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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 573/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3188/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250001062830000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente : accoglimento del ricorso
Resistenti: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, Ricorrente_1 propone impugnazione avverso la cartella di pagamento dell'ADER di Caserta nr. 02820250001062830000, notificata in data
20/06/2025, relativa ad un insufficiente pagamento C.U.T. per la somma di € 387.52
Ha evidenziato la ricorrente che la somma dovuta era stata pagata in data 17/05/2022, come da documentazione che allegava.
2. Nel giudizio si costituiva l'ADER ed il MEF chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
4. Invero la ricorrente ha provato il pagamento del credito giudiziario, il ricorso va pertanto accolto.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto che il CUT è stato versato successivamente al deposito del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3188/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250001062830000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 78/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente : accoglimento del ricorso
Resistenti: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, Ricorrente_1 propone impugnazione avverso la cartella di pagamento dell'ADER di Caserta nr. 02820250001062830000, notificata in data
20/06/2025, relativa ad un insufficiente pagamento C.U.T. per la somma di € 387.52
Ha evidenziato la ricorrente che la somma dovuta era stata pagata in data 17/05/2022, come da documentazione che allegava.
2. Nel giudizio si costituiva l'ADER ed il MEF chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
4. Invero la ricorrente ha provato il pagamento del credito giudiziario, il ricorso va pertanto accolto.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto che il CUT è stato versato successivamente al deposito del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.