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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3270/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 u.c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
17/03/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
C.F. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. BIANUCCI MARCO presso la quale ha eletto domicilio telematico e
Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
C.F. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. SCHIATTI ELIANA presso la quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Roma (RM) il 08.04.2005
(atto iscritto al n.30 , anno 2005, parte II, Serie C )
Divorziati mediante accordo di negoziazione assistita del 29.05.2017 e autorizzata il 08.06.2017
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 17/03/2025
FATTO Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo di negoziazione assistita del 29.05.2017 e autorizzato in data 08.06.2017; in particolare, dando atto dei nuovi accordi raggiunti, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1) Le Parti concordano per la revoca del contributo al mantenimento pari ad € 350,00
(trecentocinquanta//00) mensili a carico del IG. somma che a seguito di rivalutazione ISTAT Pt_1
è oggi pari ad € 414,00 (quattrocentoquattordici//00) mensili, in favore della IG.ra , con CP_1 decorrenza dal deposito del presente atto;
2) Il IG. si obbliga al versamento omnicomprensivo dell'importo di € 25.000,00 Pt_1
(venticinquemila//00) in favore della IG.ra a titolo di assegno divorzile una tantum ex art. 5 CP_1 co. 8 L. 898/1970, che sarà versato secondo le seguenti modalità dal IG. Pt_1
- Euro 5.000,00 con bonifico bancario intestato alla SI che sarà effettuato lo stesso CP_1 giorno della sottoscrizione del presente accordo;
3) Euro 20.000,00 con bonifico bancario intestato alla SI che effettuato lo stesso CP_1 giorno in cui sarà emessa la sentenza anche a saldo e stralcio, nonché tacitazione di qualsiasi reciproca pretesa, di qualsiasi eventuale natura, tra cui – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – economica e/o restitutoria e/o risarcitoria e/o patrimoniale, e anche per eventuali spese medico- sanitarie;
4)Il sig. si obbliga a corrispondere le spese legali della presente procedura di modifica delle Pt_1 condizioni di divorzio in favore del difensore, al momento del deposito del presente atto, della IG.ra
, Avv. Schiatti Eliana, quantificate in € 1.000,00 (mille//00) oltre accessori di legge. CP_1
5) Con riferimento al resto le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver concluso in precedenza qualunque rapporto di debito o credito ad ogni titolo, pertanto non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
pagina 2 di 3 Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.
8 legge 898/1970.
Ritiene, altresì, il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto tra le parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 CP_1
, a parziale modifica delle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita del
[...]
29.05.2017 e autorizzato in data 08.06.2017 così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 4 giugno 2025
Il Presidente Rel. Est.
Dr.ssa Anna Cattaneo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 u.c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
17/03/2025 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
C.F. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. BIANUCCI MARCO presso la quale ha eletto domicilio telematico e
Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
C.F. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. SCHIATTI ELIANA presso la quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Roma (RM) il 08.04.2005
(atto iscritto al n.30 , anno 2005, parte II, Serie C )
Divorziati mediante accordo di negoziazione assistita del 29.05.2017 e autorizzata il 08.06.2017
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 17/03/2025
FATTO Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo di negoziazione assistita del 29.05.2017 e autorizzato in data 08.06.2017; in particolare, dando atto dei nuovi accordi raggiunti, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“1) Le Parti concordano per la revoca del contributo al mantenimento pari ad € 350,00
(trecentocinquanta//00) mensili a carico del IG. somma che a seguito di rivalutazione ISTAT Pt_1
è oggi pari ad € 414,00 (quattrocentoquattordici//00) mensili, in favore della IG.ra , con CP_1 decorrenza dal deposito del presente atto;
2) Il IG. si obbliga al versamento omnicomprensivo dell'importo di € 25.000,00 Pt_1
(venticinquemila//00) in favore della IG.ra a titolo di assegno divorzile una tantum ex art. 5 CP_1 co. 8 L. 898/1970, che sarà versato secondo le seguenti modalità dal IG. Pt_1
- Euro 5.000,00 con bonifico bancario intestato alla SI che sarà effettuato lo stesso CP_1 giorno della sottoscrizione del presente accordo;
3) Euro 20.000,00 con bonifico bancario intestato alla SI che effettuato lo stesso CP_1 giorno in cui sarà emessa la sentenza anche a saldo e stralcio, nonché tacitazione di qualsiasi reciproca pretesa, di qualsiasi eventuale natura, tra cui – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – economica e/o restitutoria e/o risarcitoria e/o patrimoniale, e anche per eventuali spese medico- sanitarie;
4)Il sig. si obbliga a corrispondere le spese legali della presente procedura di modifica delle Pt_1 condizioni di divorzio in favore del difensore, al momento del deposito del presente atto, della IG.ra
, Avv. Schiatti Eliana, quantificate in € 1.000,00 (mille//00) oltre accessori di legge. CP_1
5) Con riferimento al resto le Parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver concluso in precedenza qualunque rapporto di debito o credito ad ogni titolo, pertanto non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altro.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
pagina 2 di 3 Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.
8 legge 898/1970.
Ritiene, altresì, il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto tra le parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e Parte_1 CP_1
, a parziale modifica delle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita del
[...]
29.05.2017 e autorizzato in data 08.06.2017 così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 4 giugno 2025
Il Presidente Rel. Est.
Dr.ssa Anna Cattaneo
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