TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/11/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 4671/18, promossa con atto di citazione notificato in data
18.09.18, introitata a sentenza con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 23.07.25 e pendente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
n.q. di titolare dell'impresa individuale “ ” corrente in Rometta Controparte_1
Via Nazionale n. 206, elettivamente domiciliata in Messina, Corso Cavour n. 178, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Cucinotta, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F. C.F._1
opponente
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente, Via Calvario n. Controparte_2
15, n.q. di titolare dell'omonima ditta, con sede in Dasà, Via Calvario n. 15, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via Boccaccio n. 7, presso lo studio dell'Avv.
NO IN, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti, C.F.
C.F._2
opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in applicazione dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, legge n. 69/09, secondo il quale la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto si rinvia al ricorso introduttivo, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 18.09.18, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 989/18, emesso dal Tribunale di Messina il 29.05.18, notificato il
12.07.18, dell'importo di euro 23.000,00, oltre interessi legali e spese liquidate in complessivi euro 685,50, lamentando l'inidoneità dei documenti prodotti a costituire prova del credito vantato e l'inesistenza di qualsiasi rapporto contrattuale tra le parti idoneo a far sorgere il credito, con comparsa di costituzione e risposta depositata, telematicamente, in data 21.01.19 si costituiva , il quale contestava l'opposizione, Controparte_2 sostenendo che tutta la merce indicata nelle fatture era stata regolarmente consegnata e anche le prestazioni indicate erano state fatte, con ordinanza riservata del 22.07.20 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e venivano concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza riservata del 07.07.21 veniva ammesso l'interrogatorio formale dell'opposto e la prova testimoniale richiesta, all'udienza del 04.10.23 il sig. rendeva l'interrogatorio Controparte_2 formale deferitogli, veniva sentito il teste e la causa veniva rinviata per la Testimone_1 precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.04.24, dopo alcuni rinvii, con ordinanza del 23.07.25, la causa veniva assunta a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione proposta è infondata e, come tale, va rigettata.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale le posizioni processuali delle parti sono solo formalmente invertite, incombendo sul convenuto opposto l'onere di provare il fondamento del diritto azionato con il ricorso monitorio e sull'opponente, di contro, l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, e fornire la prova dei fatti estintivi e modificativi del diritto di credito.
Pag. 2 di 4 La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione indirizzata all'altra parte e, in caso di contestazione, essa non costituisce prova del contratto in favore della parte che intende avvalersene, ma rappresenta un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata (Cass. Civ. n. 17050/2011).
Nel caso di specie attraverso la testimonianza resa, all'udienza del 04.10.23 dal teste
: (… ho visto il allestire il locale con la cella frigorifera, Testimone_1 CP_2
registratore di cassa, scaffalature metalliche, banconi espositivi e tutto ciò che è specificato nelle circostanze che mi vengono lette e che confermo. Non posso dire se il materiale era di prima o di seconda mano”) l'opposto ha fornito la prova sia di aver effettuato le prestazioni di cui alle fatture, che di aver consegnato e sistemato nei locali dell'opponente i beni strumentali in relazione ai quali ha invocato il pagamento del prezzo.
Alla luce di tutto ciò l'opposizione proposta va rigettata e va confermata la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono le regole della soccombenza e, tenuto conto del tenore degli affari trattati e dei risultati conseguiti, nonché della misura media per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, vanno liquidate in complessivi euro
2.350,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_2
1) rigetta l'opposizione proposta;
Pag. 3 di 4 2) conferma il decreto ingiuntivo n. 989/18, emesso dal Tribunale di Messina il
29.05.18, notificato il 12.07.18, dell'importo di euro 23.000,00, oltre interessi legali e spese liquidate in complessivi euro 685,50, dichiarandolo esecutivo;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.350,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.
Così deciso, oggi 14 novembre 2025 in Messina.
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Antonella Sidoti
Pag. 4 di 4
SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 4671/18, promossa con atto di citazione notificato in data
18.09.18, introitata a sentenza con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. in data 23.07.25 e pendente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
n.q. di titolare dell'impresa individuale “ ” corrente in Rometta Controparte_1
Via Nazionale n. 206, elettivamente domiciliata in Messina, Corso Cavour n. 178, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Cucinotta, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F. C.F._1
opponente
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi residente, Via Calvario n. Controparte_2
15, n.q. di titolare dell'omonima ditta, con sede in Dasà, Via Calvario n. 15, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via Boccaccio n. 7, presso lo studio dell'Avv.
NO IN, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti, C.F.
C.F._2
opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO Preliminarmente, si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in applicazione dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, legge n. 69/09, secondo il quale la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto si rinvia al ricorso introduttivo, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 18.09.18, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 989/18, emesso dal Tribunale di Messina il 29.05.18, notificato il
12.07.18, dell'importo di euro 23.000,00, oltre interessi legali e spese liquidate in complessivi euro 685,50, lamentando l'inidoneità dei documenti prodotti a costituire prova del credito vantato e l'inesistenza di qualsiasi rapporto contrattuale tra le parti idoneo a far sorgere il credito, con comparsa di costituzione e risposta depositata, telematicamente, in data 21.01.19 si costituiva , il quale contestava l'opposizione, Controparte_2 sostenendo che tutta la merce indicata nelle fatture era stata regolarmente consegnata e anche le prestazioni indicate erano state fatte, con ordinanza riservata del 22.07.20 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e venivano concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., con ordinanza riservata del 07.07.21 veniva ammesso l'interrogatorio formale dell'opposto e la prova testimoniale richiesta, all'udienza del 04.10.23 il sig. rendeva l'interrogatorio Controparte_2 formale deferitogli, veniva sentito il teste e la causa veniva rinviata per la Testimone_1 precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.04.24, dopo alcuni rinvii, con ordinanza del 23.07.25, la causa veniva assunta a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione proposta è infondata e, come tale, va rigettata.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale le posizioni processuali delle parti sono solo formalmente invertite, incombendo sul convenuto opposto l'onere di provare il fondamento del diritto azionato con il ricorso monitorio e sull'opponente, di contro, l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, e fornire la prova dei fatti estintivi e modificativi del diritto di credito.
Pag. 2 di 4 La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione indirizzata all'altra parte e, in caso di contestazione, essa non costituisce prova del contratto in favore della parte che intende avvalersene, ma rappresenta un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata (Cass. Civ. n. 17050/2011).
Nel caso di specie attraverso la testimonianza resa, all'udienza del 04.10.23 dal teste
: (… ho visto il allestire il locale con la cella frigorifera, Testimone_1 CP_2
registratore di cassa, scaffalature metalliche, banconi espositivi e tutto ciò che è specificato nelle circostanze che mi vengono lette e che confermo. Non posso dire se il materiale era di prima o di seconda mano”) l'opposto ha fornito la prova sia di aver effettuato le prestazioni di cui alle fatture, che di aver consegnato e sistemato nei locali dell'opponente i beni strumentali in relazione ai quali ha invocato il pagamento del prezzo.
Alla luce di tutto ciò l'opposizione proposta va rigettata e va confermata la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del presente giudizio seguono le regole della soccombenza e, tenuto conto del tenore degli affari trattati e dei risultati conseguiti, nonché della misura media per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, vanno liquidate in complessivi euro
2.350,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro , così provvede: Parte_1 Controparte_2
1) rigetta l'opposizione proposta;
Pag. 3 di 4 2) conferma il decreto ingiuntivo n. 989/18, emesso dal Tribunale di Messina il
29.05.18, notificato il 12.07.18, dell'importo di euro 23.000,00, oltre interessi legali e spese liquidate in complessivi euro 685,50, dichiarandolo esecutivo;
3) condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.350,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge.
Così deciso, oggi 14 novembre 2025 in Messina.
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Antonella Sidoti
Pag. 4 di 4