TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/07/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
2906/2024 R.G.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA PRIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, posto che è stata disposta trattazione scritta della causa;
lette le note delle parti;
PQM
-deposita sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice Lorenzo Meoli
pagina 1 di 4 2906/2024 R.G.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA PRIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Lorenzo Meoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 2906/2024, vertente TRA
, con l'avv. CARLINI MATTEO;
Parte_1
- ATTORE CONTRO
, FU , FU Controparte_1 Per_1 CP_2 Per_1
; , Controparte_3 Controparte_4 [...]
CP_5 Per_2 Persona_3 Controparte_6
; SO;
, CP_7 Per_4 Persona_3 CP_8 [...]
, FU SO , Per_3 Persona_5 Per_6 Per_7 [...]
; Per_3 CP_9 CP_10 CP_11
FU , FU;
, FU Per_8 CP_12 Per_9 CP_13
; , Per_10 CP_14 CP_15 CP_16 [...]
; , ; CP_15 CP_17 CP_15
- CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Usucapione.
[...]
ha nte Tribunale per chiedere Parte_2
l'accertamento dell'avvenuta usucapione di un fabbricato e di un appezzamento di terreno siti in Montecchio Emilia (RE) e identificati, rispettivamente, al foglio 13, particella 54, categoria A/5 e al foglio 13, particella 55, qualità classe prato. A sostegno di tale richiesta ha allegato:
-di essere stato immesso nel possesso di tali immobili in data 29/04/1994 in forza di un contratto preliminare di compravendita ad effetti anticipati, sicché il ventennio necessario all'usucapione sarebbe già trascorso;
-che il contratto definitivo non è mai stato concluso ma di aver continuato a possedere i beni pacificamente e in modo esclusivo;
-di essere divenuto proprietario, in forza di un legato testamentario di uno dei promissari acquirenti, della quota di 9/96 sui suddetti immobili. Ha, pertanto, chiesto che sia dichiarata l'intervenuta usucapione in suo favore, con conseguente trascrizione dell'acquisto. pagina 2 di 4 La notifica dell'atto di citazione, autorizzata dal Presidente del Tribunale, è stata effettuata per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. I CONVENUTI sono rimasti contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata, in quanto deve ritenersi provato che l'attore abbia esercitato sugli immobili oggetto di causa un possesso ad usucapionem. Va premesso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus (vd. Cass. 22667/2017); quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (cfr. Cass. 14092/2010). È principio consolidato nella giurisprudenza, inoltre, che il possesso originato da un contratto preliminare di compravendita non è, di per sé, idoneo a fondare l'usucapione, trattandosi di una situazione che configura inizialmente una detenzione qualificata. In tale ipotesi, tuttavia, l'usucapione può comunque realizzarsi ove si dimostri l'interversio possessionis, ossia il mutamento del titolo da detenzione a possesso, attraverso fatti concludenti idonei a esprimere la volontà di possedere uti dominus. Nel caso di specie, l'attore ha fornito elementi oggettivi e soggettivi idonei a dimostrare che il possesso si è radicato sin dall'inizio con animus possidendi. Dall'istruttoria espletata è emerso infatti che fin dall'immissione nel possesso degli immobili oggetti di causa, in forza del preliminare di compravendita del 29 aprile del 1994, l'attore ha provveduto alla coltivazione e cura del terreno e all'utilizzo del fabbricato, in modo esclusivo e ininterrotto, comportandosi come proprietario. Ciò è emerso, in particolare, dalle dichiarazioni testimoniali escusse, pienamente attendibili e coerenti, provenienti da soggetti che, per la loro frequente presenza nei luoghi, hanno acquisito diretta conoscenza della situazione di fatto. All'udienza del 20/05/2025, i testi e Testimone_1 Testimone_2 hanno infatti confermato che, dal 1994, l'odierno attore utilizza il fabbricato sito al mappale 54 come serra per le piante e ricovero attrezzi, nonché si occupa della coltivazione e piantumazione del terreno contraddistinto al mappale 55. Quest'ultimo è stato inoltre oggetto di un rilevante intervento nel 2009, in quanto l'attore vi ha realizzato un'autorimessa, modificando significativamente lo stato dei luoghi. A tale ricostruzione si aggiunge un ulteriore dato significativo: nel 2012, uno dei promissari alienanti ( ha disposto in favore dell'attore Persona_11 un legato avente a oggetto una quota di tali immobili (9/96), circostanza che denota il riconoscimento, da parte del disponente, della posizione di fatto dell'attore quale titolare di un potere corrispondente a quello del proprietario (cfr. visure catastali in atti).
pagina 3 di 4 Va inoltre rilevato che gli immobili oggetto di causa sono adiacenti a quelli già di proprietà dell'attore, circostanza che rende ancor più verosimile la sussistenza di un possesso uti dominus, coerente con l'intento di un ampliamento del proprio compendio immobiliare. Va, infine, considerato che gli attuali intestatari del bene sono soggetti perlopiù irreperibili, che non hanno alcun legame materiale con l'immobile e che non hanno mai messo in dubbio l'attuale stato di fatto. Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per accogliere la domanda attorea e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà degli immobili descritti in atti. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili attesa la mancata costituzione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
▶accerta l'acquisto della proprietà, per intervenuta usucapione da parte dell'attore del fabbricato catastalmente indicato al NCEU del Comune di Montecchio Emilia al foglio 13, particella 54, categoria A/5, classe 1, consistenza 2,5 vani, rendita € 52,94 con relativo cortile e pertinenze e del terreno catastalmente identificato al Comune di Montecchio Emilia, foglio 13, particella 55, qualità classe prato ira r 1, superficie 02 26; deduz. IH5B; P8D; reddito domenicale: euro 2,04; Reddito Agrario: euro 1,87;
▶ordina alla competente Agenzia del Territorio la trascrizione della presente sentenza;
▶dichiara irripetibili le spese di lite.
Reggio Emilia, il 10/07/2025
Il Giudice
Lorenzo Meoli
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA PRIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, posto che è stata disposta trattazione scritta della causa;
lette le note delle parti;
PQM
-deposita sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice Lorenzo Meoli
pagina 1 di 4 2906/2024 R.G.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA PRIMA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Lorenzo Meoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 2906/2024, vertente TRA
, con l'avv. CARLINI MATTEO;
Parte_1
- ATTORE CONTRO
, FU , FU Controparte_1 Per_1 CP_2 Per_1
; , Controparte_3 Controparte_4 [...]
CP_5 Per_2 Persona_3 Controparte_6
; SO;
, CP_7 Per_4 Persona_3 CP_8 [...]
, FU SO , Per_3 Persona_5 Per_6 Per_7 [...]
; Per_3 CP_9 CP_10 CP_11
FU , FU;
, FU Per_8 CP_12 Per_9 CP_13
; , Per_10 CP_14 CP_15 CP_16 [...]
; , ; CP_15 CP_17 CP_15
- CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Usucapione.
[...]
ha nte Tribunale per chiedere Parte_2
l'accertamento dell'avvenuta usucapione di un fabbricato e di un appezzamento di terreno siti in Montecchio Emilia (RE) e identificati, rispettivamente, al foglio 13, particella 54, categoria A/5 e al foglio 13, particella 55, qualità classe prato. A sostegno di tale richiesta ha allegato:
-di essere stato immesso nel possesso di tali immobili in data 29/04/1994 in forza di un contratto preliminare di compravendita ad effetti anticipati, sicché il ventennio necessario all'usucapione sarebbe già trascorso;
-che il contratto definitivo non è mai stato concluso ma di aver continuato a possedere i beni pacificamente e in modo esclusivo;
-di essere divenuto proprietario, in forza di un legato testamentario di uno dei promissari acquirenti, della quota di 9/96 sui suddetti immobili. Ha, pertanto, chiesto che sia dichiarata l'intervenuta usucapione in suo favore, con conseguente trascrizione dell'acquisto. pagina 2 di 4 La notifica dell'atto di citazione, autorizzata dal Presidente del Tribunale, è stata effettuata per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. I CONVENUTI sono rimasti contumaci.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata, in quanto deve ritenersi provato che l'attore abbia esercitato sugli immobili oggetto di causa un possesso ad usucapionem. Va premesso che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus (vd. Cass. 22667/2017); quest'ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (cfr. Cass. 14092/2010). È principio consolidato nella giurisprudenza, inoltre, che il possesso originato da un contratto preliminare di compravendita non è, di per sé, idoneo a fondare l'usucapione, trattandosi di una situazione che configura inizialmente una detenzione qualificata. In tale ipotesi, tuttavia, l'usucapione può comunque realizzarsi ove si dimostri l'interversio possessionis, ossia il mutamento del titolo da detenzione a possesso, attraverso fatti concludenti idonei a esprimere la volontà di possedere uti dominus. Nel caso di specie, l'attore ha fornito elementi oggettivi e soggettivi idonei a dimostrare che il possesso si è radicato sin dall'inizio con animus possidendi. Dall'istruttoria espletata è emerso infatti che fin dall'immissione nel possesso degli immobili oggetti di causa, in forza del preliminare di compravendita del 29 aprile del 1994, l'attore ha provveduto alla coltivazione e cura del terreno e all'utilizzo del fabbricato, in modo esclusivo e ininterrotto, comportandosi come proprietario. Ciò è emerso, in particolare, dalle dichiarazioni testimoniali escusse, pienamente attendibili e coerenti, provenienti da soggetti che, per la loro frequente presenza nei luoghi, hanno acquisito diretta conoscenza della situazione di fatto. All'udienza del 20/05/2025, i testi e Testimone_1 Testimone_2 hanno infatti confermato che, dal 1994, l'odierno attore utilizza il fabbricato sito al mappale 54 come serra per le piante e ricovero attrezzi, nonché si occupa della coltivazione e piantumazione del terreno contraddistinto al mappale 55. Quest'ultimo è stato inoltre oggetto di un rilevante intervento nel 2009, in quanto l'attore vi ha realizzato un'autorimessa, modificando significativamente lo stato dei luoghi. A tale ricostruzione si aggiunge un ulteriore dato significativo: nel 2012, uno dei promissari alienanti ( ha disposto in favore dell'attore Persona_11 un legato avente a oggetto una quota di tali immobili (9/96), circostanza che denota il riconoscimento, da parte del disponente, della posizione di fatto dell'attore quale titolare di un potere corrispondente a quello del proprietario (cfr. visure catastali in atti).
pagina 3 di 4 Va inoltre rilevato che gli immobili oggetto di causa sono adiacenti a quelli già di proprietà dell'attore, circostanza che rende ancor più verosimile la sussistenza di un possesso uti dominus, coerente con l'intento di un ampliamento del proprio compendio immobiliare. Va, infine, considerato che gli attuali intestatari del bene sono soggetti perlopiù irreperibili, che non hanno alcun legame materiale con l'immobile e che non hanno mai messo in dubbio l'attuale stato di fatto. Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per accogliere la domanda attorea e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà degli immobili descritti in atti. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili attesa la mancata costituzione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
▶accerta l'acquisto della proprietà, per intervenuta usucapione da parte dell'attore del fabbricato catastalmente indicato al NCEU del Comune di Montecchio Emilia al foglio 13, particella 54, categoria A/5, classe 1, consistenza 2,5 vani, rendita € 52,94 con relativo cortile e pertinenze e del terreno catastalmente identificato al Comune di Montecchio Emilia, foglio 13, particella 55, qualità classe prato ira r 1, superficie 02 26; deduz. IH5B; P8D; reddito domenicale: euro 2,04; Reddito Agrario: euro 1,87;
▶ordina alla competente Agenzia del Territorio la trascrizione della presente sentenza;
▶dichiara irripetibili le spese di lite.
Reggio Emilia, il 10/07/2025
Il Giudice
Lorenzo Meoli
pagina 4 di 4