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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 7005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7005 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 6033/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa RInna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa RI Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto il giudizio di rinvio, proposto con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da:
Parte_1
(Avv. G. Di Battista, Avv. A. Di Battista)
Attrice in riassunzione
Contro
, in proprio e n.q. di erede di deceduto in data 16.04.2024; CP_1 Persona_1
(Avv. Giulio Ragazzoni)
Convenuto in riassunzione
e nei confronti di:
, CP_2 CP_3
Convenute in riassunzione non costituite
OGGETTO: Azione di riduzione di donazioni per lesione di legittima.
1 All'udienza del 18.09.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti,
da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-Il giudizio in esame è stato proposto a seguito dell'ordinanza n. 23862/2023 della
Corte di cassazione, resa su ricorso di avverso la sentenza della Corte d'Appello CP_1
di Roma – Sezione Terza Civile – n. 2252/2018, che a sua volta aveva riformato la sentenza del Tribunale di Velletri n. 326/2012.
Con la sentenza da ultimo indicata, su domanda proposta da nei confronti dei Parte_1
MA , , e RI, il Tribunale di Velletri ha accertato la CP_1 Per_1 CP_2
lesione della quota spettante a parte attrice, in qualità di legittimaria, in relazione alla successione ab intestato del padre, , morto vedovo senza lasciare testamento, Persona_2
riducendo per intero l'ultima donazione effettuata dal de cuius in favore di e, CP_3
per il residuo valore occorrente a reintegrare la legittima, la penultima donazione fatta dal
de cuius in favore del figlio, . Persona_1
Il giudice di prime cure ha pertanto condannato e al pagamento, CP_3 Persona_1
in favore della ridetta parte attrice, rispettivamente, della somma di € 73.656,00 e di €
3.890,00.
§1.1-Avverso la citata sentenza di primo grado è stato proposto appello principale da
[...]
e appello incidentale da;
in accoglimento di entrambe le impugnazioni, Pt_1 CP_3
la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 2252/2018, depositata il 9.4.2018, ha escluso dalla riduzione la donazione compiuta dal de cuius in favore di , in CP_3
quanto non eccedente la quota di legittima a lei riservata e, conseguentemente, ha ridotto proporzionalmente le donazioni - considerate quasi coeve - effettuate da in Persona_2
favore del figlio , il 18.4.1982 e del figlio , il 14.4.1982, a vantaggio Persona_1 CP_1
delle eredi legittimarie lese, non beneficiarie di donazioni del defunto, e Parte_1 [...]
Ha pertanto condannato e a pagare € 38.773,00 ciascuno, CP_2 Persona_1 CP_1
2 con gli interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di e di Parte_1 CP_2
e ha condannato gli stessi, in solido, al pagamento in favore di delle spese di Parte_1
CP_ giudizio di primo grado, compensando queste ultime nei confronti delle contumaci,
e e ponendo a carico di e , per metà ciascuno,
[...] CP_2 Persona_1 CP_1
le spese di CTU già liquidate in primo grado. Quanto alle spese processuali del giudizio di appello, ha condannato in solido e al relativo pagamento in Persona_1 CP_1
favore di e di e le ha compensate relativamente all'appellata Parte_1 CP_3 [...]
CP_2
CP_
§1.2-Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione
, sulla scorta di due motivi;
hanno resistito con controricorsi e
[...] Parte_1 [...]
mentre e non si sono costituiti. CP_2 Persona_1 CP_3
Con il primo motivo di ricorso, l'odierno convenuto in riassunzione, , ha CP_1
dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 559 c.c., per aver la Corte d'Appello
erroneamente interpretato i principi codicistici che regolano la riduzione delle donazioni in caso di lesione della quota riservata al legittimario, in quanto, pur trattandosi di donazioni non coeve, ha operato la riduzione proporzionale sia sulla donazione compiuta da in favore di , il 18.4.1982, sia su quella anteriore dal medesimo Persona_2 Persona_1
de cuius effettuata in favore di , il 14.4.1982; in tal modo pervenendo alla CP_1
condanna di quest'ultimo al pagamento, in favore dell'odierna attrice in riassunzione,
della somma di € 38.773,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e di eguale somma in favore di , anziché ridurre la sola donazione più recente effettuata CP_2
in favore di . Persona_1
Col secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all'art. 360, comma primo, n.
3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli da 553 a 564 c.c., per non aver i giudici di merito tenuto conto della natura personale delle azioni di riduzione per lesione della legittima e di restituzione, che competono ai legittimari, disponendo la
3 reintegrazione della quota riservata alla legittimaria , mediante la riduzione CP_2
della donazione effettuata dal de cuius il 14.4.1982 in favore del figlio e CP_1
condannando quest'ultimo a pagare in favore della stessa la somma di € 38.773,00, oltre interessi legali dalla sentenza d'appello al saldo, ancorché la predetta legittimaria non avesse mai proposto domande di riduzione per lesione di legittima e di restituzione,
avanzate solo dalla sorella, . Parte_1
§1.3-In accoglimento di entrambi i motivi di ricorso sopra indicati i giudici di legittimità
hanno, in primo luogo, accertato la violazione del criterio cronologico di riduzione previsto per le donazioni dall'art. 559 c.c., statuendo, in relazione al primo motivo, che
“Nel caso in esame la Corte d'Appello di Roma ha erroneamente applicato l'art. 559 cod.
civ., in quanto pur avendo riconosciuto correttamente che la più recente donazione,
quella effettuata da a favore della figlia RI il 12.4.1984 non poteva essere Persona_2
revocata in quanto altrimenti ne sarebbe derivata la lesione della quota legittima
riservata a , e pur avendo riconosciuto che le altre due donazioni compiute in CP_3
vita dal defunto erano avvenute il 18.4.1982 in favore del figlio ed il Persona_1
14.4.1982 in favore del figlio , non ha rispettato l'ordine cronologico tassativo CP_1
ed inderogabile stabilito nella disposizione invocata, che impone di ridurre prima la
donazione più recente effettuata dal de cuius e solo in caso d'insufficienza della stessa ai
fini della reintegrazione della quota riservata lesa, di ridurre la donazione meno recente”,
negando pregio giuridico alla qualificazione delle donazioni di che trattasi come “quasi coeve” ed evidenziando che la donazione compiuta da in favore di Persona_2 [...]
era avvenuta quattro giorni dopo quella compiuta in favore di . Per_1 CP_1
La Suprema Corte ha altresì censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente disposto la riduzione della donazione, avente come beneficiario , CP_1
con le conseguenti restituzioni, anche in favore di , ancorché la stessa non CP_2
avesse proposto la relativa domanda, stante la natura personale dell'azione di riduzione.
4 Conseguentemente, accogliendo anche il secondo motivo di ricorso, ha affermato: “la
Corte d'Appello di Roma ha fatto mal governo delle norme invocate nella parte in cui ha
ritenuto di dover disporre d'ufficio la riduzione della donazione compiuta dal de cuius in
favore del figlio per reintegrare la quota riservata alla figlia e di CP_1 CP_2
dover adottare le conseguenti statuizioni restitutorie benché quest'ultima non avesse
avanzato una specifica e tempestiva domanda in tal senso”.
La Corte di cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte e ha rinviato innanzi alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione,
anche per la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità.
§2-La causa è stata ritualmente riassunta su impulso di , la quale ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Stante la lesione della quota di legittima
riconosciuta alla Sig.ra , come accertata dalle sentenze del Tribunale Civile Parte_1
di Roma n. 1035/2010 e n. 326/2012, in considerazione dei principi dettati dalla
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 23862/2023, ridurre per intero a vantaggio della
medesima istante la donazione effettuata dal in favore di Persona_2 Persona_1
in data 18.04.1982 con atto per Notar Rep. N. 125, trascritto in data Persona_3
14.05.1982 al n. 1305 di formalità e, per l'effetto, I – In via principale, ritenuto formatosi
il giudicato sulla sentenza Corte di Appello di Roma sez. II n. 2258/2018 sul capo di
condanna dalla medesima disposta, a carico di al pagamento in favore Persona_1
di dell'importo di €. 38.773,00 oltre interessi dalla domanda al saldo: 1) Parte_1
condannare il medesimo a corrispondere alla stessa l'ulteriore somma Parte_1
di €. 38.773,00 oltre interessi dalla data della domanda, fino a reintegrare la quota di
legittima alla medesima spettante;
2) condannare a corrispondere a Persona_1 [...]
le spese del giudizio di I grado liquidate in €. 300,00 per spese e €. 7.254,00 Pt_1
per compenso oltre oneri di legge, essendo il relativo capo della sentenza della Corte di
Appello passato in giudicato;
2) porre a carico definitivo di l'intero onere Persona_1
5 di CTU nell'importo già liquidato dal giudice di primo grado, essendo il relativo capo
della sentenza n. 2258/2018 passato in giudicato;
3) condannare a Persona_1
corrispondere a le spese del giudizio di II grado R.G. 3419/2012 Parte_1
liquidate dalla sentenza n. 2258/2018 nell'importo di €. 675,00 per spese e €. 6.615,00
per compenso oltre oneri di legge, essendo il relativo capo passato in giudicato;
II - In
via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte
dovesse ritenere NON formatosi il giudicato sulle statuizioni della sentenza della Corte
di Appello di Roma n. 2252/2018 nei confronti di , 1) condannare il Persona_1
medesimo a corrispondere alla stessa la somma di €. 77.546,00 oltre Parte_1
interessi dalla data della domanda, fino a reintegrare la quota di legittima alla medesima
spettante; 2) condannare a corrispondere a le spese del Persona_1 Parte_1
giudizio di I grado liquidate in €. 300,00 per spese e €. 7.254,00 per compenso oltre oneri
di legge;
4) porre a carico definitivo di l'intero onere di CTU nell'importo Persona_1
già liquidato dal giudice di primo grado;
5) condannare a corrispondere Persona_1
a le spese del giudizio di II grado R.G. 419/2012 liquidate dalla sentenza Parte_1
n. 2258/2018 nell'importo di €. 675,00 per spese e €. 6.615,00 per compenso oltre oneri
di legge;
III - in ogni caso, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio e del
giudizio di legittimità”.
§2.1-Si è costituito il convenuto in riassunzione, , chiedendo, in conformità ai CP_1
principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, il rigetto dell'appello principale, proposto da nonché di quello incidentale proposto da , dando atto Parte_1 CP_3
dell'intervenuto passaggio in giudicato delle statuizioni di primo e secondo grado non oggetto di riforma o cassazione. Egli ha altresì chiesto di “condannare le Sig.re
[...]
e alla refusione, in favore di , delle spese, competenze ed Pt_1 CP_3 CP_1
onorari del doppio grado di giudizio, oltre che condannare alla refusione, Parte_1
sempre in favore del comparente, delle spese, competenze ed onorari del giudizio di
6 legittimità e del presente giudizio di rinvio, il tutto con il pagamento delle spese generali,
iva e cassa Avv.ti da calcolarsi su ciascuno degli importi come sopra calcolati”.
§2.2-In conseguenza del decesso di , l'atto di citazione in riassunzione è stato Persona_1
rinotificato da nelle modalità di cui all'art. 303, cpv. c.p.c.. E, a seguito di Parte_1
istanza ex art. 749 c.p.c. proposta dalla medesima attrice in riassunzione, nei confronti dei chiamati all'eredità, è stata depositata dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario unicamente da parte di , con conseguente decadenza dal diritto di CP_1
accettazione dell'eredità da parte degli altri chiamati rimasti inerti.
Il giudizio di rinvio è pertanto proseguito nei confronti di anche nella qualità CP_1
di unico erede della parte deceduta.
Verificata la regolare istaurazione del contraddittorio, la corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il primo dei quali ridotto a gg. 30, l'ha riservata in decisione.
§3-Per quanto attiene alla ricostruzione integrale della vicenda processuale, si rinvia per
relationem alle sentenze in atti e agli scritti difensivi delle parti.
Ai fini della definizione del presente giudizio di rinvio va innanzitutto delimitato l'ambito delle questioni riservate a questa Corte, che – per le ragioni già accennate e di seguito esplicitate – concernono esclusivamente la reintegrazione della quota di legittima spettante all'odierna attrice in riassunzione, mediante riduzione della sola donazione compiuta dal de cuius in favore di , in data 18.04.1982, con atto per Notar Persona_1
Rep. N. 125, trascritto in data 14.05.1982 al n. 1305. Persona_3
Invero, tutte le statuizioni disposte con le sentenze di merito – eccetto quelle riguardanti la condanna sia di che di al pagamento della somma di € 38.773,00 Persona_1 CP_1
ciascuno, in favore di e di – non sono state oggetto di Parte_1 CP_2
impugnazione in sede di legittimità, cosicché risulta definitivamente accertata la lesione della quota di legittima spettante all'odierna attrice in riassunzione nonché il relativo
7 valore come determinato in base alle risultanze peritali in atti. Così come resta ferma l'esclusione dalla riduzione della donazione compiuta dal de cuius in favore di , CP_3
in quanto non eccedente la quota di legittima alla medesima spettante e le statuizioni relative alla disposta divisione dei beni ereditari.
§3.1-Venendo, quindi, all'esame delle questioni riservate al giudizio di rinvio, i Giudici
di legittimità hanno ritenuto erroneamente disposta la riduzione della donazione effettuata dal de cuius in favore di , ritenendola sostanzialmente coeva a quella compiuta, CP_1
soltanto quattro giorni dopo, in favore di , così eludendo il criterio Persona_1
cronologico di cui all'art. 559 c.c., in base al quale le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori, fino alla integrale reintegrazione della quota di legittima, e applicando il criterio della riduzione proporzionale previsto per le disposizioni testamentarie che ledono i diritti dei legittimari.
In proposito, la Suprema Corte ha chiarito che “Il criterio della riduzione proporzionale
è specificamente previsto per le sole disposizioni testamentarie dall'art. 554 cod. civ. e
l'ordine da seguire nella riduzione delle donazioni lesive della quota legittima è, inoltre,
tassativo ed inderogabile (Cass. n. 35461/2022; Cass. n. 4721/2016; Cass. n.
22632/2013; Cass. n. 3500/1975; Cass. n. 2202/1968; Cass. n. 563/1955); e, pertanto, la corte territoriale “non ha rispettato l'ordine cronologico tassativo ed inderogabile
stabilito nella disposizione invocata, che impone di ridurre prima la donazione più
recente effettuata dal de cuius e solo in caso d'insufficienza della stessa ai fini della
reintegrazione della quota riservata lesa, di ridurre la donazione meno recente”.
Alla luce di quanto rilevato dai giudici di legittimità, esclusa dalla riduzione la donazione effettuata dal de cuius in favore di , in quanto non eccedente la quota alla CP_3
medesima spettante quale legittimaria, occorre procedere alla riduzione della donazione disposta in favore di per l'intero valore necessario a reintegrare la quota di Persona_1
legittima spettante all'appellante principale, odierna attrice in riassunzione.
8 A tal fine è opportuno precisare che la sentenza della Corte di Appello n. 2252/2018 è
stata cassata dal Giudice di legittimità limitatamente alla posizione di , non CP_1
avendo proposto alcuna impugnativa;
e quest'ultimo era già stato Persona_1
condannato a corrispondere in favore dell'odierna attrice in riassunzione la somma di €.
38.773,00, con statuizione ormai coperta da giudicato.
Si impone, dunque, in conformità al principio di diritto espresso dalla Cassazione, la condanna dell'odierno convenuto in riassunzione, in qualità di unico erede di
[...]
, al pagamento della residua somma di €. 38.773,00, in favore di , Per_1 Parte_1
dovendosi, per contro, escludere da riduzione, per le ragioni sopra esposte, la donazione ricevuta da . CP_1
Per quanto attiene alla posizione di , la Suprema Corte ha escluso la CP_2
proposizione dell'azione di reintegra e restituzione da parte della stessa, affermando:
“occorre tener conto che le disposizioni lesive della legittima non sono per ciò solo
inefficaci o nulle, in quanto la legge accorda solo al legittimario il diritto potestativo di
renderle inefficaci per mezzo dell'azione di riduzione, che è un'azione costitutiva il cui
accoglimento determina il venir meno, nella misura occorrente per le reintegrazione
della quota riservata ai legittimari, degli effetti di una o più donazioni o disposizioni
testamentarie, attuando così il diritto del legittimario a vedersi attribuito quanto gli
compete a norma di legge (vedi Cass. n. 25834/2008; Cass. n. 4021/1981; Cass. n.
3171/1971)”, conseguentemente, nulla le è dovuto, pur in presenza di una lesione della sua quota di legittima.
Quanto agli interessi da corrispondere sulla somma riconosciuta in favore dell'odierna attrice in riassunzione, questo collegio non trascura che il regime giuridico applicabile sarebbe quello previsto in tema di collazione (Cass. civ., Sez. 2, n. 17755 del 21/06/2023;
Cass. civile, sez. II, sent. n. 10564 del 19.05.2025), tuttavia, deve rilevare che è coperta da giudicato, in quanto non contestata dalla parte che vi avrebbe avuto interesse, la
9 statuizione del giudice di secondo grado che ha attribuito gli interessi in questione, sulle somme riconosciute per reintegrare la quota di legittima spettante a , dalla Parte_1
domanda; tant'è che anche in questa sede quest'ultima ha chiesto la condanna al pagamento delle somme in premessa indicate a far tempo dalla domanda.
Va poi chiarito che la richiesta formulata dall'attrice in riassunzione nei seguenti termini: <infine, resta da statuire sulla divisione del relictum come sentenza di primo grado n. 326/2012 che, sulla scorta della espletata CTU, ha stabilito: “le quote di divisione del
terreno residuo non donato tra i coeredi in misura pari ad 1/5 ciascuno, secondo il
progetto divisionale redatto dal CTU Geom. , depositato in data 04.03.2009, con Per_4
allegata planimetria”, demandando l'assegnazione dei singoli lotti ad una adottanda ordinanza>> è inammissibile per vari ordini di considerazioni;
anzitutto, perché quello di rinvio è un giudizio chiuso, nell'abito del quale non possono essere poste in discussione e riesaminate domande e questioni diverse da quelle sottoposte ad impugnativa in sede di legittimità ed individuate dalla pronuncia rescindente come thema decidendum in fase rescissoria. E poi perché siffatta richiesta è stata in tali termini formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale di replica.
§3.3-Analogamente, non possono essere accolte le richieste di , ove così espresse: CP_1
<<
4. Quella di cui alla lettera B), che ha condannato e , in solido, a CP_1 Persona_1
rifondere a le spese di giudizio di 1° grado (liquidate in complessivi €7.554,00 Parte_1
+ oneri di legge).
4.1. Tale condanna va revocata per entrambi in considerazione del fatto che: - è risultato interamente vincitore nei tre gradi di giudizio, mentre, con CP_1
riferimento alla posizione di , può ritenersi che nell'arco dell'intera vicenda Persona_1
processuale sussista un'ipotesi di soccombenza quantomeno parziale.
4.2. Dette spese vanno invece poste a carico di , con la conseguenziale Parte_1
condanna a suo carico ed in favore di , in solido con e , CP_1 CP_3 CP_2
soccombenti in tale grado di giudizio.
10 5. Quella di cui alla lettera C), che ha compensato per intero le spese del 1° grado relativamente a . CP_3
6. Quella di cui alla lettera D), che ha attribuito a carico di l'onere delle spese di CP_1
CTU, liquidate dal giudice di 1° grado,
6.1. Dette spese vanno invece revocate, con riferimento alla posizione di , ed CP_1
attribuite ai fratelli , RI, e , per ¼ ciascuno. Parte_1 CP_2 Per_1
7. Quella di cui alla lettera F), che ha condannato alla refusione a CP_1 Parte_1
delle spese del grado di appello (liquidate in €7.290,00 + oneri di legge).
7.1. Tale condanna va revocata e dette spese vanno invece poste a carico di , Parte_1
quale parte soccombente alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione.
8. Quella di cui alla lettera G), che ha condannato alla refusione a CP_1 CP_3
delle spese del grado di appello (liquidate in €7.605,00 + oneri di legge).
8.1. Tale condanna andrà revocata e condannata, in solido con e CP_3 Parte_1 [...]
CP_2
9. Quella di cui alla lettera H), che ha compensato per intero le spese del grado di appello relativamente a CP_2
9.1. Tale compensazione andrà revocata e condannata alla refusione delle CP_2
spese del 2° grado, in solido con , e , in favore di , Parte_1 CP_3 CP_1
dovendo in merito richiamarsi e condividersi quanto affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità: “ il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche
per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della
soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del
giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna
fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire
ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura,
condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente
11 soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (cfr. Sez. U - ,
Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022; Sez. 2 - , Ordinanza n. 9448 del 06/04/2023; Sez. 3 -,
Ordinanza n. 5314 del 28/02/2025); e in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336
c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti
da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice
del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese
processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa
regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle
spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione
- e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della
controparte (Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 29056 del 11/11/2024).
Difatti, considerato l'esito complessivo del giudizio, che ha visto nelle varie fasi la parziale reciproca soccombenza degli attuali contendenti e considerati i principi che presiedono al governo delle spese di lite nei giudizi di divisione ereditaria, si ravvisano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, II comma, c.p.c., per disporne l'integrale compensazione,
anche avendo riguardo alle spese di CTU come liquidate in atti.
Infine, in relazione alla richiesta di di ottenere la restituzione di quanto sborsato CP_1
in ragione delle decisioni di merito provvisoriamente esecutive rese nei precedenti gradi di merito, va chiarito che l'attrice in riassunzione ha smentito siffatti pagamenti e nulla è stato provato in senso contrario;
quindi, nessuna pronuncia restitutoria è in questa sede ammissibile.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio in epigrafe indicato, così provvede:
1) dichiara non dovuta alcuna somma in favore di e di , da parte CP_2 Parte_1
di , a titolo di reintegra della quota di legittima;
b) condanna , CP_1 Persona_1
12 e in qualità di unico suo erede, , al pagamento di ulteriori € 38.773,00 in CP_1
favore di , oltre interessi dalla data di apertura della successione Parte_1
all'effettivo soddisfo.
2) Compensa integralmente le spese di lite di tutti i gradi, compreso quelle di CTU,
quanto alle parti costituite. Nulla per le parti contumaci.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.11.2025
La Presidente est.
dott. RInna D'Avino
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa
IN LI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa RInna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa RI Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto il giudizio di rinvio, proposto con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da:
Parte_1
(Avv. G. Di Battista, Avv. A. Di Battista)
Attrice in riassunzione
Contro
, in proprio e n.q. di erede di deceduto in data 16.04.2024; CP_1 Persona_1
(Avv. Giulio Ragazzoni)
Convenuto in riassunzione
e nei confronti di:
, CP_2 CP_3
Convenute in riassunzione non costituite
OGGETTO: Azione di riduzione di donazioni per lesione di legittima.
1 All'udienza del 18.09.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti,
da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-Il giudizio in esame è stato proposto a seguito dell'ordinanza n. 23862/2023 della
Corte di cassazione, resa su ricorso di avverso la sentenza della Corte d'Appello CP_1
di Roma – Sezione Terza Civile – n. 2252/2018, che a sua volta aveva riformato la sentenza del Tribunale di Velletri n. 326/2012.
Con la sentenza da ultimo indicata, su domanda proposta da nei confronti dei Parte_1
MA , , e RI, il Tribunale di Velletri ha accertato la CP_1 Per_1 CP_2
lesione della quota spettante a parte attrice, in qualità di legittimaria, in relazione alla successione ab intestato del padre, , morto vedovo senza lasciare testamento, Persona_2
riducendo per intero l'ultima donazione effettuata dal de cuius in favore di e, CP_3
per il residuo valore occorrente a reintegrare la legittima, la penultima donazione fatta dal
de cuius in favore del figlio, . Persona_1
Il giudice di prime cure ha pertanto condannato e al pagamento, CP_3 Persona_1
in favore della ridetta parte attrice, rispettivamente, della somma di € 73.656,00 e di €
3.890,00.
§1.1-Avverso la citata sentenza di primo grado è stato proposto appello principale da
[...]
e appello incidentale da;
in accoglimento di entrambe le impugnazioni, Pt_1 CP_3
la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 2252/2018, depositata il 9.4.2018, ha escluso dalla riduzione la donazione compiuta dal de cuius in favore di , in CP_3
quanto non eccedente la quota di legittima a lei riservata e, conseguentemente, ha ridotto proporzionalmente le donazioni - considerate quasi coeve - effettuate da in Persona_2
favore del figlio , il 18.4.1982 e del figlio , il 14.4.1982, a vantaggio Persona_1 CP_1
delle eredi legittimarie lese, non beneficiarie di donazioni del defunto, e Parte_1 [...]
Ha pertanto condannato e a pagare € 38.773,00 ciascuno, CP_2 Persona_1 CP_1
2 con gli interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di e di Parte_1 CP_2
e ha condannato gli stessi, in solido, al pagamento in favore di delle spese di Parte_1
CP_ giudizio di primo grado, compensando queste ultime nei confronti delle contumaci,
e e ponendo a carico di e , per metà ciascuno,
[...] CP_2 Persona_1 CP_1
le spese di CTU già liquidate in primo grado. Quanto alle spese processuali del giudizio di appello, ha condannato in solido e al relativo pagamento in Persona_1 CP_1
favore di e di e le ha compensate relativamente all'appellata Parte_1 CP_3 [...]
CP_2
CP_
§1.2-Avverso la predetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione
, sulla scorta di due motivi;
hanno resistito con controricorsi e
[...] Parte_1 [...]
mentre e non si sono costituiti. CP_2 Persona_1 CP_3
Con il primo motivo di ricorso, l'odierno convenuto in riassunzione, , ha CP_1
dedotto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 559 c.c., per aver la Corte d'Appello
erroneamente interpretato i principi codicistici che regolano la riduzione delle donazioni in caso di lesione della quota riservata al legittimario, in quanto, pur trattandosi di donazioni non coeve, ha operato la riduzione proporzionale sia sulla donazione compiuta da in favore di , il 18.4.1982, sia su quella anteriore dal medesimo Persona_2 Persona_1
de cuius effettuata in favore di , il 14.4.1982; in tal modo pervenendo alla CP_1
condanna di quest'ultimo al pagamento, in favore dell'odierna attrice in riassunzione,
della somma di € 38.773,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e di eguale somma in favore di , anziché ridurre la sola donazione più recente effettuata CP_2
in favore di . Persona_1
Col secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all'art. 360, comma primo, n.
3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli da 553 a 564 c.c., per non aver i giudici di merito tenuto conto della natura personale delle azioni di riduzione per lesione della legittima e di restituzione, che competono ai legittimari, disponendo la
3 reintegrazione della quota riservata alla legittimaria , mediante la riduzione CP_2
della donazione effettuata dal de cuius il 14.4.1982 in favore del figlio e CP_1
condannando quest'ultimo a pagare in favore della stessa la somma di € 38.773,00, oltre interessi legali dalla sentenza d'appello al saldo, ancorché la predetta legittimaria non avesse mai proposto domande di riduzione per lesione di legittima e di restituzione,
avanzate solo dalla sorella, . Parte_1
§1.3-In accoglimento di entrambi i motivi di ricorso sopra indicati i giudici di legittimità
hanno, in primo luogo, accertato la violazione del criterio cronologico di riduzione previsto per le donazioni dall'art. 559 c.c., statuendo, in relazione al primo motivo, che
“Nel caso in esame la Corte d'Appello di Roma ha erroneamente applicato l'art. 559 cod.
civ., in quanto pur avendo riconosciuto correttamente che la più recente donazione,
quella effettuata da a favore della figlia RI il 12.4.1984 non poteva essere Persona_2
revocata in quanto altrimenti ne sarebbe derivata la lesione della quota legittima
riservata a , e pur avendo riconosciuto che le altre due donazioni compiute in CP_3
vita dal defunto erano avvenute il 18.4.1982 in favore del figlio ed il Persona_1
14.4.1982 in favore del figlio , non ha rispettato l'ordine cronologico tassativo CP_1
ed inderogabile stabilito nella disposizione invocata, che impone di ridurre prima la
donazione più recente effettuata dal de cuius e solo in caso d'insufficienza della stessa ai
fini della reintegrazione della quota riservata lesa, di ridurre la donazione meno recente”,
negando pregio giuridico alla qualificazione delle donazioni di che trattasi come “quasi coeve” ed evidenziando che la donazione compiuta da in favore di Persona_2 [...]
era avvenuta quattro giorni dopo quella compiuta in favore di . Per_1 CP_1
La Suprema Corte ha altresì censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente disposto la riduzione della donazione, avente come beneficiario , CP_1
con le conseguenti restituzioni, anche in favore di , ancorché la stessa non CP_2
avesse proposto la relativa domanda, stante la natura personale dell'azione di riduzione.
4 Conseguentemente, accogliendo anche il secondo motivo di ricorso, ha affermato: “la
Corte d'Appello di Roma ha fatto mal governo delle norme invocate nella parte in cui ha
ritenuto di dover disporre d'ufficio la riduzione della donazione compiuta dal de cuius in
favore del figlio per reintegrare la quota riservata alla figlia e di CP_1 CP_2
dover adottare le conseguenti statuizioni restitutorie benché quest'ultima non avesse
avanzato una specifica e tempestiva domanda in tal senso”.
La Corte di cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte e ha rinviato innanzi alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione,
anche per la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità.
§2-La causa è stata ritualmente riassunta su impulso di , la quale ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Stante la lesione della quota di legittima
riconosciuta alla Sig.ra , come accertata dalle sentenze del Tribunale Civile Parte_1
di Roma n. 1035/2010 e n. 326/2012, in considerazione dei principi dettati dalla
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 23862/2023, ridurre per intero a vantaggio della
medesima istante la donazione effettuata dal in favore di Persona_2 Persona_1
in data 18.04.1982 con atto per Notar Rep. N. 125, trascritto in data Persona_3
14.05.1982 al n. 1305 di formalità e, per l'effetto, I – In via principale, ritenuto formatosi
il giudicato sulla sentenza Corte di Appello di Roma sez. II n. 2258/2018 sul capo di
condanna dalla medesima disposta, a carico di al pagamento in favore Persona_1
di dell'importo di €. 38.773,00 oltre interessi dalla domanda al saldo: 1) Parte_1
condannare il medesimo a corrispondere alla stessa l'ulteriore somma Parte_1
di €. 38.773,00 oltre interessi dalla data della domanda, fino a reintegrare la quota di
legittima alla medesima spettante;
2) condannare a corrispondere a Persona_1 [...]
le spese del giudizio di I grado liquidate in €. 300,00 per spese e €. 7.254,00 Pt_1
per compenso oltre oneri di legge, essendo il relativo capo della sentenza della Corte di
Appello passato in giudicato;
2) porre a carico definitivo di l'intero onere Persona_1
5 di CTU nell'importo già liquidato dal giudice di primo grado, essendo il relativo capo
della sentenza n. 2258/2018 passato in giudicato;
3) condannare a Persona_1
corrispondere a le spese del giudizio di II grado R.G. 3419/2012 Parte_1
liquidate dalla sentenza n. 2258/2018 nell'importo di €. 675,00 per spese e €. 6.615,00
per compenso oltre oneri di legge, essendo il relativo capo passato in giudicato;
II - In
via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte
dovesse ritenere NON formatosi il giudicato sulle statuizioni della sentenza della Corte
di Appello di Roma n. 2252/2018 nei confronti di , 1) condannare il Persona_1
medesimo a corrispondere alla stessa la somma di €. 77.546,00 oltre Parte_1
interessi dalla data della domanda, fino a reintegrare la quota di legittima alla medesima
spettante; 2) condannare a corrispondere a le spese del Persona_1 Parte_1
giudizio di I grado liquidate in €. 300,00 per spese e €. 7.254,00 per compenso oltre oneri
di legge;
4) porre a carico definitivo di l'intero onere di CTU nell'importo Persona_1
già liquidato dal giudice di primo grado;
5) condannare a corrispondere Persona_1
a le spese del giudizio di II grado R.G. 419/2012 liquidate dalla sentenza Parte_1
n. 2258/2018 nell'importo di €. 675,00 per spese e €. 6.615,00 per compenso oltre oneri
di legge;
III - in ogni caso, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio e del
giudizio di legittimità”.
§2.1-Si è costituito il convenuto in riassunzione, , chiedendo, in conformità ai CP_1
principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, il rigetto dell'appello principale, proposto da nonché di quello incidentale proposto da , dando atto Parte_1 CP_3
dell'intervenuto passaggio in giudicato delle statuizioni di primo e secondo grado non oggetto di riforma o cassazione. Egli ha altresì chiesto di “condannare le Sig.re
[...]
e alla refusione, in favore di , delle spese, competenze ed Pt_1 CP_3 CP_1
onorari del doppio grado di giudizio, oltre che condannare alla refusione, Parte_1
sempre in favore del comparente, delle spese, competenze ed onorari del giudizio di
6 legittimità e del presente giudizio di rinvio, il tutto con il pagamento delle spese generali,
iva e cassa Avv.ti da calcolarsi su ciascuno degli importi come sopra calcolati”.
§2.2-In conseguenza del decesso di , l'atto di citazione in riassunzione è stato Persona_1
rinotificato da nelle modalità di cui all'art. 303, cpv. c.p.c.. E, a seguito di Parte_1
istanza ex art. 749 c.p.c. proposta dalla medesima attrice in riassunzione, nei confronti dei chiamati all'eredità, è stata depositata dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario unicamente da parte di , con conseguente decadenza dal diritto di CP_1
accettazione dell'eredità da parte degli altri chiamati rimasti inerti.
Il giudizio di rinvio è pertanto proseguito nei confronti di anche nella qualità CP_1
di unico erede della parte deceduta.
Verificata la regolare istaurazione del contraddittorio, la corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., il primo dei quali ridotto a gg. 30, l'ha riservata in decisione.
§3-Per quanto attiene alla ricostruzione integrale della vicenda processuale, si rinvia per
relationem alle sentenze in atti e agli scritti difensivi delle parti.
Ai fini della definizione del presente giudizio di rinvio va innanzitutto delimitato l'ambito delle questioni riservate a questa Corte, che – per le ragioni già accennate e di seguito esplicitate – concernono esclusivamente la reintegrazione della quota di legittima spettante all'odierna attrice in riassunzione, mediante riduzione della sola donazione compiuta dal de cuius in favore di , in data 18.04.1982, con atto per Notar Persona_1
Rep. N. 125, trascritto in data 14.05.1982 al n. 1305. Persona_3
Invero, tutte le statuizioni disposte con le sentenze di merito – eccetto quelle riguardanti la condanna sia di che di al pagamento della somma di € 38.773,00 Persona_1 CP_1
ciascuno, in favore di e di – non sono state oggetto di Parte_1 CP_2
impugnazione in sede di legittimità, cosicché risulta definitivamente accertata la lesione della quota di legittima spettante all'odierna attrice in riassunzione nonché il relativo
7 valore come determinato in base alle risultanze peritali in atti. Così come resta ferma l'esclusione dalla riduzione della donazione compiuta dal de cuius in favore di , CP_3
in quanto non eccedente la quota di legittima alla medesima spettante e le statuizioni relative alla disposta divisione dei beni ereditari.
§3.1-Venendo, quindi, all'esame delle questioni riservate al giudizio di rinvio, i Giudici
di legittimità hanno ritenuto erroneamente disposta la riduzione della donazione effettuata dal de cuius in favore di , ritenendola sostanzialmente coeva a quella compiuta, CP_1
soltanto quattro giorni dopo, in favore di , così eludendo il criterio Persona_1
cronologico di cui all'art. 559 c.c., in base al quale le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori, fino alla integrale reintegrazione della quota di legittima, e applicando il criterio della riduzione proporzionale previsto per le disposizioni testamentarie che ledono i diritti dei legittimari.
In proposito, la Suprema Corte ha chiarito che “Il criterio della riduzione proporzionale
è specificamente previsto per le sole disposizioni testamentarie dall'art. 554 cod. civ. e
l'ordine da seguire nella riduzione delle donazioni lesive della quota legittima è, inoltre,
tassativo ed inderogabile (Cass. n. 35461/2022; Cass. n. 4721/2016; Cass. n.
22632/2013; Cass. n. 3500/1975; Cass. n. 2202/1968; Cass. n. 563/1955); e, pertanto, la corte territoriale “non ha rispettato l'ordine cronologico tassativo ed inderogabile
stabilito nella disposizione invocata, che impone di ridurre prima la donazione più
recente effettuata dal de cuius e solo in caso d'insufficienza della stessa ai fini della
reintegrazione della quota riservata lesa, di ridurre la donazione meno recente”.
Alla luce di quanto rilevato dai giudici di legittimità, esclusa dalla riduzione la donazione effettuata dal de cuius in favore di , in quanto non eccedente la quota alla CP_3
medesima spettante quale legittimaria, occorre procedere alla riduzione della donazione disposta in favore di per l'intero valore necessario a reintegrare la quota di Persona_1
legittima spettante all'appellante principale, odierna attrice in riassunzione.
8 A tal fine è opportuno precisare che la sentenza della Corte di Appello n. 2252/2018 è
stata cassata dal Giudice di legittimità limitatamente alla posizione di , non CP_1
avendo proposto alcuna impugnativa;
e quest'ultimo era già stato Persona_1
condannato a corrispondere in favore dell'odierna attrice in riassunzione la somma di €.
38.773,00, con statuizione ormai coperta da giudicato.
Si impone, dunque, in conformità al principio di diritto espresso dalla Cassazione, la condanna dell'odierno convenuto in riassunzione, in qualità di unico erede di
[...]
, al pagamento della residua somma di €. 38.773,00, in favore di , Per_1 Parte_1
dovendosi, per contro, escludere da riduzione, per le ragioni sopra esposte, la donazione ricevuta da . CP_1
Per quanto attiene alla posizione di , la Suprema Corte ha escluso la CP_2
proposizione dell'azione di reintegra e restituzione da parte della stessa, affermando:
“occorre tener conto che le disposizioni lesive della legittima non sono per ciò solo
inefficaci o nulle, in quanto la legge accorda solo al legittimario il diritto potestativo di
renderle inefficaci per mezzo dell'azione di riduzione, che è un'azione costitutiva il cui
accoglimento determina il venir meno, nella misura occorrente per le reintegrazione
della quota riservata ai legittimari, degli effetti di una o più donazioni o disposizioni
testamentarie, attuando così il diritto del legittimario a vedersi attribuito quanto gli
compete a norma di legge (vedi Cass. n. 25834/2008; Cass. n. 4021/1981; Cass. n.
3171/1971)”, conseguentemente, nulla le è dovuto, pur in presenza di una lesione della sua quota di legittima.
Quanto agli interessi da corrispondere sulla somma riconosciuta in favore dell'odierna attrice in riassunzione, questo collegio non trascura che il regime giuridico applicabile sarebbe quello previsto in tema di collazione (Cass. civ., Sez. 2, n. 17755 del 21/06/2023;
Cass. civile, sez. II, sent. n. 10564 del 19.05.2025), tuttavia, deve rilevare che è coperta da giudicato, in quanto non contestata dalla parte che vi avrebbe avuto interesse, la
9 statuizione del giudice di secondo grado che ha attribuito gli interessi in questione, sulle somme riconosciute per reintegrare la quota di legittima spettante a , dalla Parte_1
domanda; tant'è che anche in questa sede quest'ultima ha chiesto la condanna al pagamento delle somme in premessa indicate a far tempo dalla domanda.
Va poi chiarito che la richiesta formulata dall'attrice in riassunzione nei seguenti termini: <infine, resta da statuire sulla divisione del relictum come sentenza di primo grado n. 326/2012 che, sulla scorta della espletata CTU, ha stabilito: “le quote di divisione del
terreno residuo non donato tra i coeredi in misura pari ad 1/5 ciascuno, secondo il
progetto divisionale redatto dal CTU Geom. , depositato in data 04.03.2009, con Per_4
allegata planimetria”, demandando l'assegnazione dei singoli lotti ad una adottanda ordinanza>> è inammissibile per vari ordini di considerazioni;
anzitutto, perché quello di rinvio è un giudizio chiuso, nell'abito del quale non possono essere poste in discussione e riesaminate domande e questioni diverse da quelle sottoposte ad impugnativa in sede di legittimità ed individuate dalla pronuncia rescindente come thema decidendum in fase rescissoria. E poi perché siffatta richiesta è stata in tali termini formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale di replica.
§3.3-Analogamente, non possono essere accolte le richieste di , ove così espresse: CP_1
<<
4. Quella di cui alla lettera B), che ha condannato e , in solido, a CP_1 Persona_1
rifondere a le spese di giudizio di 1° grado (liquidate in complessivi €7.554,00 Parte_1
+ oneri di legge).
4.1. Tale condanna va revocata per entrambi in considerazione del fatto che: - è risultato interamente vincitore nei tre gradi di giudizio, mentre, con CP_1
riferimento alla posizione di , può ritenersi che nell'arco dell'intera vicenda Persona_1
processuale sussista un'ipotesi di soccombenza quantomeno parziale.
4.2. Dette spese vanno invece poste a carico di , con la conseguenziale Parte_1
condanna a suo carico ed in favore di , in solido con e , CP_1 CP_3 CP_2
soccombenti in tale grado di giudizio.
10 5. Quella di cui alla lettera C), che ha compensato per intero le spese del 1° grado relativamente a . CP_3
6. Quella di cui alla lettera D), che ha attribuito a carico di l'onere delle spese di CP_1
CTU, liquidate dal giudice di 1° grado,
6.1. Dette spese vanno invece revocate, con riferimento alla posizione di , ed CP_1
attribuite ai fratelli , RI, e , per ¼ ciascuno. Parte_1 CP_2 Per_1
7. Quella di cui alla lettera F), che ha condannato alla refusione a CP_1 Parte_1
delle spese del grado di appello (liquidate in €7.290,00 + oneri di legge).
7.1. Tale condanna va revocata e dette spese vanno invece poste a carico di , Parte_1
quale parte soccombente alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione.
8. Quella di cui alla lettera G), che ha condannato alla refusione a CP_1 CP_3
delle spese del grado di appello (liquidate in €7.605,00 + oneri di legge).
8.1. Tale condanna andrà revocata e condannata, in solido con e CP_3 Parte_1 [...]
CP_2
9. Quella di cui alla lettera H), che ha compensato per intero le spese del grado di appello relativamente a CP_2
9.1. Tale compensazione andrà revocata e condannata alla refusione delle CP_2
spese del 2° grado, in solido con , e , in favore di , Parte_1 CP_3 CP_1
dovendo in merito richiamarsi e condividersi quanto affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità: “ il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche
per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della
soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del
giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna
fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire
ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura,
condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente
11 soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (cfr. Sez. U - ,
Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022; Sez. 2 - , Ordinanza n. 9448 del 06/04/2023; Sez. 3 -,
Ordinanza n. 5314 del 28/02/2025); e in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336
c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti
da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice
del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese
processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa
regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle
spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione
- e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della
controparte (Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 29056 del 11/11/2024).
Difatti, considerato l'esito complessivo del giudizio, che ha visto nelle varie fasi la parziale reciproca soccombenza degli attuali contendenti e considerati i principi che presiedono al governo delle spese di lite nei giudizi di divisione ereditaria, si ravvisano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, II comma, c.p.c., per disporne l'integrale compensazione,
anche avendo riguardo alle spese di CTU come liquidate in atti.
Infine, in relazione alla richiesta di di ottenere la restituzione di quanto sborsato CP_1
in ragione delle decisioni di merito provvisoriamente esecutive rese nei precedenti gradi di merito, va chiarito che l'attrice in riassunzione ha smentito siffatti pagamenti e nulla è stato provato in senso contrario;
quindi, nessuna pronuncia restitutoria è in questa sede ammissibile.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio in epigrafe indicato, così provvede:
1) dichiara non dovuta alcuna somma in favore di e di , da parte CP_2 Parte_1
di , a titolo di reintegra della quota di legittima;
b) condanna , CP_1 Persona_1
12 e in qualità di unico suo erede, , al pagamento di ulteriori € 38.773,00 in CP_1
favore di , oltre interessi dalla data di apertura della successione Parte_1
all'effettivo soddisfo.
2) Compensa integralmente le spese di lite di tutti i gradi, compreso quelle di CTU,
quanto alle parti costituite. Nulla per le parti contumaci.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.11.2025
La Presidente est.
dott. RInna D'Avino
Sentenza redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa
IN LI
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