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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/09/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1077/2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 24 settembre 2025
All'udienza del 24/09/2025 alle ore 9.51 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'avv.
Gabriele Giordano nell'interesse dell'opponente il quale, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Giudice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ribadendo la sollecitazione al Tribunale a fare applicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 16/2025.
Nessuno è presente nell'interesse dei resistenti non costituiti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 1077/2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1077 dell'anno 2024 del Ruolo Generale, promossa da
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Giordano
- opponente - nei confronti di
( ), in persona del Ministro pro tempore legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante,
(c.f. , nato a [...] il [...]), Controparte_2 C.F._2
1 (c.f. , nato a [...] il [...]), Controparte_3 C.F._3
(c.f. nato a [...] il [...]), Controparte_4 C.F._4
(c.f. , nato in [...] il Controparte_5 C.F._5
17/03/1985),
(c.f. nato a [...] il [...]) CP_6 C.F._6
- opposti contumaci -
Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del perito d'ufficio.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24/09/2025.
* * *
In fatto e diritto
Nell'ambito del procedimento penale n. 886/2017 R.G.N.R. e n. 265/2022 R.G.T il
Tribunale di Palmi in composizione collegiale con ordinanza all'udienza del 2/11/2022 ha nominato perito d'ufficio al fine di procedere alla “trascrizione dei Parte_1
RIT allegati alla lista del P.M.”.
Il perito è stato autorizzato all'uso del proprio mezzo nonché ad avvalersi di un ausiliario e gli è stato concesso termine di 90 giorni (decorrente dall'inizio delle operazioni fissato definitivamente al 22/11/2022) per il deposito della relazione, successivamente prorogato con vari decreti sino al deposito conclusivo del 14/05/2024
(che ha seguito il deposito parziale del 31/01/2024). Le proroghe hanno trovano giustificazione per la mole delle RIT da trascrivere, per il ritardo nella consegna di alcune
RIT, per gli errori di masterizzazione di alcuni DVD.
In data 20/05/2024 il perito ha depositato l'istanza di liquidazione esponendo di aver iniziato le operazioni in data 22/11/2022 e di averle completate in data 13/05/2024 (gg.
538), che in tale arco temporale vi sono stati 85 giorni non utili (per festività, ferie e malattia), che calcolando 4 vacazioni giornaliere per i 453 giorni utili il compenso base è di € 14.759,65 (oltre accessori), che la complessità della perizia giustifica l'aumento del
60% ai sensi dell'art. 52 TU spese di giustizia (2.000 pagine, intercettazioni in dialetto stretto, conversazioni con più persone contemporaneamente, difetto di masterizzazione di alcuni DVD) così da portare la richiesta ad € 23.638,93. Ha indicato esborsi documentati per € 550,00 e compenso dell'ausiliario per € 3.500,00.
Il Tribunale in composizione collegiale (R.Ist.Liqu n. 17/2024) ha liquidato il compenso considerando solo 358 giornate lavorative (non tenendo in considerazione il periodo successivo al deposito del 31/01/2024) e valutandole per il 50% a 4 vacazioni giornaliere e per il restante 50% a 2 vacazioni giornaliere;
ha segnalato, al riguardo, che l'arco temporale assai ampio nel quale è stata espletata l'attività peritale (non ascrivile in via esclusiva al numero delle RIT) giustifica l'affermazione che non tutte le giornate sono
2 state interamente dedicate a tale incombenza, ed ancora che vi è stato l'ausilio di un collaboratore. Ha riconosciuto l'aumento di cui all'art. 52 TU spese di giustizia che ha indicato nel 30%. Il compenso complessivamente liquidato è stato di € 11.396,00 (prima vacazione ad € 14,68, successive vacazioni ad € 8,15). Ha riconosciuto, altresì, gli esborsi documentati di € 550,00 ed il compenso per il collaboratore di € 3.000,00.
Con ricorso depositato in data 20/09/2024 ha proposto Parte_1 opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità:
nella parte in cui non ha riconosciuto il compenso per l'attività espletata nell'arco temporale successivo al deposito parziale del 31/01/2024 e sino al deposito definitivo del
23/05/2024 (gg. 95);
nella parte in cui per il 50% delle giornate lavorative ha riconosciuto solo 2 vacazione e non le 4 consentite dalla normativa;
nella parte in cui ha riconosciuto l'aumento ai sensi dell'art. 52 TU spese di giustizia per l'importanza e la difficoltà dell'opera solo nella misura del 30% e non in quella del 60% per come richiesto.
Il e le parti interessate nel procedimento penale non si sono Controparte_1 costituite.
La causa è stata istruita in via documentale.
Il Tribunale ritiene che l'opposizione sia fondata, seppur le specifiche ragioni di seguito esplicitate.
A) L'esame del decreto di liquidazione (doc. 16 del fascicolo di parte opponente) consente di apprezzare che il Tribunale in composizione collegiale nel liquidare il complessivo compenso di € 11.396,00 oltre accessori (ed oltre agli esborsi documentati di € 550,00 ed al compenso per il collaboratore di € 3.000,00) ha inteso riconoscere al perito solo 358 giornate lavorative che ha valutato per il 50% a 4 vacazioni giornaliere e per il restante 50% a 2 vacazioni giornaliere (segnalando, al riguardo, che l'arco temporale assai ampio nel quale è stata espletata l'attività peritale, non ascrivile in via esclusiva al numero delle RIT, giustifica l'affermazione che non tutte le giornate sono state interamente dedicate a tale incombenza, ed ancora che vi è stato l'ausilio di un collaboratore), che la prima vacazione è stata retribuita ad € 14,68 mentre le successive vacazioni ad € 8,15, che è stato riconosciuto per la particolare difficoltà e complessità dell'attività l'aumento di cui all'art. 52 TU spese di giustizia nella misura nel 30%.
L'arco temporale di svolgimento della perizia per come indicato dal Tribunale (358 giornate utili) risulta oggettivamente erroneo poiché – senza specifica motivazione e, dunque, verosimilmente per mero errore materiale – si arresta alla data del 31/01/2024
3 senza considerare l'ulteriore periodo intercorso sino al 14/05/2024 cioè sino alla data di deposito dell'elaborato integrale a completamento del deposito parziale del 31/01/2024
(doc. 17 del fascicolo di parte opponente).
In parte qua l'opposizione merita accoglimento e la liquidazione deve essere rimodulata tenendo in considerazione anche i 95 giorni lavorativi successivi al
31/01/2024.
B) Nell'esaminare l'effetto di tale “ampliamento temporale” sulla misura del compenso nonché l'eventuale incidenza degli altri motivi di opposizione (le vacazioni giornaliere riconoscibili e la percentuale di aumento ai sensi dell'art. 52 TU spese di giustizia) è necessario premettere in diritto che nel giudizio di impugnazione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002, avverso un decreto di liquidazione del compenso del perito, al giudice dell'opposizione è devoluto il compito di riesaminare il provvedimento in tutti i suoi aspetti, anche d'ufficio su vizi non prospettati dalle parti.
Il principio è consolidato nell'elaborazione della Suprema Corte: “L'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso al CTU introduce una verifica della correttezza legale nella determinazione del compenso compiuta con il decreto di liquidazione, a cui procede ex officio il giudice collegiale competente a decidere l'opposizione, il quale è tenuto soltanto, per il principio ex art. 112 c.p.c., a non superare l'entità del compenso chiesto dall'ausiliario del giudice” (Cass. n. 1470 del 22/01/2018).
In applicazione di tale principio è legittima ed anzi dovuta in sede di opposizione l'attività del giudicante di rimodulare il decreto con applicazione di un criterio diverso da quello indicato dalle parti e con il riconoscimento di un importo superiore o anche inferiore a quello portato sul provvedimento impugnato, con l'unico limite non derogabile costituito dalla misura del compenso originariamente richiesto dalla parte o, se inferiore, dalla stessa indicato nel ricorso in opposizione.
In altri termini, la richiesta di liquidazione del compenso del perito costituisce il limite invalicabile oltre il quale il Tribunale non può comunque porsi in sede di liquidazione.
Ancora in premessa va ricordato che la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma ha effetto “sostanzialmente retroattivo”, nel senso che rende quella norma immediatamente disapplicabile anche con riferimento a fattispecie perfezionatesi in precedenza (fatti salvi i diritti acquisiti ed i rapporti c.d. “esauriti”).
C) Ciò posto, va osservato che con sentenza n. 16/2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma 2 L. n. 319/1980 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) nella parte in cui per le vacazioni successive alla prima prevede la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.
4 La predetta norma nella sua formulazione letterale prevedeva la liquidazione del compenso a vacazioni riconoscendo per la prima vacazione l'importo di € 14,68 e per tutte le successive vacazioni l'importo di € 8.15.
E' la norma concretamente utilizzata dal Collegio nel decreto impugnato.
In esito alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità del citato comma 2 dell'art. 4 L. n. 319/1980 la liquidazione del compenso a vacazioni deve essere operata attribuendo l'importo di € 14,68 per ogni vacazione.
Poiché sulla determinazione del compenso in favore dell'odierno opponente non può dirsi perfezionato nessun giudicato neanche interno o parziale – in applicazione del su richiamato principio di devoluzione al giudice dell'impugnazione di un riesame integrale e non perimetrato dai motivi di gravame – in questa sede il Tribunale è tenuto a rideterminare il compenso d'ufficio riconoscendo, appunto, per ogni vacazione l'importo unitario di € 14,68.
Si è detto che il Collegio ha riconosciuto a 1.072 vacazioni (178 Parte_1 giorni a 4 vacazioni e 180 giorni a 2 vacazioni) e che nel presente giudizio per effetto dell'accoglimento del primo motivo di appello devono essere aggiunte le vacazioni relative ad ulteriori 95 giorni.
Anche volendo determinare per tale ultimo arco temporale integrativo il diritto a 2 vacazioni al giorno (in continuità con la determinazione del Collegio), le vacazioni complessive da riconoscere all'opponente sono 1.262 (anche senza l'esame dei motivi di opposizione diversi dal primo).
L'applicazione del nuovo criterio di liquidazione (€ 14,68 per ogni vacazione) alle
1.262 vacazioni pacificamente riconosciute determina un compenso di € 18.526,16 che maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 52 TU spese di giustizia già riconosciuto dal
Collegio identifica un complessivo compenso di € 24.084,00.
Quest'ultima – va ribadito – è la misura risultante dall'adeguamento del criterio utilizzato dal Collegio ai nuovi parametri dettati dalla sentenza n. 16/2025 della Corte
Costituzionale e dall'aggiunta dei giorni dall'1/02/2024 al 13/05/2024 erroneamente non conteggiati nel decreto opposto.
Si è detto che nell'istanza di liquidazione a suo tempo depositata e poi anche nel ricorso introduttivo ha chiesto il compenso nella misura di € Parte_1
23.638,93, oltre accessori (oltre gli esborsi ed il compenso per l'ausiliario). Si è detto, altresì, che proprio la misura della originaria richiesta (o quella eventualmente inferiore del ricorso introduttivo) costituisce il limite invalicabile al di sopra del quale neanche il giudice dell'opposizione può collocarsi.
Orbene, proprio il raffronto tra il compenso richiesto di € 23.638,93 e quello superiore determinabile sulla base del semplice adeguamento del pagamento unitario e
5 dell'aggiunta dei giorni oggettivamente mancanti consente, di per sé, di accogliere l'opposizione proposta da e liquidare in suo favore il compenso nella Parte_1 misura di € 23.638,93, oltre accessori (oltre gli esborsi di € 550,00 ed il compenso per l'ausiliario di € 3.000,00, oltre accessori).
E si tratta di un motivo assorbente, che soddisfa pienamente l'interesse dell'opponente senza necessità di approfondimento delle ulteriori ragioni di censura che, in ogni caso, non sarebbero idonee al concreto riconoscimento di un importo maggiore.
L'opposizione, pertanto, può essere accolta nei predetti termini e per le ragioni sopra esplicitate.
Il regolamento delle spese di lite di questo giudizio segue la soccombenza e la liquidazione è operata con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 in relazione al valore della causa ed alle attività svolte (senza istruttoria, essendo la causa documentale;
fase decisoria al minimo in assenza di sviluppo istruttori).
P.Q.M.
visti l'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e l'art. 281 decies c.p.c., in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Palmi in composizione collegiale in data 23-26/07/2024 ((R.Ist.Liqu n. 17/2024) liquida in favore di quale compenso per l'attività di perito d'ufficio Parte_1 nell'ambito del procedimento penale n. 886/2017 R.G.N.R. e n. 265/2022 R.G.T.,
'importo complessivo di € di € 23.638,93, oltre accessori, oltre gli esborsi di € 550,00 ed il compenso per l'ausiliario di € 3.000,00, oltre accessori.
Condanna i resistenti in solido alla refusione in favore di delle spese Parte_1 di lite che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2.547,00 per compenso, oltre spese forf.
15%, cpa e iva come per legge;
con distrazione in favore dell'avv. Gabriele Giordano dichiaratosi antistatario.
Il Giudice
dott. Piero Viola
6
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 24 settembre 2025
All'udienza del 24/09/2025 alle ore 9.51 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'avv.
Gabriele Giordano nell'interesse dell'opponente il quale, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Giudice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ribadendo la sollecitazione al Tribunale a fare applicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 16/2025.
Nessuno è presente nell'interesse dei resistenti non costituiti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 1077/2024
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1077 dell'anno 2024 del Ruolo Generale, promossa da
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Giordano
- opponente - nei confronti di
( ), in persona del Ministro pro tempore legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante,
(c.f. , nato a [...] il [...]), Controparte_2 C.F._2
1 (c.f. , nato a [...] il [...]), Controparte_3 C.F._3
(c.f. nato a [...] il [...]), Controparte_4 C.F._4
(c.f. , nato in [...] il Controparte_5 C.F._5
17/03/1985),
(c.f. nato a [...] il [...]) CP_6 C.F._6
- opposti contumaci -
Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del perito d'ufficio.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 24/09/2025.
* * *
In fatto e diritto
Nell'ambito del procedimento penale n. 886/2017 R.G.N.R. e n. 265/2022 R.G.T il
Tribunale di Palmi in composizione collegiale con ordinanza all'udienza del 2/11/2022 ha nominato perito d'ufficio al fine di procedere alla “trascrizione dei Parte_1
RIT allegati alla lista del P.M.”.
Il perito è stato autorizzato all'uso del proprio mezzo nonché ad avvalersi di un ausiliario e gli è stato concesso termine di 90 giorni (decorrente dall'inizio delle operazioni fissato definitivamente al 22/11/2022) per il deposito della relazione, successivamente prorogato con vari decreti sino al deposito conclusivo del 14/05/2024
(che ha seguito il deposito parziale del 31/01/2024). Le proroghe hanno trovano giustificazione per la mole delle RIT da trascrivere, per il ritardo nella consegna di alcune
RIT, per gli errori di masterizzazione di alcuni DVD.
In data 20/05/2024 il perito ha depositato l'istanza di liquidazione esponendo di aver iniziato le operazioni in data 22/11/2022 e di averle completate in data 13/05/2024 (gg.
538), che in tale arco temporale vi sono stati 85 giorni non utili (per festività, ferie e malattia), che calcolando 4 vacazioni giornaliere per i 453 giorni utili il compenso base è di € 14.759,65 (oltre accessori), che la complessità della perizia giustifica l'aumento del
60% ai sensi dell'art. 52 TU spese di giustizia (2.000 pagine, intercettazioni in dialetto stretto, conversazioni con più persone contemporaneamente, difetto di masterizzazione di alcuni DVD) così da portare la richiesta ad € 23.638,93. Ha indicato esborsi documentati per € 550,00 e compenso dell'ausiliario per € 3.500,00.
Il Tribunale in composizione collegiale (R.Ist.Liqu n. 17/2024) ha liquidato il compenso considerando solo 358 giornate lavorative (non tenendo in considerazione il periodo successivo al deposito del 31/01/2024) e valutandole per il 50% a 4 vacazioni giornaliere e per il restante 50% a 2 vacazioni giornaliere;
ha segnalato, al riguardo, che l'arco temporale assai ampio nel quale è stata espletata l'attività peritale (non ascrivile in via esclusiva al numero delle RIT) giustifica l'affermazione che non tutte le giornate sono
2 state interamente dedicate a tale incombenza, ed ancora che vi è stato l'ausilio di un collaboratore. Ha riconosciuto l'aumento di cui all'art. 52 TU spese di giustizia che ha indicato nel 30%. Il compenso complessivamente liquidato è stato di € 11.396,00 (prima vacazione ad € 14,68, successive vacazioni ad € 8,15). Ha riconosciuto, altresì, gli esborsi documentati di € 550,00 ed il compenso per il collaboratore di € 3.000,00.
Con ricorso depositato in data 20/09/2024 ha proposto Parte_1 opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità:
nella parte in cui non ha riconosciuto il compenso per l'attività espletata nell'arco temporale successivo al deposito parziale del 31/01/2024 e sino al deposito definitivo del
23/05/2024 (gg. 95);
nella parte in cui per il 50% delle giornate lavorative ha riconosciuto solo 2 vacazione e non le 4 consentite dalla normativa;
nella parte in cui ha riconosciuto l'aumento ai sensi dell'art. 52 TU spese di giustizia per l'importanza e la difficoltà dell'opera solo nella misura del 30% e non in quella del 60% per come richiesto.
Il e le parti interessate nel procedimento penale non si sono Controparte_1 costituite.
La causa è stata istruita in via documentale.
Il Tribunale ritiene che l'opposizione sia fondata, seppur le specifiche ragioni di seguito esplicitate.
A) L'esame del decreto di liquidazione (doc. 16 del fascicolo di parte opponente) consente di apprezzare che il Tribunale in composizione collegiale nel liquidare il complessivo compenso di € 11.396,00 oltre accessori (ed oltre agli esborsi documentati di € 550,00 ed al compenso per il collaboratore di € 3.000,00) ha inteso riconoscere al perito solo 358 giornate lavorative che ha valutato per il 50% a 4 vacazioni giornaliere e per il restante 50% a 2 vacazioni giornaliere (segnalando, al riguardo, che l'arco temporale assai ampio nel quale è stata espletata l'attività peritale, non ascrivile in via esclusiva al numero delle RIT, giustifica l'affermazione che non tutte le giornate sono state interamente dedicate a tale incombenza, ed ancora che vi è stato l'ausilio di un collaboratore), che la prima vacazione è stata retribuita ad € 14,68 mentre le successive vacazioni ad € 8,15, che è stato riconosciuto per la particolare difficoltà e complessità dell'attività l'aumento di cui all'art. 52 TU spese di giustizia nella misura nel 30%.
L'arco temporale di svolgimento della perizia per come indicato dal Tribunale (358 giornate utili) risulta oggettivamente erroneo poiché – senza specifica motivazione e, dunque, verosimilmente per mero errore materiale – si arresta alla data del 31/01/2024
3 senza considerare l'ulteriore periodo intercorso sino al 14/05/2024 cioè sino alla data di deposito dell'elaborato integrale a completamento del deposito parziale del 31/01/2024
(doc. 17 del fascicolo di parte opponente).
In parte qua l'opposizione merita accoglimento e la liquidazione deve essere rimodulata tenendo in considerazione anche i 95 giorni lavorativi successivi al
31/01/2024.
B) Nell'esaminare l'effetto di tale “ampliamento temporale” sulla misura del compenso nonché l'eventuale incidenza degli altri motivi di opposizione (le vacazioni giornaliere riconoscibili e la percentuale di aumento ai sensi dell'art. 52 TU spese di giustizia) è necessario premettere in diritto che nel giudizio di impugnazione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002, avverso un decreto di liquidazione del compenso del perito, al giudice dell'opposizione è devoluto il compito di riesaminare il provvedimento in tutti i suoi aspetti, anche d'ufficio su vizi non prospettati dalle parti.
Il principio è consolidato nell'elaborazione della Suprema Corte: “L'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso al CTU introduce una verifica della correttezza legale nella determinazione del compenso compiuta con il decreto di liquidazione, a cui procede ex officio il giudice collegiale competente a decidere l'opposizione, il quale è tenuto soltanto, per il principio ex art. 112 c.p.c., a non superare l'entità del compenso chiesto dall'ausiliario del giudice” (Cass. n. 1470 del 22/01/2018).
In applicazione di tale principio è legittima ed anzi dovuta in sede di opposizione l'attività del giudicante di rimodulare il decreto con applicazione di un criterio diverso da quello indicato dalle parti e con il riconoscimento di un importo superiore o anche inferiore a quello portato sul provvedimento impugnato, con l'unico limite non derogabile costituito dalla misura del compenso originariamente richiesto dalla parte o, se inferiore, dalla stessa indicato nel ricorso in opposizione.
In altri termini, la richiesta di liquidazione del compenso del perito costituisce il limite invalicabile oltre il quale il Tribunale non può comunque porsi in sede di liquidazione.
Ancora in premessa va ricordato che la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma ha effetto “sostanzialmente retroattivo”, nel senso che rende quella norma immediatamente disapplicabile anche con riferimento a fattispecie perfezionatesi in precedenza (fatti salvi i diritti acquisiti ed i rapporti c.d. “esauriti”).
C) Ciò posto, va osservato che con sentenza n. 16/2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma 2 L. n. 319/1980 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) nella parte in cui per le vacazioni successive alla prima prevede la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.
4 La predetta norma nella sua formulazione letterale prevedeva la liquidazione del compenso a vacazioni riconoscendo per la prima vacazione l'importo di € 14,68 e per tutte le successive vacazioni l'importo di € 8.15.
E' la norma concretamente utilizzata dal Collegio nel decreto impugnato.
In esito alla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità del citato comma 2 dell'art. 4 L. n. 319/1980 la liquidazione del compenso a vacazioni deve essere operata attribuendo l'importo di € 14,68 per ogni vacazione.
Poiché sulla determinazione del compenso in favore dell'odierno opponente non può dirsi perfezionato nessun giudicato neanche interno o parziale – in applicazione del su richiamato principio di devoluzione al giudice dell'impugnazione di un riesame integrale e non perimetrato dai motivi di gravame – in questa sede il Tribunale è tenuto a rideterminare il compenso d'ufficio riconoscendo, appunto, per ogni vacazione l'importo unitario di € 14,68.
Si è detto che il Collegio ha riconosciuto a 1.072 vacazioni (178 Parte_1 giorni a 4 vacazioni e 180 giorni a 2 vacazioni) e che nel presente giudizio per effetto dell'accoglimento del primo motivo di appello devono essere aggiunte le vacazioni relative ad ulteriori 95 giorni.
Anche volendo determinare per tale ultimo arco temporale integrativo il diritto a 2 vacazioni al giorno (in continuità con la determinazione del Collegio), le vacazioni complessive da riconoscere all'opponente sono 1.262 (anche senza l'esame dei motivi di opposizione diversi dal primo).
L'applicazione del nuovo criterio di liquidazione (€ 14,68 per ogni vacazione) alle
1.262 vacazioni pacificamente riconosciute determina un compenso di € 18.526,16 che maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 52 TU spese di giustizia già riconosciuto dal
Collegio identifica un complessivo compenso di € 24.084,00.
Quest'ultima – va ribadito – è la misura risultante dall'adeguamento del criterio utilizzato dal Collegio ai nuovi parametri dettati dalla sentenza n. 16/2025 della Corte
Costituzionale e dall'aggiunta dei giorni dall'1/02/2024 al 13/05/2024 erroneamente non conteggiati nel decreto opposto.
Si è detto che nell'istanza di liquidazione a suo tempo depositata e poi anche nel ricorso introduttivo ha chiesto il compenso nella misura di € Parte_1
23.638,93, oltre accessori (oltre gli esborsi ed il compenso per l'ausiliario). Si è detto, altresì, che proprio la misura della originaria richiesta (o quella eventualmente inferiore del ricorso introduttivo) costituisce il limite invalicabile al di sopra del quale neanche il giudice dell'opposizione può collocarsi.
Orbene, proprio il raffronto tra il compenso richiesto di € 23.638,93 e quello superiore determinabile sulla base del semplice adeguamento del pagamento unitario e
5 dell'aggiunta dei giorni oggettivamente mancanti consente, di per sé, di accogliere l'opposizione proposta da e liquidare in suo favore il compenso nella Parte_1 misura di € 23.638,93, oltre accessori (oltre gli esborsi di € 550,00 ed il compenso per l'ausiliario di € 3.000,00, oltre accessori).
E si tratta di un motivo assorbente, che soddisfa pienamente l'interesse dell'opponente senza necessità di approfondimento delle ulteriori ragioni di censura che, in ogni caso, non sarebbero idonee al concreto riconoscimento di un importo maggiore.
L'opposizione, pertanto, può essere accolta nei predetti termini e per le ragioni sopra esplicitate.
Il regolamento delle spese di lite di questo giudizio segue la soccombenza e la liquidazione è operata con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 in relazione al valore della causa ed alle attività svolte (senza istruttoria, essendo la causa documentale;
fase decisoria al minimo in assenza di sviluppo istruttori).
P.Q.M.
visti l'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e l'art. 281 decies c.p.c., in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Palmi in composizione collegiale in data 23-26/07/2024 ((R.Ist.Liqu n. 17/2024) liquida in favore di quale compenso per l'attività di perito d'ufficio Parte_1 nell'ambito del procedimento penale n. 886/2017 R.G.N.R. e n. 265/2022 R.G.T.,
'importo complessivo di € di € 23.638,93, oltre accessori, oltre gli esborsi di € 550,00 ed il compenso per l'ausiliario di € 3.000,00, oltre accessori.
Condanna i resistenti in solido alla refusione in favore di delle spese Parte_1 di lite che liquida in € 264,00 per esborsi ed € 2.547,00 per compenso, oltre spese forf.
15%, cpa e iva come per legge;
con distrazione in favore dell'avv. Gabriele Giordano dichiaratosi antistatario.
Il Giudice
dott. Piero Viola
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