Rigetto
Sentenza 7 aprile 2025
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- 1. TAR Veneto, sezione III, sentenza 3 febbraio 2026, n. 278https://www.eius.it/articoli/ · 16 febbraio 2026
FATTO 1. Con istanza del 27 marzo 2023 il promittente datore di lavoro del ricorrente ne richiedeva l'ingresso (al fine di procedere alla sua successiva assunzione) nell'ambito del c.d. «Decreto Flussi 2022». La Prefettura di Venezia - Sportello unico per l'immigrazione (di seguito, breviter, Sportello unico) rilasciava il nulla osta all'ingresso il 26 aprile 2023 ed il ricorrente (ottenuto anche il visto di ingresso) giungeva in data 11 ottobre 2023 sul territorio italiano, ove però non riusciva a contattare il datore di lavoro. Il ricorrente - dopo avere diffidato, tramite il proprio legale, l'Amministrazione a convocarlo per la sottoscrizione del contratto di soggiorno - apprendeva il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/04/2025, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02972/2025REG.PROV.COLL.
N. 02172/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2172 del 2022, proposto da
GI MA, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianni Di Pierri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nova Siri, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato RO Palazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RO De Marco, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, sez. I, 12 ottobre 2021, n. 648, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Nova Siri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Pecorilla, in sostituzione dell’avv. Gianni Di Pierri e Biagio Sole, in sostituzione dell’avv. RO Palazzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante impugna la sentenza che ha respinto il ricorso proposto contro l’ordinanza di demolizione delle opere realizzate in totale difformità dal permesso di costruire, emessa dal Comune di Nova Siri.
1.1. I fatti rilevanti per la vicenda, come emergono dagli atti e dai documenti di causa, possono essere così sintetizzati:
- il 2 maggio 2019, nell’ambito di un sopralluogo effettuato presso l’immobile dell’appellante, è stata accertata la realizzazione di una serie di opere non previste nei progetti allegati al permesso di costruire (n. 13 del 15 maggio 2013) e all’autorizzazione paesaggistica (n. 40 del 12 settembre 2013);
- con ordinanza n. 37 del 21 maggio 2020, il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune ha ingiunto all’appellante la demolizione degli abusi, specificando che essi hanno comportato una « modifica della sagoma del fabbricato, con aumento - rispetto a quanto autorizzato - della superficie complessiva, del volume e dell’altezza massima del fabbricato » e « variazioni prospettiche »;
- la predetta ordinanza è stata impugnata dal privato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto il 21 settembre 2019 e poi oggetto di trasposizione in sede giurisdizionale, su opposizione del Comune.
2. Nel ricorso di primo grado sono stati articolati i seguenti motivi:
I. « Mancata notifica avvio del procedimento – violazione dell’art. 7 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. e del principio del contraddittorio »;
II. « Inosservanza dell’art. 3 co. 1 l. n. 241/90. Difetto e/o insufficienza della motivazione »;
III. « Inosservanza dell’art. 34 comma 2° del D.P.R. 380/01 e s.m.i. - Mancato avviso della facoltà di sostituire l’ordinanza di demolizione con una sanzione pecuniaria ».
2.1. La sentenza appellata ha respinto integralmente il ricorso, previo assorbimento della preliminare eccezione di irricevibilità formulata dal Comune. Nello specifico, il T.a.r. ha rilevato:
- quanto al primo e al secondo motivo, volti a dedurre vizi di natura formale o procedimentale, che la natura vincolata della sanzione demolitoria rende ininfluenti le censure dedotte, che non potrebbero in alcun caso determinare l’annullamento dell’atto (art. 21- octies, comma 2, l. 241 del 1990);
- quanto al terzo motivo, relativo alla c.d. “fiscalizzazione” dell’abuso edilizio, che la possibilità di sostituire la sanzione ripristinatoria con quella pecuniaria è questione che rileva solo nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non incide sulla legittimità di tale provvedimento.
3. Anche il ricorso in appello è affidato a tre distinti motivi, sostanzialmente ripropositivi di quelli articolati in prime cure:
I. « Error in iudicando. Inosservanza dell’art. 7 co. 1 legge 241/90. Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto infondata la censura di violazione delle norme in materia di partecipazione procedimentale»
II. « Violazione dell’obbligo di motivazione, difetto e/o insufficienza della motivazione dell’ordinanza di demolizione »;
III. « Irrogazione della sanzione pecuniaria ».
4. Il Comune, con la memoria del 30 gennaio 2025, ha riproposto l’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado. Rileva, infatti, che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è stato proposto (in data 21 settembre 2019) oltre i 120 giorni dalla notifica del provvedimento all’appellante (risalente al 22 maggio 2019). Nel merito, ha argomentato per l’infondatezza di tutte le censure.
5. All’udienza pubblica del 4 marzo 2025 il giudizio è stato trattenuto in decisione.
6. L’appello è manifestamente infondato, il che consente al Collegio di prescindere dall’eccezione irricevibilità del ricorso di primo grado, derivante da quella del ricorso straordinario (eccezione che pure risulta, prima facie, fondata, stante la proposizione dell’impugnativa dopo 122 giorni dalla notifica del provvedimento al ricorrente e la pacifica inapplicabilità al ricorso straordinario della sospensione feriale dei termini, cfr. ex multis Cons. Stato, sez. I, 25 settembre 2023, n. 1125).
7. Con il primo motivo, l’appellante censura la violazione delle norme in materia di partecipazione procedimentale, con riferimento, in particolare, all’omessa comunicazione di avvio (art. 7, l. 241/1990).
7.1. Il motivo è infondato. Per la costante giurisprudenza di questo Consiglio, invero, « la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo non può ridursi a mero rituale formalistico con la conseguenza, nella prospettiva del buon andamento dell’azione amministrativa, che il privato non può limitarsi a denunciare la mancata o incompleta comunicazione e la conseguente lesione della propria pretesa partecipativa, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento » (Cons. Stato, sez. III, 04 novembre 2024, n. 8765). Nel caso di specie, la censura non è accompagnata da alcuna allegazione delle circostanze che l’interessato dedotto nel corso del procedimento, né queste sono evincibili dal complesso dell’appello.
7.2. Per altro, concorrente, profilo, appare corretta la valutazione operata dal giudice di primo grado circa l’ininfluenza del vizio, di natura procedimentale, per le sorti del provvedimento, il cui contenuto vincolato ne impedirebbe in ogni caso l’annullamento (Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2024, n. 8908; sez. VII, 04 gennaio 2023, n. 151).
8. Con il secondo motivo, è censurata la violazione dell’obbligo di motivazione, per quanto attiene « ai redattori ed al numero del verbale di accertamento da cui trae fondamento l’ordinanza impugnata» .
8.1. Il motivo è infondato. Le carenze contenutistiche lamentate non impediscono la piena comprensione del contenuto del provvedimento di ripristino, per cui rileva l’esatta individuazione delle opere che ne sono oggetto, con l’indicazione delle ragioni che ne determinano l’abusività ( ex multis, Cons. Stato, sez. II, 09 ottobre 2024, n. 8126). Relativamente a tali elementi, puntualmente riportati nel provvedimento demolitorio, l’appellante non formula alcuna contestazione.
8.2. A ciò si aggiunga che l’appellante avrebbe potuto conoscere le informazioni omesse esercitando il proprio diritto di accesso al verbale di accertamento, atto del procedimento che ha portato all’irrogazione della sanzione.
9. Con il terzo motivo, infine, l’appellante valorizza la ricorrenza dei presupposti, sanciti dall’art. 34, comma 2, del d.P.R. 380/2001, per l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria.
9.1. Anche questo motivo è infondato. Non incidono, infatti, sulla legittimità dell’ordine di demolizione le questioni relative alla c.d. “fiscalizzazione” dell’abuso edilizio , trattandosi di un sub-procedimento che assume rilievo solo nella successiva fase di esecuzione del provvedimento di ripristino. In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio «l’applicabilità della sanzione pecuniaria può essere decisa dall’Amministrazione solo nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non prima, sulla base di un motivato accertamento tecnico. La valutazione, cioè, circa la possibilità di dare corso alla applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva, successiva alla ingiunzione a demolire. Con la conseguenza che la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l’accertamento delle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell’incidenza della demolizione sulle opere non abusive » ( ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 2024, n. 3427; id., sez. II, 8 ottobre 2020, n. 5985).
10. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
10.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere al Comune resistente le spese del grado, che si liquidano nella somma di € 4.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
GI Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO