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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/06/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 447/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 3576/2022, pubblicata il 26/09/2022, emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio n. RG 92000626/2009), iscritta al n. 447/2023 R.G., avente ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario, etc.), tra:
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Romito, ed Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti
- appellante - e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Capone, ed elettivamente domiciliata come in atti
- appellata-
Conclusioni: previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. (per il deposito delle memorie difensive), alla udienza del 16 maggio 2023, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale, sulle note delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 18.09.2009 ha Parte_1 convenuto in giudizio presso il Tribunale di Bari (nell'allora Sezione Distaccata di Altamura) la per Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità del contratto di negoziazione e del contratto di collocamento propedeutico alla vendita dei titoli azionari e CW e, per l'effetto condannare la società convenuta alla ripetizione della somma addebitata pari a €. 39.500,00 o, in caso di contestazione, la somma maggiore o minore da accertarsi con idonea CT, oltre interessi calcolati sull'intero importo versato con riferimento ai titoli di Stato, danno da svalutazione monetaria al di' del soddisfo ex art. 1224 c.c.; - in via subordinata, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela dei risparmiatori e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento CP_1 del danno da quantificarsi nella somma addebitata sul conto e pari a €. 39.500,00, o la somma maggiore o minore da determinarsi, in caso di contestazione, con idonea CT, oltre interessi calcolati sul rendimento medio dei titoli di Stato, salvo restituzione dei titoli sottostanti la stessa polizza, danno da svalutazione monetaria al di' del soddisfo ex art. 1224 c.c.; - con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del difensore antistatario. A fondamento di quanto domandato, l'attrice deduceva: di essere una casalinga con basso livello scolare e priva di esperienza in strumenti finanziari;
di aver intrattenuto con la convenuta dall'anno 1999 un CP_1 rapporto di conto corrente per la conservazione dei propri risparmi;
di essersi vista addebitare, a sua insaputa, rilevanti importi per esiti di operazioni rischiose in Covered Warrant ed azioni, con una perdita complessiva di €. 39.500,00; che tali operazioni non venivano precedute né da un contratto di negoziazione valido, né da un contratto specifico, né dalla consegna del documento informativo sui rischi generali e specifici, né dal giudizio di adeguatezza e analisi sul suo profilo di rischio o da acquisizione di notizie sulla conoscenza dei mercati e pregressa esperienza in titoli a rischio, né dall'informazione ex art. 30 TUF circa l'esercizio del diritto di recesso trattandosi di contratto concluso fuori dai locali commerciali;
che le firme apposte in differenti documenti depositati dalla sono apocrife;
che la Banca ha operato in conflitto di interessi in CP_1 violazione dell'art. 27 del Regolamento Consob n. 11522/1998; di aver contestato gli addebiti alla Banca convenuta nell'immediatezza di quanto rilevato senza aver ottenuto alcun riscontro. Costituitasi in giudizio, la chiedeva: Controparte_1
- in via preliminare, che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento proposta dall'attrice per decorrenza del termine quinquennale dalle operazioni impugnate;
- nel merito, in via principale che venissero rigettate le domande di controparte poiché inammissibili e infondate in fatto e in diritto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande ex adverso proposte, anche in virtù dell'eccezione di compensazione avanzata anche in pag. 2/11 via riconvenzionale, che venisse limitata l'entità dell'avversa pretesa restitutoria per €. 9.099,60 in considerazione dell'esatta quantificazione delle perdite effettivamente subite dall'attrice per l'operazione censurata;
- in ulteriore subordine, nell'ipotesi di riconoscimento in favore dell'attrice della voce di addebito sul conto corrente di €. 25.880,93, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che l'attrice fosse tenuta a restituire alla la somma di €. 16.790,00, quale indebito e ingiustificato CP_1 arricchimento, con condanna dell'attrice al pagamento di tale somma in favore della - con vittoria di spese e competenze di lite. CP_1
Istruita la causa a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari ha quindi così statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) RIGETTA le domande avanzate da
2) CONDANNA al pagamento in Parte_1 Parte_1 favore di delle spese del presente giudizio Controparte_1 che liquida in complessivi €. 7.254,00 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge. 3) PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu”. Nello specifico, il Giudice di prime cure:
-ha ritenuto prescritta l'azione di annullamento;
- ha ritenuto che alla fattispecie vada applicato il D. Lgs n.58/98, vigente all'epoca dei fatti, ed il Reg. n. 11522/98 (quindi, con la previsione CP_2 della sottoscrizione del contratto quadro e degli ordini di investimento, il preciso adempimento degli obblighi informativi, l'inversione dell'onere della prova, nei giudizi risarcitori, circa l'adozione della specifica diligenza prevista, l'applicazione degli artt. 28 e 29 del Reg. 11522/98, che CP_2 sanciscono l'obbligo di profilatura dell'investitore circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio e l'obbligo per l'intermediario di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione al profilo dell'investitore);
- ha escluso la nullità del contratto quadro, in quanto comunque sottoscritto dall'investitore;
-ha escluso che le parti abbiano imposto la forma scritta per gli ordini di acquisto, comunque prodotti in giudizio dalla banca e dal cliente non disconosciuti nelle forme di cui all'art. 215 c.p.c.;
-ha escluso la violazione degli obblighi informativi in capo all'intermediario, posto che le risultanze della CT hanno riscontrato pag. 3/11 l'assolvimento di tali obblighi in relazione al contratto del 26.10.1999 e alle operazioni di investimento ad esso connesse;
-ha escluso ogni violazione in ordine al diritto di recesso, oltre che la sussistenza del denunciato conflitto di interesse. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in totale riforma della sentenza n. 3576 del 26/09/2022, resa pubblica in 4/10/2022 emessa dal Tribunale di Bari: 1) in via preliminare accertare e dichiarare l'inopponibilità ad odierna appellante dei documenti di cui in primo grado sono state disconosciute le sottoscrizioni (scheda per l'individuazione del profilo del cliente;
attestazione di consegna documento sui ruschi generali degli investimenti, contratto di negoziazione e ricezione/trasmissione di ordini in strumenti finanziari;
2) nel merito: 2.1) accertare e dichiarare, anche come diretta conseguenza dell'accoglimento della domanda preliminare, la nullità degli ordini oggetto di causa per difetto di valido contratto quadro disciplinante la intermediazione dei prodotti derivati per i motivi esposti e per l'effetto condannare la alla ripetizione di quanto pagato al netto delle utilità CP_1 ricevute (ossia € 9.099,60 come accertato il CT) oltre danno da svalutazione monetaria ed interessi compensativi come per legge;
2.2) in subordine accertare e dichiarare, anche come diretta conseguenza dell'accoglimento della domanda preliminare, il grave inadempimento della per non aver fornito in sede di vendita dei titoli oggetto di CP_1 causa una informativa esaustiva in ordine alla caratteristiche e ai rischi degli stessi ed in ordine alla inadeguatezza delle operazioni;
per l'effetto Contro condannare la al risarcimento del danno che si quantifica in € 9.099,60 come accertato dal CT oltre danno da svalutazione monetaria ed interessi compensativi come per legge;
3) con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritto Avvocato antistatario”. Si è costituita in giudizio Controparte_1 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Tutto ciò premesso, la
ut supra rappresentata e difesa, Controparte_4 così conclude: - in via pregiudiziale e preliminare: accertare che l'appello è stato tardivamente proposto e per l'effetto dichiararne l'inammissibilità; accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. in subordine nel merito, in via preliminare: dichiarare inammissibili eventuali domande nuove come in narrativa esposto;
in subordine nel merito: rigettare
pag. 4/11 integralmente l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza n. 3576/22 del 26/09/22 resa nel giudizio R.G. 92000626/2009 Tribunale di Bari, per i motivi esposti in narrativa. Condannare l'appellante al pagamento delle competenze di lite, oltre accessori come per legge”. Assegnati i termini ex art. 352 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive, all'esito della udienza del 16 maggio 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all' art. 342 c.p.c. (secondo la precedente formulazione – ante riforma “Cartabia - applicabile ratione temporis). La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in realtà recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo precedente la riforma del 2012, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. In questi termini si sono espresse le sezioni unite della Cassazione nelle sentenze n. 27199/2017 e n. 3648/2022, enunciando il principio di diritto secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, pag. 5/11 una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo l'appellante circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono ed avendo formulato le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Va poi esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per essere stato esso proposto al di là dei termini di legge. Sostiene l'appellato che, applicandosi al giudizio in oggetto la legge n. 69/09, essendo stata la sentenza pubblicata in data 26 settembre 2022, e non notificata, la notifica dell'atto di appello è invece intervenuta oltre i sei mesi, ossia il 31 marzo 2023. Dunque, va fatta applicazione al caso di specie del principio secondo il quale, qualora la sentenza sia stata pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza però che sia stata data lettura del dispositivo in udienza, il termine per l'impugnazione non può che decorrere dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito da parte della cancelleria (principio statuito, ex multis, dall'ordinanza n. 1415/2021, Corte di Cassazione VI Sez. Civile che, confermando il precedente orientamento -Cass. Civ. Sez. III n. 2736/2015; Cass. Civ. Sez. I n. 17028/2008-, ha evidenziato che: “requisito essenziale della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. è che sia data lettura alla presenza delle parti (Cass. Civ. Sez. III, 23/03/2016, n. 5689); qualora ciò non avvenga il termine per impugnazione decorre dalla comunicazione alle parti del deposito in cancelleria (Cass. Civ. Sez. III n. 2736/2015; Cass. Civ. Sez. I n. 17028/2008); nel caso di specie, il provvedimento non è stato letto in udienza e, secondo quanto risulta dal verbale, il giudice ha espressamente previsto la comunicazione alle parti, avvenuta in data 1.7.2019, sicchè è tempestivo il ricorso notificato il 31.7.2019.”).
pag. 6/11 Ed è ciò che in effetti è successo nel caso di specie, ove la sentenza impugnata evidenzia che la trattazione del procedimento è avvenuta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. 18/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020), quindi secondo le modalità della trattazione scritta con la conseguenza che non v'è stata alcuna lettura del dispositivo in udienza, ma, alla discussione (in forma scritta) è seguito il deposito del provvedimento. La sentenza, come evincibile dalla consultazione del fascicolo telematico, è stata poi comunicata alle parti il 4 ottobre 2022 ed è quindi da quella data che è iniziato a decorrere il termine di cui all'art. 327 c.p.c.: essendo stata l'impugnazione notificata all'appellato il 31 marzo 2023, essa è quindi tempestiva.
Ora, sgomberato il campo da queste eccezioni preliminari e venendo al merito dell'impugnazione, col primo motivo di appello l'appellante lamenta che la sentenza impugnata non ha minimamente considerato il disconoscimento delle firme pur svolto nel corso del giudizio di primo grado (sin dall'atto di citazione, con ulteriore richiamo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.), sicché il Giudice di prime cure avrebbe fondato il proprio convincimento su documenti con firme apocrife (peraltro tenuto conto del fatto che la banca ha comunque svolto istanza di verificazione sulla documentazione prodotta in giudizio). Sotto altro profilo, poi, evidenzia ancora che il contratto di intermediazione, privo della firma del cliente, in quanto apocrifa, non era idoneo a disciplinare l'intermediazione dei titoli derivati, in quanto lo stesso contratto prevedeva, all'art. 6, che l'acquisto di questi prodotti doveva essere preceduto da altro contratto, integrativo del primo, questione oggetto del contraddittorio nel primo grado del giudizio, ma non esaminata dal Giudice di prime cure.
Va detto preliminarmente che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione preliminare o pregiudiziale (cfr. Cass., n. 9936/2014). Si permette, così, al Giudice di scegliere la soluzione più idonea “sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico- sistematica”, così di fatto preferendo il “profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c.” (cfr.
pag. 7/11 Cass., 12002/2014), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata. Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 8 maggio 2014 n. 9936), “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.” sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.
Ciò posto, il Collegio ritiene che il motivo di gravame sia fondato, sotto il secondo profilo ventilato dall'appellante. Va, quindi, affrontata la questione relativa alla nullità delle operazioni di investimento per la mancanza di forma scritta relativamente all'atto integrativo previsto dall'art. 6 del contratto del 26 ottobre 1999, in base al quale, nel caso di acquisto di derivati, le parti hanno previsto la stipula di un atto integrativo, nel quale prevedere, tra l'altro, i mezzi da costituire e le garanzie da prestare da parte del cliente per l'esecuzione delle operazioni. Quindi, le stesse parti hanno previsto che, prima di procedere all'esecuzione di operazioni rischiose, quali sono quelle relative ai derivati, dovesse essere stipulato un altro atto, quasi al fine di richiamare una maggiore attenzione del cliente su questo genere di attività. Ora, di questo atto integrativo non v'è traccia e dalla sua mancata stipula (pur evidenziata nella sentenza impugnata) l'appellante vuole fare discendere la nullità dell'intera operazione, per contrasto con l'art. 23 TUB. Val la pena evidenziare che non può ritenersi che la domanda sia nuova, come ritiene l'appellato, perché mai è stata proposta una domanda di nullità dei singoli atti di acquisto, invece specificamente proposta sin dall'atto di citazione (ove faceva riferimento alla nullità dei singoli atti Parte_1 di acquisto, discendente dalla nullità del contratto quadro). Giova a questo punto evidenziare che anche se in tema di intermediazione finanziaria la forma scritta è prevista dalla legge per il contratto quadro e non anche per i singoli ordini, quando tale requisito sia stato previsto dalle parti stesse, esso assurge a rango di elemento essenziale del negozio in cui si sostanzia il singolo ordinativo, ai sensi dell'art. 1352 c.c. (Cass. 2 agosto 2016, n. 16053; in senso conforme: Cass. 9 agosto 2017, n. 19759); tale clausola del contratto quadro, peraltro, integra un elemento essenziale dello stesso e, dovendo essere redatta per iscritto, non può essere revocata o modificata per facta concludentia (vd. Cass 16106/2019).
pag. 8/11 Il principio, affermato con riferimento ai singoli ordini, può essere sicuramente applicato anche al caso in esame, dove le parti hanno previsto la stipula di un ulteriore atto, si potrebbe dire “intermedio” tra quello quadro ed i singoli atti di acquisto dei derivati, proprio perché finalizzato alla tutela del cliente. Del resto, ricorre anche l'applicazione dell'art. 1370 c.c., sicché tra due possibili significati bisogna preferire quello contrario al soggetto che ha predisposto unilateralmente il contenuto della clausola, nel caso di specie la banca convenuta: la previsione della stipula di questo atto è quindi finalizzata a tutelare maggiormente la parte debole della operazione, ossia la cliente. Stante la previsione del requisito formale ad opera delle parti, deve presumersi necessariamente che tale forma sia stata prevista per la validità (ex art 1352 c.c.). Del resto, il requisito della forma scritta è da intendersi come funzionale all'interesse ed alla tutela del cliente (principio evincibile dalle statuizioni di Corte di cassazione, SSUU, n. 898/2018), finalità cui è improntata l'intera disciplina in esame, ragion per cui ben può intendersi che per la validità dell'intera operazione occorreva la stipula di questo ulteriore atto, con la forma scritta. Ne consegue che la mancata stipula dell'atto integrativo comporta, di per sé, la nullità dell'intera operazione, dovendosi intendere che le operazioni di acquisto “a valle” siano necessariamente viziate, perché non precedute da un atto necessario, ossia dal contratto quadro “intermedio”. La banca va quindi condannata alla restituzione di quanto accertato dal CT (posto che non v'è alcuna ragione di disattendere le conclusioni dell'ausiliario del Giudice, cui egli è giunto a seguito di un esame della vicenda, svolto con metodologia tecnico scientifica scevra da alcun vizio), ossia per euro 9.099,60. La somma così determinata va devalutata, secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, alla data del 26 ottobre 1999 (data di sottoscrizione del contratto quadro) e la somma così ottenuta (pari a € 7.344,38) rivalutata, in base ai medesimi indici, dal 26 ottobre 1999 alla data della presente decisione, trattandosi di debito di valore, oltre che maggiorata dagli interessi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata. Sulla somma finale di € 16.436,51 (di cui € 4.568,20 per rivalutazione e € 4.523,93 per interessi) vanno infine riconosciuti gli interessi legali dalla liquidazione al saldo.
pag. 9/11 Ciò in applicazione di un principio consolidato in tema di risarcimento del danno derivato da inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale (comprese quelle di fonte legale contenute in norme imperative, come tali integranti il contratto) di natura non pecuniaria (come nel caso di specie), secondo cui: a) l'obbligazione di risarcimento del danno per tale tipo di inadempimento costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta nel periodo intercorso fra evento dannoso e liquidazione giudiziale del danno, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie (in questo senso, cfr.: Cass. n. 26202/22; 1627/22; 7948/20; 9517/02; 11937/97); b) al creditore in discorso spettano di diritto gli interessi aventi natura compensativa, secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa (cfr. Cass. 25817 del 2017), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, assolvendo funzioni diverse la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata (cfr. Cass. 26202/22, che cita Cass. n. 9517 del 2002, n. 5584 del 1987, n. 2240 del 1985), in quanto la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (cfr. Cass. n. 11937 del 2002). Va accolto il motivo di impugnazione della sentenza anche con riferimento alla diversa regolamentazione delle spese del primo grado del giudizio, in conseguenza dell'esito dell'impugnazione. La regolazione delle spese dell'intero giudizio, da liquidarsi in dispositivo (secondo i parametri medi fissati dal DM 147/22, in vigore dal 23 ottobre 2022, per questo giudizio, ed avuto riguardo allo scaglione di valore), segue la soccombenza.
pag. 10/11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3576/2022 del Tribunale di Bari, resa nel giudizio n. 92000626/2009, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza, dichiara la nullità degli ordini oggetto di causa per difetto di valido contratto quadro disciplinante la intermediazione dei prodotti derivati;
2. condanna la banca appellata al pagamento, in favore dell'appellante, per le causali di cui in narrativa, della somma di € 16.436,51, oltre gli interessi legali dal giorno della decisione al saldo;
3. condanna la banca appellata alla rifusione delle spese di lite e liquidate, quanto ai compensi professionali, per il primo giudizio, in euro 4.835,00 e, per il presente giudizio, in euro 5.809,00, oltre agli esborsi per euro 348,00 (per il primo grado) ed euro 355,50 (per questo giudizio), al rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4. pone le spese di ctu definitivamente e per intero a carico dell'appellato. Così deciso, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 447/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 3576/2022, pubblicata il 26/09/2022, emessa dal Tribunale di Bari nel giudizio n. RG 92000626/2009), iscritta al n. 447/2023 R.G., avente ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario, etc.), tra:
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Romito, ed Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti
- appellante - e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Capone, ed elettivamente domiciliata come in atti
- appellata-
Conclusioni: previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. (per il deposito delle memorie difensive), alla udienza del 16 maggio 2023, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale, sulle note delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 18.09.2009 ha Parte_1 convenuto in giudizio presso il Tribunale di Bari (nell'allora Sezione Distaccata di Altamura) la per Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o l'annullabilità del contratto di negoziazione e del contratto di collocamento propedeutico alla vendita dei titoli azionari e CW e, per l'effetto condannare la società convenuta alla ripetizione della somma addebitata pari a €. 39.500,00 o, in caso di contestazione, la somma maggiore o minore da accertarsi con idonea CT, oltre interessi calcolati sull'intero importo versato con riferimento ai titoli di Stato, danno da svalutazione monetaria al di' del soddisfo ex art. 1224 c.c.; - in via subordinata, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela dei risparmiatori e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento CP_1 del danno da quantificarsi nella somma addebitata sul conto e pari a €. 39.500,00, o la somma maggiore o minore da determinarsi, in caso di contestazione, con idonea CT, oltre interessi calcolati sul rendimento medio dei titoli di Stato, salvo restituzione dei titoli sottostanti la stessa polizza, danno da svalutazione monetaria al di' del soddisfo ex art. 1224 c.c.; - con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del difensore antistatario. A fondamento di quanto domandato, l'attrice deduceva: di essere una casalinga con basso livello scolare e priva di esperienza in strumenti finanziari;
di aver intrattenuto con la convenuta dall'anno 1999 un CP_1 rapporto di conto corrente per la conservazione dei propri risparmi;
di essersi vista addebitare, a sua insaputa, rilevanti importi per esiti di operazioni rischiose in Covered Warrant ed azioni, con una perdita complessiva di €. 39.500,00; che tali operazioni non venivano precedute né da un contratto di negoziazione valido, né da un contratto specifico, né dalla consegna del documento informativo sui rischi generali e specifici, né dal giudizio di adeguatezza e analisi sul suo profilo di rischio o da acquisizione di notizie sulla conoscenza dei mercati e pregressa esperienza in titoli a rischio, né dall'informazione ex art. 30 TUF circa l'esercizio del diritto di recesso trattandosi di contratto concluso fuori dai locali commerciali;
che le firme apposte in differenti documenti depositati dalla sono apocrife;
che la Banca ha operato in conflitto di interessi in CP_1 violazione dell'art. 27 del Regolamento Consob n. 11522/1998; di aver contestato gli addebiti alla Banca convenuta nell'immediatezza di quanto rilevato senza aver ottenuto alcun riscontro. Costituitasi in giudizio, la chiedeva: Controparte_1
- in via preliminare, che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento proposta dall'attrice per decorrenza del termine quinquennale dalle operazioni impugnate;
- nel merito, in via principale che venissero rigettate le domande di controparte poiché inammissibili e infondate in fatto e in diritto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande ex adverso proposte, anche in virtù dell'eccezione di compensazione avanzata anche in pag. 2/11 via riconvenzionale, che venisse limitata l'entità dell'avversa pretesa restitutoria per €. 9.099,60 in considerazione dell'esatta quantificazione delle perdite effettivamente subite dall'attrice per l'operazione censurata;
- in ulteriore subordine, nell'ipotesi di riconoscimento in favore dell'attrice della voce di addebito sul conto corrente di €. 25.880,93, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che l'attrice fosse tenuta a restituire alla la somma di €. 16.790,00, quale indebito e ingiustificato CP_1 arricchimento, con condanna dell'attrice al pagamento di tale somma in favore della - con vittoria di spese e competenze di lite. CP_1
Istruita la causa a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari ha quindi così statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) RIGETTA le domande avanzate da
2) CONDANNA al pagamento in Parte_1 Parte_1 favore di delle spese del presente giudizio Controparte_1 che liquida in complessivi €. 7.254,00 per compensi, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge. 3) PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu”. Nello specifico, il Giudice di prime cure:
-ha ritenuto prescritta l'azione di annullamento;
- ha ritenuto che alla fattispecie vada applicato il D. Lgs n.58/98, vigente all'epoca dei fatti, ed il Reg. n. 11522/98 (quindi, con la previsione CP_2 della sottoscrizione del contratto quadro e degli ordini di investimento, il preciso adempimento degli obblighi informativi, l'inversione dell'onere della prova, nei giudizi risarcitori, circa l'adozione della specifica diligenza prevista, l'applicazione degli artt. 28 e 29 del Reg. 11522/98, che CP_2 sanciscono l'obbligo di profilatura dell'investitore circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio e l'obbligo per l'intermediario di astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione al profilo dell'investitore);
- ha escluso la nullità del contratto quadro, in quanto comunque sottoscritto dall'investitore;
-ha escluso che le parti abbiano imposto la forma scritta per gli ordini di acquisto, comunque prodotti in giudizio dalla banca e dal cliente non disconosciuti nelle forme di cui all'art. 215 c.p.c.;
-ha escluso la violazione degli obblighi informativi in capo all'intermediario, posto che le risultanze della CT hanno riscontrato pag. 3/11 l'assolvimento di tali obblighi in relazione al contratto del 26.10.1999 e alle operazioni di investimento ad esso connesse;
-ha escluso ogni violazione in ordine al diritto di recesso, oltre che la sussistenza del denunciato conflitto di interesse. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendo di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in totale riforma della sentenza n. 3576 del 26/09/2022, resa pubblica in 4/10/2022 emessa dal Tribunale di Bari: 1) in via preliminare accertare e dichiarare l'inopponibilità ad odierna appellante dei documenti di cui in primo grado sono state disconosciute le sottoscrizioni (scheda per l'individuazione del profilo del cliente;
attestazione di consegna documento sui ruschi generali degli investimenti, contratto di negoziazione e ricezione/trasmissione di ordini in strumenti finanziari;
2) nel merito: 2.1) accertare e dichiarare, anche come diretta conseguenza dell'accoglimento della domanda preliminare, la nullità degli ordini oggetto di causa per difetto di valido contratto quadro disciplinante la intermediazione dei prodotti derivati per i motivi esposti e per l'effetto condannare la alla ripetizione di quanto pagato al netto delle utilità CP_1 ricevute (ossia € 9.099,60 come accertato il CT) oltre danno da svalutazione monetaria ed interessi compensativi come per legge;
2.2) in subordine accertare e dichiarare, anche come diretta conseguenza dell'accoglimento della domanda preliminare, il grave inadempimento della per non aver fornito in sede di vendita dei titoli oggetto di CP_1 causa una informativa esaustiva in ordine alla caratteristiche e ai rischi degli stessi ed in ordine alla inadeguatezza delle operazioni;
per l'effetto Contro condannare la al risarcimento del danno che si quantifica in € 9.099,60 come accertato dal CT oltre danno da svalutazione monetaria ed interessi compensativi come per legge;
3) con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritto Avvocato antistatario”. Si è costituita in giudizio Controparte_1 chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Tutto ciò premesso, la
ut supra rappresentata e difesa, Controparte_4 così conclude: - in via pregiudiziale e preliminare: accertare che l'appello è stato tardivamente proposto e per l'effetto dichiararne l'inammissibilità; accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. in subordine nel merito, in via preliminare: dichiarare inammissibili eventuali domande nuove come in narrativa esposto;
in subordine nel merito: rigettare
pag. 4/11 integralmente l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza n. 3576/22 del 26/09/22 resa nel giudizio R.G. 92000626/2009 Tribunale di Bari, per i motivi esposti in narrativa. Condannare l'appellante al pagamento delle competenze di lite, oltre accessori come per legge”. Assegnati i termini ex art. 352 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive, all'esito della udienza del 16 maggio 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va anzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all' art. 342 c.p.c. (secondo la precedente formulazione – ante riforma “Cartabia - applicabile ratione temporis). La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in realtà recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo precedente la riforma del 2012, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. In questi termini si sono espresse le sezioni unite della Cassazione nelle sentenze n. 27199/2017 e n. 3648/2022, enunciando il principio di diritto secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, pag. 5/11 una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Ciò premesso, l'appello in esame è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, avendo l'appellante circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono ed avendo formulato le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Va poi esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per essere stato esso proposto al di là dei termini di legge. Sostiene l'appellato che, applicandosi al giudizio in oggetto la legge n. 69/09, essendo stata la sentenza pubblicata in data 26 settembre 2022, e non notificata, la notifica dell'atto di appello è invece intervenuta oltre i sei mesi, ossia il 31 marzo 2023. Dunque, va fatta applicazione al caso di specie del principio secondo il quale, qualora la sentenza sia stata pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., senza però che sia stata data lettura del dispositivo in udienza, il termine per l'impugnazione non può che decorrere dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito da parte della cancelleria (principio statuito, ex multis, dall'ordinanza n. 1415/2021, Corte di Cassazione VI Sez. Civile che, confermando il precedente orientamento -Cass. Civ. Sez. III n. 2736/2015; Cass. Civ. Sez. I n. 17028/2008-, ha evidenziato che: “requisito essenziale della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. è che sia data lettura alla presenza delle parti (Cass. Civ. Sez. III, 23/03/2016, n. 5689); qualora ciò non avvenga il termine per impugnazione decorre dalla comunicazione alle parti del deposito in cancelleria (Cass. Civ. Sez. III n. 2736/2015; Cass. Civ. Sez. I n. 17028/2008); nel caso di specie, il provvedimento non è stato letto in udienza e, secondo quanto risulta dal verbale, il giudice ha espressamente previsto la comunicazione alle parti, avvenuta in data 1.7.2019, sicchè è tempestivo il ricorso notificato il 31.7.2019.”).
pag. 6/11 Ed è ciò che in effetti è successo nel caso di specie, ove la sentenza impugnata evidenzia che la trattazione del procedimento è avvenuta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), d.l. 18/2020 (convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020), quindi secondo le modalità della trattazione scritta con la conseguenza che non v'è stata alcuna lettura del dispositivo in udienza, ma, alla discussione (in forma scritta) è seguito il deposito del provvedimento. La sentenza, come evincibile dalla consultazione del fascicolo telematico, è stata poi comunicata alle parti il 4 ottobre 2022 ed è quindi da quella data che è iniziato a decorrere il termine di cui all'art. 327 c.p.c.: essendo stata l'impugnazione notificata all'appellato il 31 marzo 2023, essa è quindi tempestiva.
Ora, sgomberato il campo da queste eccezioni preliminari e venendo al merito dell'impugnazione, col primo motivo di appello l'appellante lamenta che la sentenza impugnata non ha minimamente considerato il disconoscimento delle firme pur svolto nel corso del giudizio di primo grado (sin dall'atto di citazione, con ulteriore richiamo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.), sicché il Giudice di prime cure avrebbe fondato il proprio convincimento su documenti con firme apocrife (peraltro tenuto conto del fatto che la banca ha comunque svolto istanza di verificazione sulla documentazione prodotta in giudizio). Sotto altro profilo, poi, evidenzia ancora che il contratto di intermediazione, privo della firma del cliente, in quanto apocrifa, non era idoneo a disciplinare l'intermediazione dei titoli derivati, in quanto lo stesso contratto prevedeva, all'art. 6, che l'acquisto di questi prodotti doveva essere preceduto da altro contratto, integrativo del primo, questione oggetto del contraddittorio nel primo grado del giudizio, ma non esaminata dal Giudice di prime cure.
Va detto preliminarmente che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione preliminare o pregiudiziale (cfr. Cass., n. 9936/2014). Si permette, così, al Giudice di scegliere la soluzione più idonea “sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico- sistematica”, così di fatto preferendo il “profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c.” (cfr.
pag. 7/11 Cass., 12002/2014), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata. Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 8 maggio 2014 n. 9936), “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.” sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.
Ciò posto, il Collegio ritiene che il motivo di gravame sia fondato, sotto il secondo profilo ventilato dall'appellante. Va, quindi, affrontata la questione relativa alla nullità delle operazioni di investimento per la mancanza di forma scritta relativamente all'atto integrativo previsto dall'art. 6 del contratto del 26 ottobre 1999, in base al quale, nel caso di acquisto di derivati, le parti hanno previsto la stipula di un atto integrativo, nel quale prevedere, tra l'altro, i mezzi da costituire e le garanzie da prestare da parte del cliente per l'esecuzione delle operazioni. Quindi, le stesse parti hanno previsto che, prima di procedere all'esecuzione di operazioni rischiose, quali sono quelle relative ai derivati, dovesse essere stipulato un altro atto, quasi al fine di richiamare una maggiore attenzione del cliente su questo genere di attività. Ora, di questo atto integrativo non v'è traccia e dalla sua mancata stipula (pur evidenziata nella sentenza impugnata) l'appellante vuole fare discendere la nullità dell'intera operazione, per contrasto con l'art. 23 TUB. Val la pena evidenziare che non può ritenersi che la domanda sia nuova, come ritiene l'appellato, perché mai è stata proposta una domanda di nullità dei singoli atti di acquisto, invece specificamente proposta sin dall'atto di citazione (ove faceva riferimento alla nullità dei singoli atti Parte_1 di acquisto, discendente dalla nullità del contratto quadro). Giova a questo punto evidenziare che anche se in tema di intermediazione finanziaria la forma scritta è prevista dalla legge per il contratto quadro e non anche per i singoli ordini, quando tale requisito sia stato previsto dalle parti stesse, esso assurge a rango di elemento essenziale del negozio in cui si sostanzia il singolo ordinativo, ai sensi dell'art. 1352 c.c. (Cass. 2 agosto 2016, n. 16053; in senso conforme: Cass. 9 agosto 2017, n. 19759); tale clausola del contratto quadro, peraltro, integra un elemento essenziale dello stesso e, dovendo essere redatta per iscritto, non può essere revocata o modificata per facta concludentia (vd. Cass 16106/2019).
pag. 8/11 Il principio, affermato con riferimento ai singoli ordini, può essere sicuramente applicato anche al caso in esame, dove le parti hanno previsto la stipula di un ulteriore atto, si potrebbe dire “intermedio” tra quello quadro ed i singoli atti di acquisto dei derivati, proprio perché finalizzato alla tutela del cliente. Del resto, ricorre anche l'applicazione dell'art. 1370 c.c., sicché tra due possibili significati bisogna preferire quello contrario al soggetto che ha predisposto unilateralmente il contenuto della clausola, nel caso di specie la banca convenuta: la previsione della stipula di questo atto è quindi finalizzata a tutelare maggiormente la parte debole della operazione, ossia la cliente. Stante la previsione del requisito formale ad opera delle parti, deve presumersi necessariamente che tale forma sia stata prevista per la validità (ex art 1352 c.c.). Del resto, il requisito della forma scritta è da intendersi come funzionale all'interesse ed alla tutela del cliente (principio evincibile dalle statuizioni di Corte di cassazione, SSUU, n. 898/2018), finalità cui è improntata l'intera disciplina in esame, ragion per cui ben può intendersi che per la validità dell'intera operazione occorreva la stipula di questo ulteriore atto, con la forma scritta. Ne consegue che la mancata stipula dell'atto integrativo comporta, di per sé, la nullità dell'intera operazione, dovendosi intendere che le operazioni di acquisto “a valle” siano necessariamente viziate, perché non precedute da un atto necessario, ossia dal contratto quadro “intermedio”. La banca va quindi condannata alla restituzione di quanto accertato dal CT (posto che non v'è alcuna ragione di disattendere le conclusioni dell'ausiliario del Giudice, cui egli è giunto a seguito di un esame della vicenda, svolto con metodologia tecnico scientifica scevra da alcun vizio), ossia per euro 9.099,60. La somma così determinata va devalutata, secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, alla data del 26 ottobre 1999 (data di sottoscrizione del contratto quadro) e la somma così ottenuta (pari a € 7.344,38) rivalutata, in base ai medesimi indici, dal 26 ottobre 1999 alla data della presente decisione, trattandosi di debito di valore, oltre che maggiorata dagli interessi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata. Sulla somma finale di € 16.436,51 (di cui € 4.568,20 per rivalutazione e € 4.523,93 per interessi) vanno infine riconosciuti gli interessi legali dalla liquidazione al saldo.
pag. 9/11 Ciò in applicazione di un principio consolidato in tema di risarcimento del danno derivato da inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale (comprese quelle di fonte legale contenute in norme imperative, come tali integranti il contratto) di natura non pecuniaria (come nel caso di specie), secondo cui: a) l'obbligazione di risarcimento del danno per tale tipo di inadempimento costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria intervenuta nel periodo intercorso fra evento dannoso e liquidazione giudiziale del danno, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., comma 2, detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie (in questo senso, cfr.: Cass. n. 26202/22; 1627/22; 7948/20; 9517/02; 11937/97); b) al creditore in discorso spettano di diritto gli interessi aventi natura compensativa, secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa (cfr. Cass. 25817 del 2017), che si cumulano con la rivalutazione monetaria, assolvendo funzioni diverse la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata (cfr. Cass. 26202/22, che cita Cass. n. 9517 del 2002, n. 5584 del 1987, n. 2240 del 1985), in quanto la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi intesi come strumento per compensare il creditore del lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (cfr. Cass. n. 11937 del 2002). Va accolto il motivo di impugnazione della sentenza anche con riferimento alla diversa regolamentazione delle spese del primo grado del giudizio, in conseguenza dell'esito dell'impugnazione. La regolazione delle spese dell'intero giudizio, da liquidarsi in dispositivo (secondo i parametri medi fissati dal DM 147/22, in vigore dal 23 ottobre 2022, per questo giudizio, ed avuto riguardo allo scaglione di valore), segue la soccombenza.
pag. 10/11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 3576/2022 del Tribunale di Bari, resa nel giudizio n. 92000626/2009, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza, dichiara la nullità degli ordini oggetto di causa per difetto di valido contratto quadro disciplinante la intermediazione dei prodotti derivati;
2. condanna la banca appellata al pagamento, in favore dell'appellante, per le causali di cui in narrativa, della somma di € 16.436,51, oltre gli interessi legali dal giorno della decisione al saldo;
3. condanna la banca appellata alla rifusione delle spese di lite e liquidate, quanto ai compensi professionali, per il primo giudizio, in euro 4.835,00 e, per il presente giudizio, in euro 5.809,00, oltre agli esborsi per euro 348,00 (per il primo grado) ed euro 355,50 (per questo giudizio), al rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4. pone le spese di ctu definitivamente e per intero a carico dell'appellato. Così deciso, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
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