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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/10/2025, n. 9990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9990 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. VA AS, all'udienza del 9 settembre 2023, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 23899/2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti.. Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
Convenuto
Conclusioni: come da ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che con ricorso depositato in via telematica l'1/7/2025 si è rivolto a questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo:
“accertare che Il decreto n. 333/ASS/3/E/8/Gidif/S.E. del 6.11.2023 notificato al ricorrente in pari data emesso in data 6.11.2023 dal Dipartimento Ministeriale, (doc. 1), con il quale il ricorrente è stato riconosciuto “Vittima del Dovere” ai sensi della Legge n. 266 del 2005 non è congruo e/o legittimo e quindi è censurabile nella parte in cui non è stata accertata in favore del ricorrente una invalidità complessiva superiore al 24%, non è stata effettuata una valutazione del danno rapportata alla condizione attuale del ricorrente come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e dalla stessa normativa imposta dal , non è stato calcolato il danno morale ex art. 4 comma 1 sub c) del CP_1
D.P.R. n. 181 del 2009, non è stata calcolata la I.P. (invalidità permanente) utilizzando i criteri dell'art. 3 del D.P.R. n. 181/2009, non è stato quindi effettuato un confronto tra il valore delle Tabelle dell'invalidità civile e il valore delle tabelle della pensionistica militare;
non è stato quindi adottato il valore di I.P. invalidità permanente più favorevole al ricorrente (mancato confronto previsto dall'art. 3 D.P.R. n. 181/2009), per la determinazione della I.C. (invalidità complessiva) non è stata utilizzata la seguente formula I.C. = D.B. + D.M. + (I.P. – D.B.) previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 181/2009. Per l'effetto dichiarare che l'invalidità complessiva subita dal ricorrente è pari al 35% per tutti i motivi dedotti nelle premesse e richiamata integralmente la consulenza tecnica di parte depositata dal dott.
Persona_1
- dichiarare quindi il convenuto obbligato a riconoscere in favore del ricorrente 1- la CP_1 speciale elargizione ex art. 5 commi 1 L. 206/2004, estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 L.
222/07, in misura corrispondente alla invalidità complessiva accertata (35%) detratta quella già ricevuta in occasione del riconoscimento dello status di Vittima del dovere o di quella, maggiore o minore, risultante all'esito di eventuale disponenda CTU;
2- l'assegno vitalizio ex L. 407/98 esteso alle vittime del dovere ed equiparati ex D.P.R. 243/06 nella misura di € 500,00;
3- lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 e 4 L. 206/04, esteso alle vittime del dovere e loro familiari ex art. 2 comma 105 L. 244/07, con decorrenza dalla data di stabilizzazione della malattia indicata dal consulente di parte o da quella data che l'Ill.mo Giudice Vorrà ritenere di giustizia;
4- oltre ogni altro beneficio giuridico, economico e previdenziale previsto dalla normativa speciale sulle “vittime del dovere” ivi compreso il decennio contributivo figurativo con consequenziale corresponsione delle somme arretrate non corrisposte, e previo ricalcolo, rivalutate monetaria ex
ISTAT come per legge sino al soddisfo”.
Che non si è costituito il;
Controparte_1
Che all'odierna udienza, chiamata la causa, nessuno è comparso;
Ritenuto che il ricorso è improcedibile, stante l'inerzia delle le parti e la mancata produzione di copia notificata del ricorso introduttivo;
Rilevato che la Corte di Cassazione ha affermato che il principio di sanatoria delle nullità formali afferenti l'atto introduttivo del giudizio e la sua notificazione, posto dagli artt.156, 162, 164 e 291
c.p.c., trova applicazione anche nel rito del lavoro. In particolare, la Corte ha equiparato le diverse ipotesi di nullità radicale, inesistenza giuridica e materiale omissione della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, stabilendo che tutte e tre integrano vizi sanabili mediante la costituzione del convenuto o la rinnovazione disposta dal giudice, soltanto con effetto
“ex nunc” (Cass. SS.UU. n. 2166.1983). Ma, nel caso di omissione materiale, tale principio, come reso palese dalla motivazione, che fa riferimento anche all' art. 421 comma 1° c.p.c., si applica solo nell' ipotesi in cui almeno una delle parti sia presente in udienza e manifesti in tal modo l'interesse al giudizio, non potendo il giudice disporre la prosecuzione di ufficio di un giudizio, contro il disinteresse della parte, che non ha materialmente effettuato la notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Tale conclusione è in linea con il sistema processuale configurato dalla Legge 533/73 e, in particolare, dagli artt. 415 e 417 c.p.c., e con l'obbligo di diligenza posto a carico del ricorrente, costituito tramite difesa tecnica, in relazione alla verifica in cancelleria del momento in cui il decreto di fissazione di udienza sia stato firmato dal giudice, senza alcun obbligo di comunicazione da parte della Cancelleria stessa, rilevandosi, peraltro, che nel caso di specie il decreto ex art. 415, comma 2,
c.p.c., è stato comunicato dalla Cancelleria al difensore del ricorrente.
Ritenuto che in senso contrario non può essere invocato il precedente della stessa Corte n. 1483 del
2015, secondo cui “nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica”;
Ritenuto, invero, che esso può operare solo nell'ipotesi in cui la parte che non ha provveduto alla rituale istaurazione del contraddittorio si presenti in udienza e si attivi per sollecitare la concessione di un nuovo termine perentorio al fine di provvedere all'adempimento omesso ( v. Cass., n.
3251/2003);
Ritenuto che, stante la mancata costituzione della parte convenuta. nulla va disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla per spese.
Roma, 9/10/2025 Il Giudice
VA AS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. VA AS, all'udienza del 9 settembre 2023, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 23899/2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti.. Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
Convenuto
Conclusioni: come da ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso che con ricorso depositato in via telematica l'1/7/2025 si è rivolto a questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo:
“accertare che Il decreto n. 333/ASS/3/E/8/Gidif/S.E. del 6.11.2023 notificato al ricorrente in pari data emesso in data 6.11.2023 dal Dipartimento Ministeriale, (doc. 1), con il quale il ricorrente è stato riconosciuto “Vittima del Dovere” ai sensi della Legge n. 266 del 2005 non è congruo e/o legittimo e quindi è censurabile nella parte in cui non è stata accertata in favore del ricorrente una invalidità complessiva superiore al 24%, non è stata effettuata una valutazione del danno rapportata alla condizione attuale del ricorrente come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e dalla stessa normativa imposta dal , non è stato calcolato il danno morale ex art. 4 comma 1 sub c) del CP_1
D.P.R. n. 181 del 2009, non è stata calcolata la I.P. (invalidità permanente) utilizzando i criteri dell'art. 3 del D.P.R. n. 181/2009, non è stato quindi effettuato un confronto tra il valore delle Tabelle dell'invalidità civile e il valore delle tabelle della pensionistica militare;
non è stato quindi adottato il valore di I.P. invalidità permanente più favorevole al ricorrente (mancato confronto previsto dall'art. 3 D.P.R. n. 181/2009), per la determinazione della I.C. (invalidità complessiva) non è stata utilizzata la seguente formula I.C. = D.B. + D.M. + (I.P. – D.B.) previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 181/2009. Per l'effetto dichiarare che l'invalidità complessiva subita dal ricorrente è pari al 35% per tutti i motivi dedotti nelle premesse e richiamata integralmente la consulenza tecnica di parte depositata dal dott.
Persona_1
- dichiarare quindi il convenuto obbligato a riconoscere in favore del ricorrente 1- la CP_1 speciale elargizione ex art. 5 commi 1 L. 206/2004, estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 L.
222/07, in misura corrispondente alla invalidità complessiva accertata (35%) detratta quella già ricevuta in occasione del riconoscimento dello status di Vittima del dovere o di quella, maggiore o minore, risultante all'esito di eventuale disponenda CTU;
2- l'assegno vitalizio ex L. 407/98 esteso alle vittime del dovere ed equiparati ex D.P.R. 243/06 nella misura di € 500,00;
3- lo speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 e 4 L. 206/04, esteso alle vittime del dovere e loro familiari ex art. 2 comma 105 L. 244/07, con decorrenza dalla data di stabilizzazione della malattia indicata dal consulente di parte o da quella data che l'Ill.mo Giudice Vorrà ritenere di giustizia;
4- oltre ogni altro beneficio giuridico, economico e previdenziale previsto dalla normativa speciale sulle “vittime del dovere” ivi compreso il decennio contributivo figurativo con consequenziale corresponsione delle somme arretrate non corrisposte, e previo ricalcolo, rivalutate monetaria ex
ISTAT come per legge sino al soddisfo”.
Che non si è costituito il;
Controparte_1
Che all'odierna udienza, chiamata la causa, nessuno è comparso;
Ritenuto che il ricorso è improcedibile, stante l'inerzia delle le parti e la mancata produzione di copia notificata del ricorso introduttivo;
Rilevato che la Corte di Cassazione ha affermato che il principio di sanatoria delle nullità formali afferenti l'atto introduttivo del giudizio e la sua notificazione, posto dagli artt.156, 162, 164 e 291
c.p.c., trova applicazione anche nel rito del lavoro. In particolare, la Corte ha equiparato le diverse ipotesi di nullità radicale, inesistenza giuridica e materiale omissione della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, stabilendo che tutte e tre integrano vizi sanabili mediante la costituzione del convenuto o la rinnovazione disposta dal giudice, soltanto con effetto
“ex nunc” (Cass. SS.UU. n. 2166.1983). Ma, nel caso di omissione materiale, tale principio, come reso palese dalla motivazione, che fa riferimento anche all' art. 421 comma 1° c.p.c., si applica solo nell' ipotesi in cui almeno una delle parti sia presente in udienza e manifesti in tal modo l'interesse al giudizio, non potendo il giudice disporre la prosecuzione di ufficio di un giudizio, contro il disinteresse della parte, che non ha materialmente effettuato la notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Tale conclusione è in linea con il sistema processuale configurato dalla Legge 533/73 e, in particolare, dagli artt. 415 e 417 c.p.c., e con l'obbligo di diligenza posto a carico del ricorrente, costituito tramite difesa tecnica, in relazione alla verifica in cancelleria del momento in cui il decreto di fissazione di udienza sia stato firmato dal giudice, senza alcun obbligo di comunicazione da parte della Cancelleria stessa, rilevandosi, peraltro, che nel caso di specie il decreto ex art. 415, comma 2,
c.p.c., è stato comunicato dalla Cancelleria al difensore del ricorrente.
Ritenuto che in senso contrario non può essere invocato il precedente della stessa Corte n. 1483 del
2015, secondo cui “nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica”;
Ritenuto, invero, che esso può operare solo nell'ipotesi in cui la parte che non ha provveduto alla rituale istaurazione del contraddittorio si presenti in udienza e si attivi per sollecitare la concessione di un nuovo termine perentorio al fine di provvedere all'adempimento omesso ( v. Cass., n.
3251/2003);
Ritenuto che, stante la mancata costituzione della parte convenuta. nulla va disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla per spese.
Roma, 9/10/2025 Il Giudice
VA AS