovuta a ciascun attore, via via rivalutata, previa devalutazione del valore alla data del decesso.
A titolo di danno non patrimoniale, comprensivo del lucro cessante, in favore degli attori devono quindi riconoscersi le seguenti somme: - € 547.601,61 in favore di Parte_1
; - € 528.097,27, in favore di;
- € 373,299,03, in favore di
[...] Parte_2 Pt_3
il tutto oltre agli interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla data
[...] della pubblicazione della sentenza fino al saldo.
Alla soccombenza segue la condanna del al pagamento in Controparte_7 favore degli attori delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo secondo i criteri previsti dal D.M. Giustizia n. 55 del 2014, con riferimento allo scaglione tariffario corrispondente alla somma complessivamente riconosciuta come dovuta.
pagina9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
10177/2021:
a) Riconosciuta la responsabilità del per il danno non Controparte_1 patrimoniale cagionato agli attori, condanna la parte convenuta al risarcimento del danno che quantifica e liquida nella misura di € 547.601,61 in favore di
; € 528.097,27, in favore di;
€ 373,299,03, in Parte_1 Parte_2 favore di , oltre interessi legali da decorrere dalla presente Parte_3 pronuncia sino all'effettivo soddisfo. b) Rigetta ogni altra domanda.
c) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dagli attori che liquida nella misura di € 37951,00 oltre rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A e che distrae in favore dell'avvocato Ezio Bonanni che si è dichiarato antistatario. d) Roma li 24.06.2025.
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno.
firmato digitalmente.
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