Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/05/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Aurelia Cuomo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n. 777 del R.G.A.C. dell'anno 2021, avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo vertente
Tra
(P. Iva : , in persona del suo Legale Parte_1 P.IVA_1
Rappresentante pro tempore;
(c.f. : ), Parte_2 C.F._1 Pt_3
(c.f. : ) e (c.f. : )
[...] C.F._2 Parte_4 C.F._3 rapp.ti e difesi dall'Avv.to Francesco Baccaro – in virtù di procura in atti, tutti con lui elettivamente domiciliati in Baronissi (SA) alla Via Cutinelli n.1 presso lo Studio dell'Avv.to Parte_3
- OPPONENTI –
Nei confronti di
C.F. e per essa Controparte_1 P.IVA_2
Partita IVA in forza di procura Controparte_2 P.IVA_3 autenticata del 5.2.2021 rep. 49.784, racc. 22.934 (All.1) in persona del Suo legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Stanzione, presso il cui studio in Salerno, alla Via Renato De Martino n.33/C elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti
- OPPOSTA-
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 Pt_2
, e costoro n.q. di fideiussori della prrima,
[...] Parte_3 Parte_4
97.398,64, fondata sulla conclusione di due contratti di finanziamenti, assistiti da fideiussione (finanziamento N. 741740787 e finanziamento n. 741738349.10).
A sostegno dell'opposizione hanno dedotto: Omessa notifica dell'annotazione della
Cancelleria in calce all'originario decreto;
Nullità dei contratti di finanziamento perché sono stati utilizzati per il ripianamento di pregresse esposizioni debitorie;
c) Illegittima capitalizzazione degli interessi;
d) Violazione della normativa antiusura;
e) Nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera A della L. 287/1990 (c.d. Legge Antitrust).
Quindi, hanno concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 1787/2020, con condanna della società opposta delle spese e delle competenze di giudizio.
Regolarmente si è costituita in giudizio la società Controparte_1 società nata dalla scissione della Banca Monte dei Paschi di Siena
[...] spa, approvata dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data
04.10.2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 dicembre 2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151. Ella ha dunque eccepito l'infondatezza dell'avverso dedotto ed instato per il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la causa di natura documentale, all' udienza del
20.02.2025, il Giudice, tratteneva la stessa in decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
***
Ciò posto, l'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla atteso che il conferimento dei Controparte_1 crediti nell'ambito dell'operazione di scissione attuata in data 04.10.2020 è stato ritualmente reso pubblico mediante Inserzione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 29 dicembre 2020, (All. 4), da cui si ricavano elementi sufficienti per la specifica individuazione del credito ceduto.
Tanto chiarito in merito alla legittimazione, soffermandoci più propriamente sul merito dell'opposizione, gli attori hanno innanzitutto eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per non essere stata notificata copia munita dell'annotazione della correzione errore materiale. Detto vizio, tuttavia, è stato poi sanato mediante notifica anche della correzione;
e comunque, alcuna lesione del diritto di difesa si
è verificata nei loro confronti posto che hanno spiegato la presente opposizione spiegando articolate difese ed eccezioni.
Quanto poi all'eccezione relativa alla nullità dei finanziamenti attesa la loro natura prettamente “solutoria”, ossia destinata al ripianamento di pregresse passività, la
S.C. ha recentemente preso posizione a Sezioni Unite sancendo la validità di siffatte operazioni economiche, purchè la somma mutuata sia stata effettivamente messa a disposizione del mutatario (cfr. “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” Cass. Sez. U - , Sentenza
n. 5841 del 05/03/2025).
Nel caso di specie, non essendo stata contestata l'effettiva dazione della somma di danaro, poi impiegata per sanare le pregresse passività della Parte_1 alcuna invalidità può essere riscontrata.
Quanto poi alle contestazioni relative al c.d. “ammortamento alla francese”, la
Giurisprudenza maggioritaria è ormai da tempo nel senso di escluderne la illegittimità. Si consideri da ultimo, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 7382 del
19/03/2025, secondo cui: “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza
o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo
a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”.
Anche tale eccezione va dunque rigettata.
Quanto poi alla dedotta usurarietà degli interessi applicati, l'eccezione oltre che genericamente formulata, atteso che non sono stati indicati né i trimestri in cui si sarebbe verificato lo “sforamento” né il tasso soglia di riferimento, è altresì infondata, posto che il dedotto superamento del tasso legale è dipeso dalla considerazione dell'interesse di mora e comunque indimostrato.
Passando ora alle doglianze mosse dai garanti, a prescindere dalla qualificazione della garanzia in termini di fideiussione o contratto autonomo di garanzia, costoro hanno eccepito la nullità (totale o in subordine parziale) della garanzia prestata in quanto frutto di prassi ritenuta anticoncorrenziale dall'Autorità Antitrust.
Si assume in particolare che il contratto di garanzia sia stato redatto sulla scorta del modello di fideiussione omnibus predisposto dall' ABI nel 2022 e ritenuto dalla
Banca D' Italia, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, lesivo della normativa sulla concorrenza con riferimento a tre clausole (gli artt. 2, 6 e 8), se applicate in modo uniforme. Si tratta, più nel dettaglio, delle cosiddette clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
A ben vedere, tuttavia, le fideiussioni per cui è causa, prestate nello stesso contesto contrattuale dei due finanziamenti, non riproducono in maniera pedissequa le tre clausole censurate dalla Banca d'Italia e non è conforme, sul punto, allo schema ABI del 2002.
Ma ad ogni buon conto, a prescindere da tale rilievo, v'è da dire che le parti attrici non hanno dimostrato in concreto la presenza di una intesa anticoncorrenziale a monte della formazione del modello fideiussorio da loro sottoscritto (e rispetto alla cui autenticità non insorgono contestazioni).
Il valore presuntivo della sussistenza di intesa anticoncorrenziale attribuito all'accertamento compiuto dall'autorità garante per la concorrenza dalla giurisprudenza di legittimità è, infatti, limitato allo specifico accertamento oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d' Italia, con la conseguenza che può predicarsi la nullità derivata dall'illecito concorrenziale accertato con il provvedimento richiamato delle sole fideiussioni che costituiscono applicazione di tale intesa illecita e quindi, in primo luogo delle sole fideiussioni omnibus
“riproduttive dello schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 287/1990”.
Secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità, tale accertamento può essere posto a fondamento della presunzione semplice che l'adozione di condizioni generali di contratto pedissequamente riproduttive dello schema di contratto di fideiussione omnibus, sia l'effetto auspicato dell'intesa accertata e, come tale, illecito e quindi da sanzionare con la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali riproduttive dello schema predisposto.
Diversamente, qualora le clausole contenute nel modello predisposto dall'ABI siano riprodotte in contratti diversi dalla fideiussione omnibus, così come qualora in un contratto di fideiussione omnibus vengano previste clausole con effetti analoghi ma testualmente diverse da quelle contenute agli artt. 2, 6 ed 8 del modello predisposto.
In questo caso il fideiussore certamente non potrà limitarsi a richiamare il provvedimento della Banca d' Italia 55/2005 ai fini di provare, presuntivamente, che la stipulazione del contratto costituisca l'effetto dell'intesa anticoncorrenziale accertata dall'autorità garante ma dovrà dimostrare l'effettiva sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale allegata, la partecipazione a tale intesa del soggetto che ha predisposto le condizioni generali di contratto e che la stipulazione del contratto costituisca l'effetto di tale intesa anticoncorrenziale considerando che le garanzie di cui è causa sono state sottoscritte nell'anno 2016, e dunque oltre 10 anni dopo il provvedimento della Banca d' Italia.
Tali principi di diritto appaiono, inoltre, recentemente confermati dalla stessa Corte di Cassazione con le sentenze n. 26847 del 16.10.2024, n. 657 del 10.1.2025, n. 660 del 10.1.2015 e n. 1170 del 17.1.2025.
Nel caso di specie manca, quindi, completamente la prova che le condizioni generali della fideiussione prestata dalle opponenti, di oltre 10 anni successive ai fatti sanzionati dalla banca d'Italia, siano espressive di alcuna intesa anticoncorrenziale, con la conseguenza che manca la prova della loro nullità ai sensi dell'art. 2, comma
2, lett. a) della l. 287/1990. L' eccezione di nullità proposta da parte opponente deve, quindi, essere rigettata.
Tanto chiarito, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo n. 1787/2020 che acquista efficacia esecutiva.
Spese di lite compensate in considerazione dell'assenza di univoca giurisprudenza alla data di instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M
Il giudice, ogni diversa istanza e deduzione assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1787/20, che acquista efficacia esecutiva.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore, 28.05.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Aurelia Cuomo